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Requisiti delle organizzazioni che producono per la GDO

2.4. Le Private Label

3.1.1. Requisiti delle organizzazioni che producono per la GDO

La grande distribuzione rappresenta il principale mercato di riferimento per le aziende della trasformazione alimentare; è il canale distributivo primario sia in Italia che in altri Paesi europei. I requisiti richiesti per lavorare con la GDO sono diversi, onerosi ed impegnativi, dato che la semplice applicazione legislativa non è sufficiente. Oggetto di analisi sono standard e protocolli che le aziende devono soddisfare per poter produrre prodotti a marchio commerciale e distribuirli in Italia ed in Europa.

Gli elementi chiave dell’attuale legislazione europea e nazionale sono sostanzialmente tre:

- La sicurezza degli alimenti: solamente i prodotti alimentari sicuri possono essere immessi sul mercato. La materia a livello europeo è regolata: dal Regolamento CE n. 178/2002111 il cui art. 14 definisce i

requisiti di sicurezza degli alimenti (uno degli elementi più innovativi e rilevanti introdotti dal regolamento comunitario è rappresentato dall’inserimento tra i “Principi generali della legislazione

alimentare” dell’analisi del rischio, disciplinata all’art. 6 del

medesimo regolamento); dal così detto “Pacchetto igiene”, il cui nucleo fondamentale è composto dai regolamenti comunitari: n.

110 http://www.plmainternational.com/it/industry-news/private-label-today

(26/11/2015).

111 Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, 28 gennaio 2002, che istituisce “principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, l’Autorità europea

per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”. Fonte:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/Regolamento_CE_n._ 178_2002.pdf, (12/02/2016).

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852/2004,112 relativo all’igiene dei prodotti alimentari (che

sostituisce la dir. 93/43/CEE sull’HACCP); n. 853/2004,113 relativo

all’igiene specifica degli alimenti di origine animale; n. 854/2004,114

relativo all’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; n. 882/2004,115 relativo ai

controlli ufficiali su mangimi ed alimenti. A livello di legislazione di settore nazionale, al di là delle normative di recepimento o esecuzione degli atti UE116, può essere ricordata la Legge 30 aprile

1962 n. 283,117 recante “Disciplina igienica della produzione e della

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”. La legge persegue l’obiettivo di assicurare la sicurezza igienico-sanitaria degli

112 Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004,

relativo a “l’igiene dei prodotti alimentari”. Fonte: EUR-Lex, http://www.eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Af84001, (12/02/2016).

113 Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004,

che stabilisce “norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”. Fonte:

EUR-Lex, http://www.eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Af84002, (12/02/2016).

114 Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004,

relativo ai “controlli ufficiali dei prodotti di origine animale destinati al consumo da parte

dell’uomo”. Fonte: EUR-Lex, http://www.eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Af84003, (12/02/2016).

115 Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004,

inteso a “garantire controlli adeguati su alimenti e mangimi”. Fonte: EUR-Lex, http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Af84005, (12/02/2016).

116 Fra i quali, ad esempio, il d. lgs. n. 172/2004 “Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE

relativa alla sicurezza generale dei prodotti”, la cui finalità, com’è precisato nell’art.1, è quella di garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri. Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172, Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa

alla sicurezza generale dei prodotti. Fonte: www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04172dl.htm, (12/02/2016).

117 Legge 30 aprile 1962, n.283, “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande”. Fonte: www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1962-06- 04&atto.codiceRedazionale=062U0283&currentPage=1, (12/02/2016).

