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La riserva di legge convenzionale: prevedibilità, finalità che giustificano l’intromissione, casi e modi d

intromissione

Ai sensi dell’art. 8 par. 2 C.e.d.u., «non può aversi interferenza di una autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto della vita familiare, del domicilio e della corrispondenza a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese61, per la

difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri».

Da quanto precede discende che nessuna intromissione nelle private comunicazioni è possibile se non laddove l’intercettazione o la raccolta di dati siano previste da una legge dello Stato, che le giustifichi in base alle finalità di cui sopra.

Con riguardo alla riserva di legge che qui ci occupa, si è osservato in dottrina che «i diversi modi di produzione normativa» propri degli Stati contraenti impongono di rapportare detto concetto alle esigenze di concretezza e di effettività che animano la Convenzione62.

60Corte e.d.u., caso Stés Colas Est c/Francia, 16 aprile 2002.

61Al qual proposito, si vedano Corte e.d.u., caso M.S. c/Svezia, 27 agosto 1997, nonché, Corte e.d.u., caso Ciliz c/Paesi Bassi, 11 luglio 2000.

Il testo inglese di essa, del resto, utilizzando l’espressione generica «in accordance of the law», non intende richiamare «un preciso procedimento di produzione normativa, quanto piuttosto il concetto di diritto, in modo che ogni decisione dei giudici e le loro motivazioni possano essere prevedibili almeno nelle linee essenziali»63.

Su questa stessa scia si è posta pure la Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’art. 8 par. 2 C.e.d.u. «esprime la necessità che, quale che sia il modo di produzione della normativa interna (diritto scritto ovvero di creazione giurisprudenziale), l’ingerenza dell’autorità nella vita del singolo deve essere prevista dall’ordinamento, di guisa che sussista (sempre e in ogni caso) una disciplina vincolante, in virtù della quale la decisione che autorizza l’ingerenza e la motivazione richiamata a giustificazione di essa siano, almeno nelle linee essenziali, prevedibili»64.

Vero ciò, tre sono, a parere dei giudici di Strasburgo, le direttrici lungo le quali muovere nell’analisi della problematica che qui ci occupa.

Quanto alla prima («prevedibilità»), va detto come – premesso che qualsiasi limitazione al rispetto della vita privata, per essere conforme all’art. 8 C.e.d.u., deve essere prevista e regolata da una «disciplina vincolante» per l’autorità –, i giudici europei abbiano fornito una precisa descrizione delle caratteristiche che la legge interna deve rivestire, individuandole nella «chiarezza della 62S. Furfaro, Un problema irrisolto: le intercettazioni telefoniche, pag. 122

63L. Filippi, L’intercettazione di comunicazioni, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 44. In argomento, cfr. anche M. Chiavario, Processo e garanzie della persona, 2a ed., Giuffrè, Milano, 1982, pag. 57.

disposizione», nella «previsione specifica delle situazioni legittimanti l’intromissione» e nella «predisposizione di controlli rigorosi». Più precisamente, mentre la chiarezza delle disposizioni interne sarebbe imposta «dall’esigenza di rendere ogni interferenza ragionevolmente preventivabile»65 attraverso «l’accessibilità della

legge a tutti, sì che le conseguenze siano prevedibili per il singolo senza che ciò vulneri le esigenze di segretezza dell’intercettazione»66,

la previsione precisa della situazione legittimante sarebbe correlata all’esigenza di specificare in astratto «le circostanze e le condizioni in presenza delle quali l’Autorità è autorizzata a violare segretamente la vita privata di un individuo»67. In previsione del controllo rigoroso,

infine, è imposto di «garantire tutela adeguata e concreta contro gli abusi»68.

Per quanto attiene la seconda direttrice su menzionata («finalità che giustificano l’intromissione»), preme rilevare come, per quanto la norma in commento faccia espresso riferimento alla «sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, ovvero alla protezione dei diritti e delle libertà degli altri», il cuore di essa vada individuato nel «mantenimento della società democratica»: «quale che sia la finalità indicata, tanto in via generale dalla legge nazionale che nel provvedimento che autorizzi l’intercettazione nel caso concreto, la verifica che deve 65Corte e.d.u., caso Sunday Times c/Regno Unito, 26 aprile 1979.

66Corte e.d.u., caso Leander c/Svezia, 26 marzo 1987.

67Corte e.d.u., caso Malone c/Regno Unito, 2 agosto 1984, cit.

sempre essere compiuta è quella concernente la necessità che il perseguimento dei fini corrisponda al mantenimento di una società democratica»69. In quest’ottica, proporzionalità e controllo sono, in

sintesi, i parametri in base ai quali misurare la necessità democratica che giustifica l’ingerenza nella comunicazione privata70.

Infine, con riguardo ai «casi e modi di intromissione», ciò che preme porre in luce è come la Corte abbia soventemente riscontrato violazioni della normativa convenzionale in materia proprio in dipendenza «dei casi nei quali può farsi ricorso all’attività di intrusione e di captazione di comunicazioni», nonché «delle modalità dell’intrusione»71.

Secondo i giudici europei, infatti, data la particolare invasività e l’assoluta clandestinità del mezzo, «l’ingerenza nella vita privata attraverso gli strumenti di intercettazione deve essere minuziosamente disciplinata dalla legge, non soltanto in relazione ai casi in cui essa può essere attuata, ma anche nel modo attraverso il quale i dispositivi di intercettazione sono introdotti ed utilizzati»72.

Così, se, sul piano proprio delle garanzie contro gli abusi, deve sempre essere prevista la possibilità del soggetto di contestare le 69Corte e.d.u., caso Matheron c/Francia, 29 marzo 2005. Sul punto, cfr., ampiamente, Illuminati G., La disciplina processuale delle intercettazioni, Giuffrè, Milano, 1983, 179 e ss.

70S. Furfaro, Un problema irrisolto: le intercettazioni telefoniche, pag. 127.

71Corte e.d.u., caso Kopp c/Svizzera, 25 marzo 1998, cit.; Corte e.d.u., caso Halford c/Regno Unito, 25 giugno 1997; Corte e.d.u., caso Ludi c/Svizzera, 15 giugno 1992, cit

72Corte e.d.u., caso Chalkey c/Regno Unito, 12 giugno 2003; Corte e.d.u., caso Hewitson c/Regno Unito, 12 giugno 2003; Corte e.d.u., caso Lambert c/Francia, 24 agosto 1998; Corte e.d.u., caso Kruslin c/Francia, 24 aprile 1990.

irregolarità commesse dall’autorità, in ordine alle modalità attraverso le quali i dispositivi di cui trattasi sono introdotti si ha violazione della normativa convenzionale vuoi laddove la disciplina legislativa interna non preveda che «le intercettazioni possono essere effettuate soltanto utilizzando gli strumenti delle autorità pubbliche», vuoi laddove essa non preveda nemmeno «l’effettività del controllo delle operazioni di captazione»73.