Aldo Frignoni
1. — Il 197.3 è destinato ad essere un anno molto importante per la regolamentazione na-zionale ed internana-zionale dei brevetti. Mentre infatti si attendono le ratifiche del T r a t t a t o di cooperazione in tema di brevetti (P.C.T.) fir-mato a Washington il 19-6-1970, si dà per certa l'adozione definitiva della convenzione sul brevetto europeo e, sul piano nazionale, la brevettabilità dei medicinali dovrebbe tro-vare finalmente una sua regolamentazione.
Questi non sono che i punti salienti di un vasto movimento inteso a riconoscere alla pro-prietà industriale quel ruolo traente che le com-pete in una società avanzata, quale migliore incentivo del progresso industriale e commer-ciale e perciò ad ottenere una amministrazione della stessa quanto più rapida e snella possibile.
A questo movimento sul piano internazio-nale non è rimasta estranea l'Italia preoccupata, da un lato, di seguire le evoluzioni della ma-teria a livello internazionale, dall'altro, di sod-disfare l'esigenza — profondamente sentita anche se non semjire p u n t u a l m e n t e realizzata -di adeguare la nostra legislazione in campo bre-vettuale ad una realtà in rapido movimento. Ciò per consentire al nostro Stato di porsi sullo stesso piano dei paesi più industrializzati e aderire senza scosse troppo violente alle nuove convenzioni, che facilitano i commerci e gli scambi internazionali. Si t r a t t a v a dunque, per alcuni asjDetti, di adeguare la nostra legi-slazione agli obblighi internazionali assunti (ad esempio, in materia di formalità per le domande di brevetto); per altro verso, di risolvere legi-slativamente dubbi ed incertezze che nella so-luzione di casi concreti si presentavano con una certa frequenza (momento esatto del depo-sito; rilievo dello sciopero quando la d o m a n d a è presentata per posta, ecc.).
Per raggiungere tali finalità da t e m p o era stata nominata una Commissione ministeriale per lo studio della riforma della legislazione in materia di proprietà industriale.
2. Poiché una riforma globale incontre-rebbe, al momento, notevoli difficoltà (si pensi solo alla n o r m a t i v a sulla brevettabilità dei medicamenti!) si è pensato di provvedere, per
ora, alle necessità più urgenti ed immediate. A questo scopo il Governo si è servito della delega a lui concessa con l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riordino delle amministrazioni dello Stato, per il decentra-mento delle funzioni e per il riassetto delle car-riere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, poi modificato dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Nelle citate disposizioni si faceva cenno all'attività amministrativa concernente la concessione dei brevetti e si fissava come criterio alla legislazione delegata (in ossequio all'art. 76 della Costituzione) l'intendimento di rendere tale attività « quanto più possibile sol-lecita ed economica ».
La « mini-riforma » (o riforma-stralcio) che ne risulta è contenuta ili 4 atti: Decreto Presi-dente della Repubblica, 30 giugno 1972, n. 540 e riguardante la « Semplificazione dei proce-dimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa »; due Decreti Ministeriali del 25 settembre 1972, in applicazione del D.P.R. n. 540; il Decreto Ministeriale del 22 febbraio 1973 p o r t a n t e il Regolamento di ese-cuzione del D . P . R . n. 540 cui si deve infine ag-giungere — pur senza alcun valore sul piano normativo — la circolare ministeriale n. 102 del 26 settembre 1972 che spiega ed illustra le nuove disposizioni di legge. Non si dimentichi inoltre il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 portante « Di-sciplina delle tasse sulle concessioni governa-tive », titolo V i l i , n. 90 ss., dove le tasse delle concessioni relative alla proprietà industriale sono state pressoché quadruplicate.
3. - Abbiamo accennato ad obblighi inter-nazionalmente assunti dall'Italia. In proposito è bene ricordare la Convenzione europea rela-tiva alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'I 1 dicembre 1953 sotto gli auspici del Consiglio d'Europa, ratificata dall'Italia con legge 19 ottobre 1956. n. 1356 ed e n t r a t a in vigore il 1° novembre 1958. Tale convenzione, intesa primariamente a « semplificare ed unificare, nel limite massimo possibile, le formalità prescritte dalle diverse legislazioni nazionali, per le domande di
bre-vetti », dispone, fra l'altro, che gli Stati firma-tari non possono imporre prescrizioni di forma, tranne quelle previste nella Convenzione stessa, e che il beneficio della data di dejaosito non venga rifiutato per motivi di forma, se la do-manda, benché non conforme alle prescrizioni relative, rispetti un certo minimo di formalità (esemplare di descrizione del brevetto e ricevuta pagamento tassa).