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alimenti attraverso molteplici strumenti, fra cui disposizioni a carattere preventivo e disposizioni contenenti divieti;118

- La presentazione degli alimenti: una posizione di grande rilievo nel sistema di protezione del consumatore detiene la regolamentazione in materia di etichettatura. A livello europeo la disciplina in materia di etichettatura e, più in generale, riguardante le informazioni sugli alimenti è contenuta nel Regolamento (UE) n. 1169/2011119 relativo

alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che entrando in vigore il 13 dicembre 2014, ha abrogato la previgente Direttiva 2000/13/CE in materia. In Italia, il testo normativo di riferimento per quanto riguarda la disciplina dell’etichettatura degli alimenti è il d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 sull’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale. 120 In conseguenza

dell’abrogazione della dir. 200/13/CEE avvenuta, come visto, nel dicembre del 2014 ad opera del reg. (UE) n. 1169/2011, anche il presente d.lgs. dovrà verosimilmente essere abrogato dal legislatore nazionale, dato che contiene una disciplina in materia di etichettatura “codificata” dalla dir. 2000/13/CE;121

118 S. Rizzoli, La nuova food policy tra analisi del rischio, prevenzione, divieti e controlli ufficiali, in L. Costato – P. Borghi – S. Rizzoli, Compendio di diritto alimentare, CEDAM, Milano, 2013, p 216.

119 Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2011, relativo alla “fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Fonte: http://www.eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:it:PDF, (12/02/2016).

120 Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n.

89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

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- La tracciabilità: l’obbligo di assicurare la rintracciabilità dei prodotti alimentari rientra, assieme a quello generale di immettere in commercio unicamente prodotti sicuri e a quello di tenere determinate condotte in caso di non conformità, fra quelli previsti dal reg. (CE) n. 178/2002 a carico delle imprese alimentari. Nello specifico la disciplina è contenuta nell’art. 18 del regolamento, in base al quale per rintracciabilità degli alimenti si intende “la

possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.122

In breve, i principali standard e protocolli che le aziende produttrici devono soddisfare per realizzare prodotti a marchio commerciale e distribuirli in Italia ed in Europa si articolano in:

a) Standard qualitativi

La GDO ha elaborato propri protocolli o standard qualitativi ai quali le aziende agricole o di trasformazione possono aderire sottoponendosi a rigorosi controlli periodici. Le esigenze primarie della grande distribuzione sono quelle di: realizzare una gestione personale per attuare il controllo sul prodotto e sul produttore, distinguere sul mercato il proprio prodotto e

121 S. Rizzoli, L’etichettatura dei prodotti alimentari: il regolamento N. 1169/2011

sull’informazione ai consumatori. I principi generali della disciplina e le “pratiche leali d’informazione”, in L. Costato – P. Borghi – S. Rizzoli, Compendio di diritto alimentare,

CEDAM, Milano, 2013, pp. 220-223.

122 Art. 18 Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, 28 gennaio 2002, che istituisce “i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”. Fonte: http://www.eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2202:031:0001:0024:IT:PDF,

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trovare nuovi strumenti che consentano di mantenere un rapporto di fiducia tra fornitori e distributori.

b) Schemi di controllo

Nel mondo esistono oltre venti schemi diversi di controllo. Questo genera dei livelli di sicurezza alimentare non uniformi, creando così confusione sui requisiti richiesti. I fornitori, pertanto, sono obbligati a conformarsi a esigenze multiple e questo comporta un aumento sia dei costi che delle complicazioni. Il già menzionato regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce le regole da seguire per realizzare i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di alimenti e di mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Le regole imposte con tale regolamento, il cui scopo è stabilire l’obbligo per gli Stati membri di organizzare controlli ufficiali su mangimi e alimenti, costituiscono il quadro generale dettato per tutti i settori produttivi del comparto alimentare.123

Gli schemi principali applicati in Italia sono BRC124 e IFS125 e, assieme ad

essi, due norme ISO: la 22000/2005126

123 P. Borghi, Il regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali, in L. Costato – P. Borghi – S. Rizzoli, Compendio di diritto alimentare, CEDAM, Milano, 2013, pp. 405-410.

