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che sia resa obbligatoria la continuazione delle ta-tariffe di favore, adottate dalle Potenze Centrali per i traf-fici dei porti dell'Adriatico, mediante patti internazionali, da inserire, occorrendo, nel trattato di pace, affinchè non sia sottratto a quei porti il traffico che ha notevolmente contribuito alla loro floridezza.

B ) T R A M V I E E F E R R O V I E C O N C E S S E A I , I , ' I N D U S T R I A P R I V A T A .

I. La Sezione:

Ritenuto che l'industria dei trasporti oltreché un elemento in sé stesso essenziale della pubblica economia, è un fattore potentis-simo per fare sorgere o fare rifiorire t u t t e le altre industrie;

Che, mentre le ferrovie principali soddisfano alle esigenze dei grandi traffici nazionali ed internazionali, le ferrovie secondarie, siano esse esercitate dallo Stato, ovvero dall'industria privata, nonché le tramvie ed altri mezzi meccanici di trasporto, fanno sì che i bene-fici della celerità e della economia nello spostamento delle persone e delle merci si estendano a tutto il Paese, favorendone lo sviluppo ed il progresso;

Che l'industria privata dei trasporti, per molteplici cause, si trova ora in condizioni dì grave crisi e che è opportuno risollevarne le sorti per non allontanare da essa il capitale privato;

Fa voti che:

i°) Quanto alle nuove linee, indispensabili per il ser- COSTRUZIONE DI

NUO-• NUO-• -I NUO-• NUO-• NUO-• -I VF LTNFF

vizio di regioni che ne sono tuttora prive, si proporzionino sempre i nuovi mezzi ai bisogni reali, ricorrendo, nei casi di minore importanza, ai sistemi più economici di ferrovie a scartamento ridotto, sia in sede propria, sia sopra pree-sistenti strade, ed all'impianto di tramvie ed anche a sem-plici servizi automobilistici per le zone meno popolate e prive di industrie, salvo a ricorrere all'impianto di ferrovie

TRAFFICO FRA L ' E U -ROPA CENTRALE E I PORTI DELL'ADRIA-TICO.

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e di tramvie dove lo sviluppo del traffico provocato dalla trazione meccanica, ne renda evidente la necessità.

20) Si concedano di preferenza e si sovvenzionino fer-rovie in prolungamento o in diramazione da quelle esistenti, anziché ferrovie nuove passanti per plaghe già servite e si rifiutino le concessioni di ferrovie non giustificate da bisogni reali, chieste al solo scopo di creare abbreviamenti di per-corso in confronto di linee esistenti, siano esse private o dello Stato.

3°) Si ponga allo studio uu piano organico regolatore delle linee ferroviarie che dovranno costruirsi in Italia, sia a cura diretta dello Stato, sia a" cura dell'industria privata.

4°) Nelle nuove concessioni non si escluda il diritto di prelazione, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico sulle ferrovie e tramvie.

5°) Si esamini fin dove si possa concedere l'esenzione dai dazi doganali per il materiale d'armamento, mobile e per impianti elettrici, almeno per un breve periodo di tempo dopo la guerra, oppure, se lo si creda più opportuno,

allo scopo anche di favorire le industrie nazionali, si renda possibile eli fornire gli stessi materiali alle ferrovie ed alle tramvie a prezzi non maggiori di quelli praticati all'estero.

6°) Si aumenti, dove sia necessario, il limite delle sovvenzioni per le ferrovie e le tramvie a trazione elettrica; così pure si stabiliscano sussidi chilometrici più elevati per le linee

a sistemi speciali di trazione, che permettano sen-sibili accorciamenti di percorso.

70) Si faciliti elettrotrazione sulle ferrovie e tramvie esistenti, prolungando le concessioni sia delle ferrovie che delle derivazioni idrauliche e prorogando i termini di riscatto, allo scopo di assicurare al capitale occorrente un equo cor-rispettivo.

Si concedano, all'occorrenza, sovvenzioni proporzionate all'entità degli impianti da farsi, qualora colle agevolazioni di cui sopra, non fosse possibile ì'elettrotrazione, ed il Regio Governo ne riconoscesse la convenienza nei rapporti del-l'esercizio e dell'economia generale.

