3. Profili di responsabilità penale dell’ente ai sensi del D Lgs n.
3.2. Un reato presupposto: le pratiche di mutilazione degli organ
Uno dei reati presupposto espressamente previsti dalla legge ai fini della responsabilità dell’ente è quello previsto dall’art. 583-bis del codice penale (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) 137 ,
135 U. GENOVESE, R. ZOJA, Effetti della medicina difensiva sulla pratica medica e sul processo di cura, in La medicina difensiva. Questioni giuridiche, assicurative, medico legali, Maggioli, Rimini, 2001, p. 25. 136 POTETTI, Individuazione del soggetto penalmente responsabile, cit., p. 2044; P. PISA - G. LONGO, La responsabilità penale per carenze strutturali e organizzative, cit., p. 18.
137 Il quale recita: “1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
M. Ilaria Manca
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58 introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7138.
Tale ultima normativa, all’art. 8, ha modificato il D. Lgs. n. 231/2001 mediante l’inserimento dell’art. 25-quater.1, così strutturato:
“ 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2139, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.
2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei
3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
4. [...] 5. [...]”.
Il successivo art. 583-ter c.p. (Pena accessoria) prevede, inoltre: “La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri”.
138 Tale legge, in vigore dal 2 febbraio 2006, reca “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”.
139 D. Lgs. n. 231/2001, art. 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) (Sanzioni interdittive): “a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi”.
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59 delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”140.
Trattasi di ipotesi delittuosa prevista per rafforzare la tutela penale dell’integrità psicofisica della donna contro certe pratiche mutilatorie diffuse in Africa e in Asia con il fine di controllare e limitare la sessualità femminile141.
Organismi internazionali a tutela della salute e della sanità hanno appurato i gravissimi danni che tali pratiche provocano alle vittime, incidendo oltre che sull’integrità fisica anche sulla vita psico-sessuale della donna, non solo quando vengano praticate nelle tribù, da sciamani ed in condizioni igieniche pressoché inesistenti, ma altresì quando vengano eseguite in strutture sanitarie da personale medico e paramedico.
Pertanto, la legge italiana, sollecitata da diversi atti internazionali142, ha inteso dettare misure al fine di prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile “quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine”143.
140 D. Lgs. n. 231/2001, art. 16, comma 3: “Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17”.
141 BASILE, La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in Dir. proc. pen., 2006, p. 685.
142 Ex multis, v. la Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili (2001/2035(INI)), nonché la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino, adottate in seno alla Quarta Conferenza dell’ONU sulle donne del 1995.
Sul piano nazionale, a favore della specifica criminalizzazione si espresse anche il Comitato Nazionale di Bioetica, La circoncisione: profili bioetici, 1998.
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60 La nuova incriminazione, in maniera assolutamente speciale, assume quale presupposto della responsabilità della persona giuridica la circostanza che il delitto sia stato commesso nella sua struttura.
La formulazione letterale non lascia dubbio che sia un criterio di imputazione del tutto nuovo, aggiuntivo rispetto a quelli “generali” già previsti dall’art. 5 D. Lgs. n. 231/2001 144 , in quanto pretende esclusivamente che gli interventi di mutilazione degli organi genitali femminili siano stati eseguiti nei locali della struttura sanitaria o in ogni caso con l’ausilio di personale o l’impiego di strumenti materiali a disposizione dell’ente145.
Parte della dottrina ha criticato questo criterio oggettivo di imputazione sostenendo che un’interpretazione rigorosamente letterale potrebbe condurre a ritenere non necessario il criterio dell’interesse/vantaggio dell’ente e considerare sufficiente il mero dato fattuale dell’effettuazione della mutilazione presso la struttura146.
Viceversa, la dottrina e la giurisprudenza sono inclini a non riconoscere la “strumentalità” dell’apporto all’esecuzione delle pratiche (escludendo dunque la verificazione del presupposto di responsabilità) in condotte di mero favoreggiamento da parte dell’ente (ad esempio qualora lo stesso
144 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, GIUFFRÈ, Milano, 2008, p. 271; contra cfr. R. LOTTINI, Responsabilità delle persone giuridiche, in F.C. PALAZZO, C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, CEDAM, Padova, 2007, p. 2351.
145 BELVEDERE-RIONDATO (a cura di), La responsabilità in medicina, cit., p. 871.
146 ARENA, Il nuovo art. 25-quater.1 sulle mutilazioni genitali femminili, in www.reatisocietari.it, 2006, sostiene che in questi termini si tratterebbe di responsabilità oggettiva vera e propria.
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61 abbia curato il trasferimento della paziente minorenne in paesi esteri che consentano le pratiche mutilatorie)147.
Per quanto riguarda le sanzioni applicate, se da un lato è stata apprezzata l’efficacia nei confronti dell’ente punito della sanzione interdittiva “atipica” della revoca dell’accreditamento regionale al fine dello svolgimento di prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale148, dall’altro lato, poiché manca un coinvolgimento empirico dei soggetti abilitati alla professione sanitaria, sotto questo profilo la nuova legge rivelerebbe un effettività pressoché “simbolica”149.
147 M. C. BISACCI, Sub. art. 25-quater.1, in A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FIORIO (a cura di), La responsabilità degli enti, CEDAM, Padova, 2008, p. 280.
148 MAGNINI, La disciplina penale delle mutilazioni genitali femminili. Le nuove fattispecie di cui agli artt. 583-bis e 583-ter c.p., in Studium iuris, 2006, p. 1089; PIEMONTESE, L. 9 gennaio 2006, n. 7. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, in Leg. pen., 2006, p. 308, precisa che tale sanzione è utilmente sottratta alla discrezionalità del giudice nella scelta del tipo di misura interdittiva (ex art. 14 D. Lgs. n. 231/2001); nello stesso senso anche M. C. BISACCI, Sub. art. 25-quater.1, cit., p. 281.
149 Così BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?, in Indice pen., 2003, pp. 491 e ss.; in senso critico anche PIEMONTESE, L. 9 gennaio 2006, cit., p. 304.
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CAPITOLO IV