GLI ENTI PUBBLIC
2.7 Un progetto di riforma costituzionale per il
Dopo la riforma costituzionale 3/2001 che aveva modificato il Titolo V della Costituzione, e in particolare l’articolo 117 sulle competenze Stato- Regioni, il disegno di legge del Ministro Boschi ritorna sulla materia. Con questo ddl l’Italia dice addio al bicameralismo perfetto, infatti solo la Camera dei deputati voterà la fiducia al Governo, i deputati rimarranno 630 e verranno eletti a suffragio universale senza subire modifiche dalla riforma. Il Senato avrà meno poteri legislativi e sarà composto da novantacinque senatori eletti dai Consigli Regionali che rimarranno in carica per la durata del loro mandato di amministratori locali e cinque scelti dal Presidente della Repubblica che rimarranno in carica per sette anni. Avrà competenza legislativa piena solo su riforme e leggi costituzionali. Per quanto attiene alle leggi ordinarie, potrà chiedere alla Camera di modificarle, ma questa non è tenuta a dar seguito alla richiesta. Sparisce quindi la navetta parlamentare; i senatori continueranno a partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica, dei Giudici del Consiglio Superiore della Magistratura e dei Giudici della Corte Costituzionale74.
Ma la funzione principale del senato sarà quella di fare da raccordo tra lo Stato, le Regioni e i Comuni. I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati, quindi non potranno essere arrestati o sottoposti ad intercettazione senza l’autorizzazione del Senato.
All’elezione del Presidente della Repubblica non parteciperanno più i delegati regionali, ma soltanto le Camere in seduta comune. Quindi spariscono i “grandi elettori” e viene modificato anche il quorum: nei primi quattro scrutini servono i due terzi dei componenti, dal quinto scrutinio i tre quindi e dal nono la maggioranza
74 Dei quindici giudici della Corte Costituzionale, i cinque di nomina parlamentare verranno eletti separatamente, tre dalla Camera e due dal Senato e non più dal Parlamento in seduta comune.
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assoluta. Il presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera e non più anche il Senato.
Spariscono i senatori a vita, carica che rimane valida solo per gli ex Presidenti della Repubblica. Coloro che invece erano stati nominati senatori a vita per aver “illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario75”
non saranno più nominati a vita ma resteranno in carica per sette anni.
Con la revisione costituzionale cambia anche il rapporto di potere tra u due rami del Parlamento; si stabilisce infatti che la seconda carica dello Stato sia il Presidente della Camera e non più quello del Senato. Spetta però a quest’ultimo la convocazione del Parlamento in seduta comune nel caso in cui il Presidente della Camera eserciti le funzioni del Presidente della Repubblica per impedimento, morte o dimissioni di quest’ultimo.
Nella nuova Costituzione viene introdotto il “voto a data certa”, cioè la possibilità per il Governo di richiedere una via preferenziale per l’approvazione di un disegno di legge che sia essenziale per l’attuazione del programma di governo. La Camera vota sulla richiesta del Governo entro cinque giorni e se accoglie la richiesta dovrà discussione e votazione entro settanta giorni. Il “voto a data certa” è escluso per le leggi di competenza del Senato, per le leggi in materia elettorale, per la ratifica dei trattati internazionali e le leggi di amnistia, indulto e di bilancio.
Con questo ddl viene sostanzialmente riscritto l’articolo 117 della Costituzione sulle competenze Stato- Regioni. La riforma riporta in capo allo Stato alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile, di
75 Articolo 59 comma 2 della Costituzione.
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fatto abolendo la definizione di legislazione concorrente. Rimane però il principio che lo Stato si occupi della legislazione di principio, lasciando alle Regioni quella specifica su alcune materie, tra cui: tutela della salute, politiche sociali e sicurezza alimentare, istruzione, ordinamento scolastico
Le Provincie italiane, come visto nei paragrafi precedenti, sono state già trasformate in via transitoria in enti territoriali di secondo livello. Con questa riforma avviene la loro definitiva cancellazione dalla Carta Costituzionale. Inoltre viene abolito il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, un organismo composto da sessantaquattro consiglieri con una funzione consultiva in riferimento alle leggi sull’economia e il lavoro.
Cambia anche l’articolo 71 della Costituzione76 in merito all’iniziativa legislativa.
Rimane l’iniziativa legislativa in mano al Governo, ai parlamentari e agli altri enti abilitati da legge costituzionale, ma a queste iniziative legislative è aggiunta, per la prima volta, la possibilità che sia il Senato a proporre una legge alla Camera dei deputati. Il Senato infatti a maggioranza assoluta dei componenti può deliberare che un disegno di legge sia preso in esame dalla Camera. La Camera dei deputati dovrà esprimersi entro sei mesi dalla deliberazione del Senato. Cambia anche il quorum per le leggi di iniziativa popolare che non sarà più di cinquantamila cittadini ma di centocinquantamila. Rimane la soglia delle cinquecento mila firme per presentare un quesito referendario; ma se i promotori riescono a raccogliere più di ottocento mila sottoscrizioni si abbassa il quorum che non viene più calcolato sulla base degli aventi diritto, ma sul numero dei votanti dell’ultima tornata elettorale. Per renderlo valido
76 Articolo 71 Cost. : “L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro dell e Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
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quindi basterà la metà dei votanti di quest’ultima. Un’importante novità è rappresentata dall’introduzione dei referendum propositivi, finora mai contemplati. Questo istituto, utilizzato in molti paesi europei, ha il vantaggio di interrogare direttamente la popolazione su tematiche di attualità, rappresentando una forma di partecipazione del popolo al processo legislativo.
Tale riforma costituzionale approvata dalla Camera il 12 aprile del 2016, prima di entrare in vigore dovrà superare il referendum confermativo.
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LA SANITA’