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Segue: addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

LA CONTROVERSA DISCIPLINA IN MATERIA DI TERRORISMO

5. Segue: addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

Le stesse perplessità circa l’incriminazione di comportamenti prodromici rispetto all’offesa risultano dalla disposizione di cui all’art. 270-quinquies c.p. laddove ad essere puniti sono coloro i quali addestrano o forniscono istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi e di armi o sulle tecniche o i metodi per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

219 Sulla scorta di tali argomentazioni, parla di fattispecie “di pericolo concreto” S. REITANO, Riflessioni

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In tale occasione, il legislatore ha apprestato una definizione di “addestramento” maggiormente determinata, la quale sembra, peraltro, ricalcare la nozione enucleata dall’art. 7 della menzionata Convenzione del Consiglio d’Europa, cui il legislatore del 2005, nell’illustrare la riforma, fa espresso riferimento220. È previsto, in particolare, che «For the purposes of this Convention, training for terrorism means to provide instruction in the making or use of explosives, firearms or other weapons or noxious or hazardous substances, or in other specific methods or techniques, for the purpose of carrying out or contributing to the commission of a terrorist offence, knowing that the skills provided are intended to be used for this purpose».

Si consideri, altresì, che, anche in questo caso, la Convenzione in questione era stata poi recepita dalla decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 2008/919/GAI che, modificando l’art. 3 della decisione quadro 2002/475/GAI, aveva ricompreso tra i “reati contro il terrorismo” l’addestramento per fini terroristici, con una previsione oggi contenuta nell’art. 7 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.

Orbene, anche l’art. 270-quinquies c.p. sembra a prima vista strutturato in chiave di fattispecie di pericolo astratto e a doppio dolo

220 V. Scheda di lettura Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, - D.L. 144/2005, cit., art. 15.

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specifico, ove a dover sorreggere la condotta sembrano tanto la finalità di compiere atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali quanto la finalità di terrorismo. Eppure, a ben vedere, potrebbe altresì sostenersi che il compimento di atti di violenza o sabotaggio non sia, in realtà, oggetto di dolo specifico, bensì caratteristica della condotta che, sul piano materiale, deve tendere agli eventi indicati. Si potrebbe, allora, pervenire all’affermazione per cui nella disposizione che incrimina l’addestramento ad essere oggetto di dolo specifico è soltanto la finalità di terrorismo221.

In entrambi i casi, tanto laddove si ritenga sussistente un “doppio dolo specifico222, tanto ove si ritenga sussistente un solo dolo specifico223, anche tale fattispecie richiede un recupero dell’offensività della disposizione sul piano interpretativo, giacché le condotte incriminate assumono rilevanza penale soltanto in considerazione della (o delle) finalità che sorregge (o sorreggono) l’azione.

Al fine di evitare violazioni dello statuto costituzionale dell’illecito penale occorre allora, anche in tal caso, subordinare la punibilità all’accertata sussistenza di una proiezione sul piano oggettivo del fine

221 In questo senso, S. REITANO, Riflessioni in margine, cit., p. 242 ss.

222 Di tale avviso, R. WENIN, L’addestramento per finalità di terrorismo, cit., p. 15. 223 Così, S. REITANO, Riflessioni in margine, cit., p. 247.

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soggettivo che anima l’agente, sì da richiedere l’effettiva esposizione a pericolo del bene tutelato dalla norma.

Tale orientamento sembra, peraltro, sia stato accolto dalla giurisprudenza di legittimità la quale, con un implicito riferimento al principio di offensività224, ha ritenuto che perché possa configurarsi la fattispecie in esame le nozioni fornite o acquisite devono essere «idonee a costituire in chi le riceve (o le acquisisce) un bagaglio tecnico sufficiente a preparare o ad usare armi e quant’altro, non solo (come nel caso in esame, allo stato della prova indiziaria) a suscitare o ad aumentare il proprio o altrui interesse in tale settore»225.

Il quadro normativo, già difficilmente decifrabile, è stato, invero, reso ancor più complesso dall’incriminazione ex art. 270-quinquies c.p. di chi avendo acquisito, anche autonomamente, istruzioni sulla preparazione di armi o materiali pericolosi o relative alle tecniche per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di condotte con finalità di terrorismo.

