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Regolamento UE 1169/2011: come cambia l’etichetta degli alimenti

Capitolo 4 Etichettatura dei prodotti agroalimentari

4.1 Regolamento UE 1169/2011: come cambia l’etichetta degli alimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale UE del 22 novembre 2011 è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il Regolamento entra in vigore dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, ma occorre aspettare il 13 dicembre 2014 per la sua obbligatorietà, ad eccezione dei requisiti della designazione delle carni macinate che decorre dal 1° gennaio 2014 e della dichiarazione nutrizionale che decorre dal 13 dicembre 2016 salvo che, in quest’ultimo caso, si voglia anticipare l’applicazione prima del 13 dicembre 2014 su base volontaria rispettando le prescrizioni del Regolamento.

Questo intervallo di tempo tra pubblicazione del Regolamento ed applicazione consentirà al settore di avere il tempo necessario per effettuare gli adeguamenti richiesti, anche se, da più parti, sono state avanzate delle critiche per la concessione di un così ampio termine.

Il Regolamento è il risultato di anni di lavoro all’interno del Consiglio e del Parlamento europeo e si inserisce in un contesto in cui si percepiva fortemente l’esigenza di realizzare una base comune per regolamentare le informazioni sugli alimenti e permettere ai consumatori di effettuare scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurli in errore. Il Regolamento senza dubbio contribuisce ad uniformare le legislazioni dei singoli Paesi e fa parte del lungo percorso normativo tracciato dall’Unione per una libera circolazione di alimenti sicuri.

Per armonizzare le informazioni sugli alimenti, il legislatore europeo ha ritenuto opportuno introdurre modifiche al Reg. CE 1924/2006 sull’indicazione nutrizionale e sulla salute ed al Reg. CE 1925/2006 che disciplina l’aggiunta di vitamine e minerali ed altre sostanze agli alimenti. Il Regolamento ha abrogato, per sopraggiunta incompatibilità, le direttive ed il Regolamento di aggiornamento sull’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari (Direttive 87/250/CE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE, Reg. CE 608/2004), ed anche la Direttiva 90/496/CEE sull’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Per quanto riguarda la prima categoria, il legislatore ha introdotto il principio dell’elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni, che si estende a tutti gli operatori del settore alimentare, obbligandoli a fornire ai consumatori finali informazioni qualitativamente idonee per effettuare scelte consapevoli. Il legislatore lascia da parte l’approccio dei divieti puntuali ed introduce un approccio di principi a cui l’operatore alimentare deve sempre adeguarsi nel fornire informazioni sull’identità, la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento, informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’utilizzazione sicura dell’alimento ed informazioni sulle caratteristiche nutrizionali.

Per quanto riguarda le novità dei requisiti puntuali delle informazioni, il legislatore ha dato molto spazio alla responsabilità delle informazioni sugli alimenti. L’articolo 8 sancisce che il responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se questo operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. Questo operatore ha la responsabilità di garantire la presenza e correttezza delle informazioni, nel rispetto della normativa. Sono ugualmente responsabili anche gli operatori del settore alimentare che non influenzano le informazioni relative agli alimenti ma che conoscono o ipotizzano, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti (ad esempio intermediari, distributori, commercianti, ecc.), la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti ed anche quando, nell’ambito delle imprese che controllano, non cambiano le informazioni di un alimento se questa modifica può indurre in errore il consumatore finale o limitare in qualsiasi altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di compiere scelte consapevoli. Devono, inoltre, garantire che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve questi prodotti.

L’elenco delle indicazioni obbligatorie è composto: - dalla denominazione dell’alimento;

- dall’elenco degli ingredienti;

- da qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico contenuto nell’allegato II o generato da una sostanza o un prodotto contenuto in questo allegato, che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

- dalla quantità netta dell’alimento;

- dal Termine Minimo di Conservazione o dalla data di scadenza;

- dalle condizioni particolari di conservazione e/o dalle condizioni d’impiego;

- dal nome o dalla ragione sociale e dall’indirizzo dell’operatore del settore alimentare; - dal Paese d’origine o dal luogo di provenienza se previsto;

- dalle istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

- per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

- da una dichiarazione nutrizionale.

