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1. La tutela precautelare della vittima 1 L’allontanamento d’urgenza dalla casa

1.5 Il problema della flagranza

Passando all’analisi della struttura, il primo presupposto per applicare la misura è che il soggetto sia stato colto dalla polizia giudiziaria nell’atto di commettere una delle fattispecie elencate dall’articolo 282-bis, comma 6, c.p.p., disposizione che disciplina la simmetrica misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

La norma richiama il concetto di “flagranza”, la cui definizione normativa è delineata nel segno di una forte

tassatività, quella tassatività richiesta a livello

costituzionale dal comma 3 dell’articolo 13.

Lo stato di flagranza è definito dall’articolo 382 c.p.p., che individua quelle che da sempre sono due situazioni distinte:

a) la flagranza “propria”202;

b) la flagranza “impropria”, detta anche “quasi- flagranza”203.

202 Si fa riferimento alla situazione di ‹‹chi viene colto nell’atto di

commettere il reato››.

203 Situazione questa di ‹‹chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla

polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone›› o, infine, di

chi ‹‹è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia

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La flagranza propria è una forma di ricezione di una notizia di reato che inevitabilmente è idonea a produrre una forte accelerazione procedimentale con il passaggio – entro novantasei ore –, dopo la convalida, al giudizio direttissimo, con chiusura del giudizio di merito e dell’intero procedimento di primo grado.

È oggetto di un contrasto giurisprudenziale la riconducibilità al concetto di quasi-flagranza dell’ipotesi in cui l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi204.

La Suprema Corte non è stata modello di coerenza sul punto: delle volte si è sostenuto che lo stato di quasi- flagranza non sussista quando l’azione che porta all’arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che abbia appreso il fatto direttamente, ma nella denuncia della persona offesa, cui segue solo successivamente l’inseguimento del colpevole, dopo la

consumazione dell’ultima frazione della condotta

delittuosa e dopo un lasso di tempo significativo, utilizzato per raccogliere informazioni dalla stessa persona offesa e da altri soggetti.

flagranza nell’attuale disciplina sono equiparate all’ipotesi di flagranza.

204L’orientamento che ritiene sussistente lo stato di quasi-flagranza

anche senza una diretta percezione da parte della polizia giudiziaria è decisamente minoritario (Cass. Pen., sez. II, sentenza del 10 novembre 2010, n. 44369); a prevalere nettamente è, infatti, l’orientamento a questo contrario (Cass. Pen., sez. VI, sentenza del 27 febbraio 2015, n. 8955; Cass. Pen., sez. I, sentenza del 16 ottobre 2014, n. 43394; Cass. Pen., sez. IV, sentenza del 7 febbraio 2013, n. 15912; Cass. Pen., sez. III, sentenza del 13 luglio 2011, n. 34918; Cass. Pen., sez. V, del 31 marzo 2010, n. 19078).

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In altre occasioni si è, invece, ricondotta nello stato di quasi-flagranza anche l’azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti.

Adottando la soluzione più restrittiva, la misura dell’allontanamento urgente risulta esponenzialmente depotenziata, in quanto non potrebbe imporsi il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa a chi, dopo aver commesso il fatto e nelle more dell’intervento delle forze dell’ordine, si sia allontanato dalla casa familiare per sottrarsi al controllo di polizia.

L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare – per ricoprire un ruolo di effettiva utilità – dovrebbe essere disposto anche nei confronti di chi venga sorpreso in

flagranza di reato fuori dall’ambiente domestico205.

Adottare una soluzione restrittiva che limiti la nuova misura ai delitti consumati all’interno della casa familiare potrebbe di fatto frustrarne gli scopi di tutela.

È ben possibile – anzi appare realisticamente più probabile – che le esigenze di protezione della vittima ricorrano anche quando il delitto sia stato consumato

fuori dalle mura domestiche206.

Trattandosi di una misura disposta in un contesto familiare o comunque abitativo, sarà ben più frequente un

205 TRINCI A.,VENTURA V.,Op. Cit.

206 Si pensi al soggetto che minaccia di morte e poi ferisce gravemente

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richiamo a ipotesi di flagranza impropria che pongono non pochi problemi applicativi.

La flagranza impropria, infatti, impone una successione ininterrotta di eventi dal momento della conclusione dell’attività criminosa all’inseguimento o al rinvenimento del soggetto con tracce o cose che fanno ritenere che il reato sia stato commesso immediatamente prima.

La giurisprudenza di legittimità per lo più ha sempre escluso che possa individuarsi questa sequenza ininterrotta allorquando sia medio tempore intervenuta la querela da parte dell’offeso che ha innescato l’attività di inseguimento della polizia giudiziaria o l’attività di ricerca di tracce o cose materiali rinvenute immediatamente dopo sulla persona207.

Calando tale lettura restrittiva della nozione di flagranza all’interno della casistica di reati richiamata dall’articolo 384-bis c.p.p., sarà ben difficile che possa ritenersi integrata una nozione di quasi-flagranza, posto che si tratta di reati di un certo tipo commessi nei confronti di una vittima ben individuata e maturati – questa la difficoltà – all’interno di un contesto familiare o abitativo: il momento di presa di contatto con l’autorità investigativa quasi certamente passa attraverso la presentazione di una querela/denuncia.

Tale elemento rappresenta una “frattura” che impedisce l’integrazione della flagranza impropria e finisce per limitare fortemente il ricorso alla precautela, applicabile

207 Cass. Pen., sez. VI, sentenza del 27 febbraio 2015, n. 8955; Cass.

Pen., sez. I, sentenza del 16 ottobre 2014, n. 43394; Cass. Pen., sez. IV, sentenza del 7 febbraio 2013, n. 15912; Cass. Pen., sez. III, sentenza del 13 luglio 2011, n. 34918; Cass. Pen., sez. V, del 31 marzo 2010, n. 19078.

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quasi esclusivamente per reati che, nell’occasione specifica, vengono commessi al di fuori di un contesto abitativo. Quello del “contesto familiare” è, infatti, un elemento che emerge dalla ratio della norma, senza che sia mai espressamente indicato.

Verosimilmente, dunque, le ipotesi di flagranza che giustificano e consentono il ricorso alla misura di cui all’articolo 384-bis c.p.p. potranno integrarsi solo allorquando una porzione di quella condotta di reato sia avvenuta al di fuori dell’ambito familiare.

Fuori da tali ipotesi, infatti, appare ben complesso ipotizzare la concitata sequenza di atti che determina un subitaneo intervento della polizia giudiziaria così da integrare la più tipica nozione di flagranza.

1.6 I reati presupposti: la sovrapposizione con