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Il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al

Il regime degli aiuti di Stato e degli aiuti agli Stati nel contesto della crisi economica e finanziaria

4. Le misure adottate a sostegno dell’economia reale

4.2 Il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al

finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed

economica

Al fine di fornire agli Stati ulteriori indicazioni in merito alle misure temporanee delle quali essi possono disporre per superare la crisi, nel dicembre 2008 la Commissione ha adottato un’ulteriore Comunicazione, con la quale ha indicato il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica264. Tale documento costituisce,

senza dubbio, il testo più rilevante in tale contesto, per la sua portata orizzontale e non settoriale.

Come indicato nella Comunicazione, pur non rappresentando gli aiuti di Stato una cura miracolosa contro la crisi, un sostegno pubblico ben indirizzato alle imprese può costituire un elemento utile ai fini del mantenimento degli investimenti e del superamento della crisi. Tuttavia, è necessario che sia garantito uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali. Infatti, il contesto di crisi potrebbe spingere gli Stati ad agire individualmente, dando origine ad una pericolosa gara di aiuti

264 Comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 - Quadro di riferimento

temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, in GUUE, serie C, 16 del 22 gennaio 2009, pp. 1 ss.

finanziari a sostegno delle rispettive imprese, che rischierebbe di danneggiare gravemente l’unità del mercato interno. Per tale ragione, la Commissione giudica indispensabile che la concessione degli aiuti venga realizzata in condizioni di parità tra le imprese europee e che si eviti l’avvio di una spirale protezionistica, che si rivelerebbe insostenibile e dannosa per l’Unione nel suo insieme.

Nell’ambito della Comunicazione in parola, la Commissione ha effettuato una ricognizione delle molteplici possibilità di sostegno pubblico messe a disposizione degli Stati membri dall’esistente normativa sugli aiuti di Stato e ha presentato ulteriori misure di aiuto, che gli Stati possono concedere in via temporanea, al fine di porre rimedio alle difficoltà delle imprese nell’accesso ai finanziamenti e per promuovere investimenti che perseguano obiettivi ambientali265. In tale ottica, la Comunicazione costituisce una sorta di

linea guida per i Governi, ai fini dell’elaborazione degli schemi generali di intervento pubblico straordinario nell’economia nazionale.

Le misure aggiuntive temporanee sono state previste dalla Commissione sul fondamento giuridico dell’(allora) art. 87, par. 3, lett. b) del Trattato CE (ora art. 107 TFUE), analogamente a quanto effettuato con le comunicazioni a sostegno del settore bancario. Ad avviso della Commissione, infatti, al di là del sostegno di emergenza al sistema finanziario, la crisi

265 Sul Quadro di riferimento temporaneo si v. DIVERIO D., Gli aiuti di Stato al

trasporto aereo e alle banche. Dalla crisi di settore alla crisi di sistema, cit., pp. 191-209 e F.

BESTAGNO, Gli aiuti di Stato in tempo di crisi: il sostegno all’economia reale tra misure nazionali e

mondiale richiedeva una risposta politica eccezionale, dati i suoi effetti in tutti gli Stati membri, e avrebbe comportato un aumento della disoccupazione, un calo della domanda e un deterioramento delle finanze pubbliche.

In considerazione, quindi, della gravità della crisi e dei suoi effetti per l’economia degli Stati membri, la Commissione ha reputato che determinate misure temporanee di aiuto fossero giustificate e potessero essere dichiarate compatibili con il mercato comune sulla base dell’allora art. 87, par. 3, lett. b) del Trattato CE. Nell’effettuare tale valutazione, peraltro, la Commissione si è proclamata essa stessa rispettosa della giurisprudenza comunitaria sul punto, nonché della propria prassi applicativa, che hanno fornito costantemente un’interpretazione molto rigorosa della norma266.

In tale contesto, la Commissione ha previsto alcune modifiche al tradizionale quadro normativo indicato per alcune misure di sostegno pubblico.

