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La “Riforma Madia” della Pubblica Amministrazione – Le società partecipate e

CAPITOLO 2 – L’IMPATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE

2.5 La “Riforma Madia” della Pubblica Amministrazione – Le società partecipate e

Nel vasto panorama delle società partecipate, possiamo collocare i soggetti gestori del servizio idrico integrato, società che come abbiamo visto sono, nella maggior parte dei casi, partecipate interamente o parzialmente dalle amministrazioni pubbliche. Nell’introdurre la riforma Madia, ci focalizzeremo in particolare sull’articolo n.11 che ha ad oggetto “gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico”.

228http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Partecipate_Dlgs_n17 5_19agosto2016_0.pdf

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Con il Testo unico sulle società partecipate, che si applica alle società di capitali, viene ridotto il numero delle stesse, e sono individuati criteri qualitativi e quantitativi attraverso i quali razionalizzare a regime la platea delle partecipate.

E’ quanto previsto dal decreto della riforma Madia sulle società partecipate (D.Lgs. 19 Agosto 2016, n.175 – Società partecipate), integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

All’art.1 è esplicitato l’oggetto del D.Lgs, nelle testuali parole “Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta229. Le disposizioni contenute nel

presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.”

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle società non quotate e, solo se espressamente previsto, alle società quotate.

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Dovranno avere un fatturato minimo, in tre anni, di un milione di euro e non potranno avere più di quattro bilanci su cinque in rosso. Le P.a. poi possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di attività strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Con ciò si intendono le finalità in “servizi di interesse generale e/o economico generale”: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito

229 Per partecipazione indiretta si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione

pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

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delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato.

Il decreto ha portato una rivoluzione nelle società a controllo pubblico. Il decreto legislativo della riforma Madia introduce infatti novità che riguardano soprattutto la governance.

L’articolo 11 interviene in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico (ai sensi dell’articolo 2, non si applica alle società quotate ed a quelle non quotate che entro il 30.6.2016 hanno adottato atti per l’emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, per effetto dell’art. 26, c. 5, del decreto). Al netto di ulteriori requisiti previsti dallo statuto (c. 1) e ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12 del d.lgs. n. 39/2013), i componenti dell’organo amministrativo di società a controllo pubblico devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da stabilirsi con DPCM, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Restano valide le norme vigenti (ex art. 5, c. 9, dl n. 95/2012) che vietano alle Pubbliche Amministrazioni, P.A. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza se non a titolo gratuito e prevedono specifiche limitazioni per incarichi ai dipendenti.

E’ disposto (c. 2) che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di regola, costituito da un amministratore unico e poi si prosegue (c. 3) “L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice

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civile230. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4 e alla struttura di cui all’art. 15. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque”231.

E’ altresì sancito (c. 4) che nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno per 1/3 del numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno.

Lo stesso decreto prevede che non potranno far parte dell’organo di amministrazione (quindi né manager né componenti del Cda) lavoratori in pensione.

Per le società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata (c. 5) non è possibile, in deroga al codice civile, prevedere che l’amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. L’articolo prevede (c. 6) un Decreto del MEF - sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari - che definisce indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi per individuare 5 fasce di classificazione delle società a controllo pubblico. Ad ogni fascia verrà attribuito un limite massimo di remunerazione degli amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti, quale trattamento annuo lordo onnicomprensivo che comunque non potrà comunque superare il limite di 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le società verificano il rispetto della succitata condizione mentre il provvedimento fa salvi eventuali norme o regolamenti che prevedono compensi inferiori.

230 Si Intendono il sistema dualistico in cui lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo

siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti ed il sistema monistico in cui lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.

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E’ previsto poi (c. 8) che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possano essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. In caso siano invece dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Il provvedimento, inoltre, (c. 9) inserisce anche alcuni elementi da prevedere negli statuti delle società a controllo pubblico quali: attribuzione di deleghe ad un solo amministratore, salvo al Presidente se autorizzata dall’Assemblea; esclusione della carica di Vicepresidente o prevista senza compensi aggiunti per specifiche situazioni; divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività; divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali nonché quello di istituire organi diversi se non previsti dalle norme generali in tema di società.

Il (c.10) sancisce il divieto di corrispondere agli amministratori o ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente (legge o contrattazione collettiva), ovvero di stipulare accordi di non concorrenza. Sotto tale ultimo profilo è esplicitamente esclusa anche la possibilità di sottoscrivere patti di non concorrenza ai sensi dell'art 2125 c.c., con cui il prestatore di lavoro si impegna, in cambio di un corrispettivo, a limitare lo svolgimento della propria attività per un determinato periodo successivo alla cessazione del contratto.

Nelle società indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche (c. 11) non è possibile nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, tranne per l’attribuzione di deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche. E’ disposto (c. 12) che coloro che hanno un rapporto di lavoro con le società a controllo pubblico ed al contempo sono componenti dell’organo di amministrazione sono collocati in aspettativa non retribuita con sospensione della posizione contributiva, salvo rinuncia ai compensi a qualsiasi titolo previsti.

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Le società a controllo pubblico (c. 13) limitano la costituzione di comitati o organi consultivi, ma se lo fanno la remunerazione dei componenti non può superare il 30% di quella prevista per gli organi amministrativi.

L’articolato (c. 16) prevede che le disposizioni in esame non trovino applicazione diretta per le società a partecipazione pubblica che non sono a controllo pubblico. Nel caso in cui l’amministrazione pubblica abbia una partecipazione superiore al 10% del capitale propone agli organi societari l’introduzione di misure analoghe a quelle succitate.

Le previsioni in questione non valgono, pertanto, per le società a (semplice) partecipazione pubblica. “La ratio della selezione è nella considerazione che, in mancanza di controllo pubblico, la mera presenza di una partecipazione pubblica non sarebbe sufficiente a giustificare l'imposizione di un regime normativo restrittivo, che finirebbe per incidere sulla libertà di autodeterminazione del socio privato di controllo. Tuttavia, finiscono così per rimanere fuori dal suo raggio di intervento – venendosi così a creare un vuoto difficilmente giustificabile – i casi di società che, pur non essendo sottoposte a controllo da parte di una o più pubbliche amministrazioni, siano comunque a totale partecipazione pubblica”232.

232 Donativi V., “Le società a partecipazione pubblica dopo la riforma Madia della pubblica

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D. Lgs n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipate

dalla pubblica amministrazione” – Art. 11 “gli organi amministrativi e di

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