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Segue: la normativa sugli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) Una premessa.

TRA ISTANZE SECURITARIE E LOGICHE PRECAUZIONIAL

2. Segue: la normativa sugli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) Una premessa.

La disciplina dettata in materia di organismi e microrganismi geneticamente modificati (rispettivamente, OGM e MOGM) rappresenta una perfetta sintesi dei profili di criticità sollevati dalle istanze precauzionali e dalla dimensione moderna di tutela della salute umana, sollecitata anche dal diritto europeo272. Si è detto, in tal senso, che gli organismi e i microrganismi geneticamente modificati costituiscono un «caso paradigmatico di “rischio da ignoto biotecnologico”273 ».

Giova precisare, innanzitutto, che per organismo geneticamente modificato si intende «un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale274»; sono, invece, microrganismi le entità microbiologiche cellulari o non cellulari.

272 Sul punto, v. A.GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 522.

273 V. S. CORBETTA, Sicurezza alimentare e “rischio da ignoto tecnologico”, in Studi in onore di Giorgio

Marinucci, a cura di E. Dolcini e C. E. Paliero, vol. III, Milano, 2006, pp. 2266 ss. 274 Tale definizione si rinviene all’art. 3 del d.lgs. n. 224/2003.

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Ad oggi non vi sono conoscenze tali che consentano di apprezzare l’innocuità o la pericolosità di simili interventi di manipolazione genetica e, tuttavia, si prospetta il rischio, non ancora supportato da leggi scientifiche sufficientemente consolidate, che organismi siffatti possano arrecare un danno alla salute e all’ambiente. Considerata la capacità di riprodursi e di trasferire materiale genetico propria degli OGM, può dirsi, invero, che il potenziale danno alla salute e all’ambiente ha natura diffusiva275.

Tali circostanze, hanno indotto il legislatore europeo (prima) e il legislatore italiano (poi) ad apprestare una regolamentazione della materia che tenga conto delle condizioni di incertezza in cui versano attualmente le conoscenze scientifiche e dei beni potenzialmente offesi dalle attività che gravitano intorno alla manipolazione genetica.

Le riflessioni sul tema, permeate da incertezza scientifica e “contaminate” spesso da interessi di natura economica, ruotano tutte intorno al difficilissimo bilanciamento tra la promessa di grandissimi vantaggi su scala mondiale derivanti dall’impiego di organismi simili e l’evocazione di rischi irreversibili per la salute umana e per l’ambiente276.

Di tale difficile ponderazione tiene conto la normativa in materia, la quale, senza vietare l’esercizio di attività connesse a detti organismi

275 F. CONSORTE, Tutela penale e principio di precauzione, cit., p. 134.

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(divieto che, in assenza di certezze circa la dannosità delle sostanze in questione, sarebbe privo di giustificazione), sottopone le attività in questione ad articolate procedure, tentando una mediazione tra l’interesse economico-scientifico a brevettare e produrre OGM e l’interesse a tutelare beni collettivi di grandissima importanza potenzialmente offesi dall’utilizzo e dalla commercializzazione di prodotti geneticamente modificati277.

In tale settore, al principio di precauzione viene, dunque, richiesto di trovare un “punto d’incontro” tra istanze contrapposte, ove da un lato si colloca la libertà di iniziativa economica e, in prospettiva europea, la libera circolazione delle merci e, dall’altro, la tutela della sicurezza alimentare, della salute umana e animale e dell’ambiente.

Nello specifico, i rischi connessi alla salute attengono alla possibilità che gli OGM trasmettano agli uomini geni resistenti agli antibiotici o che creino reazioni allergiche o effetti tossici; i rischi legati all’ambiente riguardano, invece, le imprevedibili interazioni degli OGM con l’ecosistema278.

Orbene, la disciplina nazionale in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) e microrganismi geneticamente

277 Sul punto, v. C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 2010, pp. 649 ss. 278 V. F. CONSORTE, Tutela penale e principio di precauzione, cit., p. 134, nota 23.

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modificati (MOGM) trova fondamento nel d.lgs. n. 206/2001, nel d.lgs. n. 224/2003 e nel d.lgs. n. 70/2005.

