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La riscossione spontanea

LA FASE CONCLUSIVA DEL PROCESSO IMPOSITIVO : LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCAL

2. La riscossione spontanea

L’articolo 2-bis del citato decreto ha dettato una rigorosa disciplina della riscossione spontanea delle entrate delle amministrazioni locali, stabilendo l’obbligo di versamento delle stesse direttamente nel conto di tesoreria intestato all’ente, ovvero mediante il modello F24 (solo per le entrate tributarie) o ancora mediante strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione dall’ente impositore. Fermo restando comunque l’obbligo di pagamento dell’Imu e della Tasi esclusivamente con il modello F24 (o il bollettino postale equivalente). La riscossione potrà essere effettuata anche mediante conti correnti postali intestati all’ente creditore, secondo la modifica normativa in arrivo con la conversione del d.l. 50 del 2017.

È stata sottratta la possibilità all’ente di scegliere la metodologia di pagamento, operando in espressa deroga alla potestà regolamentare disciplinata dall’art. 52 del d.lgs. 446 del 1997 perché il versamento spontaneo deve essere effettuato sul conto della tesoreria207 e quindi risulta preclusa sia la possibilità di intermediazione da parte di soggetti esterni, sia la possibilità di introito dei tributi comunali nei conti correnti postali. Questi ultimi

207 Tale conto si caratterizza per il fatto di essere un conto corrente intrattenuto

con la Banca d’Italia, viene acceso dall’ente presso il suo tesoriere, l’ente ha la possibilità di aprire più conti tecnici presso lo stesso tesoriere, in cui affluiscono le diverse tipologie di entrate, ciò consente una maggiore facilità nelle operazioni di contabilizzazione.

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sono esclusi perché non permetterebbero un afflusso diretto delle entrate sul conto di tesoreria comunale, come è invece richiesto dalla legge.

Per ciò che concerne i pagamenti elettronici, la norma sembra asserire l’obbligo di adesione al sistema c.d. “pagoPA”, il canale elettronico che l’ente rende disponibile al cittadino-contribuente e che, tra l’altro, comprende la possibilità di effettuare il pagamento tramite conto corrente postale (il quale sembrava escluso dalla normativa in esame).

Ma vi è ancora un’altra discrepanza nel sistema, che riguarda la possibilità che i soggetti esterni (concessionari ex art. 52, comma 5 del d.lgs. 446 del 1997) possano riscuotere direttamente le somme derivanti dal versamento spontaneo.

Si è visto come questa possibilità sembri preclusa dalla nuova normativa, che impone il versamento diretto nelle casse dell’ente per i pagamenti spontanei, a differenza delle entrate riscosse mediante procedimenti coattivi. Dunque, a ben vedere, l’art. 7, comma 2, lett. gg-septies del d.l. n. 70 del 2011208, ancora in vigore, prevede che il concessionario effettua la riscossione su appositi conti, a lui intestati e provvede periodicamente al versamento delle somme introitate.

Inoltre con il passaggio da Equitalia ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, è stata prevista per gli enti locali la possibilità di affidare a quest’ultima la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, un affidamento che quindi, vista la previsione dell’art. 2-bis, non dovrebbe includere il potere da parte dell’ente pubblico di riscossione di introitare direttamente le somme, salvo non voler ritenere che l’art. 2 citato sia una norma

208 L’articolo in questione così recita: «nel caso di affidamento ai soggetti di cui

all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente».

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speciale che dunque prevale su quella di portata generale dettata dall’art. 2-bis.

In linea generale, l’obiettivo della pubblica amministrazione, in questa fase, dovrebbe essere quello di favorire ed incentivare la riscossione spontanea poiché sarebbe più economico, non conflittuale e molto più breve rispetto al procedimento coattivo, fornendo quindi tempi rapidi per recuperare somme iscrivibili con certezza nel bilancio comunale.

La riscossione spontanea deve avvenire necessariamente in forma diretta, a meno che l’ente non abbia optato per l’affidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in questo caso si applicheranno le regole dettate dall’art. 2-bis e comunque ferma restando la possibilità di affidare all’esterno servizi strumentali alla riscossione209, con l’esclusione dell’introito delle somme.

Uno degli elementi fondamentali all’interno della riscossione spontanea è rappresentato senza dubbio dal c.d. “memo” rivolto ai contribuenti, cioè l’invio di comunicazioni, avvisi bonari e qualsiasi altra forma di collegamento tra l’ente ed il contribuente, volti a ricordare il pagamento del tributo. Tale comunicazione ha la funzione di sollecitare coloro che non sono orientati verso l’omissione del pagamento, ma la cui volontà è quella di adempiere all’obbligazione tributaria.

Oltre agli strumenti di comunicazione in merito alle scadenze, ve ne sono altri che permettono al contribuente anche di autoliquidare l’imposta, di calcolare gli importi dovuti, e nel caso passi inutilmente il termine previsto per la scadenza, tali strumenti permettono di ravvedersi autonomamente senza rivolgersi a

209

Sulla questione dell’affidamento a soggetti esterni all’ente del servizio di riscossione, merita di essere segnalata la sentenza del Consiglio di Stato del 2014, n. 1421, mediante la quale il giudice amministrativo ha statuito che «Qualora il servizio posto a gara non comporti per l’appaltatore il “materiale introito delle somme dovute all’ente”, ai sensi dell’art. 180 t.u.e.l., deve ritenersi fondata la censura di illegittimità della clausola del disciplinare che impone l’iscrizione nell’albo nazionale dei concessionari della riscossione ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997, trattandosi di un requisito evidentemente sproporzionato e non congruente con l’oggetto del contratto posto a gara oltreché lesivo dei principi comunitari in materia di libera concorrenza», andando quindi a chiarire che il servizio può essere anche affidato a soggetti non iscritti all’albo purché sia escluso l’introito delle somme spettanti all’ente stesso.

