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Illeciti e responsabilità

Paragrafo 6- Gli strumenti di garanzia previsti negli accordi internazionali contro la tortura

Accordi che vietano la tortura predispongono, oltre agli obblighi di adozione del reato di tortura e di misure preventive, anche strumenti di garanzia quali l’inchiesta e l’obbligo di

risarcimento, che sono strumenti interni. Inoltre sono previsti strumenti internazionali come le inchieste

poste in essere da terzi (come il Comitato previsto all’articolo 20 della Convenzione ONU) ed eventualmente la possibilità di

ricorso all’arbitrato. Quest’ultimo non costituisce un sistema di garanzia, quanto un

modo di soluzione della controversia.

Gli strumenti previsti contro la tortura nascono da quelle fonti

pattizie di cui abbiamo parlato all’inizio di questo elaborato. Oltre infatti ad individuare che cosa si intenda con il termine

‘tortura’ le principali Convenzioni, prevedono delle misure legislative, amministrative e giudiziarie, efficaci per impedire la commissione di atti di tortura, come l’obbligo, visto sopra, di previsione di pene adeguate.

L’articolo 12 della più volte citata Convenzione delle Nazioni

Unite contro la tortura recita:

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immediatamente ad un'inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione”.

Per prima cosa, qualunque Stato che vada ad istituire una commissione d’inchiesta deve individuare l’oggetto delle sue indagini: deve quindi dotare tale commissione dei poteri di

indagine limitatamente a quel campo di azione. Viene pertanto redatto un vero e proprio mandato che

individua i limiti entro i quali tale commissione è legittimata ad

agire. Così facendo, la commissione di indagine avrà la possibilità di

ottenere tutte le informazioni essenziali. La Convenzione prevede l’istituzione di una commissione di

inchiesta imparziale, “ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi

territorio sottoposto alla sua giurisdizione”. L’articolo 20 prevede inoltre l’istituzione di un Comitato il

quale, qualora ricevesse informazioni certe che atti di tortura sono compiuti in un determinato Stato “invita detto Stato a collaborare nell'esame delle informazioni e, a tal fine, a comunicargli

le sue osservazioni in merito”. Un obbligo di indagine è previsto ad esempio all’art. 18 della

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Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle

pene o trattamenti inumani o degradanti. Deve essere inoltre previsto il diritto di sporgere denuncia da

parte di ogni persona che pretende di essere stata sottoposta a tortura (art. 13), così come il diritto di ottenere riparazione e di essere equamente risarcito ed in maniera adeguata (art. 14). L’articolo 8 della Carta araba recita inoltre:

“Nessuno sarà soggetto a tortura fisica o psicologica o ad un

trattamento crudele, degradante, umiliante o inumano. Ogni Stato Parte proteggerà qualunque individuo si trovi soggetto

alla sua giurisdizione dalle suddette pratiche e adotterà misure effettive per prevenire tali pratiche. La commissione o la partecipazione a simili atti sarà considerata tra i delitti punibili in base alla legge e ad essi non si applicherà la prescrizione. Ogni Stato Parte dovrà garantire, all'interno del proprio sistema giuridico, riparazioni per chi sia vittima di tortura, compreso un sistema di riabilitazione e indennizzo.”

Il Protocollo di Istanbul (o Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti), è stato redatto dalle Nazioni Unite nel 1999 al fine di prevedere una serie di norme e procedure allo scopo di aiutare l’organo inquirente ad individuare e documentare con

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efficacia, questo tipo di atti. Sono previste proprio in tale Protocollo le linee guida da seguire

affinché possano essere reperite tutte quelle informazioni fondamentali per la vicenda: al termine dell’indagine, il consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani avrà il compito di redigere e rendere pubblico un rapporto nel quale descriverà gli strumenti utilizzati e le prove trovate, nonché una propria

conclusione in merito ai fatti basata sulla legge applicabile. Diverso è il caso dell’arbitrato internazionale.

Un arbitrato ha per oggetto il regolamento di liti fra Stati per

opera di giudici di loro scelta e sulla base del rispetto del diritto. Fare ricorso all’arbitrato implica ovviamente l’impegno di

rispettare la pronuncia. Sono quindi gli Stati parte della controversia a decidere di agire

per una risoluzione pacifica, nominando pertanto un arbitro che individui una soluzione, la quale poi le parti si impegneranno a

rispettare. La procedura si attiva sia con la dichiarazione di volontà da

parte degli Stati che con l’accordo che va ad individuare linee guida e criteri da seguire per arrivare alla decisione finale; in

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La procedura si conclude invece con una sentenza vincolante per le parti in causa.

L’articolo 30 della Convenzione europea contro la tortura recita inoltre:

“Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta per via di negoziato, verrà sottoposta ad arbitrato su domanda di uno di essi. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della domanda di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi in merito all'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta in conformità allo statuto della Corte.” Il terzo ed ultimo strumento è poi costituito dall’attivazione di

comitati ad hoc. La stessa Convenzione europea sulla prevenzione della tortura

ha istituito il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle

pene o trattamenti inumani o degradanti o CPT. Questo meccanismo ha natura extra-giudiziale e si occupa del

controllo e del rispetto dell’attuazione proprio della Convenzione che l’ha istituito, limitatamente alle sole parti

contraenti di tale trattato. Poiché è dotato di un’illimitata libertà di spostamento in tutti i

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Paesi contraenti, si reca periodicamente nei luoghi di privazione della libertà, quali ad esempio le carceri, per ispezionare e valutare che le condizioni di detenzione siano idonee rispetto alla stessa Convenzione.

Un cenno meritano poi due comitati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che hanno lo scopo di stimolare gli Stati ad applicare in maniera conforme le regole degli accordi pattizi: il

Comitato per i diritti dell’uomo ed il Comitato contro la tortura. Il Comitato per i diritti dell’uomo è stato istituito in base

all’articolo 28 del Patto sui diritti civili e politici ed ha il compito di formulare, ove lo ritenga necessario, delle ‘osservazioni’ in

merito a questo o a quel punto del Patto stesso. Queste osservazioni hanno lo scopo di andare a costituire la

giurisprudenza del Comitato così da indurre gli stati ad

applicare, come visto, in maniera uniforme le norme del Patto. Il Comitato contro la tortura è previsto agli articoli 17 e ss. della

Convenzione contro la tortura: il compito di tale organo è quello di indagare, una volta ricevuta una dichiarazione circa la pratica di atti di tortura in un determinato Stato, che abbia ratificato la Convenzione, e presentare le proprie osservazioni, arrivando anche ad istituire una inchiesta.

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Capitolo 4