4. L’ambito di applicazione degli obblighi di sicurezza negli appalti dopo l’entrata in vigore
4.2. Gli «obblighi attivi» del committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro
4.2.3. Gli obblighi documentali: il DUVRI e le ipotesi di esenzione
4.2.3.1. Segue: i costi della sicurezza nei contratti di appalto
Tra gli obblighi documentali imposti dall’art. 26 rientra quello dell’indicazione a pena di nullità
dei costi della sicurezza nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione
251. Con il decreto
correttivo n. 106 del 2009 il previgente riferimento all’indicazione dei costi della sicurezza necessari
per l’esecuzione del lavoro appaltato è stato sostituito con quello dei costi necessari per le misure di
sicurezza destinate ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi
interferenziali. Alla luce della nuova formulazione, l'ambito applicativo della norma viene
circoscritto ai soli costi volti a prevenire i rischi dovuti a interferenze delle lavorazioni e non anche
quelli generali attinenti all’attività svolta dal singolo affidatario. Ciò, secondo alcuni interpreti, ha
segnato il passaggio da una norma di garanzia della verifica dell’idoneità tecnico-professionale del
247 Su un’approfondita disamina del carattere facoltativo o obbligatorio di tale previsione si rinvia a O.BONARDI, La
sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti, op. cit., p. 41 ss.
248 P.PASCUCCI (a cura di), La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il titolo I del d.lgs. n. 81/2008 dopo il JOBS
ACT, op. cit., p. 154 ss. Sulla stessa linea si pongono le considerazioni di O.BONARDI,Dentro al ginepraio della semplificazione. Salute e sicurezza sul lavoro nell’Italia che riparte, in RGL, 2016, 3, I, p. 609 ss., secondo la quale la possibilità di optare, alternativamente, tra la redazione del documenti e la nomina dell’incaricato rischia di alimentare la confusione che già sussiste tra obblighi documentali e obblighi sostanziali, «sminuendo la valenza effettiva dei documenti e svincolando l’organizzazione delle misure di sicurezza da quella preventiva attività di definizione di procedure sicure che costituisce il cuore della valutazione dei rischi stessa».
249 C.FRASCHERI, Una nota dettagliata sulle modifiche al decreto 81, in www.puntosicuro.it, 3 luglio 2013, consultato il
18 febbraio 2019.
250 Sulle diverse posizioni che si sono sviluppate attorno al tema della semplificazione degli adempimenti si rinvia a A.
STOLFA, La valutazione dei rischi, op. cit., p. 20 ss.
251 L’attuale disposizione conferma l’operatività della disciplina rispetto alle figure contrattuali identificate dagli artt. 1599,
1655, 1656, 1677 c.c., con la sola eccezione dei «contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali». Secondo alcuni, l’eccezione in oggetto interessa il contratto di somministrazione avente ad oggetto una particolare tipologia di beni e di servizi considerati essenziali per la generalità degli utenti, vale a dire le forniture di elettricità, gas, acqua, reti informatiche, condizionamento e riscaldamento: beni e servizi che non rientrano altresì nell’ambito applicativo della disciplina di sicurezza nei cantieri; così P.TULLINI, Sub art. 26 (commi 1-5 e 8), in C. Zoli (a cura di), I. Principi comuni, in L. Montuschi (diretto da), La nuova sicurezza sul lavoro: Commento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, op. cit., p. 299 ss.
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committente ad una norma tesa a rafforzare gli obblighi di cooperazione e coordinamento
252. In ogni
caso, si sottolinea che appare piuttosto riduttivo considerare la nozione di costi connessi all’appalto
comprensiva dei soli costi interferenziali. Analogamente, la portata di tale norma appare alquanto
limitata laddove richiama espressamente soltanto i contratti di appalto, di subappalto e di
somministrazione, escludendone dall’ambito applicativo la configurabilità di un’interpretazione
estensiva applicabile ad altre tipologie contrattuali (a partire dal contratto di lavoro autonomo).
La disciplina attuale consente di effettuare una valutazione della congruità dei costi rispetto alle
misure di sicurezza indicate nel documento di valutazione dei rischi, e quindi, un controllo su
eventuali pratiche a ribasso. Pur non essendo specificati i costi che devono essere indicati nel
contratto, la stima degli stessi deve essere congrua rispetto alle misure di prevenzione e di protezione
da adottare, con indicazione analitica delle voci (a corpo o a misura) ed esclusione dei criteri
percentuali o a forfait. Inoltre, tale stima deve essere effettuata in relazione ai singoli contratti con la
conseguenza che gli oneri per la sicurezza dovranno essere valutati in concreto rispetto ad ogni
specifico affidamento
253.
Posto che per gli appalti privati non esistono criteri oggettivi di accertamento e di calcolo degli
oneri finanziari della sicurezza, è possibile basare il calcolo economico di essi facendo riferimento
ai listini dei prezzi individuati da organismi di settore o normalmente praticati nell’ambito settoriale
o nel territorio di riferimento – vedi le misure di cui all’art. 7, co. 1, d.p.r. n. 222 del 2003, con
allegato XV al Testo Unico, inserite nel DUVRI, in quanto compatibili
254. Sempre secondo la
menzionata Determinazione n. 3 del 2008 «la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad
un’analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato». Occorre altresì precisare che la
stima iniziale può essere modificata o adeguata in fase di cooperazione e coordinamento tra il
committente e le imprese affidatarie per sopravvenute esigenze che comportino anche una
contestuale modifica del DUVRI
255.
A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante per la sicurezza e gli organismi locali
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
nazionale. Ciò consente un controllo da parte dei soggetti sindacali – anche se in merito va rilevato
che il legislatore non chiarisce quale sia il RLS legittimato a richiedere i dati
256.
Oltre ad indicare i soggetti a cui è consentito richiedere la verifica dei costi, il legislatore prevede
che l’omessa indicazione di questi ultimi nel contratto di appalto sia sanzionata con la nullità
252 O.BONARDI,La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti, op. cit., p. 46 ss.
253 Come chiarisce espressamente la già menzionata Determinazione del 5 marzo 2008, n. 3. 254 Come sembra suggerire la già menzionata Determinazione del 5 marzo 2008, n. 3.
255 P.TULLINI, Sub art. 26 (commi 1-5 e 8), in C. Zoli (a cura di), I. Principi comuni, in L. Montuschi (diretto da), La nuova
sicurezza sul lavoro: Commento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, op. cit., p. 297 ss.
256P.PASCUCCI,Dopo la legge n. 123 del 2007. Titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, op. cit., p. 119 ss. L’autore suggerisce di applicare per analogia l’art. 50, co. 5, del d.lgs. 81 del 2008 che riconosce al RLS sia del committente sia dell’appaltatore il diritto di ricevere, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, copia del DUVRI.