8°) Nel considerare e risolvere le dibattute questioni fra Ferrovie dello Stato e Ferrovie concesse all'industria privata, in merito alle convenzioni per il servizio cumula-tivo e di corrispondenza, per l'uso delle stazioni comuni,

AGEVOLEZZE PER LA FORNITURA DI MA-TEMAL1. SOVVENZIONI PER LÌ-NEE ELETTRICHE. E L E T T R I F I C A Z I O N E DELLE FERROVIE E TRAMVIE. SERVIZIO CUMULATIVO CON LE FERROVIE DI STATO.

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per gli istradameli, per il nolo veicoli, ecc., il Governo, avuto riguardo ai reciproci interessi, tenga conto della ne-cessità di favorire lo sviluppo delle comunicazioni ferroviarie, che oltre ad assicurare grandi vantaggi all'economia

pub-blica, contribuiscono col traffico affluente ad accrescere i prodotti della Rete principale.

9°) Nei capitolati di concessione i massimi di tariffe massimi di tari»e. siano stabiliti caso p<;r caso, secondo le esigenze della nuova

linea, conforme al criterio fissato dall'art. 272 della legge sui lavori pubblici; ed applicando, per lo meno, il disposto dell'art. 5 della legge 8 giugno 1913, n. 631. Sia altresì as-sicurata per legge ai concessionari la facoltà di domandare la revisione dei massimi contrattuali, in relazione ad au-menti permanenti delle spese di esercizio, riservata per tali domande la decisione del Governo, previo parere dei corpi consultivi competenti.

Sia effettivamente riconosciuta la libertà di modifica-zioni delle tariffe, ai sensi della legge sui lavori pubblici, senza l'obbligo di ottenere l'approvazione governativa per rialzi di tariffe precedentemente approvate che restino entro i limiti massimi fissati dall'atto di concessione.

Si escluda per legge che gli enti locali possano imporre tariffe, autorizzando il Governo a rivedere quelle da essi già imposte, riformandole od abrogandole.

io0) Si estenda più che è possibile ai trasporti con INDENNIZZI A T R A

-tariffe ridotte il concetto della predeterminazione dell'inden- t a r i™ nizzo e si semplifichi la procedura per la liquidazione dei

danni relativi a perdite, avarie o ritardi, estendendo l'azione amministrativa e limitando l'intervento della giurisdizione ordinaria.

ho stesso concetto della predeterminazione dell'inden-nizzo si applichi, dopo opportuni studi, alle lesioni recate ai viaggiatori, affine di evitare liti, sempre dispendiose, o condanne a risarcimenti eccessivi per danni dipendenti da casualità, non contemplabili nel contratto di trasporto.

I L0) Quanto alla partecipazione dello Stato sui pro- PARTECIPAZIONE

DEL-dotti del traffico per le Ferrovie non sovvenzionate, si ri- ^ O / T M ^ T R S :

torni ai criteri della legge sui lavori pubblici del 1865, e, n°°' per quelle sovvenzionate, la partecipazione si applichi agli utili dell'esercizio, esclusa qualsiasi partecipazione ai pro-dotti lordi.

Per le Società aventi più linee concesse in epoche di-verse, ma costituenti una rete organica ed indivisibile, si determini che la compartecipazione dello Stato debba essere stabilita sui redditi complessivi dell'intera rete, e non su quelli di ciascuna linea, presa separatamente.

ESPROPRIAZIONI PER i2°) Allo scopo di facilitare l'esecuzione degli

amplia-AMPUAMENTO DIIM- . . PIANTI. menti delle stazioni e delle linee m causa di aumentato

traffico, si estenda alle occorrenti espropriazioni la disposi-zione dell'ultimo comma dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

TRATTAMENTO ECONO-MIOO DEL P E R S O - , , , 130) pe r quanto riguarda la legge sull'equo

tratta-NALE. mento del personale addetto alle ferrovie e tramvie, si am-metta che le ragioni degli esercenti ferrovie e tramvie, come quelle dei loro agenti, siano tutelate nella Commissione del-l'equo trattamento da rappresentanti diretti degli indu-striali e del personale; sia disposto inoltre che gli esercenti debbano trovare compenso agli oneri derivanti dall'applica-zione di detta legge, in modo da assicurare una adeguata rimunerazione al capitale.

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