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Tracciabilità e rintracciabilità: normativa cogente

Capitolo 2 Sicurezza alimentare: norme e regolamenti

2.1 Mercato Unico e quadro normativo

2.1.3 Tracciabilità e rintracciabilità: normativa cogente

Le norme che disciplinano in maniera chiara la tracciabilità di filiera vengono distinte in norme di rintracciabilità cogente (obbligatoria) e di rintracciabilità volontaria.

I benefici che scaturiscono dall’applicazione delle norme cogenti per la rintracciabilità di filiera sono:

- protezione della sicurezza alimentare mediante il ritiro dei prodotti in caso di emergenza;

- protezione della salute pubblica attraverso il ritiro delle produzioni alimentari dalla vendita;

- prevenzione delle frodi;

- controllo delle malattie che possono essere trasmesse dagli animali; - controllo della salute degli animali;

- adattamento alla legislazione per le imprese;

- capacità di effettuare operazioni rapide per ritirare dal commercio prodotti pericolosi e tutelare l’immagine aziendale;

- diminuzione dei costi per un potenziale ritiro di prodotti dal commercio.

Tracciabilità ed etichettatura degli OGM: Regolamento CE n. 1829/2003 e Regolamento CE n. 1830/2003

La Commissione europea, in base a quanto prescritto dal Libro Bianco 2000, ha completato nel 2003 la predisposizione del quadro normativo che disciplina gli Organismi Geneticamente Modificati. Un Organismo vivente viene definito Geneticamente Modificato (OGM), secondo la legislazione nazionale e comunitaria, quando “il materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura mediante un incrocio o con la ricombinazione genetica naturale” (Direttiva 2001/18/CE, art. 2).

Il panorama normativo comunitario è stato perfezionato dal Regolamento CE n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a “Alimenti e mangimi geneticamente modificati”, e dal Regolamento CE n. 1830/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante “La tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE”. Questi Regolamenti si sono uniti alla normativa comunitaria preesistente, vale a dire la Direttiva n. 2001/18/CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio, “Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Dir. n. 90/220/CE”, che disciplina le procedure di autorizzazione a scopi sperimentali e di commercializzazione delle colture transgeniche (OGM).

Il Reg. CE n. 1829/2003, in parte modificato dal Reg. CE n. 298/2008, è formato da due sezioni: la prima relativa agli alimenti, la seconda ai mangimi. L’elemento più innovativo rispetto alle regolamentazioni precedenti riguarda i mangimi, che fino all’emanazione di questo Regolamento non erano disciplinati.

Il Regolamento citato si applica agli alimenti ed ai mangimi indicati in Tabella 1.

ALIMENTI MANGIMI

OGM destinati all’alimentazione umana, ovvero un OGM che può essere utilizzato come alimento o come materiale di base per la produzione di

alimenti

OGM destinati all’alimentazione degli animali ovvero un OGM che può essere utilizzato come alimento o come materiale di base per la produzione di mangimi

Alimenti che contengono o sono formati da OGM

Mangimi che contengono o sono formati da OGM

Alimenti che sono prodotti a partire da oche contengono ingredienti prodotti a partire da OGM,

ossia i

prodotti derivati, in tutto o in parte, da questi organismi, ma che non li contengono e non ne sono

formati

Mangimi prodotti a partire da OGM

Tabella 1: Alimenti e mangimi ai quali si applica il Regolamento CE n. 1829/2003 (FONTE: Agripromos - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli,

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, “Sicurezza Alimentare e Tracciabilità - norme e regolamenti”, 2009)

Tutti gli alimenti ed i mangimi che contengono OGM o che sono costituiti o prodotti a partire da questi organismi dovrebbero essere soggetti ad una valutazione della sicurezza mediante una procedura comunitaria prima di essere introdotti sul mercato. In base al Reg. CE n. 1829/2003 chiunque voglia mettere in commercio un OGM, o prodotti ricavati da OGM, riservati all’alimentazione umana e/o animale, può inoltrare una richiesta di autorizzazione all’Autorità Nazionale Competente di uno Stato Membro (art. 5) che, a differenza di quanto avveniva per le richieste presentate in base alla Direttiva 2001/18/CE, mette al corrente l’Autorità per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e le fornisce tutta la documentazione. L’EFSA deve informare immediatamente la Commissione Europea e gli altri Stati membri della richiesta, fornendo loro i documenti relativi. Una sintesi della notifica è pubblicata sul sito dell’EFSA, la quale offre alla Commissione Europea ed agli Stati membri il parere tecnico scientifico sulla notifica; su questa valutazione si baserà la decisione relativa all’autorizzazione.

La caratteristica principale riguarda l’obbligo di etichettatura (art. 12), non solo per tutti i prodotti che contengono o sono costituiti da OGM (vale a dire i prodotti in cui le tracce di DNA modificato siano rintracciabili nel prodotto o nell’ingrediente), ma per tutti i prodotti e mangimi contenenti OGM o derivanti da OGM, a prescindere dalla presenza di DNA.