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professionisti esterni. Tra questi vi ritroviamo il servizio di Gestione Integrata degli Avvisi di Pagamento (c.d. G.I.A.), il quale permette al soggetto preposto alla riscossione, previa convenzione con l’ente impositore, di inviare un avviso bonario di pagamento prima di emettere la cartella di pagamento e della formazione dei ruoli. L’agente della riscossione dispone del servizio “GIA Web” per la gestione delle convenzioni con gli enti210, con cui riesce a coordinare le informazioni necessarie al processo di elaborazione e stampa degli avvisi di pagamento.

Il sistema G.I.A. viene spesso utilizzato per la riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani, la quale presuppone la previa notifica al contribuente di una comunicazione in cui viene indicato il

quantum del tributo, calcolato in base alla superficie tassabile

dell’immobile ed alle tariffe statuite dal regolamento comunale. Si tratta di una procedura di riscossione antecedente all’emissione del ruolo, rientra nella fase di riscossione ordinaria (siamo ancora all’interno della sfera fisiologica della fattispecie impositiva), non coattiva; si caratterizza per l’invio di una mera comunicazione di avviso di scadenza, inoltrata ai contribuenti per posta non raccomandata.

Il sistema in esame consente innanzitutto di ridurre i tempi della riscossione, incentiva l’adempimento spontaneo evitando le lungaggini dell’esecuzione (non di rado infruttuosa), oltre a ciò un beneficio del servizio di riscossione mediante il sistema G.I.A è la possibilità avviare il procedimento di anche nei confronti di soggetti non iscritti a ruolo, ed attivare automaticamente il processo di cartellazione dopo aver ricevuto la rendicontazione degli avvisi per le partite rimaste insolute.

Tale sistema riduce altresì i costi legati alla emissione delle cartelle di pagamento (costi di notifica, di stampa e quant’altro); il costo di

210 La riscossione tramite avvisi di pagamento bonari non è specificatamente

disciplinata dal legislatore tributario, ma è attivabile mediante la sottoscrizione di una convezione tra l’ente locale e l’agente della riscossione, in base ad una procedura standard ed attraverso possibili condizioni diversificate sulla scorta delle masse gestite e del numero di avvisi elaborati.

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spedizione degli avvisi di scadenza è contenuto poiché si evita lo strumento della raccomandata, utilizzandosi la posta semplice. Ciò però d’altro canto, non consente di avere la garanzia dell’avvenuta notifica, indi per cui il mancato pagamento dell’avviso non è sanzionabile, non si viene a creare alcun presupposto per un titolo esecutivo, altrimenti vi sarebbe un contrasto con la normativa dettata dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Non può procedersi in modo automatico alla riscossione coattiva mediante ruolo o atto di ingiunzione per gli avvisi di scadenza non adempiuti. Il Comune, per seguitare la fase della riscossione spontanea, deve quindi notificare al contribuente un atto di richiesta di pagamento o sollecito privo di sanzioni e interessi, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, motivando adeguatamente la pretesa impositiva con riguardo a quanto statuito dallo Statuto dei diritti del contribuente, con puntuale indicazione dei termini di scadenza e delle modalità di pagamento.

Nonostante l’inadempienza a seguito dell’avviso non sia sanzionabile, il sistema G.I.A. è comunque valido ed efficace poiché finalizzato non al rilevamento di violazioni per omesso o parziale versamento, bensì esso ha lo scopo di anticipare la fase della riscossione.

I tempi ed i costi dell’emissione degli avvisi di pagamento sono fortemente contenuti rispetto a quelli ordinari delle cartelle di pagamento o delle ingiunzioni fiscali o della formazione dei ruoli. L’ente, se la comunicazione viene recepita ed i destinatari procedono al versamento senza ulteriori sollecitazioni, riesce ad incassare il gettito in tempi più brevi ed a costi minori. Inoltre, non è preclusa la possibilità di prevedere nella convenzione stipulata tra l’ente e l’Agente della riscossione, di alcune forme di anticipazione in base ai carichi di partite in scadenza.

In questo ultimo caso, data l’assenza di formali procedure di notifica delle comunicazioni, l’ente ha la grazia dell’anticipazione di cassa erogata dall’Agente della riscossione, ma allo stesso tempo i contribuenti-debitori (il cui debito è stato saldato dall’Agente, il

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quale si surroga nella posizione creditoria dell’ente) non sono perseguibili finché non decorre il termine previsto per la scadenza. I contribuenti che non hanno spontaneamente adempiuto a seguito della comunicazione, non incorrono in alcuna violazione tributaria, il procedimento esecutivo nei loro confronti può essere avviato solo a seguito dell’inutile decorso del termine contenuto in una ulteriore richiesta di pagamento formalmente notificata.

Per detti soggetti, la richiesta di pagamento verrà normalmente perfezionata attraverso la stampa e la notifica delle cartelle di pagamento.

La comunicazione di pagamento, pur non essendo un atto la cui inadempienza comporta una sanzione, necessita comunque di essere adeguatamente motivato, dovrà contenere tutti gli elementi essenziali in base all’art. 3 della l. 241del 1990 e dall’art. 7 della l. 212 del 2000. Dunque nello stesso dovranno indicarsi i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sul procedimento, la persona del responsabile del procedimento, l’autorità presso cui è possibile promuovere istanza di riesame o di autotutela, le modalità, il termine e l’autorità giudiziaria presso cui potrà ricorrere il contribuente in caso di emissione di atti impugnabili.