• Non ci sono risultati.

5. L’indipendenza dei giudici in Iran

6.4 Processi e pene

Nella conduzione degli interrogatori da parte delle autorità iraniane, la tortura, i prolungati periodi di isolamento e altri maltrattamenti sembrano essere metodi molto diffusi. Queste pratiche nei casi più estremi possono anche portare alla morte delle persone arrestate. Ne può essere un esempio l’episodio riportato dalla famiglia di Javad Khsravanian, la quale venne informata che il loro congiunto, dopo essere stato arrestato pochi giorni prima, era deceduto durante la custodia. Inoltre,

altri decessi sono stati causati dal fatto che le autorità abbiano spesso negato ai prigionieri le cure mediche necessarie richieste dal loro particolare stato di salute come forma di punizione o ritorsione. Questo è avvenuto all’avvocato per i diritti umani

Arash Sadeghi, arrestato con l’accusa di aver organizzato

proteste contro la sicurezza, che, dopo esser stato torturato, non ha ricevuto le dovute cure per il cancro. Le condizioni dei detenuti sono pessime, vi sono problematiche che destano preoccupazione come le carceri sovraffollate, l’acqua calda razionata e il cibo inadeguato. Per quanto riguarda i reati di cui si può essere accusati dal codice penale iraniano, molti di questi non sono ritenuti crimini nella quasi totalità degli stati nel mondo. Possiamo ricordare le manifestazioni pacifiche, le relazioni extraconiugali, l’assunzione di alcolici e la partecipazione a feste miste fra uomini e donne. Le pene giudiziarie applicate dai tribunali iraniani possono essere la fustigazione, l’accecamento, l’amputazione e la pena di morte171. Questa ultima tipologia viene applicata spesso dai

tribunali, anche a seguito di processi iniqui e a prigionieri minori di età. La pena capitale è permessa anche contro comportamenti che sono protetti dalle norme internazionali sui diritti umani, quali i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso, le relazioni sessuali extraconiugali ed altri reati che posseggono una formulazione non ben definita, come “l’aver

171 Dal rapporto 2019-2020 di Amnesty International, consultato in data 3

settembre 2020, https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2019- 2020/medio-oriente-e-africa-del-nord/iran/.

insultato il profeta”, “l’inimicizia contro Dio” e l’“aver diffuso la corruzione sulla terra”. Questa tipologia di pena, che in molti casi viene eseguita anche in pubblico, viene prevista dal codice penale iraniano anche nella forma della lapidazione. Inoltre, molti processi si sono sviluppati senza garantire le effettive tutele per gli indagati e le condanne si sono basate, in molti casi, su confessioni estorte attraverso la tortura. Per determinati crimini, come quelli legati alla sicurezza nazionale, le autorità hanno negato agli imputati di poter essere difesi dal loro avvocato, sia durante le indagini che durante il processo.

Conclusioni

Attraverso la comparazione proposta ed essendo partiti dall’analisi dei diritti fondamentali all’interno della tradizione giuridica occidentale, si è tentato di inquadrare un punto di vista shariatico di tali diritti. Per ricordare uno dei più importanti documenti a vocazione universalista, ovvero la Dichiarazione

Universale dei diritti dell’uomo del 1948, si può constatare come lo

scopo della comunità internazionale fosse quello di rendere il diritto interno degli Stati compatibile con i diritti sanciti all’interno di essa. Nella prima parte di questa tesi si è cercato di inquadrare una prospettiva “altra” rispetto a quella euro- occidentale della tutela dei diritti. L’analisi delle fonti del diritto

musulmano ha dimostrato che molti principi possono essere rinvenuti all’interno del Corano e della Sunna, quali fonti fondamentali. È quindi possibile non cedere a una visione universalistica, che rischierebbe di peccare di eurocentrismo e utilizzare un punto di vista più attento alle fonti “particolari”, valorizzando le radici culturali e le tradizioni di alcuni modelli per la tutela e la giustiziabilità sostanziale dei diritti. Essendo cambiate negli anni le condizioni di vita degli individui e della comunità, è possibile riconsiderare in maniera innovativa il significato dei suoi precetti, così come avvenuto nel corso della costruzione della tradizione giuridica. Lo sforzo interpretativo, che fa leva su uno spirito di adattamento delle fonti alla contemporaneità, ha da sempre rappresentato un’opzione efficace per armonizzare la sharia con il contesto storico di volta in volta considerato. Infatti, che la riflessione e la comprensione umana siano l’intero scopo della rivelazione divina viene anche sancito in due versetti del Corano172.

