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5. Le fonti del diritto islamico

5.3 Le scuole ufficiali Sunnite

In ambito Sunnita va ricordato che nel corso del tempo si sono sviluppate scuole giuridiche, i cui fondatori, di riconosciuto valore giuridico ed indiscusso prestigio, dovettero il loro definitivo successo prevalentemente a situazioni politiche. È bene premettere che la maggioranza dei musulmani appartiene ad una delle quattro scuole sunnite, ma ci sono anche musulmani che aderiscono contemporaneamente a due scuole giuridiche diverse: una per gli aspetti giuridici, decisa dal regime al potere, e l’altra per gli aspetti culturali, lasciati alla scelta personale35.

Queste scuole giuridiche non solo si differenziarono in base all’interpretazione dei singoli istituti, ma anche nell’individuazione delle stesse fonti del diritto. Le scuole sono quattro.

La scuola hanafita porta il nome di Abu- Hanifah, uno studioso di origine persiana nativo di Kufa, in Iraq. Egli apparteneva ad una ricca famiglia da cui aveva ereditato un commercio di seta, ma, gestendo gli affari attraverso un intermediario, preferì dedicare la maggior parte del suo tempo agli studi e al confronto con i dotti della sua epoca.

35Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, Il diritto islamico, Fondamenti,fonti,istituzioni.

Così nell’arco di qualche anno creò una cerchia di allievi a cui trasmise il proprio sapere. Abu-Hanifah aveva uno spirito generoso e aperto, tanto che in una delle sue sentenze disse “ciò che diciamo non è che un’opinione, ed è il meglio al

quale siamo giunti. Se qualcuno giunge ad un’opinione migliore, essa sarà considerata più esatta della nostra36.” Nei suoi

ragionamenti si basava sul Corano e la Sunna e se non fossero stati presenti opinioni vincolanti su queste due fonti, preferiva scegliere quelle dei compagni di Maometto. Inoltre, ammetteva il ricorso al ragionamento ed alle consuetudini, se non contraddicevano il Corano e la Sunna. Egli, invece, vedeva con sospetto le tradizioni di Maometto e accettava solo quelle ben note. È da ricordare che Abu- Hanifah diede poi un importante contributo in materia di contratti ed obbligazioni37. Dai suoi insegnamenti ne discese

così la scuola più “aperta” che riscosse un successo maggiore, grazie al fatto che i califfi abbassidi e i sultani ottomani la adottarono come propria scuola ufficiale. Essa si basa su un ampio e continuo ricorso al procedimento analogico ed è intervenuta in maniera significativa insieme alla scuola malikita all’interno dell’applicazione del diritto di famiglia38. La scuola malikita porta il nome di Malik Ibn-Anas,

arabo yemenita. Egli si dedicò a raccogliere le tradizioni di Maometto e le opinioni dei suoi compagni e successori.

36 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, Il diritto islamico, Fondamenti,fonti,istituzioni.

Roma, Carocci, 2009, p.52.

37 Ibidem pp.51-53.

Preferiva che il potere fosse conferito dal popolo, ma essendo comunque reticente di fronte alle insurrezioni contro i regimi esistenti e ritenendo che il disordine fosse un male peggiore di un ingiusto regime, si adattava al principio ereditario. La sua funzione era quella di consigliare i governanti ed istruire il popolo. Malik non rispondeva a questioni ipotetiche, ma solo a quelle concrete, prendendosi tutto il tempo necessario per analizzare il caso. Le sue opinioni si basavano sulla Sunna, sul Corano, sulle pratiche sociali dei medinesi, sulle opinioni dei compagni di Maometto, sulla deduzione analogica e sull’interesse pubblico 39 . All’interno della sua opera “Muwatta”,

continuamente rivista e corretta per quarant’anni, sono indicati i suoi studi classificati secondo una logica giuridica

40. La scuola Malikita oggi è presente nel Maghreb, e si basa

prevalentemente sulla sunna e sul rilievo delle intenzioni che motivano ciascuna azione. Essa appare come la scuola che ha appoggiato i più riusciti tentativi di modernizzazione del diritto islamico41.

La scuola hanbalita è considerata come la più conservatrice fra le scuole sunnite e porta il nome di Ahmad Ibn-Hanbal. Egli nacque a Bagdad da una famiglia araba e raccolse le tradizioni di Maometto. Si interessava alle controversie e rifiutava di occupare le funzioni pubbliche ritenendo che

39 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, opera citata, p. 54 40 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, opera citata, pp. 54-55. 41 N. FIORITA, opera citata, p. 29.

occuparle sotto un regime ingiusto avrebbe voluto dire diventarne complice. Ahamad preferiva che il potere fosse nelle mani della tribù di Maometto e riteneva che non bisognava rivoltarsi a chi, anche avendo conseguito il potere con la forza, governava con giustizia. Questa logica arrivò al punto di proibire le rivolte anche contro il potere ingiusto, con la scusa che queste avrebbero indebolito la comunità musulmana. Amhad preferiva che i suoi discepoli non riportassero i suoi studi, che secondo lo studioso erano validi solo per la sua epoca, a differenza del Corano e della Sunna, che invece avevano validità eterna. Teneva conto poi anche del consenso fra i compagni di Maometto, mentre quello formatosi in epoca posteriore era da ritenersi falso42.

Oggi questa scuola è la più rigida rispetto al tema della morale pubblica, tanto da sostenere un’interpretazione letterale delle norme divine e bandire l’uso del procedimento analogico. I suoi adepti non esitano a reprimere e prendere provvedimenti contro gli altri consociati in virtù del principio coranico di “ordinare il bene

e proibire il male”. Sebbene sia in fase di decadenza, trova

ancora applicazione nei paesi più rigorosi e conservatori, come l’Arabia Saudita, dove costituisce scuola ufficiale della dinastia wahhabita regnante43.

Infine, è presente la scuola shafita, che prende il nome da Al Shafi, colui che venne ritenuto il vero sistematizzatore del

42 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, opera ciatata, p.56. 43 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, opera ciatata, pp.57-58.

diritto islamico, che effettuò la catalogazione delle fonti del diritto così come è stato riportato nei paragrafi riferiti alle fonti del diritto islamico. Egli respinse l’istihsan, che consiste nello stabilire la norma più adeguata nel caso in cui le altre fonti non offrano soluzioni. Questo perché un tale procedimento avrebbe fatto sospettare di una presunta incompletezza del diritto musulmano e avrebbe conferito a colui che agiva la qualifica di legislatore44. Questa scuola è la

seconda oggi per l’adesione del numero di fedeli ed è principalmente diffusa nelle periferie del territorio musulmano (come in Indonesia). Essa si distingue per una avversione nei confronti delle interpretazioni personali45.

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