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Risarcimento in seguito ad autotutela in malam partem

5. Risarcimento del danno da lesione dell’affidamento

5.3 Risarcimento in seguito ad autotutela in malam partem

La dottrina ha discusso e trattato sulla sindacabilità e sull’impugnabilità degli atti di riesame dell’amministrazione e sulla possibilità di prospettare un risarcimento del danno in seguito ad un illegittimo esercizio dell’autotutela invero non solo in questo caso ma anche in casi di atto impositivo illegittimo, illecito esercizio di

140 Si veda anche G. Alpa, M. Bessone, V. Carbone, Atipicità dell’illecito, lesione del credito-tutela del

consumatore, responsabilità professionista, illecito della PA, op cit. pag. 173: “non è possibile a priori

stabilire se la circolazione di informazioni economiche che abbia prodotto danni integri sempre e comunque un atto illecito occorre considerare le circostanze del caso, il contenuto dell’informazione, la finalità dell’informazione, la qualità del soggetto agente, la qualità del soggetto destinatario, la finalità dell’informazione rispetto al contatto sociale che si è posto in essere con la creazione del danno”

141 Cass., Sez. III, 4 maggio 1982, n. 2765. La sentenza riguarda il caso “De Chirico”, il pittore che

apponendo la propria firma su un quadro senza adeguate verifiche ha autenticato l’opera come propria. L’acquirente che si è determinato nell’acquistarlo ed essendo proprio la firma del pittore decisiva nell’affidamento ha richiesto ed ottenuto il risarcimento del danno ex 2043 scoperta in seguito la falsità dell’opera.

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attività istruttoria, mancato o ritardo del rimborso 142.

Un caso particolare in cui il legittimo affidamento può essere leso, si ripete, è quello in cui l’amministrazione, nell’esercizio di autotutela, annulla un atto favorevole al contribuente comportando il venir meno di un vantaggio derivante dallo stesso. In effetti, un atto di autotutela sfavorevole, che viola il principio della buona fede e della correttezza, e si esplica eventualmente anche in termini non ragionevoli collide con il legittimo affidamento.

In seguito alla “promessa di un rimborso” può accadere che il contribuente confidando in una certa disponibilità di risorse abbia effettuato delle scelte nella propria vita professionale e personale che non è più in grado di realizzare e sostenere. Il danno si concretizza in seguito all’esercizio della prerogativa dell’autotutela ma la responsabilità dipende indirettamente dall’esercizio di autotutela, essendo essa collegata più a comportamenti dell’ufficio che esso ha posto in essere in epoche antecedenti a tale provvedimento che alla fase in cui si culmina con l’autotutela.

La Corte di Cassazione con sentenza 500/1999 ha stabilito che la colpevolezza dell’amministrazione si configura tutte le volte in cui l’attività a cui è deposta si svolge in contrasto con i principi di imparzialità, correttezza e buon andamento. Esercitando ad esempio l’autotutela in malam partem oltre termini ragionevoli o in seguito a un legittimo affidamento configura violazione di detti principi. Mentre in caso di autotutela favorevole, con la quale si annulla un atto impositivo,

142 G. Boletto, Responsabilità per danni dell’amministrazione finanziaria, Riv. Dir. Trib, 2003, pag. 68; G.

Boletto, Responsabilità aquiliana e amministrazione finanziaria, op cit, l’Autrice afferma “l’Amministrazione finanziaria, nell’esplicare le proprie funzioni, può trovarsi a violare la regola generale

del neminem laedere causando un danno ingiusto al contribuente allorché emetta un atto impositivo illegittimo ovvero risponda in senso negativo ad un’istanza di autotutela riferita ad un atto illegittimo, o, ancora, quando eserciti illegittimamente i poteri istruttori di cui agli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 52 del D.P.R. n. 633/1972, o anche in sede di riscossione coattiva del tributo (si pensi, ad esempio, al danno derivante dall’aver emesso un provvedimento di fermo dei beni mobili registrati senza che ve ne fossero i presupposti, o, ancora, al danno derivante dall’illegittimo esercizio dei poteri di accesso, ispezione e verifica attribuiti all’agente della riscossione”.; N. Zanotti “Buona fede e autotutela :la risarcibilità del danno provocato dal comportamento illecito dell’amministrazione finanziaria”, Riv. Dir. Trib, 2012,n.4, pag.435 ss; Gioé, Profili di responsabilità civile dell’amministrazione finanziaria, Cedam, 2007; P. Rossi, La responsabilità civile dell’amministrazione finanziaria, Questioni teoriche e pratiche, Giuffrè,2009; CESARE, La responsabilità aquiliana della P.A.: la tendenziale parificazione al privato, in Danno e responsabilità, 1998, p. 246 ss Russo, Sulla sindacabilità e sull’impugnabilità dell’atto di riesame, Riv.dir.trib,2002, fasc.7-8, 2002, pag. 699; Cass., 15 aprile 2016, n.7511, Cass., 14243/2015, Cass.,3698/2009

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potremmo dire che la colpevolezza del ritardo è evidente quando si tratta di istanza del privato, non essendo ipotizzabile una colpevolezza del ritardo in caso di annullamento dell’ufficio (vorrebbe dire che tutti gli atti devono essere riesaminati tempestivamente!!!). Al contrario va detto in caso di autotutela in malam partem: non dovrebbe essere difficile ipotizzare la colpevolezza del ritardo. Trattandosi di agevolazioni, condoni, aiuti ovvero misure che costituiscono fattispecie particolari è doveroso un elevato grado di diligenza nel concederle queste misure e nel annullarle.

5.4 Giurisdizione ed affidamento incolpevole

Per capire di fronte a quale giudice invocare il risarcimento del danno occorre fare una riflessione preliminare. Se l’atto di annullamento del condono o del annullamento di un rimborso viene ricondotto ad un’esercizio dell’autotutela va stabilito se esso è impugnabile di fronte alle commissioni tributarie ex art 19 del Dlgs 546/1992. Nell’elenco tassativo di tali atti esso non risulta per cui si pone la questione di come contestare l’illegittimo esercizio del potere di annullamento in malam partem.

In altre parole la domanda che ci dobbiamo porre è seguente: la commissione tributaria in caso di eventuale impugnazione deve valutare la sussistenza o meno dei requisiti ai fini dell’ammissibilità ad una sanatoria o anche della legittimità del esercizio di annullamento (che viola principi di buona fede e correttezza)? Gioé ad esempio assimila tale atto di annullamento agli atti di cui all’art 19 comma 1 lettera “h” ovvero al "il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari” e dunque qualifica tale provvedimento come impugnabile143. In sostanza l’autrice afferma che “cosi come l'atto con cui

l'Amministrazione illegittimamente annulli il condono (quando non sia ancora decaduta dal potere di verifica), va impugnato davanti alle Commissioni tributarie, allo stesso modo, dinanzi agli organi di giustizia tributaria potrà essere impugnato - se illegittimo - l'annullamento di un precedente provvedimento di