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Segue: d) il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali

7. Accesso civico: tra diritto comunitario e modelli di trasparenza

7.3. Segue: d) il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali

Si può a questo punto esaminare un altro modello di accesso, sicuramente più «evoluto» di quello ordinario, previsto dall'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267 cit., che prevede il diritto – in capo ai consiglieri comunali e provinciali – di ottenere dall'ente locale e dalle sue strutture dipendenti

di accesso agli atti degli enti locali, ibidem, 1990, 2974 ss.; E. CASETTA, Brevi osservazioni sugli istituti di partecipazione previsti dalla legge sulle autonomie locali, in Dir. e soc., 1992, 475 ss.; L. CICALINI, Il diritto di accesso e di informazione, in G.

DE MARZO,A.TOMEI (a cura di) Commentario al nuovo t.u. enti locali, Padova, 2002, 103 ss.; N.GULLO, Il diritto di accesso agli atti degli enti locali: un problema ancora

aperto, in Foro amm., 2002, 2211; G.DE NITTO, Diritto di accesso sub art. 10, in AA.

VV., La Riforma degli enti locali, Torino, 2002, 83 ss.; M.A.SANDULLI, Partecipazione ed autonomie locali, in Dir. amm., 2005, 555 ss. ; A.SIMONATI, L'accesso agli atti degli enti locali, in Giorn. dir. amm., 2006, 75 ss.; F.MANGANARO, L'accesso agli atti e alle

informazioni degli enti locali, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell'azione

amministrativa, Milano, 2011, 1066 ss. V. anche Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2011 n. 1772, in Foro amm. CdS, 2011, 3, 921, 29 novembre 2004 n. 7773, ibidem, 2004, 3257, 20 ottobre 2004 n. 6879, ibidem, 2004, 2898, 8 settembre 2003 n. 5034, in Foro amm. CdS, 2003, 2558, 26 settembre 2000 n. 5105, in Foro amm., 2000, 9; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 13 novembre 2003 n. 4197, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17 marzo 2003 n. 198, in Foro amm. TAR, 2003, 1086; T.A.R. Campania, sez. III, 4 giugno 1996 n. 470, ibidem, 1997, 276.

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«tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato» (209).

L'actio ad exhibendum, così come disciplinata dalla legge, presenta i tratti tipici di un‘azione contraddistinta da una marcata specialità e, anche e soprattutto in ragione della sua estensione, comprende tutti gli atti ritenuti utili dal consigliere richiedente, senza i vincoli e le limitazioni imposti dalla disciplina generale, avendo peraltro una ratio diversa (210). L'utilità, l'esistenza e l'attualità dell'interesse che sostanzia la speciale azione ostensiva sono, infatti, presunte iuris et de iure in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato elettivo

(209) Il diritto di accesso consiliare è stato introdotto per la prima volta dall'art. 24, comma 1, l. n. 816 cit., modificato dall'art. 31, comma 5, l. n. 142 cit. e trasfuso nell'art. 43, comma 2, cit. In argomento, v.: F. Manganaro, L'accesso agli atti e alle informazioni degli enti locali, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell'azione amministrativa, cit., 1066 ss.; M. Bombardelli, L'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali, in Giorn. dir. amm., 2008, 10, 1112 ss.; R. PAPANIA,

Brevi riflessioni sul diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali, nota a Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2007 n. 929, in Foro amm. CdS, 2007, 3, 924 ss.; B. ROSASPINA, Il diritto di accesso dei consiglieri comunali alla luce della dottrina e della giurisprudenza, in N. rass., 2006, 1460 ss.; D. GIORGIO, Diritto di accesso dei

consiglieri comunali e provinciali, ibidem, 2006, 2281 ss.; G. LA TORRE, In tema di

accesso ai documenti dei Consiglieri comunali, in Amm. it., 2006, 641 ss.; C.SAFFIOTI, Accesso dei consiglieri: non può essere condizionato, in Comuni it., 2006, 78 ss.; V. ITALIA,E.MAGGIORA,A.ROMANO, L'ordinamento comunale. Strutture — competenze

— attività, Milano, 2005; M.LUCCA, Limiti impropri del diritto di accesso e fattispecie concrete. Accesso agli atti degli enti economici e esercizio del diritto di informazione dei consiglieri comunali, in Riv. C. conti, 2005, 391 ss.; S. MORRONE, Sul diritto di

accesso dei consiglieri degli enti locali, in Riv. amm. rep. it., 2005, 985 ss.; V. PALMIERI, Il diritto all'informazione dei consiglieri comunali e provinciali, in Foro amm. CdS, 2005, 3329 ss.; R.CAMELI, Considerazioni in tema di accesso agli atti delle

amministrazioni locali, in Foro amm. CdS, 2004, 3578 ss.; M.ALESSIO, Il controverso

diritto di accesso ai documenti amministrativi dei consiglieri comunali, in N. dir., 2003, 836 ss.; I.GRAVELLESE, Accesso agli atti dei consiglieri comunali fra tutela e abuso del

diritto, in N. rass., 2003, 1846 ss.; M.A.SANDULLI, Partecipazione e autonomie locali,

in Dir. amm., 2002, 554 ss.; G.PASTORI, I diritti di informazione di cui alla l. n. 816 del 1985 e la loro attuazione in Scritti in onore di M.S. Giannini, Milano, III, 1988, 581 ss.

