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TAS-Tecnologia Avanzata dei Sistemi s.p.a

Effettività dell'istituto. Esame degli accordi omologati nei Tribunali di Torino, Roma e Milano

3. Tribunale di Roma

3.3. TAS-Tecnologia Avanzata dei Sistemi s.p.a

L'accordo è stato sottoscritto da TAS in qualità di società capogruppo. Le controllate non hanno presentato autonomi accordi.

L'esposizione complessiva è di 72 milioni di euro.

Vi sono sei creditori partecipanti, tutti bancari, rappresentanti oltre il 60% del totale dei debiti sociali.

Caratteristiche dell'accordo

L'accordo si colloca in un piano di ristrutturazione di durata decennale (2009/2019), comprensivo di un piano industriale e di un piano finanziario, denominato "piano strategico TAS").

Vi è un secondo accordo denominato "lettera di impegno dei soci" collegato all'accordo principale.

Si tratta di un accordo molto complesso. La società TAS è la holding di un gruppo, a sua volta controllata al 90% da altra società (nell'accordo "il socio", la quale è a sua volta controllata da una terza società, nell'accordo "il socio di controllo"). L'efficacia dell'accordo è sospensivamente condizionata a tre circostanze: i) consegna da parte degli

esperti di copia della relazione che attesti l'idoneità dell'accordo a ripianare l'indebitamento esistente, assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei e da cui risulti la veridicità dei dati aziendali posti alla base del piano strategico; ii) consegna da parte del legale rappresentante della società di una dichiarazione da cui risulti che non è in corso un "evento significativo pregiudizievole" (inteso come evento che pregiudichi la capacità di TAS di adempiere alle proprie obbligazioni) o una condizione risolutiva dello stesso (vedi infra); iii) deposito del ricorso di cui all'art. 182-bis con la documentazione allegata in Tribunale entro i dieci giorni successivi alla conclusione della convenzione. I creditori sono un pool di banche che hanno individuato una "banca agente", con cui si interefaccerà TAS sia per i pagamenti che per le comunicazioni.

Clausole negoziali

L'accordo prevede un riscadenzamento del debito esistente, che deve essere pagato per intero escludendo una parte degli interessi, e un contestuale obbligo per la società debitrice di deliberare un aumento di capitale che verrà poi sottoscritto dai soci nei termini e con le modalità previste nell'accordo. Si noti che in caso di cambio di controllo la TAS sarà tenuta a rimborsare in un'unica soluzione il debito esistente e gli interessi maturati. Tuttavia la banca agente può decidere di mantenere ferma la convezione, senza peraltro esserne tenuta. In particolare gli obblighi di TAS, estremamente dettagliati, si concretano, in sintesi:

a) divieto di contrarre ulteriore indebitamento oltre a quello pattuito, non costituire sui beni vincoli di natura reale o obbligatoria, non porre in essere operazioni straordinarie, conferimenti o cessioni d'azienda, non modificare lo statuto, non procedere alla distribuzione di utili, non costituire patrimoni destinati;

b) assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei in via integrale e regolare, c) porre in essere operazioni infra gruppo solo a condizioni di mercato,

d) non deliberare la liquidazione volontaria,

e) non modificare lo statuto se non con il preventivo consenso della "banca agente", f) non assumere ulteriore indebitamento finanziario, non modificare il piano

strategico TAS, al di fuori dell'aumento di capitale e limitare la gestione all'ordinaria amministrazione,

g) non porre in essere operazioni con finalità speculative,

i) non ridurre il capitale sociale;

j) l'azionista di maggioranza di TAS si impegna ad aumentare il capitale per 21 milioni di euro, sottoscrivendone 18,8 milioni e offrendo i restanti 2,2 milioni al mercato

k) rispettare i covenants finanziari menzionati nell'accordo Obblighi a carico dei creditori

Nell'accordo è specificato che gli obblighi delle banche vengono assunti in via parziaria, ciascuna nei limiti del proprio impegno, senza vincolo di solidarietà, in modo che ognuna non possa essere chiamata a rispondere di eventuali inadempimenti delle altre.

