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1. La tutela precautelare della vittima 1 L’allontanamento d’urgenza dalla casa

1.9 La violazione delle prescrizion

Una delle questioni problematiche aperte dal nuovo

istituto dell’allontanamento in flagranza consiste

nell’individuare le sanzioni in cui incorre l’indagato sorpreso in flagranza di reato ed allontanato per questo dalla casa familiare, che violi in provvedimento e rientri in essa o si avvicini in altro modo alla persona offesa prima della decisione del giudice per le indagini preliminari sulla convalida.

La prima e più immediata questione è, in particolare, se la violazione del nuovo provvedimento dell’articolo 384-bis c.p.p. integri o meno il reato di evasione.

In questo caso la risposta è abbastanza agevole, perché la norma dell’articolo 385 c.p. sanziona chiunque è ‹‹legalmente arrestato o detenuto››, e la persona allontanata dalla casa familiare ex articolo 384-bis c.p.p. non è né l’uno, né l’altro.

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Il comma 3 dell’articolo 385 c.p. parifica all’arrestato ed al detenuto ‹‹l’imputato […] in stato di arresto nella propria

abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento››,

che però ancora non è il caso dell’allontanato ex articolo 384-bis c.p.p. che non è in stato di arresto in nessun luogo, né vi è un luogo in cui è obbligato a stare, vedendosi restringere la libertà personale soltanto a

contrario, in quanto si vede imposto un divieto di accedere

in determinati luoghi e per il resto può liberamente circolare.

Per il noto principio generale di tassatività delle fattispecie penali, in questo caso quindi non è neanche possibile interrogarsi su interpretazioni estensive o su una ricostruzione più generale delle norme processuali per sostenere che il trattamento dell’arresto in flagranza deve essere esteso all’allontanamento ex articolo 384-bis c.p.p., ed occorre concludere pertanto nel senso che la condotta del soggetto allontanato in flagranza di reato dalla casa familiare che vi faccia ritorno prima del provvedimento di convalida del giudice per le indagini preliminari non integra il reato di evasione, né, in mancanza di altre disposizioni adattabili al caso in esame, altro reato contro l’amministrazione della giustizia.

La violazione dell’ordine di allontanamento non è, peraltro, sanzionabile a stretto rigore neanche con la disposizione processuale dell’articolo 276 c.p.p. che prevede i “Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte”, e che consente al giudice di disporre la sostituzione o il cumulo della misura con altra più afflittiva, perché a stretto rigore la norma dell’articolo

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276 è volta a disciplinare la trasgressione alla prescrizioni inerenti una misura cautelare, e l’allontanamento ex articolo 384-bis c.p.p. non è una misura cautelare, ma una misura precautelare che partecipa della natura dell’arresto in flagranza o del fermo, ma non è assistita dalle relative sanzioni.

Per gli stessi motivi non si applica neanche la disposizione dell’articolo 280, comma 3, c.p.p. che consente di non tenere conto dei limiti edittali previsti per la custodia in carcere226 ‹‹nei confronti di chi abbia trasgredito alle

prescrizioni inerenti ad una misura cautelare››227.

Non resta che concludere nel senso che una vera e propria sanzione per la violazione del provvedimento dell’articolo 384-bis c.p.p. nel sistema non ci sia, e che il comportamento di chi rientra nell’abitazione da cui è stato appena allontanato coattivamente dalla polizia giudiziaria può trovare sanzione soltanto nella ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari all’esito dell’udienza di convalida può applicare al soggetto una misura cautelare più restrittiva, utilizzando nel percorso logico della propria motivazione (che, purché vi sia la richiesta del p.m., potrebbe comunque approdare al risultato di applicargli una misura più restrittiva) la circostanza della dimostrata

226 Divenuti, peraltro, ancora più stringenti dopo la recente legge 9

agosto 2013, n. 94, di conversione del decreto legge 1 luglio 2013, n. 78.

227 Non sarà possibile, pertanto, ad esempio nell’ipotesi in cui si

proceda all’allontanamento ex articolo 384-bis c.p.p. di un soggetto in flagranza del reato di lesioni volontarie lievi in danno di familiari, e questo soggetto prima dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari rientri nell’abitazione da cui è stato allontanato, procedere a chiedere nei suoi confronti la custodia in carcere, che per il reato dell’articolo 582 c.p. non è ammessa per limiti edittali.

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inidoneità delle misure ex articoli 282-bis e 282-ter c.p.p. a contenere le esigenze cautelari, visto che l’applicazione precautelare delle stesse ad opera della polizia giudiziaria non è riuscita ad impedire all’indagato di avvicinarsi nuovamente alla persona offesa dal reato.

Ovviamente, trattandosi della violazione di un

provvedimento dato dall’autorità per esigenze di giustizia, la condotta trasgressiva potrà integrare anche la

contravvenzione prevista dall’articolo 650 c.p.228 Non

sembra, infatti, di ostacolo all’integrazione di tale reato la natura sussidiaria della fattispecie, non essendo prevista da alcuna norma – penale, processuale o amministrativa – una sanzione per l’inosservanza del provvedimento in esame.

La nuova norma non contempla la possibilità, in alternativa al divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, di imporre al soggetto allontanato l’obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi oppure dalla vittima, a prescindere da dove essa si trovi, come previsto in materia cautelare dall’articolo 282-ter c.p.p.

L’omesso riferimento all’obbligo di mantenere una determinata distanza dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima non desta particolari preoccupazioni, in quanto, se si esclude la necessità di una quantificazione spaziale, necessaria solo per il predetto obbligo, esso appare speculare al divieto di avvicinamento, in quanto

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formulazione in negativo e in positivo dello stesso precetto.

Diverso è il discorso per l’obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, che avrebbe consentito di fronteggiare le ipotesi in cui la condotta oggetto della temuta reiterazione ha i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi. In tal caso, l’efficacia del

provvedimento di polizia sembra legata più

all’individuazione della stessa persona offesa, quale riferimento centrale del divieto di avvicinamento, piuttosto che ai luoghi da essa frequentati.

2. Una nuova ipotesi di giudizio