124 British Retail Consortium: è uno standard globale specifico per la sicurezza dei prodotti

agroalimentari. Obiettivo della norma è fare in modo che i fornitori e i rivenditori della Grande Distribuzione Organizzata siano in grado di assicurare la qualità e la sicurezza dei

prodotti alimentari proposti ai consumatori. http://www.dnvba.com/it/food-

beverage/Sicurezza-alimentare/Pages/BRC.aspx (31/01/2016).

125 International Food Standard: è uno standard internazionale basato su un metodo di valutazione condiviso per qualificare e selezionare i fornitori di prodotti alimentari. Consente alla Grande Distribuzione Organizzata di assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari che vende e di controllare il livello qualitativo dei prodotti col proprio

marchio. http://www.dnvba.com/it/food-beverage/Sicurezza-

alimentare/Pages/IFS.aspx (31/01/2016).

126 ISO22000: è lo standard fondamentale per i sistemi di gestione della sicurezza nel settore

agroalimentare. Questa norma consente a tutte le aziende coinvolte nella filiera, in modo diretto o indiretto, di identificare con precisione i rischi a cui sono esposte e di gestirli in maniera efficace. La norma ISO22000 è stata concepita per essere compatibile e armonizzata con le altre norme internazionali sui sistemi di gestione, quindi può essere

78 e la FSSC 22000127.

c) Gestione della sicurezza

Un’azienda deve possedere alcuni requisiti di base per poter accedere al canale distributivo alimentare. Quindi l’organizzazione aziendale dovrà stabilire, documentare ed attuare un efficace sistema di gestione della sicurezza in campo alimentare. Tale sistema dovrà poi essere mantenuto attivo e, quando necessario, opportunamente aggiornato conformandosi sia alle normative sia alle richieste del cliente e ai nuovi protocolli emessi. Le aziende devono assicurare che i possibili pericoli per la sicurezza alimentare siano identificati, valutati e controllati, in modo tale che i prodotti realizzati non danneggino, direttamente o indirettamente, il consumatore. Lungo tutta la filiera alimentare devono, inoltre, essere fornite: adeguate informazioni relative agli aspetti legati alla sicurezza dei prodotti; informazioni riguardanti lo sviluppo, l’attuazione e l’aggiornamento del sistema di gestione per la sicurezza alimentare, nella misura necessaria a garantirla. E’, oltre a ciò, necessario che periodicamente venga valutato e aggiornato il sistema di gestione per la sicurezza alimentare, per assicurare che questo rifletta le attività dell’azienda e incorpori le informazioni più recenti relative ai pericoli per la sicurezza ambientale soggetti a controllo.

L’analisi dei pericoli e la valutazione del rischio costituiscono la fase chiave per creare un efficace sistema di gestione della sicurezza, dato che l’analisi

http://www.dnvba.com/it/food-beverage/Sicurezza-alimentare/Pages/ISO22000.aspx (31/01/2016).

127 FSSC22000: è lo schema di certificazione per la sicurezza alimentare. La norma si rivolge

in modo specifico ai produttori agroalimentari, delineando uno schema di certificazione che aiuti a raggiungere gli standard di sicurezza agroalimentare nei processi produttivi

lungo la catena di fornitura. http://www.dnvba.com/it/food-beverage/Sicurezza-

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contribuisce ad ottenere la conoscenza necessaria a stabilire un’adeguata combinazione di misure di controllo. Tutti i pericoli ragionevolmente prevedibili nella catena alimentare, inclusi quelli che possono derivare dal tipo di processo produttivo e dalle strutture utilizzate, devono essere individuati e valutati. In conclusione, un sistema di gestione per essere efficiente dovrà impegnarsi nel garantire la sicurezza alimentare e adoperarsi al continuo miglioramento della sua efficacia. A tal fine, dovrà comunicare all’organizzazione aziendale qual è l’importanza di soddisfare i requisiti del cliente, quelli legislativi e regolamentari relativi alla sicurezza alimentare e procedere a stabilire una precisa politica di sicurezza, assicurando la disponibilità delle risorse a tal fine necessarie.128