Inoltre è previsto l'impegno delle banche finanziatrici a non esercitare i propri diritti, azioni e rimedi per il periodo di standstill come definito nell'accordo e a mantenere la piena disponibilità delle linee di credito in corso.

Clausole volte a consentire il monitoraggio da parte dei creditori

TAS si impegna: a consegnare alle banche creditrici il bilancio civile unitamente al consolidato entro 5 giorni dall'approvazione dello stesso, una relazione semestrale redatta secondo i principi contabili, un documento illustrativo relativo ai 12 mesi precedenti relativo alla situazione complessiva dell'indebitamento; ad informare la banca agente del verificarsi di una circostanza che possa dar luogo ad un "evento significativo pregiudizievole" e comunicare entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento alla banca agente: ogni significativa modificazione della compagine sociale, ogni rilevante modificazione della situazione patrimoniale economica e finanziaria del gruppo di cui TAS è la capogruppo, ogni richiesta di finanziamento bancario da parte di TAS non compreso nella convenzione; ad informare la banca agente della convocazione dell'assemblea straordinaria e a fornire i verbali della stessa entro 5 giorni dall'avvenuta assemblea, non tenere adunanze assembleari in forma totalitaria, fornire ogni informazione necessaria per verificare l'attuazione del piano finanziario.

Clausole che prevedono l'erogazione di nuova finanza Nessuna erogazione di nuova finanza.

Ius variandi

E' prevista la possibilità per TAS di rimborsare anticipatamente i crediti al ricorrere di determinate condizioni.

Clausole risolutive espresse

La "banca agente" potrà dichiarare risolta la convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. in due casi principali: i) mancata omologa dell'accordo; ii) mancato aumento di capitale. Inoltre: i) TAS non adempia ai pagamenti previsti dalla convenzione verso le banche; ii) sottoposizione di TAS ad una procedura concorsuale; iii) liquidazione o scioglimento della società; iv) mancato regolare ed integrale pagamento dei creditori estranei; v) mancato puntuale adempimento delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie di cui alla "lettera degli impegni dei soci" (che è una convenzione allegata all'accordo in cui sono elencati gli impegni delle due società che controllano TAS); vi) mancato rimborso del debito e degli interessi come pattuito nella convenzione, mancato aumento di capitale, in caso di cambio di controllo, mancato rispetto degli impegni assunti ex art. 9; vii) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese da TAS e reiterate nella convenzione risulti incompleta, non veritiera o inesatta; viii) verificarsi di un "evento significativo pregiudizievole"; ix) mancata consegna da parte di TAS della documentazione relativa all'indebitamento; x) giudizio della società di revisione di TAS che configuri un "evento significativo pregiudizievole" avuto riguardo all'interesse delle banche; xi) l'organo amministrativo di TAS sia destituito per intero per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa nei confronti della società. Al verificarsi di uno degli eventi di risoluzione, la Banca Agente comunicherà a TAS se vuole valersi della clausola risolutiva espressa. Competenza

Foro di Milano (nonostante l'accordo sia stato depositato presso il Tribunale di Roma). Tipologia a cui appartiene l'accordo

dilatorio, con patto remissorio. E' espressamente specificato che l'accordo non ha efficacia novativa.

2010

3.4. AGRENCO ITALIA s.p.a. in liquidazione

L'accordo è stato sottoscritto da una società per azioni in liquidazione con azionista unico e soggetta alla direzione e coordinamento di un'altra società.

Vi sono sette creditori partecipanti, di cui cinque banche e due imprenditori, rappresentanti oltre il 60% del totale dei crediti nei confronti della debitrice.

