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LA RIFORMA BRUNETTA

3.3. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE NELLE CAMERE DI COMMERCIO

3.3.3. LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il Ciclo di gestione della performance si conclude con la Relazione sulla performance, lo strumento previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 attraverso il quale l’amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, sia interni che esterni. Infatti, secondo l’articolo 10, primo comma, lettera b), le Amministrazioni Pubbliche devono redigere annualmente, entro il 30 giugno, questo documento che mette in evidenza a consuntivo, in riferimento all’anno precedente, i risultati che sono stati raggiunti sia a livello di ente che di singolo individuo, con la manifestazione degli eventuali scostamenti relativamente alle risorse di sistema e agli obiettivi programmati. Accanto a questo, l’articolo 11 ne conferma la funzione comunicativa verso l’esterno, in quanto, rispettivamente il sesto e l’ottavo comma prevedono che la Relazione debba essere presentata, nell’ambito di apposite giornate dedicate alla trasparenza, agli utenti e alle associazioni di consumatori, ai centri di ricerca e ad ogni altro soggetto qualificato, e soprattutto viene chiaramente indicato che, come gli altri documenti caratterizzanti il Ciclo di gestione della performance, deve essere pubblicata sul sito istituzionale delle amministrazioni nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.

La Relazione è approvata, al pari del Piano della performance, dall’Organismo di indirizzo politico amministrativo, ma deve essere validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione per poter accedere agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto, validazione che rappresenta dunque il passaggio sostanziale e formale dal processo di misurazione e di successiva rendicontazione all’accesso dei sistemi premianti. La validazione della Relazione, legata alla verifica e alla conseguente attendibilità e conformità dei dati riportati, è quell’atto che attribuisce

efficacia alla Relazione stessa, ed è per questo che viene riconosciuto come elemento essenziale per la verifica del corretto funzionamento del Ciclo della performance209

. Si possono individuare quattro funzioni che caratterizzano la Relazione, così come il Piano: pianificazione e valutazione, comunicazione e trasparenza, rendicontazione degli eventuali scostamenti tra standard e consuntivo, partecipazione. In relazione al tema delle valutazioni, nella Relazione vengono inseriti giudizi non solo riguardanti l’organizzazione nel suo complesso, ma anche attinenti al personale. Questo permette di tutelare il cittadino nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’articolo 11 del decreto, ma garantisce anche ai soggetti interni all’amministrazione una valutazione trasparente210.

La Relazione, per poter concludere il processo di monitoraggio della performance raggiunta dall’ente, prende come riferimento il Piano della performance adottato per l’anno oggetto di rendicontazione: è per questo che la struttura della Relazione deve essere coerente a quella del Piano, avendo l’obiettivo di dimostrare la capacità o meno dell’ente di raggiungere i risultati definiti in sede di programmazione211.

209

Cfr CIVIT delibera n. 6/2012, Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla

performance, pag. 4.

Cfr CIVIT delibera 5/2012, Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009,

relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto, pag. 4.

Sull’oggetto della validazione cfr anche Gli Organismi Indipendenti di Valutazione nelle Camere di

Commercio, Linee guida su ruolo, funzioni e composizione degli OIV e indicazioni per la loro istituzione nelle Camere di Commercio, Unioncamere, Marzo 2012, pagg. 20-21.

210

Cfr Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" - Istruzioni per l’uso, Ministro

per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, www.riformabrunetta.it, prima versione 10 dicembre 2009, pagg. 16-17.

211

Cfr La Relazione sulla performance, Linee guida e indicazioni utili per l’elaborazione e la redazione

del documento, Unioncamere con il supporto scientifico e metodologico di Universitas Mercatorum,

Attraverso la Relazione sulla performance e il Piano della performance, la Camera di Commercio, come il resto della Pubblica Amministrazione, riesce a dar conto al complesso degli stakeholder esterni della capacità di creare valore aggiunto per la comunità di riferimento e del corretto utilizzo delle risorse per il raggiungimento degli scopi istituzionali; ma non solo: questi strumenti esplicano l’esigenza di attivare una maggiore responsabilizzazione interna in relazione alla produzione dei risultati e all’impiego delle risorse, alle proprie azioni e agli effetti prodotti. Pertanto, la Relazione rappresenta lo strumento attraverso il quale l’ente camerale rendiconta sull’esecuzione delle linee di azione presentate nel Piano, sulle modalità di utilizzo delle risorse disponibili e sui risultati concretamente raggiunti in riferimento agli obiettivi inseriti nel Piano stesso212.

I principi ai quali deve essere ispirata la stesura del documento in esame213

sono:

- trasparenza, intesa come completa accessibilità e come piena comprensibilità da parte di tutti i soggetti interessati, anche privi delle conoscenze specifiche in materia dell’agire pubblico;

- chiarezza e veridicità dei contenuti;

- specifica individuazione dei soggetti coinvolti, con precisazione dei ruoli assunti nel processo;

- partecipazione da parte degli stakeholder esterni ed interni;

212

Cfr La Relazione sulla performance, Linee guida e indicazioni utili per l’elaborazione e la redazione

del documento, Unioncamere con il supporto scientifico e metodologico di Universitas Mercatorum,

Maggio 2012, pag. 5-6.

213

Per approfondimenti sulla struttura della Relazione si rinvia a CIVIT delibera 5/2012, Linee guida ai

sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto,

- coerenza tra le risorse disponibile dall’organizzazione e le esigenze manifestate dal contesto esterno.

Un aspetto particolare riguarda le Camere di Commercio: queste, secondo l’articolo 24 del D.P.R. 254 del 2005, devono redigere il bilancio di esercizio “corredato da una relazione della giunta sull’andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica”. Per questo motivo, la Relazione sulla performance può recepire alcuni contenuti della Relazione sui risultati, purché venga redatta comunque come documento autonomo, secondo i principi della trasparenza, e purché tali contenuti siano coerenti con le delibere CIVIT e con il decreto legislativo n. 150 del 2009. I passaggi procedurali che le Camere devono adottare per il ciclo di rendicontazione e valutazione possono dunque essere: la redazione della Relazione sui risultati allegata al bilancio, ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 254/2005; la valutazione della performance individuale e organizzativa, adottando il Sistema di misurazione e valutazione della performance; la stesura della Relazione sulla performance, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 150/2009; la validazione della stessa Relazione da parte dell’OIV214.

Il seguente schema riassume il percorso logico dei documenti che il Ciclo prevede, concatenati con i documenti indicati dal D.P.R. 254/2005:

214

Cfr La Relazione sulla performance, Linee guida e indicazioni utili per l’elaborazione e la redazione

del documento, Unioncamere con il supporto scientifico e metodologico di Universitas Mercatorum,

Figura n.1. I documenti del Ciclo di gestione della performance215

215

Tratta da Linee guida sul Ciclo di Gestione della Performance per le Camere di commercio, Unioncamere, con la partnership scientifica e metodologica della SDA Bocconi e dell’Università di Castellanza (LIUC), Retecamere, Roma 2010, pag. 15.