GLI ENTI PUBBLIC
2.4 La riforma Delrio: il riordino delle province e la “nuova” unione dei comun
La legge del 7 aprile 2014 n.56, pur non procedendo ad una formale soppressione delle province, ha determinato una sottrazione di funzioni, competenze, poteri, beni e personale. Ciò che resta oggi delle Province è ripartito tra le competenze delle Regioni e dei Comuni. Restano comunque ferme le funzioni relative alle materie disciplinate nell’articolo 117 commi 3-4 della Costituzione e quelle esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. Questa legge ha qualificato le Province come “enti territoriali di area vasta57” e ha previsto una forma di governo tripartita, in
quanto ha individuato quali organi:
- Il presidente della Provincia - Il consiglio provinciale - L’assemblea dei sindaci.
Il presidente della Provincia è colui che rappresenta l’ente, convoca e presiede sia il consiglio provinciale che l’assemblea dei sindaci ed esercita tutte le funzioni che gli vengono attribuite dallo statuto. Viene eletto dai sindaci e dai componenti i consigli comunali della Provincia.
Il consiglio provinciale è l’organo di indirizzo e di controllo, propone all’assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi e ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente. Su proposta del Presidente, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea. Alcuni consiglieri provinciali possono ricevere deleghe particolari da parte del Presidente per coadiuvarlo nell'amministrazione dell'ente. Il consiglio provinciale viene eletto a suffragio ristretto solo dai sindaci e dai consiglieri comunali della Provincia, a cui viene
57 Articolo 1 comma 3 della legge 56/2014
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attribuito anche il diritto di elettorato passivo. È composto dal Presidente della Provincia e da un numero variabile di consiglieri, in base al numero di abitanti. Infatti viene stabilito che i componenti siano sedici nelle province con più di 700.000 abitanti, dodici nelle provincie con popolazione intermedia tra 300.000 e 700.000 abitanti e dieci nelle provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti.
L’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia ed è presieduta e convocata dal presidente di quest’ultima. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto.
Questa legge stabilisce anche che sia il presidente della provincia che i membri del consiglio provinciale e dell’assemblea dei sindaci non percepiranno un compenso per questo incarico, e lavoreranno a titolo gratuito.
Punto fondamentale è l’articolo 1 comma 85, dove vengono elencate le funzioni fondamentali attribuite alle provincie, vale a dire:
- Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
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- Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- Gestione dell'edilizia scolastica;
- Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.58
Lo Stato e le Regioni, inoltre, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle su elencate, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, per conseguire: l’individuazione per ogni funzione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio; l’efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; la sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; l’adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.
Norme specifiche riguardano le province montane, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia. Infatti, per le provincie montane viene stabilito che esse esercitano anche le ulteriori funzioni:
- Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- Cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
58 C. Rapicavoli, Il riordino delle province e la schizofrenia normativa, 12 gennaio 2015, consultabile su www.leggioggi.it
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La legge Delrio ha modificato anche l’art. 32 del D.lgs del 18 agosto 2000 n.26759
sull’Unione dei Comuni. Infatti ha previsto che siano le Unioni dei Comuni a determinare il numero di componenti dei propri Consigli all’interno dello Statuto, garantendo la rappresentanza delle minoranze e di tutti i Comuni componenti l’Unione stessa. Il limite demografico minimo per le Unioni è stato fissato in 10.000 abitanti, 3.000 per i comuni appartenenti alle comunità montane, fermo restando che le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvo il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla Regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.
Per quanto concerne la fusione tra più comuni, quello risultante dalla fusione deve adottare uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nascente comune e le comunità precedenti appartenenti ai comuni oggetto della fusione. Viene prevista la gratuità delle cariche negli organi delle unioni di comuni e viene estesa l’applicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità relative ai comuni con popolazione
59 Articolo 32 del D.lgs 267/2000 prima della riforma apportata con la legge Delrio affermava testualmente che:
“1. Le unioni di comuni sono enti locali cos tituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Al le unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.”
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superiore a 5.000 abitanti al primo mandato degli amministratori del comune nato dalla fusione o delle unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Come incentivo alla fusione, le Regioni possono prevedere delle agevolazioni e degli sgravi all’interno del “Patto di stabilità orizzontale”60.
Uno dei principali effetti che si proponevano era la riduzione dei costi della politica legati agli organi provinciali. Come visto, con questa legge, sparisce la giunta provinciale e tutte le cariche in quanto la carica di Presidente di provincia, consigliere provinciale e membro dell’assemblea dei sindaci verranno svolte a titolo gratuito. Nonostante si parli molto di “abolizione”, la legge Delrio in realtà non abolisce nulla ma rivede le funzioni e le competenze degli enti provinciali in vista di una futura soppressione per la quale è necessaria una modifica della Costituzione.
60 G.L. Candito, La nuova articolazione della autonomie locali, tra deficit di democraticità e tagli ai bilanci, al vaglio della Corte Costituzionale, 2016, consultabile su www.ildirittoamministrativo.it
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