LA RIFORMA BRUNETTA
SOGGETTI RESPONSABIL
(con indicazione esplicita dell’Ufficio competente e del nominativo del Responsabile di
tale Ufficio)
Elaborazione/aggiornamento del Programma triennale
Promozione e coordinamento del processo di formazione del
Programma
Organo di indirizzo politico amministrativo Responsabile della
trasparenza OIV Individuazione dei contenuti del
Programma
Organo di indirizzo politico amministrativo Strutture/uffici dell’amministrazione Redazione Responsabile della
trasparenza
Adozione del Programma triennale
Organo di indirizzo politico amministrativo
Attuazione del Programma triennale
Attuazione delle iniziative del Programma ed elaborazione, aggiornamento e pubblicazione
dei dati
Strutture/uffici indicati nel Programma triennale Controllo dell’attuazione del
Programma e delle iniziative ivi previste
Responsabile della trasparenza
Monitoraggio e audit del Programma triennale
Attività di monitoraggio periodico da parte di soggetti
interni delle p.a. sulla pubblicazione dei dati e sulle
iniziative in materia di trasparenza e integrità
Soggetto/i indicati dal Programma triennale
Audit sul sistema della trasparenza ed integrità. Attestazione dell’assolvimento
degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità
OIV
La pubblicazione del Programma è funzionale non solo al controllo sulla performance, ma anche alla conoscenza dei servizi da parte dei cittadini in merito alle loro caratteristiche qualitative e quantitative, nonché della loro modalità di erogazione.
221
All’interno del documento, le varie amministrazioni dovrebbero prestare attenzione ai dati inerenti i costi dei servizi, la gestione e l’uso delle risorse, le attività degli uffici e la performance raggiunta. La trasparenza, così come intesa nel decreto, è strumentale anche allo sviluppo della promozione dell’integrità e della diffusione della cultura della legalità; per questo, tra le informazioni da pubblicare, dovrebbero rientrare anche quelle volte alla rilevazione di fenomeni di cattiva gestione e delle aree più esposte a rischio di corruzione. Tenendo presente il valore polivalente del concetto di trasparenza sopra descritto, i dati da rendere pubblici dovrebbero comprendere i bilanci in forma semplificata, i dati sull’attività ispettiva, i dati sul sistema della responsabilità disciplinare, le informazioni sul rapporto politica-amministrazione, le notizie in merito agli incarichi pubblici e privati assunti dal vertice politico, i dati sulle tipologie di spese, le notizie sui servizi ulteriori rispetto a quelli obbligatori222.
Per poter effettuare un aggiornamento consapevole ed efficace del Programma, è necessario che le organizzazioni raccolgano un feedback dagli stakeholder sul livello di utilizzazione e di utilità dei dati pubblicati, oltre che su eventuali reclami in merito alla qualità delle informazioni stesse o a inadempienze. È anche per questo che, secondo l’articolo 11, secondo comma, del decreto, le amministrazioni devono descrivere delle iniziative per coinvolgere gli stakeholder nella promozione e valorizzazione della trasparenza all’interno delle Pubbliche Amministrazioni (come ad esempio le giornate della trasparenza o le attività di promozione e diffusione dei contenuti del Programma)223.
222
Per un approfondimento sugli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme vigenti si rinvia all’allegato n. 1 della delibera CIVIT n. 2/2012, pagg. 18-21.
223
Cfr CIVIT delibera n. 2/2012, Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
3.4. L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
I processi di riforma non si sono comunque fermati con l’intervento del Ministro Brunetta: infatti, successivamente la Riforma Brunetta sono state introdotte dal legislatore altre disposizioni sulle materie qui dibattute. Per ultima la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (entrata in vigore il 1° gennaio 2011, ed in seguito modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 e da ultimo dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98), che ha ancora innovato sull’adozione dei sistemi di controllo della qualità, anche a posteriori, e ha disciplinato nel contempo le attività di pianificazione e controllo della spesa. Per poter garantire la tempestività necessaria dell’attività di controllo sugli adempimenti inerenti la finanza pubblica e per realizzare il coordinamento tra i diversi livelli in cui la gestione della Pubblica Amministrazione è organizzata, tale dettato normativo ha introdotto delle modifiche sul processo di assunzione e controllo delle decisioni economico-finanziarie sia dello Stato che degli enti territoriali, realizzandone un sistema organico. La disciplina più importante introdotta, ai fini di tale elaborato, consiste nella chiara esplicitazione dei legami che intercorrono tra la decisione di spesa, il soggetto di questa responsabile e il reale conseguimento dell’obiettivo. Il miglioramento dei sistemi di misurazione e la palese manifestazione del vincolo presente tra la responsabilità e l’utilizzo delle risorse, permette di migliorare l’accountability complessiva del sistema e diffondere la cultura della trasparenza agli stakeholder esterni, tema già ampiamente dibattuto nel decreto legislativo n. 150 del 2009.
Nel dettaglio, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Pubbliche Amministrazioni, è stato emanato il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nel cui ambito di applicazione rientrano anche le Camere di Commercio. L’introduzione di questa norma nasce per rispondere all’eterogeneità delle forme
giuridiche che caratterizzano le varie realtà pubbliche presenti nel nostro Paese, a cui segue come filo diretto una spiccata eterogeneità anche nell’adozione dei sistemi contabili e nei meccanismi di governance. All’interno di questo decreto vengono ripresi alcuni concetti e alcune teorie già introdotti dal legislatore in epoche precedenti come, ad esempio, l’ampio argomento sul sistema degli indicatori di risultato, di cui all’articolo 19, in base al cui comma 3 tale sistema deve essere coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2009. Viene ribadita l’importanza nell’illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati; tale rappresentazione, infatti, è il riferimento per l’evidenziazione dei principali valori di bilancio e dei relativi risultati, prevalentemente in termini di efficienza ed economicità, oltre che delle motivazioni degli eventuali scostamenti.