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La sentenza Commissione delle Comunità Europee c Repubblica Ellenica

Porto di Genova e Gruppo Ormeggiatori del Golfo della Spezia

3.2.3 La sentenza Commissione delle Comunità Europee c Repubblica Ellenica

Più recentemente anche il servizio di rimorchio è stato oggetto di una pronuncia della Corte di Giustizia, resa in data 11 gennaio 2007 in relazione ad un ricorso per inadempimento promosso ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE91 dalla Commissione Europea contro la Repubblica Ellenica.92 Nello specifico, l’organo esecutivo dell’UE chiedeva ai giudici di Lussemburgo di accertare il mancato rispetto da parte di quest’ultima degli obblighi derivanti dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 3577 del 7 dicembre 1992 relativo all’applicazione ai trasporti marittimi effettuati all’interno degli Stati membri (c.d. cabotaggio marittimo93) del principio di libera prestazione dei servizi, dal momento che consentiva soltanto alle proprie navi di erogare prestazioni di rimorchio in mare aperto. Le argomentazioni addotte dalle parti hanno interessato in nuce tre temi: il carattere tassativo o meno dell’elenco previsto dall’art. 2, punto 1 dell’appena richiamato regolamento n. 3577 del 1992, l’opportunità di distinguere, in vista di un’eventuale attuazione di tale strumento normativo, tra il rimorchio eseguito in ambito portuale e quello condotto al di fuori di esso nonché, infine, la natura giuridica del rimorchio in diritto greco.94

Nei dettagli, la Commissione Europea asseriva che, sebbene il rimorchio non venisse espressamente menzionato dall’art. 2, punto 1 del regolamento n. 3577/92 fra i servizi di trasporto marittimo, il carattere soltanto indicativo dell’elenco ivi contenuto non avrebbe precluso una simile qualificazione. Infatti, secondo la       

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Attualmente articolo 258 TFUE, secondo la numerazione vigente. 92

Più precisamente, Corte di Giustizia CE, 11 gennaio 2007, causa C-251/2004, contenuta in Dir.

mar., 2009, p. 406 ss. con nota di CASANOVA M., Cabotaggio e rimorchio tra porti di uno stesso

Stato; in Dir. trasp., 2009, p. 445 ss. con nota di VAGAGGINI C., Sull’applicabilità del regolamento

sul cabotaggio al servizio di rimorchio; in Le Droit maritime français, 2008, p. 64 ss., con nota di

DE CET BERTIN C., Le “remorquage” n’est pas une opération de “transport maritime”. 93

Da un punto di vista etimologico, il termine deriva dallo spagnolo “cabo”, mirando ad indicare il trasporto via mare di persone o cose realizzato da capo a capo.

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 123 prospettiva adottata dall’istituzione comunitaria sarebbero rientrati nella nozione di “cabotaggio marittimo” tutte le prestazioni di trasporto via mare ordinariamente effettuate dietro compenso e in una simile accezione del termine il rimorchio sarebbe stato pienamente ricompreso.95

Diversamente, il governo greco sosteneva la natura tassativa dell’elenco de quo e, inoltre, che il concetto di servizio di trasporto marittimo fosse già stato enucleato dal regolamento n. 4055 del 1986. Definizione, quella fornita da tale fonte di diritto derivato, che, oltre ad essere identica secondo la Repubblica Ellenica per entrambi gli strumenti normativi, avrebbe avuto il pregio di esplicitare l’oggetto del trasporto, ovvero i passeggeri e/o le merci. Ebbene, in base ad una tale ricostruzione, i servizi di assistenza in mare non sarebbero rientrati nelle coordinate del trasporto classico.

Replicava la Commissione che, quantunque la definizione richiamata dalle autorità greche includesse a proprio avviso il rimorchio, il regolamento n. 4055 del 1986 non avrebbe potuto disciplinare la fattispecie, poiché limitato a servizi di carattere internazionale.

D’altronde, detto organo europeo evidenziava come nel diritto nazionale dello Stato resistente il rimorchio non venisse sempre considerato quale servizio accessorio al cabotaggio marittimo. Considerazione cui il governo ellenico rispondeva esprimendo valutazioni opposte e rimarcando come il mero fatto di “spostare un a nave rimorchiata o una costruzione galleggiante sprovvista di mezzi di propulsione propri non basterebbe a privare tale servizio del suo carattere accessorio”.

Infine, la Commissione rilevava l’assenza nel diritto del Paese coinvolto di distinzioni sotto il profilo regolamentare tra servizi di rimorchio assicurati in ambito portuale e quelli espletati in altri spazi acquei. Questi ultimi, non essendo stati       

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oggetto delle proposte di direttiva sull’accesso al mercato dei servizi portuali che analizzeremo nel prosieguo, sarebbero dovuti ricadere nell’alveo del regolamento n. 3577 del 1992. In senso contrario, la Repubblica Ellenica notava come non fosse necessario delineare regimi giuridici diversi per il rimorchio in funzione del luogo ove la prestazione venga compiuta, posto che la distinzione geografica, oltre ad essere arbitraria e priva di fondamento giuridico, avrebbe creato incertezze applicative.

