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Provvedimento cautelare di revoca

La previgente disciplina, in materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l., all’art. 2487, comma 2, c.c. prevedeva che si facesse rinvio alla disciplina delle s.p.a., sia per l’azione di responsabilità, regolata dall’art. 2393 c.c., sia per la nomina e la revoca degli amministratori ex art. 2383 c.c., con la conseguenza che anche nelle s.r.l. l’amministratore poteva essere revocato dall’assemblea in qualunque momento, pur senza giusta causa, risarcendo lo stesso qualora non vi fosse stato, in quest’ultimo caso un congruo preavviso. L’azione sociale di responsabilità, secondo il rimando all’art. 2393 c.c., poteva essere promossa in seguito a delibera assembleare, e quest’ultima comportava la revoca degli amministratori convenuti in giudizio solo qualora tale delibera fosse stata supportata dal voto favorevole di

Un provvedimento del Trib. Milano del 26 Aprile 2010, ha fatto riemergere le criticità, poiché ha ritenuto nuovamente ammissibile il ricorso alla autorità giudiziaria da parte dei membri del collegio sindacale. Tale conclusione deriva da un dato preciso, ovvero che l’ordinamento deve predisporre degli strumenti idonei a garantire la correttezza dello svolgimento dell’attività imprenditoriale. In questo senso il controllo esterno viene concepito come mezzo di tutela di interessi pubblici.

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almeno un quinto del capitale sociale88.

Oggi, in seguito alla riforma si è avuto un distacco dalla disciplina previgente attraverso la soppressione del rinvio alle norma in tema di s.p.a..

La formulazione del novellato art. 2476 c.c., al comma 3, dopo aver attribuito al singolo socio la legittimazione dell’azione di responsabilità, prevede la facoltà per il socio di ‹‹altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società,

che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione››.

La revoca può atteggiarsi diversamente secondo il metodo con cui gli amministratori sono stati nominati, ovvero89:

i) se gli amministratori sono stati nominati con decisione dei soci, si può

ritenere che la revoca spetti agli stessi con le medesime modalità e maggioranze con le quali si è proceduto all’elezione;

ii) nel caso in cui gli amministratori siano nominati nello statuto, la loro revoca

sarà da considerarsi alla stregua di una modificazione statutaria e la decisione dei soci dovrà essere adottata in forma assembleare rispettando le dovute maggioranze.

In entrambi i casi, la decisione di revoca aspetta anche al singolo socio tramite azione individuale.

Il riconoscimento della revoca come procedimento cautelare, strumentale rispetto all’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori di s.r.l. con l’esclusione dell’applicabilità dell’analogo strumento di cui all’art. 2409 c.c. (oggi previsto per le sole s.p.a.), comporta la valutazione dei presupposti propri della tutela cautelare ovvero del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Il fumus, essendo la revoca strumentale all’azione di responsabilità verso gli amministratori, dovrebbe consistere in un ragionevole fondamento della sussistenza della violazione da parte di questi ultimi ai loro doveri e della conseguente causa di un danno al patrimonio della società. La norma, però, indica il requisito del fumus, richiedendo l’accertamento di gravi irregolarità nella gestione, facendo si che il

88 RUGGIERO C., La revoca dell’amministratore nella s.r.l. secondo il novellato art. 2476 c.c. (I parte),

in Le Società, n.7, 2008, pag. 817.

89 Vedasi AA.VV., Amministrazione e controllo nel diritto delle società – Liber Amicorum, 2010, pag.

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socio non possa chiedere la revoca in presenza di qualsiasi violazione da parte degli amministratori ai loro doveri, ma soltanto quando la violazione integra gli estremi delle ‹‹gravi irregolarità nella gestione››90.

Per quanto riguarda il periculum, è logico ritenere che occorra la prova del pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe derivare alla società dalla permanenza in carica degli amministratori91.

Altro presupposto che deve ricorrere è la permanenza in carica degli amministratori (trattandosi in pratica di requisito ‹‹in re ipsa››).