In j^arziale attuazione di tale convenzione, la legge n. 1356 del 19-10-1956 aveva infatti previsto che:
« Le domande di brevetto per invenzioni industriali si depositano in Roma presso l'Uf-ficio centrale brevetti o nei capoluoghi di pro-vincia presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.
È consentito l'invio delle domande e dei re-lativi documenti mediante il servizio postale con plico raccomandato, con avviso di ricevimento diretto all'Ufficio centrale brevetti in Roma.
In tal caso si considera d a t a del deposito quella risultante dal verbale, che deve essere redatto all'atto del ricevimento del predetto Ufficio con indicazione anche dell'ora dell'av-venuto ricevimento del plico ».
In tal modo si erano realizzate le seguenti modifiche:
a) massima decentralizzazione degli uffici
competenti a ricevere le domande;
b) possibilità di invio della domanda per
posta;
c) jìossibilità di individuare la priorità, anche nell'ambito di domande presentate lo stesso giorno.
Comunque la Convenzione del 1953, aj)pli-cabile peraltro solo alle invenzioni, esigeva una ben più ampia attuazione, che si è cercato di realizzare con le innovazioni introdotte me-diante la nuova normativa.
4. - I n n a n z i t u t t o la semplificazione si ma-nifesta nell'attenuazione del rigore formale pre-cedente, che costituiva ostacolo alla sicurezza e rapidità del procedimento; la nuova disciplina prende come metro di misura la media dili-genza e perizia degli interessati e degli uffici e vi si adegua:
a) q u a n t o agli uffici abilitati a ricevere le
domande, viene disposto (art. 1 D . P . R . n. 540 e art. 1 D.M. 25-9-1972) che le d o m a n d e di brevetto possono essere depositate, oltre clic presso l'Ufficio centrale brevetti, che ha sede a Roma, anche presso gli Uffici provinciali del-l'industria, commercio artigianato (UPICA), an-ziché presso le Camere di commercio;
b) q u a n t o ai documenti, il richiedente ha
l'onere di allegare, sotto pena di non
«ricevibi-lità » (art. 3 D.P.R. n. 540), oltre al documento attestante l'avvenuto pagamento delle tasse,
b-1) j'er le invenzioni industriali e per
i modelli di utilità, almeno un esemplare della descrizione e dei disegni cui si fa riferimento nella descrizione;
b-2) per i disegni e modelli
ornamen-tali, le tavole contenenti la riproduzione grafica o fotografica del modello o disegno da cui siano rilevabili le diverse dimensioni, ovvero, qualora si t r a t t i di modelli non fedelmente riproducibili, dei campioni dei prodotti;
b-3) per i marchi d'impresa, almeno un
esemplare della dichiarazione di protezione. L da notarsi l'accettazione legislativa dei più recenti e sofisticati mezzi della tecnica riproduttiva, in quanto, in deroga al disposto dell'art. 38 c. 2° 1. invenzioni, la stampa delle descrizioni e dei disegni può ora essere effettuata con qualsiasi mezzo di riproduzione grafica;
c) quanto al modo di presentazione della d o m a n d a e relativa documentazione, essa può essere presentata brevi manu (di persona o a mezzo mandatario) oppure mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento (art. 2, c. 1°). Ciò era già consentito per le domande di brevetto per invenzioni (legge 1956, n. 1356) e per modelli, ma non per i marchi d'impresa.
Sempre a norma dell'art. 1 D . P . R . n. 540, gli Uffici abilitati a ricevere le domande, dopo aver provveduto all'accertamento dell'esistenza dei presupposti per la « ricevibilità », devono redi-gere u n processo verbale dal quale deve risultare:
a) giorno ed ora del deposito;
b) nome e domicilio del richiedente e, se
del caso, del suo mandatario;
c) titolo dell'invenzione ed elenco dei do-cumenti allegati (per le invenzioni e i modelli); estremi del marchio e documenti presentati (per i marchi).
Gli U P I C A hanno il potere-dovere di con-trollare la regolarità della domanda, secondo il disposto dell'art. 3.
Se la « irregolarità » attiene ad u n elemento che influisce sulla « ricevibilità » della domanda, l'Ufficio a t t e n d e a redigere il processo verbale che l'irregolarità sia s t a t a sanata, a meno che il richiedente chieda che il deposito sia ugual-mente verbalizzato. In tal caso dei rilievi del-l'Ufficio c delle controdeduzioni del richiedente sarà d a t o a t t o nel verbale, clic verrà trasmesso i m m e d i a t a m e n t e all'Ufficio centrale brevetti.
