• Non ci sono risultati.

Strumenti di politica dell‟innovazione

2 Secondo capitolo

2.3 Politiche per l’innovazione

2.3.2 Strumenti di politica dell‟innovazione

Come si vede il dibattito non ha messo in discussione il ruolo cruciale dello Stato. Ma quali sono in concreto le misure che possono comporre una politica per l'innovazione? E quali di queste assicurano le migliori performance? Perché si parli di politica per l'innovazione è prima di tutto indispensabile una legislazione che istituisca e tuteli diritti di proprietà intellettuale. Nella maggioranza degli ordinamenti giuridici questi diritti vengono assicurati attraverso lo strumento del brevetto il quale, oltre a rappresentare uno degli indicatori di output innovativo (cfr. supra), costituisce uno dei più importanti oggetti di intervento delle politiche per l‟innovazione. L'agente pubblico lo utilizza come stimolo e mezzo di tutela delle innovazioni, soprattutto di tipo radicale, e si rivolge alle imprese che

84 hanno appena compiuto il loro ingresso all'interno di un mercato ma non dispongono di altri mezzi per proteggere la loro attività inventiva (solitamente nuove imprese e/o imprese di piccole dimensioni). Gli effetti deteriori del sistema dei brevetti si configurano quando le imprese se ne avvalgono per costruirsi una posizione dominante all'interno del mercato in cui operano. Le grandezze che qualificano il livello di protezione brevettuale sono l'ampiezza e la durata. I governi di alcuni paesi hanno sperimentato l'efficacia di una sistema diversificato in classi di brevetto sulla base di una diversa composizione delle grandezze di cui sopra, escogitato per favorire la brevettazione di invenzioni fondamentali e scoraggiare quella di innovazioni minori. In un sistema indifferenziato infatti aumenta il rischio che l'autore di invenzioni radicali, per aumentare i vantaggi acquisiti derivanti dagli effetti di monopolio, richieda una protezione anche per tutte le invenzioni incrementali legate a quella principale, aumentando così il divario innovativo rispetto alle altre imprese presenti nel mercato o a quelle che intendono farvi il proprio ingresso. Altre soluzioni prevedono un periodo di protezione dei diritti di sfruttamento prolungabile attraverso una tassa di rinnovo annuale o l'imposizione dell'obbligo di concedere licenze a terzi in modo da dare la possibilità anche alle altre imprese di sviluppare invenzioni basate sulla nuova tecnologia all'interno di un contesto competitivo, solitamente quello più adatto a fare emergere le soluzioni migliori.

La fase precedente alla domanda di brevetto si caratterizza per una competizione fra due o più inventori in cui solo il vincitore diverrà titolare di diritti esclusivi. Esistono due criteri per stabilire il legittimo proprietario del brevetto e si possono sintetizzare con le formule first to file e first to invent: la prima stabilisce come vincitore colui che per primo ha presentato domanda; la seconda, tipica del sistema statunitense, decreta il primato di colui che per primo ha fatto la scoperta, indipendentemente dal momento in cui ha presentato la domanda. Si tratta di una fase che può dare luogo a un inefficiente dispendio di risorse, cosa che può essere evitata solo tramite una gestione coordinata dall'alto dei programmi di ricerca. Tentativi che vanno in questa direzione sono rappresentati dai programmi europei ESPRIT ed EUREKA. D'altra parte il duplice sforzo che si realizza quando vari laboratori sono impegnati a sperimentare sulla stessa tecnologia può essere fonte di opportunità: anche se perdenti, le imprese che non possiedono un brevetto sulla scoperta compiuta mantengono tuttavia tutte le competenze specifiche che gli permetteranno di ripartire con la sperimentazione da una posizione avvantaggiata e di sviluppare ulteriormente le potenzialità della tecnologia in oggetto. Altri rischi che si

85 corrono in presenza di un'eccessiva competizione per accaparrarsi il titolo brevettuale sono un'esagerata velocità con cui si presentano le innovazioni o la maggiore probabilità che i soggetti intraprendano progetti di ricerca ad alto grado di incertezza.

Il sussidio all'innovazione costituisce il mezzo principale attraverso il quale gli Stati intervengono a favore della R&S privata. Gli economisti della corrente neoclassica, in particolare, si sono chiesti fino a che punto il finanziamento dello Stato determina un aumento della spesa privata in R&S. Nella schematizzazione di Nordhaus (1969), si procede ad osservare gli effetti dell'introduzione di sussidi in un regime di informazione perfetta e, utilizzando un sistema di matching points (l'entità del sussidio è proporzionata alla spesa prevista), date certe condizioni (impresa che aspira al massimo profitto, mercato dei beni in concorrenza perfetta, ricerca di un'innovazione finalizzata a rendere più efficiente il processo di produzione, un'uguale frontiera delle possibilità inventive per tutte le imprese), si dimostra che è possibile ottenere effetti di addizionalità. Questi ultimi si verificano quando un‟impresa o più imprese intraprendono un investimento superiore a quello programmato per effetto del sussidio ricevuto. In realtà, la mancanza di informazioni affidabili relative al livello di spesa in R&S previsto originariamente dall‟impresa rende assai difficile stabilire se e in che misura vi siano stati effetti di addizionalità. Il vantaggio arrecato da un qualsiasi sistema basato sui sussidi risiede nel fatto che possono beneficiarne potenzialmente tutte le imprese innovatrici di tutti i settori tecnologici.

Gli sgravi fiscali, invece consistono in un credito d'imposta oppure in una deduzione pari all'intero importo delle spese in R&S o a una sua quota dal reddito imponibile. Se in passato sono stati molto usati nei paesi OCSE, probabilmente in ragione dei minori costi amministrativi che comportavano rispetto ai sussidi, a partire dagli anni ottanta si è assistito a un'inversione di tendenza dovuta, anche in questo caso, all'assenza di evidenze sulla loro efficacia. Inoltre in molti casi risulta difficile evitare che le imprese aggirino i vincoli imposti in modo da fornire dati contabili che gli garantiscano il massimo della deduzione e, in generale, questo sistema non impedisce che le imprese già in possesso di un vantaggio innovativo non assumano condotte da free-rider.

Lo Stato può decidere infine di istituire un sistema di credito agevolato per le imprese che intendono intraprendere un investimento in R&S. Ad oggi questo risulta essere l'unico mezzo la cui diffusione fra i paesi industrializzati è in crescita. Se in passato

86 era finalizzato all'acquisto di macchinari più efficienti e moderni, oggi viene utilizzato come stimolo per l'acquisto di strumenti informatici e software.

Sebbene il filone neoclassico abbia molti meriti nella puntuale analisi degli strumenti di politica dell'innovazione, esso ignora completamente i rapporti che questi concorrono a instaurare o modificare.