Avendo constatato che ben si verifica a livello formale una commistione fra i principi derivanti da paesi differenti, al fine di una effettiva tutela dei diritti fondamentali l’analisi è proseguita nell’esposizione di due case studies. Essi, sebbene con una forma di governo e una scuola giuridica di appartenenza diversa, sono stati accomunati da un fattore determinante: l’utilizzo strumentale, politico e mistificatorio della sharia.

172 Vv. 12 Cap.2 e Vv.43 Cap.3; Abdullahi Ahmad An-Na’im, Islam e diritti

umani: oltre il dibattito sull’universalismo, Articolo pubblicato su: “juragentium.org”, Consultato in data 21/09/2020, https://www.juragentium.org/topics/islam/rights/it/annaim.htm.

Questo si è potuto riscontrare attraverso l’analisi del formante politico e di quello giurisprudenziale.

Né in Iran né in Arabia Saudita sembra essere stato individuato un sistema di suddivisione di poteri bilanciato, e l’autorità sembra interamente confluire in un potere accentrato. Questo è molto evidente nel caso dell’Arabia Saudita, dove il sovrano detiene le redini di tutti e tre i poteri. Mentre, in Iran, il gioco “democratico” formalmente previsto nella costituzione sembra, di primo acchito, poter mascherare un forte disequilibrio nei confronti della fazione religiosa-conservatrice guidata dall’imam. Presupposti di tal genere causano la caduta del pilastro democratico dell’indipendenza del potere legislativo e di quello giudiziario. Successivamente infatti, avendo analizzato come il formante giurisprudenziale perda la propria intrinseca funzione di garante della giustizia, è stato possibile riscontrare che la discrasia fra enunciazione formale dei diritti e giustiziabilità sostanziale possa essere causata da una duplice pecca nell’ambito della produzione della legge e dell’applicazione del diritto. Entrambe queste funzioni sembrano essere orientate al fine della tutela dello status quo e della casta dominante, anziché dei cittadini.

In ogni caso, proprio il dialogo tra sistemi e modelli, nonché le trasformazioni interne a essi, stanno proponendo direttrici sempre nuove nella tutela dei diritti fondamentali, soprattutto in molti Stati a maggioranza musulmana in cui la tradizione è inserita a pieno titolo tra le fonti principali. Tanto che ci potranno essere nuovi periodi di mutamenti e riforme di cui al

momento possiamo solo prevedere, ma non determinarne, l’esito.

Bibliografia

ABU A.- SAMI A. S., Il diritto islamico,

Fondamenti,fonti,istituzioni. Roma, Carocci,

2009

AHMAD A., Human Rights: An Islamic Prospective, Policy Perspectives, Vol.3, No. 1 (January- June 2006), pubblicato da Pluto Journals

AN’NAIM A. A. Vv. 12 Cap.2 e Vv.43 Cap.3;, Islam e diritti

umani: oltre il dibattito sull’universalismo, Articolo pubblicato su:

“juragentium.org”

ARZT DONNA E., The application of Intenrational Human Rights

Law in Islamic States, Human Rights Quarterly Vol. 12, No.2

(maggio 1990)

ASHMAWY M. S., l’islamisme contre l’islam, Parigi, LA DECOUVERTE, 1990

BACCELLI L., Il particolarismo dei diritti, Roma, Carocci, 1999 BASSIOUNI C., “Sources of Islamic Law and the Protection of

Human Rights in the Islamic Criminal Justice System”, in The Islamic Criminal Justice System 3, 23 (C. Bassiouni ed. 1982)

BIELEFELDT H., ‘Western’ versus ‘Islamic’ Human rights

conceptions?: A critique of cultural essentialism in the discussion of human rights, Political theory, vol.28, no.1, 2000

CAMPANINI M., Il pensiero islamico contemporaneo, Bologna, 2005

CAROL E. B. CHOSKY and J.K. CHOSKY ,The Saudi Coonection: Wahhabism and Global Jihad, World Affairs. Vol. 178, No. 1 (Maggio/Giugnio 2015),