Rispetto all’elenco delle indicazioni dei prodotti alimentari dell’articolo 3 della Direttiva 2000/13/CE abrogata, non si rilevano sostanziali novità; al contrario, rispetto all’elenco dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 109/92, è possibile evidenziare importanti modifiche.

Il quadro normativo nazionale contenuto nel Decreto Legislativo 109/92 che attua le Direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE relative all’etichettatura, alla presentazione ed alla pubblicità dei prodotti alimentari, al momento, presenta questi problemi applicativi:

- la Direttiva 89/395/CEE che modifica la Direttiva 79/112/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, è stata abrogata dalla Direttiva 2000/13/CE;

- la Direttiva 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, è stata abrogata dal Regolamento UE 1169/2011, a decorrere dal 13 dicembre 2014;

- la Direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che permettono di individuare il lotto del quale fa parte una derrata alimentare è stata abrogata dalla Direttiva 2011/91/UE, “fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive”.

Di conseguenza, fino alla data di applicazione del Reg. UE 1169/2011, fissata per il 13 dicembre 2014, il quadro normativo nazionale sull’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, è delineato dal Decreto Legislativo 109/92; tuttavia dal

13 dicembre 2014 il Decreto Legislativo 109/92 resterebbe in vigore solo per l’individuazione delle partite delle derrate alimentari attraverso l’attribuzione dei lotti di produzione, se non altro fino a quando la nuova Direttiva 2011/91/UE non sarà recepita con un decreto.

In base alle nuove disposizioni, la “dichiarazione nutrizionale” obbligatoria specificherà il contenuto energetico e le percentuali di ogni singola sostanza riportata in una tabella comprensibile sull’imballaggio. Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre, anche essere espresse in porzioni. La data di scadenza deve essere indicata anche sui prodotti confezionati singolarmente.

Il Regolamento introduce l’obbligo dell’informazione nutrizionale per la maggior parte degli alimenti elaborati. Gli elementi che è obbligatorio dichiarare sono:

- valore energetico; - grassi; - grassi saturi; - carboidrati; - zuccheri; - proteine e sale.

Un’altra novità è rappresentata anche dall’obbligo di chiarezza e leggibilità dell’etichetta prevedendo misure minime per i caratteri da riportare nell’informazione obbligatoria. È importante evidenziare l’estensione dell’obbligo di indicare il Paese di origine o di provenienza delle materie prime utilizzate. Fino ad oggi quest’obbligo era previsto solo per la carne fresca bovina, frutta e verdura, miele, olio di oliva e nei casi in cui si poteva avvertire un potenziale inganno per il consumatore.

Con il Regolamento UE 1169/2011 l’obbligo è valido anche per la carne fresca suina, ovina, caprina e volatili di corte. In ogni caso, la circolare applicativa di questo aspetto sarà pubblicata dalla Commissione europea entro due anni dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Di seguito si riportano altre novità del Regolamento:

- bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta: sono bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il termine “caffè” o “tè”, destinate ad essere consumate senza modifiche e contenenti caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l, o che si presentano sotto forma concentrata o essiccata e, dopo

la ricostituzione, contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l; la dicitura “elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento” compare nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda seguita, tra parentesi e a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente Regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml;

- surgelati: nel caso di alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”; - oli e grassi raffinati di origine vegetale: possono essere raggruppati nell’elenco degli

ingredienti sotto la designazione “oli vegetali”, “grassi vegetali”, immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine vegetale specifica ed, eventualmente, anche dalla dicitura “in proporzione variabile”. Se raggruppati, gli oli vegetali sono inclusi nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo degli oli vegetali presenti. L’espressione “totalmente o parzialmente idrogenato”, a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio.

La Tabella 8 presenta un quadro generale sulle principali novità del Regolamento e sul raccordo con le precedenti norme di riferimento.

Tabella 8: Quadro generale sulle principali novità del Regolamento e sul raccordo con le precedenti norme di riferimento

(FONTE: Sellitto A., Trifirò A., SSICA - Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari, “Informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il nuovo Regolamento” - 2011)

Nei paragrafi seguenti viene delineato il quadro generale sull’etichettatura dettato dal D. Lgs. 109/92, in quanto le modifiche apportate dal Reg. UE 1169/2011 si applicheranno, come evidenziato, a partire dal 13 dicembre 2014.