La disciplina della revoca cautelare e dell’art. 2476, comma 3, c.c., ‹‹presenta

difficoltà interpretative e sistematiche di non semplice soluzione, e si colloca al centro di un dibattito ancora lontano dall’approdo a conclusioni condivise››92.

Infatti, la prima questione interpretativa posta dalla norma, è costituita dal tema del coordinamento tra l’azione cautelare di revoca e l’azione di responsabilità di cui allo stesso articolo 2476 c.c.. Occorre valutare se lo strumento della revoca cautelare possa essere esercitato in via autonoma, a prescindere da una contestuale o successiva azione di responsabilità, ovvero se, tale istanza sia ammissibile, solo in connessione con un giudizio di responsabilità.

Le posizioni di dottrina e giurisprudenza sul tema possono essere riassunte in due orientamenti93:

i) il primo orientamento, cui pare aver aderito il Tribunale di Milano,

nell’ordinanza, Sez. VIII civ., del 9 marzo 2005, n. 13486, cita che ‹‹Il socio

di una s.r.l. può chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione delle società, che sia adottato, ai sensi dell’art. 2476 cod. civ., un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. Tuttavia è inammissibile la domanda cautelare di revoca dell’amministratore, posta ex art. 23, D.Lgs. n. 5/2003, “ante causam”, potendo, essere esercitata solo in un procedimento cautelare in corso di causa ex art. 24, D.Lgs. n. 5/2003››, si

90 PAOLUCCI M.G., in Giur.comm., fasc.6, 2009, pag. 1177.

91 CAGNASSO O., La responsabilità di Amministratori, Sindaci e Revisori contabili, 2007, capitolo

sesto, pag. 235.

92 AA.VV., Commentario alla riforma delle società, società a responsabilità limitata, art. 2476, op.cit.,

pag. 747.

93 Vedasi COSSU F., L’azione di responsabilità degli amministratori nell’ordinamento spagnolo, in Le Società, n.9, 2008, pag. 1173, nota n.19.

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ritiene quindi, inammissibile94 la domanda cautelare di revoca dell’amministratore, posta ex art. 23, D.Lgs. n. 5/2003, “ante causam”, potendo, essere esercitata solo in un procedimento cautelare in corso di causa ex art. 24, D.Lgs. n.5/200395.

ii) Il secondo orientamento, cui ha aderito lo stesso Tribunale di Milano con

ordinanza, sez. VIII, 30 novembre 2005, reputa, al contrario che la riforma del diritto societario abbia contemplato tale diritto in capo a ciascun socio, anche in fase precedente al giudizio di merito, ‹‹Il socio di una s.r.l. può

chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato, ai sensi dell’art. 2476 c.c., provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. Tale rimedio è esperibile anche in una fase pregressa al giudizio di merito. La qualificazione di cautelare data dalla legge alla misura di revoca ben può essere intesa nel senso strumentale (ed anticipatoria rispetto) ad un’azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, per ciò solo che nella gestione della società sono presenti gravi irregolarità e v’è mero pericolo di danno della medesima››.96 E’ dello stesso parere il Tribunale di Marsala che con ordinanza del 15 Marzo 2005 ha sancito che, ‹‹lo strumento cautelare della revoca degli amministratori di società

a responsabilità limitata, prevista dal novellato art. 2476 c.c., può essere disposta anche ante causam, non ostandovi la sua collocazione nella sedes materiae

dell’azione di responsabilità sociale, anche alla luce della generale applicazione della norma di cui all’art 669 quaterdecies c.p.c. (richiamata dall’art. 23, ultimo

comma, D.Lgs. n.5/2003) e del generale favore del legislatore della riforma nei confronti proprio dell’azione cautelare ante causam››.

94 Per la tesi di non ammissibilità ante causam si veda CONFORTI C., Nomina e revoca degli amministratori di società, 2007, pag. 680 e ss.