COULSON N. J., The State and the Individual in Islamic Law, 6 Int’I & Comp. 49, (1957)

CRESS R., KENT C. and NAYYERI M., Human Rights in Iran Unit, University of Essex, Legal Research Series, Rule of Law in

Iran: Indipendence of the Judiciary, Bar Association, Lawyers and Iran’s Compliance with International Human Rights Obligations,

marzo 2014, cosultato in data 2 settembre ’20,

FIORITA N., L’Islam spiegato ai miei studenti, undici lezioni di

diritto islamico, Firenze, Firenze University Press, 2010

AL-JARBOU A., Judical Indipendence: Case Study of Saudi Arabia, Arab Law Quarterly, Vol. 19, No. ¼ (2004),

JULLUNDHRI R. A., “Human Rights in Islam”, in

Understanding Human Rights: An Interdisciplinary and Interfaith Study, ed. Alan D. Falconer (Dublin: Irish School of Ecumenics,

1980), 34.

M. H. KAMALI, “Appellate Review and Judical Indipendence in

Islamic Law”, in Islam and Islamic Law: Classical and

Contemporary Studies, Chibli Mallat, ed. (London, Boston: Grahm and Trotman, 1993),

KHADDURI M., Human Rights in Inslam, The Annals of the American Accademy of Political and Social Science Vol. 243, Essential Human Rights ( Gen.,1946), Published by : Sage Publications.

KAR, M., & FARSHI, G. (2008). Focusing on Women in the Internal Politics of Iran. The Brown Journal of World Affairs, 15(1), p. 79. Retrieved September 4, 2020,

KAR (n 37) p. 6, quoting Mehdi Khalaji, ‘Judicial System and Rule of Law’, BBC Persian, August 16, 2009

KHADDURI M., The Islamic Concept of Justice, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1984

MARSHALL T. H., Citizenship and Social Class, Cambridge University Press, Cambridge 1950

MAWDUDI A. A., Human rights in Islam, Lahore(Pakistan), Rana Allah Dad Khan, 1977

PEGORARO L. – RINELLA A., Sistemi costituzionali comparati,

estratto. G. Giappichelli, Torino ,2017

PICHECA G., Analisi della situazione giudiziaria in Iran attraverso

la casistica emersa nella prassi rivoluzionaria, Oriente Moderno

Nuova Serie, Anno 1 (62), Nr. 1/12 (Gennaio-Dicembre 1982), RAHAMANI. T., KOOHSHAHI N. M. Introduction to Iran’s Judical System, T. Rahamani, N. M. Koohshahi, INSTE ,Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.45,2016, consultato in data 2 settembre ’20

R. REDAELLI, L’Iran Contemporaneo, Carocci, Roma, 2015 RONZITTI N., Introduzione al diritto internazionale, Torino, G.Giappichelli, 2016

SACCO R., Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative

Law (Installment I of II), The American Journal of Comparative

Law, Vol. 39, No.1 (Inverno, 1991) ,

SAID A. A. NASSER J., “The Use and Abuse of Democracy nell’Islam”, in International Human Rights: Contemporary Issues, eds. Jack L. Nelson and Vera M. Green (Stanfordville, New York: Human Rights Publishing Group, Earl M. Coleman, 1980 SEAMEN B., “Islamic Law and Modern Government: Saudi Arabia Supplements the Saria to Regulate Development,”

TALBI M., “Religious Liberty: A Muslim Perspective”. Coscience and Liberty: International Journal of Religious Freedom 3 (Spring 1991): pp.23-31 at 31.

TALBI M., Le vie del dialogo nell’Islam, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli 1999.

TAMBURINI F., Il Magreb delle indipendenze alle rivolte arabe:

storie e istituzioni, Pisa, Pisa university press, 2016

AL-TAWAIL M., ed. Public Administration In the Kingdom of

Saudi Arabia. (Riyadh, Saudi Arabia: Institute of Public

Administration Press, 1995),

TEDESCO F., Diritti umani e relativismo, Bari, Laterza, 2009 ZAKARIYA, Laicitè ou islamisme: les arabes à l’heure de choix (Parsi: la dècuverte, 1989)

Documenti correlati