Le misure di aiuto interessate da tale deroghe anti-crisi sono le seguenti: - aiuti de minimis;

- aiuti concessi sotto forma di garanzie;

266 Con riferimento alla giurisprudenza comunitaria, si v. tra le altre, Cause riunite T-

132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione, Racc.

1999, pag. II-3663, punto 167. Per quanto attiene alla prassi decisionale della Commissione, invece, si vedano: Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg., e decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1) e decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuti per il salvataggio a favore di WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3).

- aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato; - aiuti per la produzione di prodotti “verdi”; - misure relative al capitale di rischio;

- assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.

A tale riguardo, particolarmente interessanti sono le indicazioni fornite in materia di aiuti de minimis.

Come già evidenziato nel corso della presente trattazione, in base alla disciplina “tradizionale” degli aiuti di Stato, «l’importo complessivo degli aiuti

de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000

EUR nell’arco di tre esercizi finanziari»267. Con la Comunicazione in esame,

invece, la Commissione ha introdotto la possibilità per gli Stati di prevedere la concessione di aiuti de minimis superiori alla soglia massima indicata nel relativo Regolamento. In particolare, tali aiuti non dovranno essere superiori ad una sovvenzione diretta in denaro dell’importo di 500.000 euro per impresa; peraltro, l’erogazione dell’aiuto deve essere condizionata alla verifica, da parte dello Stato membro interessato, che gli aiuti eventualmente già ricevuti dall’impresa non comportino il superamento della citata soglia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

La concessione della misura di sostegno è subordinata, inoltre, al soddisfacimento di altre condizioni268, tra le quali il fatto che l’impresa

267 Si v. l’art. 2 del Regolamento de minimis.

268 Tutte le condizioni sono precisate dalla Commissione al par. 4.2.2. della

Comunicazione. Si indicano di seguito quelle che non sono state già evidenziate nella trattazione: 1) l’aiuto è concesso sotto forma di regime; 2) non possono beneficiare del

beneficiaria non si trovi in una situazione di difficoltà269 alla data del 1° luglio

2008. In tal modo, la Commissione vuole garantire che l’aiuto venga concesso solo a favore di imprese che si siano trovate in condizioni di difficoltà a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale.

La Commissione ha attuato tali deroghe a causa delle gravi ripercussioni della crisi, che ha colpito non solo le imprese strutturalmente deboli, ma anche quelle fondamentalmente sane, a causa dell’improvvisa carenza, se non addirittura dell’indisponibilità, di credito.

Si evidenzia che il Quadro temporaneo è stato oggetto di alcune modifiche nei mesi successivi, finalizzate a prevedere, anche per il settore agricolo, degli aiuti di importo limitato, in considerazione delle difficoltà sempre crescenti riscontrate nell’accesso al finanziamento anche da parte delle aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli270.

regime di aiuto le imprese che operano nel settore della pesca; 3) l’aiuto non costituisce aiuti alle esportazioni né aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati; 4) l’aiuto può essere concesso solo fino al 31 dicembre 2010; 5) il regime di aiuto non si applica alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Esso è applicabile alle imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, tranne quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

269 La Commissione precisa che, ai fini di tale Comunicazione, per «impresa in

difficoltà» si debba intendere:

- per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

- per le PMI, un’impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria.

270 Cfr. Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento

Inoltre, a causa della fragilità della ripresa, la Commissione ha ritenuto prematuro far scadere il Quadro di riferimento temporaneo alla fine del 2010 e ha approvato, il 1° dicembre 2010, una proroga al termine, fissandolo per il 31 dicembre 2011271. Contestualmente, ha previsto alcune modifiche, rendendo

più rigorose le condizioni di concessione delle misure, al fine di favorire un passaggio naturale al normale regime di aiuti di Stato.

finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, in GUUE, serie C, 261 del 31 ottobre 2009.

271 Cfr. Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di

Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, in GUUE, serie C dell’11 gennaio 2009, p. 5.

Capitolo 3

L’attuazione delle nuove disposizioni europee