Tale previsione è stata inserita dal legislatore del 2015 nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 270-quinquies c.p. con l’intento di sanzionare il cosiddetto “auto-addestramento”, eppure la norma così formulata pare

224 V. R. WENIN, L’addestramento per finalità di terrorismo, cit., p. 14. 225 Cass., 6 novembre 2014, in Cass. pen., 2014, pp. 4128 ss.

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riferirsi a “qualunque comportamento” successivo alla previa istruzione, indipendentemente dalla sussistenza di un nesso di consequenzialità.

Nell’intenzione del legislatore del 2015, tale modifica al codice penale, unitamente alle altre, avrebbe dovuto dare attuazione nell’ordinamento interno alla risoluzione n. 2178 del 2014, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capo VII della Carta delle Nazioni Unite e quindi vincolante per gli Stati. L’atto dell’ONU, in particolare, obbliga a reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso un coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici, anche in territorio estero226 e, a alla stregua della Relazione introduttiva, l’intervento sull'art. 270-quinquies c.p. avrebbe dovuto determinare un adeguamento ai dettami della risoluzione dell’ONU, poiché in tal modo si estenderebbe l’area della punibilità anche ai terroristi che si informano e operano sganciati da sodalizi e da organizzazioni (cosiddetti “lupi solitari”).

In realtà, però, lungi dal sanzionare l’auto-addestramento, il dettato letterale finisce per attribuire il ruolo di mero antefatto alla precedente istruzione e, in discontinuità con la prima parte della disposizione, sembra

226 Quanto agli obblighi di penalizzazione, v. Resolution 2178 (2014) Adopted by the Security Council at

its 7272nd meeting, on 24 September 2014, punto 6, laddove, richiamando la precedente risoluzione n. 1373 del 2001 il Consiglio prevede che «all Member States shall ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice, and decides that all States shall ensure that their domestic laws and regulations establish serious criminal offenses sufficient to provide the ability to prosecute and to penalize in a manner duly reflecting the seriousness of the offense».

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piuttosto incriminare un atto preparatorio rispetto ad un attentato terroristico di cui all’art. 280 c.p.227.

Anche in questo caso, in cui ad essere incriminati sono comportamenti “univocamente finalizzati” alla commissione di condotte “finalizzate”228, emerge un’evidente marginalizzazione del principio di offensività nella strutturazione della norma, giacché la norma così strutturata anticipa la soglia del penalmente rilevante a condotte che prescindono dalla “idoneità” all’offesa del bene (sicurezza pubblica) presidiato dalla norma229.

Si potrebbe, invero, auspicare il recupero dell’offensività dell’incriminazione sul piano ermeneutico, rimettendo alla giurisprudenza la punibilità dei soli fatti oggettivamente “idonei” e in quanto tali offensivi 230 e tuttavia, a ben vedere, una simile interpretazione costituzionalmente orientata, per quanto auspicabile, finirebbe per sovrapporre il campo di applicazione della norma in esame e delle disposizioni in materia di attentato già vigenti (in primis l’art. 280 c.p.)231.

All’esito di una visione d’insieme della norma, pare che anche in tal caso le difficoltà che si riscontrano nell’affermare la compatibilità della

227 In questo senso, v. G.MARINO, Il sistema antiterrorismo, cit., p. 1412. 228 V., sul punto, A.CAVALIERE, Considerazioni critiche, cit., p. 9. 229 In questo senso, v. G. MARINO, Il sistema antiterrorismo, cit. p. 1412.

230 Si rammenti in tale contesto il ruolo assunto dalla giurisprudenza nell’interpretare i delitti di attentato in maniera conforme al principio di offensività. Sul punto, v. supra Cap. I, sez. I, § 8.

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fattispecie con lo statuto dell’illecito penale forgiato dalla Carta fondamentale siano state “incoraggiate” da quelle istanze sovranazionali, più volte richiamate dal legislatore del 2005 e del 2015, dirette alla repressione di atti notevolmente distanti rispetto all’effettiva offesa.

6. Segue: organizzazione di trasferimenti per finalità di