95 Sono del medesimo parere:

i) Tribunali di Napoli con ordinanza del 20 Ottobre 2005: “In mancanza di revoca per giusta causa dell’amministratore non è possibile considerare la revoca cautelare come strumento indipendente dall’azione di responsabilità”. In Le Società, 2006, pag. 625, con nota Di Bitonto C.;

ii) Tribunale di Genova con ordinanza del 6 Settembre 2005: “Per cui revoca e azione di responsabilità paiono essere due aspetti dello stesso diritto della società di essere amministrata correttamente”. In Le Società, 2007, pag. 77, con nota Malvasi M.;

iii) Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ordinanza del 15 Novembre 2004: “Vede tale azione come misura anticipatoria del provvedimento di revoca definitiva in seguito a decisione nel merito”. In Le Società, 2005, pag. 477, con nota Sandulli M..

96 Per la tesi di ammissibilità ante causam vedasi CONFORTI C., Nomina e revoca degli amministratori di società, 2007, pag. 670 e ss.

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Sono concordi, il Tribunale di Napoli con ordinanza, sez. VII, del 5 maggio 2008 e il Tribunale di Salerno con ordinanza, sez. I, 30 aprile 2013.

Inoltre, la Corte Costituzionale ha ritenuto opportuno, investita della questione di legittimità costituzionale dell’esclusione del procedimento di cui all’art. 2409 c.c. per le s.r.l., respingere il ricorso che gli è stato sottoposto in quanto infondato osservando che la qualificazione di cautelare data dalla legge, alla misura di revoca, ben può essere intesa, come peraltro ritiene una parte della giurisprudenza e della dottrina, nel senso di strumentale (ed anticipatoria rispetto) ad una azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, solo se nella gestione della società sono presenti gravi irregolarità e se vi è mero pericolo di danno per la medesima97.

Si ritiene preferibile l’interpretazione estensiva del procedimento, cioè l’ammissibilità del procedimento ‹‹ante causam››.

Inoltre, dalla lettura combinata dell’art. 23, ultimo comma, D.Lgs. n.5/2003 e dell’art. 669–quaterdieces c.p.c. si conferma, l’applicazione della disciplina uniforme dei procedimenti cautelari (ivi incluso il procedimento ‹‹ante causam››) anche ai provvedimenti previsti da leggi speciali, e, dunque, anche alla revoca cautelare prevista dall’art. 2476 c.c.

Resta, l’ulteriore incertezza originata dalla lacuna legislativa in ordine al problema relativo alla facoltà del giudice cautelare di nominare il nuovo o i nuovi amministratori in caso di revoca del precedente organo gestorio. E’ stato osservato che il giudice che dispone la revoca non possa in alcun modo designare i nuovi amministratori. Le ipotesi di cui agli artt. 2409 c.c. (per le s.p.a) e l’art.2545-

sexdecies c.c. (per le cooperative), debbono, quindi considerarsi sicuramente eccezionali e quindi non applicabili in via analogica alla s.r.l.98.

La dottrina prevalente, esclude infatti che tale potere spetti al tribunale e sia invece da riconoscere all’assemblea. Tale conclusione si profila come l’unica coerente con il sistema, dal momento che privare l’assemblea del suo potere istituzionale per tutta la durata del giudizio concernente l’azione di responsabilità degli amministratori assumerebbe un carattere sanzionatorio per i soci e non solo per l’amministratore.

97 Sentenza Corte Costituzionale n. 481/2005.

98 PAOLUCCI M.G., La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l., in Giur. Comm., fasc.6, 2009, pag.

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L’unico limite è dato dall’impossibilità di rinominare gli amministratori colpiti da revoca, infatti l’art. 2476 c.c. lascia liberi i soci di designare le persone da essi ritenute più consone all’incarico, senza dunque, sottrarre loro il potere di sostituire gli amministratori revocati dal tribunale. Tale sostituzione è essenziale allo scopo di impedire lo scioglimento della società (art. 2484 c.c., comma 1, n.3), qualora la revoca abbia riguardato l’intero organo amministrativo99.