Quadro di riferimento: i sei assi principali.
2.9 Sorveglianza sugli squilibri macroeconomici – Regolamento UE 1176/
La nuova disciplina della sorveglianza macroeconomica si articola, in parziale analogia con il Patto di stabilità e crescita, in una parte preventiva ed in una correttiva, disciplinate nei due regolamenti approvati in materia.
Il nuovo regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici definisce, all'articolo 2,
quale squilibrio ogni tendenza che possa determinare sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno Stato membro, dell'Unione economica e monetaria o dell'intera Unione. Per squilibri eccessivi si intendono squilibri gravi, compresi quelli che mettono o (
come precisato dal Parlamento europeo) potrebbero mettere a rischio
il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.
Parte preventiva - Meccanismo di allerta: L'articolo 3 del
regolamento prevede un meccanismo di allerta inteso a facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri. In base al meccanismo:
• la Commissione prepara una relazione annuale contenente una valutazione economica e finanziaria qualitativa basata su un quadro di controllo con una serie di indicatori. Nella relazione l'evoluzione degli indicatori è messa in prospettiva ricorrendo, se necessario, nel valutare l'andamento degli squilibri, ad altri pertinenti indicatori economici e finanziari. La valutazione tiene in conto l'evoluzione degli squilibri nell'Unione e nella zona euro. La relazione e i valori degli indicatori del quadro di controllo sono resi pubblici. La relazione indica se il superamento delle soglie in uno o più Stati indichi il possibile emergere di squilibri. La valutazione degli Stati con profondi disavanzi delle partite correnti può,come precisato per effetto
degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo, essere
differente da quella di Stati che hanno accumulato ampi avanzi delle partite correnti.
• nella relazione vengono segnalati gli Stati che, secondo la Commissione, possono presentare squilibri o correre il rischio
di presentarli;
• la relazione è trasmessa tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo;
• il Consiglio (e per i profili relativi ai Paesi dell'eurozona anche l'Eurogruppo) esamina e sottopone a valutazione globale la relazione nell'ambito della sorveglianza multilaterale sulle politiche economiche.
Esame approfondito: La Commissione, tenuto conto delle discussioni
in seno al Consiglio e all'Eurogruppo, in caso di sviluppi economici significativi e imprevisti che richiedano un'analisi urgente, prepara un esame approfondito per ogni Stato che, a suo avviso, può presentare squilibri o correre il rischio di presentarli
Misure preventive: In base all'articolo 6 del regolamento, qualora la
Commissione, sulla base dell'esame approfondito ritenga che uno Stato presenti squilibri, ne informa il Consiglio e l'Eurogruppo, nonché il Parlamento europeo, aprendo la procedura per l'adozione di misure preventive. A tale scopo, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, e sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, può rivolgere allo Stato in questione le necessarie raccomandazioni, informandone il Parlamento europeo.
Il Consiglio rivede la raccomandazione su base annua nel contesto del semestre europeo e, se del caso, può adattarla.
Procedura per gli squilibri eccessivi: La procedura si apre, in base
all'articolo 7 del regolamento, qualora, in esito all'esame approfondito, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta squilibri eccessivi, informandone il Consiglio, l'Eurogruppo, il Parlamento europeo e le competenti autorità europee di sorveglianza e il comitato
europeo per il rischio sistemico. La procedura si articola nella fasi seguenti:
1) il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può adottare una raccomandazione in cui constata l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomanda allo Stato in questione l'adozione di misure correttive. La raccomandazione precisa la natura e le implicazioni degli squilibri e indica una serie di raccomandazioni strategiche da seguire e il termine entro cui lo Stato interessato deve presentare un piano d'azione correttivo. Il Consiglio può decidere di rendere pubblica la raccomandazione;
2) lo Stato interessato presenta alla Commissione e al Consiglio, entro il termine sopra indicato, il piano d'azione correttivo che dispone le misure specifiche attuate o che intende attuare, indicando un calendario per la loro esecuzione. Il piano d'azione deve essere coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per l'occupazione; 3) il Consiglio valuta il piano d'azione correttivo entro due mesi
dalla sua presentazione sulla base di una relazione della Commissione. Qualora il piano sia considerato soddisfacente, il Consiglio lo approva, su raccomandazione della Commissione, adottando una raccomandazione in cui elenca le misure specifiche necessarie e i termini per la loro adozione e stabilisce un calendario per la sorveglianza. Il calendario tiene debitamente conto dei canali di trasmissione e del lungo lasso di tempo che può trascorrere tra l'azione correttiva e l'effettiva soluzione degli squilibri;
4) ove le misure adottate o previste nel piano d'azione correttivo o il calendario per la loro esecuzione siano invece ritenuti non
sufficienti, il Consiglio adotta, su raccomandazione della Commissione, una raccomandazione in cui chiede allo Stato interessato di presentare, di norma entro due mesi, un nuovo piano correttivo. Il nuovo piano d'azione è esaminato secondo la stessa procedura sopra richiamata. Il piano d'azione correttivo, la relazione della Commissione e le raccomandazioni del Consiglio sono resi pubblici. Lo Stato interessato presenta al Consiglio e alla Commissione, a intervalli regolari, relazioni intermedie la cui periodicità è decisa dal Consiglio nella raccomandazione. La Commissione effettua missioni di sorveglianza rafforzate presso lo Stato interessato per controllare l'attuazione del piano d'azione correttivo, d'intesa con la BCE qualora si tratti di Stati dell'eurozona o ammessi all'ERM II. Le parti sociali e gli altri soggetti interessati a livellonazionale sono, se del caso, coinvolti nel dialogo con la Commissione (secondo quanto
previsto da un emendamento approvato dal Parlamento europeo).
5) in caso di cambiamenti sostanziali e pertinenti delle circostanze economiche, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può modificare le raccomandazioni adottate ed invitare lo Stato interessato a presentare un piano correttivo riveduto;
6) sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta, entro il termine stabilito nella raccomandazione, se lo Stato interessato ha adottato le misure raccomandate. Qualora ritenga che tali misure non siano state assunte, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione:
• adotta una decisione, secondo le regole della maggioranza inversa già richiamate, in cui dichiara l'inadempienza. Lo Stato interessato può chiedere la convocazione di una riunione del Consiglio per porre ai voti la decisione;
• adotta una raccomandazione, sempre a maggioranza inversa già richiamate, che fissa nuovi termini per l'adozione delle misure correttive;
• informa il Consiglio europeo e rende pubbliche le conclusioni delle missioni di sorveglianza svolte dalla Commissione;
7) se il Consiglio ritiene che siano state adottate le misure correttive raccomandate, la procedura è sospesa, e il monitoraggio prosegue secondo il calendario stabilito dalle raccomandazioni del Consiglio;
8) il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, abroga le raccomandazioni assunte nell'ambito della procedura non appena ritiene che lo Stato interessato non presenti più gli squilibri eccessivi rilevati e fa una dichiarazione pubblica al riguardo.
Missioni di sorveglianza: Anche nell'ambito della sorveglianza sugli
squilibri eccessivi la Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri e, a tal fine effettua missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato. Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati oggetto di raccomandazioni riguardanti la sussistenza di una posizione di squilibrio eccessivo ai fini di controllo in loco.