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RILIEVI CONCLUSIVI SUL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI DELLE ORDINANZE DI RÉFÉRÉ ALLA LUCE DELLE INNOVAZION

LA COMPETENZA IN MATERIA DI REFERE

15. LE IMPUGNAZIONI: LE VIE ORDINARIE DI RICORSO

15.2 RILIEVI CONCLUSIVI SUL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI DELLE ORDINANZE DI RÉFÉRÉ ALLA LUCE DELLE INNOVAZION

INTRODOTTE IN ITALIA IN MATERIA CAUTELARE DALLA LEGGE 353/90

Sotto la spinta della pratica e della prevalente dottrina 267 anche il legislatore italiano del 1990 ha compiuto, com'è noto, la scelta di istituire una sorta di doppio grado di giudizio nel processo cautelare che ha permesso di uniformare il sistema dei rimedi ponendo termine all'ingiustificata e non più procastinabile disparità di trattamento fino ad allora esistente tra la disciplina prevista per i sequestri e la regolamentazione dettata per i provvedimenti d'urgenza 268.

Se il principio di affidare il riesame del provvedimento cautelare ad un giudice diverso, (normalmente) superiore ed a formazione collegiale rispetto a quello di prima istanza, costituisce un punto di contatto tra l'ordinamento francese e quello

267La tutela d'urgenza, Atti del XV Convegno nazionale dell'Associazione italiana fra li studiosi del

processo civile, Bari, 4-5 ottobre 1985, Rimini, 1986.

italiano, i rilievi svolti nei paragrafi precedenti permettono di cogliere le differenze esistenti tra i due sistemi in tutta la loro rilevanza.

In Italia la predisposizione dell'istituto del reclamo esaurisce i mezzi, propriamente, di ricorso, esperibili contro le misure cautelari.

Quest'ultime sono revocabili e modificabili nel corso del necessario giudizio di merito ma ogni ulteriore possibilità di impugnazione diversa dal reclamo, è demandata ed assorbita da quelle eventualmente esperibili contro la sentenza dalla quale la cautela è destinata invariabilmente ad essere sostituita.

La diversa impostazione data dal legislatore francese e da quello italiano al rispettivo sistema di controlli, non costituisce una scelta puramente tecnica ma rispecchia la rilevante divergenza strutturale esistente tra le procedure di référé francesi e le misure cautelari italiane, divergenza costituita dal differente vincolo che lega le une e le altre al processo di cognizione.

Il rapporto di mera eventualità intercorrente tra i provvedimenti di référé e la cognizione ordinaria, conferisce ai primi la possibilità di avere una vita autonoma e distinta rispetto al procedimento di merito alla cui instaurazione non è in alcun modo subordinata la loro validità: essi, cioè, istituzionalmente provvisori nel fine, possono divenire definitivi di fatto ed in virtù di ciò, sono regolati dall'ordinamento francese che estende loro il sistema generale delle impugnazioni così come lo stesso si articola tra le vie ordinarie e straordinarie di ricorso.

La linea evolutiva seguita dall'istituto è stata nel segno di un progressivo affrancamento dalla condizione d'urgenza -e, dunque, da funzioni propriamente cautelari- per assumere connotati e funzioni più schiettamente satisfattive, come

appare con particolare evidenza nel caso del référé-provision disciplinato dal secondo comma dell'art. 809, N.c.p.c. (infra): in quest'ottica l'ordinamento ammette contro tali ordinanze i medesimi gravami concessi contro la sentenza nell'idea che, sul piano funzionale, siano alla stessa equivalenti 269.

Di matrice opposta è invece il percorso evolutivo seguito dalle misure cautelari italiane per le quali il legislatore del 1990 ha rafforzato il carattere di temporaneità, subordinando il perdurare della loro efficacia all'instaurazione del processo di merito e, pertanto, conferendo loro una struttura che le rende fisiologicamente incapaci di vita autonoma rispetto alla cognizione ordinaria alla quale sono legate da uno stretto rapporto di strumentalità, nell'intento di togliere qualunque valenza satisfattiva a questi provvedimenti.

Per questo il nostro legislatore ha strutturato la garanzia del doppio grado di giudizio facendo ricorso non ad un istituto di diritto comune, com'è avvenuto in Francia con l'appello, ma creando uno strumento ad hoc per il processo cautelare, specificatamente regolato in punto di competenza e -entro certi limiti- di procedura applicabile 270.

Ancora a questa ragione si riconduce la riproponibilità dell'istanza cautelare in caso di provvedimento negativo 271 il quale "non consuma" l'azione poichè dallo

269In tal senso G. Tarzia nel suo intervento riportato in La tutela d'urgenza. Atti del XV° Convegno

internazionale. Bari 4-5 ottobre 1985, Rimini, 1986, 153-154.

270La novella del 1990, ha assoggettato la procedura applicabile al reclamo in parte, alla disciplina

dei procedimenti in camera di consiglio ed in parte, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 669 terdecies, terzo e quarto comma, c.p.c..

Per una specifica trattazione del procedimento del reclamo V. indicazioni bibliografiche supra nota n. 203 e infra nota n. 375.

271Nelle disposizioni originariamente previste dalla riforma del 1990, l'esperibilità del reclamo era

limitata ai provvedimenti di concessione della misura.

La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 1994, n. 253, è intervenuta in materia dichiarando <<illegittimo l'art. 669 terdecies,c.p.c., nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.>>: in Foro it., 1994, I, 2002 con nota di B. Capponi, Il reclamo avverso il

stesso non scaturisce l'obbligo di attivare la cognizione ordinaria nella quale, la medesima azione cautelare, è altrimenti destinata a confluire e ad esaurirsi.

La creazione di questo sistema ha lo scopo di mantenere su due piani diversi e distinti l'ambito di operatività della tutela cautelare rispetto a quella di merito limitando la prima ad una funzione conservativa o satisfattiva anticipatoria meramente interinale. Se peraltro, risulta irrinunciabile la predisposizione di meccanismi attraverso i quali possa essere attivata la cognizione piena con il recupero delle garanzie ad essa connesse, non altrettanto evidente è l'opportunità di prevedere l'attivazione della stessa in termini di necessarietà nonchè la volontà che sta alla base di tale scelta, di privare il provvedimento provvisorio di ogni eventuale funzione satisfattiva anche in quelle ipotesi in cui nessuna delle parti ha interesse alla prosecuzione del giudizio.

provvedimento cautelare negativo (il difficile rapporto tra legislatore ordinario e legislatore costituzionale).

Per l'attuale assetto dei rapporti tra l'istituto del reclamo e la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti: Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 722 ss..

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SINGOLE FIGURE