(210) F.COLAPINTO, L'accesso del consigliere comunale, cit.; Cons. Stato, sez.

V, 9 ottobre 2007, n. 5264, in Foro amm. CdS, 2007, 10, 2807, 2 settembre 2005 n. 4471, ibidem, 2005, 9, 2598, 21 febbraio 1994 n. 119, in Cons. St., 1994, I, 188.

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(211). Sul consigliere, poi, non grava alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederne le ragioni (212).

Si tratta, dunque, di uno strumento offerto al rappresentante della comunità locale, utile per la valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione, oltre che indispensabile per la promozione di eventuali iniziative di interpellanza, interrogazione e mozione (213). La legittimazione all'accesso del consigliere, dunque, si fonda sul principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, oltre che sui compiti d'indirizzo e di controllo dell'organo consiliare (214).

(211) L.FÈROLA, op. cit. Tuttavia, contra Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013

n. 846, in Dir. & giust., 2013, 4 marzo, per il quale «il riconoscimento [...] di una particolare forma di accesso costituita dall'accesso del consigliere comunale per l'esercizio del mandato di cui è attributario, va coordinato con la modifica introdotta all'art. 22, l. n. 241 del 1990, dalla l. n. 15 del 2005, di tal che anche il consigliere comunale deve essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale richiede l'accesso».

(212) F.COLAPINTO, L'accesso del consigliere comunale, cit.

(213) L. FÈROLA, Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali a documenti e informazioni detenuti dall'ente di appartenenza: profili problematici, nota a T.A.R. Umbria, sez. I, 30 gennaio 2009 n. 21, in Giur. merito, 2009, 6, 1679 ss.; F. COLAPINTO, op. cit.; Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005 n. 5879, in Riv. amm. R. It., 2005, 9, 981, 2 aprile 2001 n. 1893, in Foro amm., 2001, 846, 26 settembre 2000 n. 5109, in Riv. amm. R. It., 2000, 1013, 21 febbraio 1994 n. 119, cit.; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 26 gennaio 2006 n. 28, in Comuni It., 2006, 87; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 1° luglio 2003 n. 827, in Comuni It., 2003, 88; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 18 febbraio 2003 n. 921, in Foro amm. TAR, 2003, 707.

(214) F.CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2008, 2201, ss.;

G.MISSERINI, Gli organi di governo del comune e della provincia, in G.DE MARZO,R. TOMEI (a cura di) Commentario al nuovo t.u. degli enti locali, Bologna, 2002, 327; in

giurisprudenza v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2010 n. 6963, in Giorn. dir. amm., 2010, 2, 1286 ss., 20 ottobre 2005 n. 5879, cit., 2 settembre 2005 n. 4471, in Foro amm. CdS, 2005, 9, 2598, 8 settembre 1994 n. 976, in Foro amm., 1994, 2105; sez. IV, 21 agosto 2006 n. 4855, in Foro amm. CdS, 2006, 2170 ss.; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 16 marzo 2006 n. 3026, in Foro amm. TAR, 2006, 1073 ss.; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 7 aprile 2006 n. 970, in Foro amm. TAR, 2006, 1204 ss.

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Peculiarità del diritto vantato dal consigliere si palesa anche nel fatto che la richiesta può involgere dati e informazioni non contenuti in documenti e, nel rispetto dei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, può consistere nella pretesa che gli uffici eseguano l‘elaborazione dei dati e delle informazioni in loro possesso (215). Anche qui si può senza dubbio rinvenire un‘opera di bilanciamento, attuata dal legislatore, mirata a colmare quanto più possibile il divario fra diritto conoscitivo ed esigenza di non aggravare senza ragione il funzionamento delle amministrazioni locali (216). Infatti, anche in questo caso, il principale pericolo sotteso all‘esercizio del diritto di accesso da parte del consigliere è rappresentato dal rischio di porre in essere una condotta qualificabile come «eccesso di potere istituzionale», e di conseguenza rallentare l'attività degli uffici interpellati (217).

Si può segnalare come la giurisprudenza non abbia mancato di dichiarare inammissibili le richieste ritenute irragionevolmente gravose, finalizzate ad arrecare molestie o mosse da mera curiosità, o ancora intese a creare intralci al regolare funzionamento dell'ente, ovvero finalizzate al soddisfacimento di esigenze private o comunque sproporzionate o incongrue (218). Consolidato orientamento ritiene, ancora, che in capo all'amministrazione sorga l'onere di motivare in modo puntuale l'eventuale

(215) Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005 n. 5879, cit., 2 settembre 2005 n. 4471, cit.; contra Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013 n. 846, cit.

(216) Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2011 n. 4829, in Foro amm. CdS, 2011, 2459.

(217) R.PAPANIA, Brevi riflessioni, cit.; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 12 marzo 2002 n. 571, in Comuni it., 2002, 712.

(218) Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2002 n. 6293, in Foro amm. CdS, 2002, 2903; T.A.R. Veneto, sez. I, 15 febbraio 2008 n. 385, in www.giustizia- amministrativa.it.

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diniego di accesso, dimostrando come l'accedente abbia agito per interesse personale (219).

7.4. Segue: e) il diritto di accesso all'informazione ambientale.