Se invece la « irregolarità » attiene ad un ele-m e n t o che non incide sulla «ricevibilità» della d o m a n d a , l'Ufficio ha la facoltà di far risultare a verbale i propri rilievi, e di invitare il
richie-dente alla regolarizzazione, ferma restando la data di deposito. Anche della successiva regola-rizzazione dovrà essere redatto verbale.
La normativa è evidentemente ispirata dal desiderio, da un lato, di garantire la regolarità del deposito (nei suoi elementi essenziali fis-sati all'art. 3) e, dall'altro, di non pregiudicare la priorità del deposito, nella ipotesi in cui i rilievi degli uffici riceventi si rivelassero (ad un più attento esame, che potrà richiedere anche tempi molto lunghi) infondati.
Unico competente a decidere sulle contesta-zioni di non ricevibilità (o sulla natura del vizio contestato) è l'Ufficio centrale brevetti. Lo stesso può dichiarare la non ricevibilità con provvedimento che potrà essere impugnato din-nanzi alla Commissione dei ricorsi, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'Ufficio centrale brevetti procede alla reda-zione del processo verbale, accerta l'esistenza dei presupjiosti di « ricevibilità » delle domande, noii solo quando le stesse gli vengano inviate direttamente, personalmente o per posta, ma anche quando gli vengano trasmesse dagli U P I C A , prive di verbale di deposito (art. 2, e. 4° D.P.R. n. 540).
In proposito, l'art. 1, c. 2 stabilisce con termine « ordinatorio » che entro i 10 giorni successivi alla presentazione della domanda e dei documenti, gli U P I C A devono trasmettere il tutto in plico postale raccomandato, insieme al verbale di deposito, all'Ufficio centrale brevetti. Qualora l'Ufficio centrale brevetti debba pro-cedere alla redazione del verbale di deposito, per non essergli pervenuto dagli U P I C A , può sorgere il dubbio se la data del verbale di deposito indi-cata dall'Ufficio centrale sia destinata a rimanere sempre decisiva, anche se poi risulti che il man-cato invio del verbale del preventivo deposito presso gli U P I C A sia imputabile a questi ultimi. La risposta deve essere negativa sulla base del riferimento operato dall'art. 2, c. 4 « a domande per le quali non sia stato redatto il processo verbale di deposito ». Ove quindi il verbale fosse stato effettivamente « redatto » dagli U P I C A ma poi non trasmesso all'Ufficio centrale brevetti, sarà la data dell'effettiva reda-zione del processo verbale a far fede dell'av-venuto deposito della domanda di brevetto.
Si ricorda in proposito che, secondo il di-sposto dell'art. 5 c. 3, l'interessato che ne faccia richiesta ha diritto al rilascio di copia del ver-bale di deposito. Si t r a t t a dunque di una precau-zione che è bene consigliare in ogni caso, perche in ipotesi di contestazione può risultare decisiva. 5- - L'Ufficio centrale brevetti raccoglie e riunisce in volumi i processi verbali, dopo averli
numerati progressivamente secondo l'ordine di presentazione delle domande.
Si tratta di una semplificazione di fondo che va attentamente esaminata per i suoi riflessi sul piano tecnico e su quello più propriamente giuridico. Infatti la nuova normativa prevede l'abolizione dei registri delle domande (art. 27 c. 3 1. invenzioni, art. 25 e. 3 1. marchi) e dei registri dei brevetti concessi (art. 37 c. 1 1. invenzioni, art. 34 c. 1 1. marchi) e la loro sostituzione con la semplice raccolta di copie dei processi verbali di deposito e degli originali delle concessioni di brevetto, con un sistema di rilegatura dapprima provvisorio e che diventerà definitivo al momento del raggiungimento del numero di 500 brevetti (art. 5, e. 4 e art. 10 e. 4, D.P.R. n. 540).
Il legislatore precisa che la raccolta delle copie dei processi verbali di deposito « sostitui-sce a tutti gli effetti i registri delle domande di brevetto », come le raccolte degli originali di concessione di brevetto « sostituiscono a tutti gli effetti i registri dei brevetti ».
