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Riflessioni per un sistema integrato di gestione del rischio per l’agricoltura italiana

4) Quali strumenti di gestione

Le riflessioni sulle strategie determinano anche considerazioni sugli strumenti di gestione attualmente usati e su quelli potenzialmente più interessanti.

Come primo elemento di riflessione, si sottolinea nuovamente l’importanza di far seguire la scelta degli strumenti alla valutazione e alla scelta delle strategie, in quanto in Italia come anche negli altri Paesi, in alcune circostanze si è teso a invertire il processo, “adattando” il rischio agli strumenti esistenti e più diffusi. In Italia, un esempio importante è dato dal rischio fitosanitario, che è stato considerato importante ed è stato inserito nel Piano assicurativo agricolo nazionale, ma di fatto non si è creata né domanda né offerta nel mercato assicurativo, dimostrando che lo strumento non sembra il più adatto a gestire tale rischio (vari fattori ne limitano fortemente l’assicurabilità, tra cui la mancanza di valutazioni del rischio), per cui vanno trovate nuove e più adatte modalità di intervento. Dalla lettura di differenti contratti di polizza presenti sul mercato italiano, emerge una ulteriore contraddizione: sono

59 categoricamente esclusi dal risarcimento i danni arrecati alle colture da fitopatie scaturite da eventi climatici avversi, mentre invece la maggiore problematica di rischio non è legata alla gestione ordinaria delle condizioni fitosanitarie, bensì alle condizioni generate da stress a seguito di anomalie climatiche (umidità, temperature, ecc.).

Una serie di riflessioni specifiche vanno fatte sugli strumenti di mercato, in particolare quelli

finanziari, che hanno un loro campo di diffusione e utilizzo, soprattutto in Nord America e da qualche

anno in Europa, ma che pongono una serie di interrogativi se si pensa alla loro diffusione/incentivazione in Italia. Innanzitutto, va evidenziato che il meccanismo di funzionamento dei prodotti finanziari quali future, option e derivati è complesso, richiede un mercato solido anche nelle competenze, comporta un rischio finanziario da considerare nelle valutazioni complessive, nonché un approccio culturale degli imprenditori agricoli di predisposizione ai prodotti finanziari, tutti fattori che non sembra possano ad oggi riguardare le imprese agricole italiane. Inoltre, il grado di fiducia sugli strumenti finanziari si è ridotto con la crisi economica dal 2008, che, si ricorda, è stata generata da una crisi finanziaria. Infine, si evidenzia che, per la tipologia di mercato, questi strumenti sono ad oggi utilizzati solo per commodity su mercati ampi, e non sembra possano riscuotere interesse per le diversificate, locali e tipiche produzioni mediterranee e italiane in particolare.

Per quanto riguarda gli ulteriori possibili strumenti di trasferimento del rischio, sono considerati molto interessanti i fondi di mutualità (cfr. par. 2.2), che a livello teorico presentano meno rischi di azzardo morale e maladattamento (condivisione del rischio e maggiore partecipazione attiva nella gestione da parte degli agricoltori associati) e una serie di vantaggi. Sul possibile sviluppo e supporto ai fondi di mutualità si sono avviati vari approfondimenti in Italia, tra cui uno specifico sul progetto INEA, al fine di valutarne le potenzialità effettive e l’interesse da parte delle varie forme associative agricole già presenti sul territorio, in particolare i Consorzi di difesa.

In particolare, rispetto alla situazione italiana si possono fare già alcune prime considerazioni sui fondi, che saranno comunque oggetto di approfondimento:

 consentirebbero un ampliamento delle tipologie e dei livelli di rischio coperti, oggi non oggetto di assicurazioni (ad esempio il rischio fitosanitario);

 aumenterebbero il grado di diversificazione dell’offerta di strumenti per gli agricoltori, generando anche effetti positivi per il maggiore livello di concorrenzialità;

 potrebbero sostituire con maggiore efficacia l’assicurazione laddove questa si utilizza operando alcune forzature (assicurabilità al limite) in quanto unico strumento disponibile con supporto pubblico;

 garantirebbero comunque l’integrazione per il livello non assicurabile, ad esempio il sottosoglia (usati anche in assenza di agevolazioni);

 potrebbero rappresentare uno strumento valido per la stabilizzazione dei redditi (come suggerito dalla Commissione europea);

 la forma associativa potrebbe facilitare la strategia di riduzione dell’esposizione e della vulnerabilità al rischio delle aziende agricole (investimenti strutturali comuni, gestione coordinata in fase di produzione, ecc.).

60 Nell’ottica dell’approfondimento in merito alle potenzialità dei fondi di mutualizzazione, potrebbe essere oggetto di valutazione una richiesta di attivazione della misura prevista dagli artt. 68-71 del reg. (CE) 73/09 a scopo sperimentale (fondi per gli anni 2012-2013). Nel caso si decidesse di avviare forme di sperimentazione e agevolazione sui fondi mutualistici:

 sarebbe opportuno attivare indagini preliminari e confronti sul territorio per concordare nei casi di reale interesse programmi anche sperimentali e analisi dei costi di attivazione e di gestione; un ulteriore aspetto da approfondire sarebbe la convenienza dei fondi, avviando un’analisi costi/benefici che delimiti i campi di azione in cui i fondi risultano più efficaci delle assicurazioni

 la struttura regolamentare dei fondi appare non particolarmente problematica, mentre anche per i fondi appare più significativo l’impegno necessario sulla valutazione del rischio e la quantificazione di potenziali danni e risarcimenti;

 il contributo pubblico sembrerebbe fondamentale per la eventuale copertura dei risarcimenti e dei costi amministrativi di costituzione del fondo come previsto dall’art. 71; nel caso di fondi creati da Consorzi di difesa, i costi amministrativi potrebbero in parte essere assorbiti, quindi ammortizzati, negli attuali costi di gestione, fatta salva la gestione contabile del fondo che deve essere separata;

 in tutti i casi, andrebbe avviata una fase di revisione del quadro normativo, per la definizione di un regolamento specifico sui fondi mutualistici come richiesto agli Stati Membri. Su questo aspetto, in Italia il D.M. del 2002 potrebbe essere una buona base di partenza;

 nel caso di agevolazioni ai fondi mutualistici, sarebbe importante affinare uno schema di integrazione sulle varie possibilità che si andrebbero a offrire agli agricoltori (tipologie e livelli di rischio) per evitare forme di sovracompensazione ed eventuali problemi interpretativi sull’uso dei fondi comunitari da parte della Commissione europea.