Caratteristiche dell'accordo

I creditori vengono suddivisi in classi: classe delle banche (che vantano crediti liquidi già ridotti per effetto dei pagamenti effettuati nel corso della liquidazione) e degli imprenditori commerciali (che non hanno ricevuto alcun pagamento dal debitore, vantando crediti già contestati dal debitore nel loro ammontare). Le parti convengono di trattare in modo uniforme gli aderenti a ciascuna classe.

Viene specificato che "tutte le Parti del presente Accordo hanno interesse ad evitare il ricorso ad una procedura fallimentare ed a consentire alla liquidazione di Agrenco Italia di concludersi in bonis, con la cancellazione della società dal Registro delle imprese e con conseguente riduzione delle spese e dei tempi di pagamento".

Clausole negoziali

E' espressamente previsto che l'accordo abbia natura di mero pactum de non petendo in

personam e non di remissione e/o accordo remissorio. L'efficacia dell'accordo non si

estende ai coobbligati, ai garanti ed ai fideiussori di Agrenco Italia, i quali restano pienamente obbligati, per l'intero debito residuo, nei confronti dei creditori. I pagamenti delle somme a saldo e stralcio previste in accordo, verranno effettuati 15 giorni dopo l'omologa; ma per i due creditori commerciali è previsto un anticipo e verranno pagati 10 giorni dopo la stipula dell'accordo e il saldo verrà poi corrisposto insieme agli altri creditori. E' disciplinato anche come ripartire tra i creditori le sopravvenienze.

Per i creditori garantiti, l'accordo garantisce solo ed esclusivamente ad Agrenco Italia un

pactum de non petendo in personam per la restante parte dei loro crediti; per i creditori non

garantiti, definisce a saldo e stralcio ogni diritto, azione, ragione e pretesa nei confronti di Agrenco Italia.

Si diversifica il momento dell'efficacia delle previsioni. Mentre l'accordo acquista piena efficacia fra le parti, per quanto concerne l'obbligo di astenersi dalle azioni esecutive individuali e di quelle di pagamento anticipato di cui sopra, dalla data di sottoscrizione dell'accordo, al contrario l’efficacia di ogni altra pattuizione - ed in particolare di quelle concernenti gli effetti delle obbligazioni de non petendo relativi alle rispettive pretese delle parti e quelli transattivi concernenti i crediti non assistiti da valide garanzie - comincerà a

decorrere solamente dal quindicesimo giorno successivo alla data di passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

Obblighi a carico dei creditori

I creditori si impegnano a non agire e a non far valere le loro rispettive ragioni di credito in qualunque sede, sia individuale che concorsuale, solo nei confronti di Agrenco Italia fino alla scadenza del secondo anno successivo alla definitiva cancellazione di Agrenco Italia dal Registro delle Imprese a seguito della conclusione della liquidazione della stessa società. Resta ferma la possibilità per i creditori di agire e/o continuare ad agire contro i coobbligati, i garanti ed i fideiussori di Agrenco Italia in ogni momento, anche prima del termine su indicato.

Fino all'omologazione dell'accordo, i creditori, pur non rinunciando alle loro pretese creditorie, si impegnano a non richiedere il pagamento dei rispettivi crediti ad Agrenco Italia e, conseguentemente, a sospendere anche ogni azione esecutiva individuale e a non porre comunque in esecuzione nei confronti di Agrenco Italia, neppure in via cautelare, le eventuali pronunce giurisdizionali o arbitrali ovunque e da qualunque autorità, nazionale o estera, emanate o da emanarsi fino a tale data. Fino a tale data pertanto i creditori rinunciano anche ad avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 1186 C.C. in tema di decadenza del beneficio del termine.

Clausole risolutive espresse

L'accordo non ha valore novativo o remissorio, di conseguenza l'inadempimento o la mancata omologa determinano risoluzione dello stesso e reviviscenza di tutti i diritti delle parti, ivi inclusi quelli di natura processuale.

Foro competente: Roma.

Tipologia a cui appartiene l'accordo

liquidatorio con pactum de non petendo. Non produce effetti novativi.

2010