Sono esonerati dagli obblighi di etichettatura nominati in precedenza gli alimenti contenenti materiale che comprende, è costituito o prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, a condizione che questa presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di decidere se la presenza di questo materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono poter dare prova alle autorità competenti di avere adottato tutte le misure appropriate per escluderne la presenza.

La tracciabilità degli OGM è la possibilità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell’immissione in commercio mediante la catena di produzione e di distribuzione.

Il Reg. CE n. 1830/2003 si applica:

1. ai prodotti contenenti OGM o da essi formati, messi in commercio in base al diritto comunitario;

3. ai mangimi ottenuti da OGM, messi in commercio in base al diritto comunitario.

L’art. 4 del citato Regolamento determina le disposizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi formati.

Nella prima fase rappresentata dall’immissione in commercio di un prodotto contenente OGM o da essi formato, incluse le merci sfuse, gli operatori garantiscono la comunicazione per iscritto all’operatore che riceve il prodotto; la comunicazione contiene l’indicazione che il prodotto contiene OGM o è da essi formato e la segnalazione degli identificatori unici assegnati ad essi in base all’art. 8. Queste informazioni devono essere comunicate nelle fasi successive dell’immissione in commercio di questi prodotti.

Decreto Legislativo n. 70/2005

Il D. Lgs. n. 70 del 21 Marzo 2005 contiene la disciplina sanzionatoria per la violazione dei Regolamenti CE n. 1829/2003 e 1830/2003, riguardanti gli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.

Il D. Lgs. diffonde nell’ordinamento giuridico italiano sanzioni, di natura penale e amministrativa, per le violazioni relative all’autorizzazione, alla vigilanza, all’etichettatura e alla tracciabilità sugli alimenti e sui mangimi geneticamente modificati. Il legislatore punisce (art. 2) con l’arresto fino a 3 anni o, in alternativa, con l’ammenda fino a 51.700 euro, coloro che immettono in commercio un OGM destinato all’alimentazione umana o un alimento che contiene OGM, è formato da OGM, è prodotto a partire da OGM o contiene ingredienti prodotti a partire da OGM senza aver acquisito l’autorizzazione, oppure dopo che l’autorizzazione sia stata rifiutata, revocata o sospesa (in questa ipotesi l’ammenda può arrivare a 60.000 euro).

L’art. 4 prescrive una sanzione amministrativa da 7.800 a 46.500 euro per coloro che immettono in commercio un alimento (secondo la definizione riportata in precedenza), senza attenersi ai requisiti di etichettatura disciplinati dall’art. 13 del Reg. 1829/2003. La disposizione non sarà applicata agli alimenti che conterranno materiale con OGM in proporzione non superiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati singolarmente o degli alimenti formati da un solo ingrediente a patto che questa presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

Occorre evidenziare che l’art. 4 illustra i casi in cui la presenza di questo materiale debba essere considerata accidentale o inevitabile. A questo scopo, gli operatori infatti devono

Gli artt. 5 e 7 ripetono le stesse sanzioni per coloro i quali si comportino illecitamente con riferimento rispettivamente all’immissione in commercio ed all’etichettatura di OGM destinati all’alimentazione degli animali o di mangimi che contengono OGM, sono formati da OGM o sono prodotti a partire da OGM. La sanzione penale dell’arresto fino a 3 anni e dell’ammenda fino a 51.700 euro è applicata anche a coloro i quali non rispettano il provvedimento della Commissione Europea che prescrive il ritiro dal commercio di un prodotto OGM o di eventuali derivati (artt. 3 e 6).

Per quanto riguarda le sanzioni in materia di tracciabilità di prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, gli artt. 11 e 12 fissano una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per chi, nella prima fase di immissione in commercio (o in quelle successive) non rispetti le prescrizioni contenute negli artt. 4 e 5 del Reg. 1830/2003, evitando di trasmettere per iscritto al successivo operatore l’indicazione che il prodotto contiene o è formato da OGM, ed anche la sanzione da 8.000 a 50.000 euro per chi, operando in una qualunque fase della catena di produzione o di distribuzione (ad esclusione del consumatore finale) di prodotti contenenti OGM o da essi formati, non predisponga i sistemi e le procedure che permettano di conservare le informazioni comunicate e di individuare, per un periodo di 5 anni dopo ogni transazione, l’operatore che ha fornito e che ha ricevuto i prodotti.

Concludendo, in materia di etichettatura, l’art. 11 comma 3 prescrive che violare le prescrizioni stabilite dall’art. 4 comma 6 del Reg. 1830/2003 per i prodotti contenenti OGM o da essi costituititi vuol dire incorrere nell’applicazione di una sanzione da 7.800 a 46.500 euro.

Regolamento CE n. 1935/2004

Di grande interesse ai fini della tracciabilità di filiera è il Reg. CE n. 1935/2004, relativo ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. Il principio alla base del citato Regolamento afferma che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dovrebbe essere assicurata in tutte le fasi per semplificare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità. Gli operatori economici dovrebbero poter identificare almeno le imprese dalle quali provengono ed alle quali sono stati forniti i materiali e gli oggetti stessi.

I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili grazie ad un sistema adeguato che ne permette la rintracciabilità attraverso l’etichettatura o documentazione ed informazioni precise.