La Corte, alla luce delle argomentazioni svolte dalle parti, osservava come il fulcro della vicenda in questione fosse rappresentato dall’esame circa la natura o meno di servizio di trasporto marittimo ai sensi del regolamento n. 3577/92 del rimorchio in mare aperto. Una simile qualifica avrebbe avuto risvolti significativi, in quanto il combinato disposto degli artt. 51 n. 196 e 80 n. 297 del Trattato CE lasciava alle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri la disciplina dei servizi che, pur essendo attinenti alla navigazione marittima, non rientravano nella sfera di vigenza del provvedimento sopracitato.

Ebbene, nonostante i giudici di Lussemburgo acclarassero il carattere non tassativo dell’elenco previsto dall’art. 2, punto 1 del regolamento in parola, rilevavano come il rimorchio non rientrasse nel novero dei servizi ivi contemplati, poiché questi si contraddistinguevano per avere ad oggetto il trasporto via mare di merci o passeggeri. Una simile impostazione era del resto suffragata dalla individuazione dei servizi di trasporto marittimo compiuta nel regolamento n. 4055/86, richiamato dalla Repubblica Ellenica. In effetti, statuiva la Corte che “la natura e le caratteristiche del rimorchio sono diverse da quelle del cabotaggio”, non

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Oggi articolo 58 comma 1 TFUE. 97

 125 concernendo movimentazioni di persone o beni nei bacini di acqua salata.98 La prestazione in commento, secondo l’autorità giudicante, garantirebbe il supporto necessario a movimentare vascelli, boe, piattaforme e altre attrezzature. Invero, il rimorchiatore fornisce “assistenza ad una nave” che, a propria volta, può portare passeggeri o merci in località diverse, “per manovrare, per aumentare la propulsione o sostituirsi alle sue macchine in caso di guasto”, ma non effettua direttamente un trasporto.99 Per queste ragioni, il ricorso della Commissione Europea veniva respinto e la proponente condannata alle spese giudiziali.

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Nei loro ragionamenti i giudici lussemburghesi hanno concordato con le argomentazioni sviluppate dall’Avvocato Generale Eleanor Sharpston nelle sue Conclusioni, presentate il 14 settembre 2006 e disponibili sul sito http://www.curia.europa.eu/, che svisceravano il tema della natura dei servizi di rimorchio. Nello specifico, per spiegare come detta attività non comporti la movimentazione diretta via mare di passeggeri o di merci, quanto piuttosto l'assistenza alla trazione di vascelli, boe, piattaforme ed altre attrezzature, le Conclusioni dell’Avvocato Generale ricorrono nel paragrafo 45 ad un esempio:

“Si pensi a una petroliera con un guasto al motore ferma cinque miglia nautiche a sudovest di Lizard con un vento da sud di forza 4, moto ondoso in aumento da sud ovest e marea montante nella Manica. Non vi è dubbio che il comandante della nave chiederebbe via radio il servizio urgente di rimorchio di almeno un rimorchiatore d’alto mare, per non rischiare la vita dell’equipaggio, la perdita del carico, danni allo scafo ed eventuali conseguenze nocive per l’ambiente. Tale servizio di rimorchio sarebbe sicuramente necessario per consentire alla petroliera di completare senza incidenti il suo viaggio e trasportare a destinazione il carico di petrolio. Di regola, tuttavia, tale operazione non sarebbe considerata come “trasporto” del petrolio o della petroliera. Una nave da rimorchio che presti assistenza alla manovra di un’altra nave, oppure ne integri la propulsione motrice o la sostituisca in caso di guasti o rotture, presta assistenza alla nave su cui i passeggeri o le merci vengono trasportate, ma non è essa stessa la nave che effettua il trasporto”.

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In merito, giova riflettere sulle considerazioni effettuate da PELLEGRINO F., La Corte di Giustizia

CE si pronuncia in merito alla natura giuridica del servizio di rimorchio, pubblicato in

http://www.diritto.it/docs/25799, 2008, p. 4 che, nel commentare la sentenza, ha osservato:

“Certo, seri dubbi si sarebbero posti ove la decisione fosse stata presa nei confronti del nostro Paese, stante la distinzione, operata dagli artt. 103 ss. c.n., tra il caso in cui venga semplicemente fornita l’energia motrice per attuare o agevolare la trazione dell’elemento rimorchiato (c.d. rimorchio manovra) in ambito portuale o al di fuori di quest’area e l’ipotesi di consegna degli elementi rimorchiati all’armatore del rimorchiatore (c.d. rimorchio-trasporto). Mentre nel rimorchio-manovra l’obbligazione principale è limitata alla prestazione di un’adeguata forza di trazione, la direzione delle manovre rimanendo sempre affidata al comandante dell’elemento rimorchiato, nel secondo caso, per lo più caratterizzato dalla mancata presenza a bordo dell’equipaggio, la prestazione del rimorchiatore consiste nel trasferimento di una nave (o di un galleggiante) da un luogo ad un altro, in spazi acquei, con conseguente applicazione della disciplina sulla responsabilità del vettore propria del trasporto di cose. Sul punto il nostro ordinamento sembra ispirarsi all’ampia nozione anglo-sassone di towage, che include in sé sia l’attività di cooperazione allo spostamento di un’altra nave (o di un galleggiante), sia il trasferimento della stessa da un luogo ad un altro, con conseguente assimilazione alla fattispecie trasporto”.

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