Più in particolare, il d.lgs. n. 206/2001, adottato in attuazione direttiva 98/81/CE (che modifica la precedente direttiva 90/219/CEE), si occupa dell’impiego confinato di MOGM; il d.lgs. n. 224/2003, in attuazione della direttiva n. 2001/18/CE, disciplina l’emissione deliberata nell’ambiente e l’immissione in commercio di OGM e il d.lgs. n. 70/2005 reca le sanzioni da applicare in caso di violazioni del regolamento CE 1830/2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di OGM.

Tali norme, in applicazione del principio di precauzione279 e del “principio di confinamento”280, volto ad assicurare che in ogni fase relativa all’impiego di OGM sia possibile distinguere l’OGM in quanto tale dagli elementi che compongono il “corpo ricettore”, pongono in capo a chi voglia impiegare MOMG o emettere nell’ambiente o commercializzare OMG l’obbligo di seguire determinate procedure amministrative, la cui violazione è sanzionata anche penalmente.

279 Il riferimento espresso al principio si rinviene all’art. 1 del d.lgs. 224/2003, secondo cui «Il presente decreto stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure volte a proteggere la salute umana, animale e l'ambiente relativamente alle attività di rilascio di organismi geneticamente modificati». 280 Il principio di confinamento e il principio di precauzione si pongono come complementari tra loro, giacché le misure di contenimento del rischio (che attuano il secondo dei principi) in tanto possono essere attuate in quanto sia stata effettuata un’adeguata azione di segregazione del materiale geneticamente modificato. Sul punto, C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, cit., p. 653.

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Sullo sfondo della legislazione in commento vi è l’assunto secondo cui il procedimento di modificazione genetica, suscettibile di produrre effetti ignoti, si presume come pericoloso e va, dunque, vietato, salvo prova contraria281.

Si assiste, in tale contesto, ad una “proceduralizzazione” della valutazione e gestione del rischio, giacché tutte le attività correlate all’impiego di MOGM e di OGM si fondano su procedure amministrative (la cui disciplina è il frutto di un’integrazione tra normativa interna e normativa europea), con inversione dell’onere della prova in ordine alla non pericolosità dell’attività da svolgere a carico del soggetto interessato282. Nella materia in esame, la procedura di gestione del rischio si snoda attraverso tre fasi283.

La prima fase è imperniata sul rilascio dell’autorizzazione preventiva allo svolgimento delle attività, preceduta da un momento di valutazione e informazione; la seconda fase è caratterizzata dalla gestione del rischio in

281 In questi termini, F. CONSORTE, Tutela penale e principio di precauzione, cit., p. 136. V. anche M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., p. 120 ss. L’Autore, soffermandosi sul rovesciamento

della base epistemologica che caratterizza le fattispecie improntate al principio di precauzione, rileva che tali ipotesi si caratterizzano per un’inversione dell’onere della prova che può riguardare due situazioni distinte: in un primo caso la sostanza si presume pericolosa a priori in quanto appartenente ad un genus di prodotti quasi sempre pericolosi; in un secondo caso la sostanza si presume pericolosa perché appartiene ad un genus del quale non si conosce, ma si paventa, la pericolosità. In questa seconda categoria rientra la disciplina degli OGM.

282 v. A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., pp. 525 ss. 283 Sul punto, A. GARGANI, op.ult. cit., p. 526.

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senso stretto, ossia dall’attuazione delle misure precauzionali; la terza fase riguarda i profili patologici, ossia l’ipotesi in cui si siano concretizzati i rischi sottesi all’azione precauzionale.

Orbene i tre provvedimenti legislativi in rilievo sono accomunati dalla previsione di sanzioni, penali e amministrative, strutturate secondo due modalità differenti: su un fronte si collocano le sanzioni che ruotano intorno al momento autorizzatorio e che discendono dalla violazione delle procedure precauzionali o dall’inosservanza di obblighi formali; su un fronte diverso vi sono, invece, le fattispecie che seguono al fallimento del sistema di gestione del rischio imperniato alle logiche precauzionali e che richiedono la messa in pericolo della salute o dell’ambiente o il danno all’ecosistema284.

3. Segue: le incriminazioni in materia di impiego confinato di