Gli ambienti interessati, soprattutto gli studi brevettuali, hanno già avuto modo di esprimersi in favore della bontà del nuovo sistema sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello giuridico. Sotto il primo profilo i vantaggi più evidenti consistono nel fatto che il nuovo sistema eli-mina una somma di operazioni dispendiose e rende più rapido il procedimento senza apprez-zabili variazioni di risultato.
Una valutazione sul piano giuridico è più complessa per le esigenze di correlazione tra la vecchia normativa e la nuova. Infatti nel si-stema abrogato la registrazione costituiva l'atto formale, dal quale si dedueeva con sicurezza l'avvenuta costituzione a favore di certi sog-getti del diritto d'utilizzazione esclusiva del bre-vetto. Mentre invece la raccolta degli originali degli atti di concessione in volumi con la rile-gatura provvisoria è mera operazione materiale, di cui rimane sempre incerta la verificazione o quanto meno il momento della verificazione. Dal punto di vista giuridico, si può dunque mettere in dubbio l'utilità o la convenienza di avere stabilito l'equivalenza fra l'atto di regi-strazione e l'operazione di raccolta degli originali degli atti di concessione di brevetto, al fine di determinare l'avvenuta costituzione del diritto in capo al titolare. Tuttavia si deve riconoscere che in pratica le conseguenze dell'adozione dell'uno o dell'altro sistema non sono poi molto dissimili, per effetto dell'efficacia retroat-tiva dell'avvenuta raccolta, come in precedenza dell'avvenuta registrazione, al momento del deposito della domanda, che viene fissato dal processo verbale.
Qualche inconveniente potrebbe peraltro ve-rificarsi nell'ipotesi di dispersione o perdita degli originali di concessione di brevetto, come conseguenza della rilegatura provvisoria o ancor più del passaggio dalla rilegatura provvisoria a quella definitiva.
È certo comunque che il nuovo sistema accolto dal legislatore pone sul tappeto il pro-blema dell'esatta identificazione della n a t u r a dell'atto di concessione del brevetto e dell'ope-razione di raccolta degli originali e soprattutto dell'equivalenza o meno di questi all'atto di accertamento dei requisiti e alla registrazione sotto il precedente sistema. Noi riteniamo che sostanzialmente nulla sia mutato.
Una corretta interpretazione sistematica della normativa sinora vigente induce a rite-nere che l'attuale procedimento per la costitu-zione del diritto all'invencostitu-zione, al modello in-dustriale e al marchio si esaurisce con la con-cessione del brevetto, mentre il momento della raccolta, pure necessaria ai fini della pubblicità dell'avvenuta concessione e come collegamento della pubblicità dei m u t a m e n t i dei diritti co-stituiti, che come noto sono soggetti a trascri-zioni (art. 66 ss. 1. inventrascri-zioni, art. 49 1. marchi), spostato nel temjno rispetto alla concessione, svolge funzione diversa a autonoma.
6. — U n a delle novità di maggiore rilievo è costituita dal disposto dell'art. 4 D . P . R . n. 540, il quale innova profondamente l'art. 90 1. in-venzioni ove si disponeva che « se i termini stabiliti da questo decreto scadono in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al successivo giorno non festivo ».
Il problema concerne in modo specifico le domande di priorità (artt. 9 e 16 1. invenzioni; art. 11 R.D. 2 febbraio 1940 n. 244); la domanda dell'inventore per ottenere che il suo nome sia iscritto, sostituito o aggiunto all'atto della con-cessione dei brevetti (art. 39 1. invenzioni); il pa-gamento delle tasse annuali (art. 47 1. invenzio-ni) ed in genere i procedimenti di regolarizzazione delle domande di deposito e di i m p u g n a t i v a dei provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti.
La nuova n o r m a t i v a cerca di adeguarsi alle m u t a t e realtà socio-economiche del paese; si dispone infatti che « se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ov-vero in un giorno nel quale t u t t i gli uffici competenti a ricevere il deposito sono, per qualsiasi causa chiusi, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti ».
Viene considerato i n n a n z i t u t t o l'eventualità
che l'interessato si trovi nell'assoluta impos-sibilità di sfruttare t u t t o il periodo messo a sua disposizione per il compimento di un certo negozio giuridico per un fatto imputabile all'or-ganizzazione ed al funzionamento degli uffici competenti. Infatti si era da più parti rilevato come la disciplina tradizionale che prevedeva una proroga dei termini di decadenza (artt. 2964 e 2963, c. 3 cod. civ.) o di perenzione con esclu-sivo riferimento ai giorni festivi, risultava del t u t t o superata dalla instaurazione, ormai gene-ralizzata ed osservata come regula-iuris, della settimana « corta », che prevede il sabato come giornata non lavorativa, pur non essendo festiva.
