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4. La direttiva 93/22/CEE ed il Decreto Eurosim

4.3. Soggetti

Come anticipato, non era chiarissimo da chi ed a che condizioni potessero essere prestati i servizi accessori398: sicuramente dalle sim e dalle

banche secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Eurosim, ma anche, seppure con alcune limitazioni, dai soggetti abilitati ai sensi dell’art. 107 t.u.b.399, dalle società fiduciarie400 e dagli agenti di cambio401; oltre ad essi,

anche dalle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie. Potevano inoltre esercitare la consulenza anche chi non fosse autorizzato a svolgere un servizio di investimento, in virtù della già discussa esclusione della consulenza dal novero delle attività riservate402. Questo nuovo assetto

dei soggetti, unitamente all’avvenuta “derubricazione” del servizio di consulenza, realizzava pertanto un significativo ampliamento dell’ambito                                                                                                                

395 Sulle quali si veda F. BOCHICCHIO, Gestione impropria da parte dei promotori

finanziari: la regolamentazione delle attività di investimento tra valutazioni di merito e lo statuto degli operatori economici professionali, in Giur. comm., 1999, I, 336 ss.

396 E si fa qui riferimento alle sanzioni previste per l’esercizio abusivo di attività riservata

previste dall’art. 37 del Decreto Eurosim.

397 Il rapporto fiduciario tra cliente ed intermediario, in questo caso, giungerebbe “ad

annullare l’autonomia del primo, e l’esecuzione degli ordini di questo, anche se operata da un intermediario autorizzato, maschera in realtà una gestione effettiva posta in essere dal «consulente»”: D.GALLETTI, I servizi accessori, cit. (nt. 339), 139.

398 Si rimanda, a questo riguardo, a quanto osservato nel paragrafo 4.1. 399 Art. 2, comma 4 del Decreto Eurosim.

400 Art. 60, comma 4 del Decreto Eurosim.

401 Art. 61 del Decreto Eurosim; gli agenti di cambio erano peraltro esonerati

dall’applicazione dell’ISD dall’art. 2, comma 2, lett. l).

operativo della nozione: il servizio poteva, in altre parole, essere prestato più liberamente.

Ed in questo senso era anche l’atteggiamento del legislatore nei confronti dell’esercizio della consulenza da parte dei promotori finanziari: se da un lato rimanevano immutate le regole del monomandato403 e della

responsabilità solidale404, dall’altro si abbandonava la nozione di offerta

“porta a porta” per adottare quella, di origine comunitaria e più ampia, di “offerta fuori sede”405, e veniva rimosso il divieto di prestare il servizio di

consulenza previsto dalla previgente disciplina406, il che poteva fare

concludere che essi potessero prestare liberamente la consulenza.

Quest’ultima modifica sollevava tre distinti problemi: innanzitutto la consulenza ex-riservata – quale definita dalla Consob407 – si caratterizzava

per onnicomprensività dell’oggetto del consiglio e neutralità dell’intermediario, che erano evidentemente incompatibili con la regola del monomandato408 indipendentemente dall’esistenza di un divieto legale: se si

ha l’incarico di collocare esclusivamente determinati prodotti, sarà difficile fornire una consulenza del tipo descritto, non già, però, una incidentale409.

Il secondo problema, invece, era causato dal rischio che la consulenza si confondesse, di fatto, con la gestione, ed era affrontato tramite la fattispecie di gestione con preventivo assenso che si è vista al paragrafo precedente.

Il terzo problema, e forse il più grave, era il forte rischio di conflitto tra gli interessi dei promotori alla vendita di prodotti e quello dei clienti a ricevere una consulenza neutrale ed obiettiva410. Per questo motivo,

all’abrogazione del divieto legale seguiva l’introduzione di una causa di                                                                                                                

403 Art. 23, comma 2, secondo periodo del Decreto Eurosim, in formulazione

sostanzialmente immutata rispetto a quanto previsto dalla l. 1/1991.

404 Art. 23, comma 3, e cfr. nt. 272 e testo relativo.

405 La sollecitazione del pubblico risparmio a domicilio, che costituiva un’attività di

intermediazione mobiliare ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f) della l. 1/1991, veniva – unitamente alla consulenza in materia di valori mobiliari – esclusa dal novero dei servizi di investimento, ma – a differenza di quest’ultima – cessava di configurare un tipo autonomo di attività, divenendo piuttosto una modalità di svolgimento dei servizi di investimento. Per un commento all’art. 22 del Decreto Eurosim si veda A.CHIEPPA MAGGI, Sub art. 22, in L’Eurosim. D.LGS. 23 luglio 1996, n. 415, a cura di G.F. Campobasso, Milano, Giuffrè,

1997, 172 ss., e C.RABITTI BEDOGNI, Sub art. 22, in La disciplina degli intermediari e dei

mercati finanziari, a cura di F. Capriglione, Padova, Cedam, 1997, 187 ss.

406 Questa soluzione poteva anche essere ritenuta sufficiente, essendo la possibilità da parte

dei promotori finanziari di fornire senza limiti la consulenza in principio compatibile con l’intervenuta liberalizzazione della stessa: in questo senso F. ANNUNZIATA, I primi

regolamenti, cit. (nt. 358), 464.

407 Cfr. paragrafo 3.1.

408 Così F.ANNUNZIATA, I primi regolamenti, cit. (nt. 358), 465.

409 E questo, come si è visto, era lecito anche nel vigore della l. 1/1991: cfr. nt. 279 e testo

relativo.

410 D. GALLETTI, I servizi accessori, cit. (nt. 339), 147 e F. ANNUNZIATA, I primi

incompatibilità di rango regolamentare: l’art. 21 lett. a) del regolamento Regolamento Promotori 10629411, che prevedeva che “l’attività di

promotore e quella di praticante [promotore] fossero incompatibili […] con l’esercizio dell’attività di consulenza di cui all’art. 1, comma 4, lettera f) del decreto [Eurosim], salvo il caso che l’attività sia svolta per conto del soggetto abilitato all’offerta fuori sede per conto del quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo”. Da un lato, dunque, si restringeva la possibilità di collocare contratti di consulenza e fornirla alla sola attività prestata per conto dei soggetti specificati412, dall’altro, invece,

la si allargava non soltanto al soggetto mandante413 ma anche alle società

appartenenti al medesimo gruppo414.

Questa norma, come si vede, poteva ridurre ma non era certo in grado di eliminare il rischio di conflitto di interesse tra promotore e cliente, ma ciò poteva attendersi alla luce della formulazione delle regole di comportamento che ora si vedranno.

Nel documento La consulenza in materia di investimenti (pagine 87-89)