La disciplina risultava altresì inadeguata in rapporto al riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero (art. 40 Cost.) che recenti pronunce giurisprudenziali hanno esteso anche ai pubblici impiegati. Anche in questa ipotesi non si poteva pretendere, a pena di decadenza, dagli interessati il compimento di negozi giuridici che essi, per fatti a loro non imputabili, non potevano materialmente compiere. La disciplina prevista in materia di provvedimenti ammini-strativi brevettuali è dunque anticipatrice di una riforma più generale.
Continua poi l'art. 4 dicendo che « uguale proroga è necessaria quando si t r a t t a di chiu-sura determinata da festività locali o da eventi che riguardano singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia:
a) per il deposito di domande di brevetto
con rivendicazione di priorità, quello della residenza del richiedente o, se questi è residente all'estero, del suo m a n d a t a r i o ;
b) per gli adempimenti successivi al
de-posito di una d o m a n d a e per i ricorsi, quello in cui era s t a t a depositata la d o m a n d a ».
Nell'ipotesi di impossibilità (dovuta ad even-ti naturali od a scioperi), clic interessi singoli uf-fici previsti alternativamente, secondo i principi generali il richiedente avrebbe dovuto rivolgersi agli uffici rimasti agibili (art. 1288 cod. civ.). Anche in questo caso è s t a t a ritenuta giu-stificata una deroga ai principi, circoscritta peraltro alle sole ipotesi in cui l'impossibilità sopravvenuta possa arrecare all'interessato un pregiudizio irreparabile e non consentirgli even-tuali abusi (si consideri l'eveneven-tualità di scioperi in giorni successivi degli addetti ai singoli uffici provinciali). P e r t a n t o la deroga è s t a t a prevista rigidamente e giustamente si distingue il caso della d o m a n d a di priorità dal caso degli adem-pimenti successivi al deposito della d o m a n d a .
Si osserva inoltre che la disparità di t r a t t a -mento riservata, nel primo caso, al depositante estero e al depositante nazionale che si avvalgano
di mandatario, trova adeguata giustificazione nella possibilità offerta al depositante nazionale di effettuare il deposito, personalmente o median-te servizio postale, nella sua località di residenza.
Ma il legislatore va ancora più oltre. Si dispone infatti che: « I termini anzidetti si considerano inoltre rispettati, quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, dei servizi postali, salvo che norme speciali contenute in conven-zioni internazionali, cui la Repubblica italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito per raccomandata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, salvo che fosse già in atto la interruzione; ed a condizione altresì, qualora si tratti di plico non indirizzato all'Uf-ficio centrale brevetti, che il deposito o il versa-mento sia effettuato nei 10 giorni dalla cessa-zione della causa della interrucessa-zione ». Questa disposizione fa dunque salvo il principio se-condo il quale la utilizzazione del servizio po-stale è fatta dall'utente a suo rischio e pericolo, nel senso che la perdita o il ritardo nella trasmis-sione della corrispondenza non incide sui ter-mini di prescrizione e di decadenza relativi agli atti trasmessi, ma al contrario, impedisce o ri-tarda il perfezionamento degli atti ricettivi. Si fa anche salvo il principio contenuto nel codice postale, che esonera la pubblica amministra-zione da ogni responsabilità per perdita, ma-nomissione, smarrimento o ritardo nella corri-spondenza ordinaria e limita tale responsabilità ad un modesto indennizzo quando si tratti di plico raccomandato.
La stessa norma introduce tuttavia una deroga al primo principio quando si sia verifi-cata una « interruzione » del servizio postale sia in Italia che all'estero. Il termine interru-zione è improprio, poiché riguarda la « cessa-zione temporanea » del servizio, cioè la sua sospensione, per eventi naturali (scontri di treni, perdite di aerei con ricupero della corrisponden-za, alluvioni, crolli di ponti, ecc.) o per eventi umani (scioperi, serrate o altre manifestazioni sindacali interruttive del servizio) non imputa-bili al mittente.
Va peraltro osservato che, siccome l'onere di provare il fatto impeditivo spetta all'inte-ressato, è consigliabile che l'invio della documen-tazione relativa ai depositi di domande in ma-teria brevettuale al mandatario venga sempre effettuato mediante plico raccomandato.
7. - L'art. 6 è interamente dedicato alle invenzioni o modelli utili alla difesa del Paese.