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Titolo 2° Le Entrate da trasferimenti correnti

1.1 Analisi per titoli

1.1.2 Titolo 2° Le Entrate da trasferimenti correnti

Preliminarmente merita ricordare che con l’approvazione della Legge n.

42/2009, nota come legge sul “federalismo fiscale”, è stato avviato un processo di trasformazione della finanza locale finalizzato a garantire agli enti locali una maggiore autonomia impositiva, essenzialmente concernente la base imponibile immobiliare presente sul territorio, bilanciata da una progressiva riduzione dei trasferimenti statali, con lo scopo, tra gli altri, di promuovere una maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo decentrati. Si è dunque assistito ad un processo di

“fiscalizzazione” di alcune entrate locali, acquisite al bilancio dello Stato, le quali sono andate ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale distribuito a livello nazionale sulla base di criteri perequativi e di garanzia della sostanziale invarianza di risorse a disposizione dell’ente, valutate come complesso delle entrate tributarie locali e dei trasferimenti erariali.

In realtà il percorso riformatore è stato oggetto di modifiche e frequenti cambiamenti di direzione che hanno in parte mutato lo spirito originario della riforma e, spesso, generato incertezze circa le risorse effettivamente disponibili, a cui devono

aggiungersi i reiterati interventi di riforma dei tributi locali, succedutisi in questi anni, aggravati dalla obiettiva limitatezza degli spazi riconosciuti agli enti locali nella disciplina dei tributi propri. Non si può poi non rilevare come le risorse statali, confluite nel Fondo di solidarietà comunale, siano state oggetto di una costante riduzione a partire dal 2010, fino a trovare una sostanziale condizione di stabilità dall’esercizio 2016, che, tuttavia, non ha impedito variazioni anche considerevoli delle spettanze dei singoli comuni.

Vale forse la pena di ricordare che il Fondo di solidarietà comunale è suddiviso in due quote: la prima viene assegnata sulla base di parametri "perequativi" (il riferimento è ai costi e ai c.d. fabbisogni standard), mentre la seconda è determinata sulla base di criteri “compensativi” e serve a neutralizzare i mancati gettiti IMU e TASI derivanti dalle detassazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), nonché le variazioni del gettito e delle risorse disponibili comunali conseguenti alla soppressione del precedente fondo sperimentale.

Attualmente il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è lo strumento attraverso il quale lo Stato centrale realizza un prelievo delle risorse (standard) di gettito IMU per effettuare una redistribuzione attraverso un meccanismo perequativo. I fabbisogni e le capacità fiscali standard costituiscono il criterio principale alla base di tale meccanismo, mentre a partire dal 2021, avrebbero dovuto rappresentare l’unico criterio di riferimento.

In realtà l’art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, il cosiddetto "decreto fiscale", ha sostanzialmente riscritto il sistema perequativo, che prevedeva l’adozione di percentuali progressivamente crescenti della quota di perequazione, che si attestavano al 60% per il 2019 e all'85% per il 2020, fino al raggiungimento del 100% dal 2021.

La novità introdotta dal decreto fiscale è rappresentata proprio dalla diminuzione della percentuale di riparto su base perequativa, ridotta per l'anno 2019 dal 60% al 45%, ridefinendo anche il percorso perequativo dei prossimi anni per renderlo più graduale e sostenibile, con un incremento del 5% annuo a partire dal 2020. L'applicazione a regime è dunque rinviata all'anno 2030.

Al momento della redazione del presente documento il Ministero dell’Interno non ha fornito alcun dato, nemmeno provvisorio, in merito alla quantificazione del Fondo di solidarietà comunale per l’esercizio 2022. In assenza di correttivi, appare opportuno procedere alla conferma dello stanziamento già previsto per l’esercizio 2021 pari a € 6.430.830 che, nel corso della gestione, ha in realtà registrato un significativo incremento rispetto ai valori iniziali, in particolare per l’incremento delle risorse destinate alle funzioni sociali. Ad oggi tuttavia non è possibile prevedere se tali ulteriori risorse saranno confermate anche l’annualità 2022 ed eventualmente sulle successive, e quindi appare opportuno rinviare l’eventuale adeguamento degli stanziamenti al momento dell’effettiva assegnazione. Naturalmente se le assegnazioni ufficiali del Ministero dell’Interno, che saranno presumibilmente comunicate nei primi mesi del 2022, dovessero differire dalle previsioni indicate, si procederà alle opportune variazioni di bilancio in corso di esercizio.

Occorre infine chiarire che il FSC trova rappresentazione nel bilancio di previsione solo con riferimento alla quota effettivamente riconosciuta all’ente (comunque allocata nel Titolo I dell'entrata), mentre la quota di alimentazione del Fondo non è iscritta tra le spese correnti in conseguenza di quanto disposto dall’art. 6 del D.L. 16/2014 in tema di contabilizzazione dell’IMU. Tale disposizione prevede infatti che i Comuni iscrivono la quota dell’imposta municipale propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato per l’alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

È forse opportuno precisare che la collocazione degli approfondimenti in merito all’FSC nella presente sezione è esclusivamente funzionale a rappresentare la diversità sostanziale di tale entrata rispetto alle altre entrate tributarie dell’ente, fermo restando che le relative previsioni sono correttamente allocate al Titolo I dell’Entrata, così come previsto dai principi contabili e dai modelli ministeriali.

Come già segnalato per le entrate del titolo 1°, anche quelle del titolo 2°

hanno subito, con il nuovo ordinamento contabile, una rivisitazione nella loro denominazione ed allocazione all’interno del bilancio armonizzato. La nuova struttura prevede una distinzione in cinque tipologie, con un raggruppamento rispetto al passato in una unica tipologia dei trasferimenti dai vari soggetti del settore pubblico.

Le previsioni dell’esercizio 2022 sono di seguito riportate:

Le previsioni 2022

Amministrazioni pubbliche 8.149.468,00 90,87% 13.762.090,52 90,47%

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 101.888,00 1,14% 101.888,00 0,67%

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni

Sociali Private 438.202,00 4,89% 756.717,68 4,97%

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione

europea e dal Resto del Mondo 278.310,00 3,10% 590.292,55 3,88%

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 8.967.868,00 100,00% 15.210.988,75 100,00%

La tabella successiva, invece, permette un confronto temporale sia con gli stanziamenti dell’esercizio 2021 che con gli accertamenti definitivi degli anni 2020 e 2019, oltre che con le previsioni dei prossimi esercizi 2023 e 2024.

Accertamenti 2019-2020, stanziamenti 2021 e previsioni 2022, 2023 e 2024

TIPOLOGIE (TIT. 2^ ENTRATA) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche 5.961.177,41 21.678.366,05 19.537.690,33 8.149.468,00 7.776.667,00 7.725.054,00 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da

Famiglie 120,00 33.090,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da

Imprese 7.852,32 39.543,62 1.500,00 101.888,00 101.888,00 101.888,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da

Istituzioni Sociali Private 122.698,58 106.405,70 786.424,77 438.202,00 438.202,00 423.202,00 Tipologia 105: Trasferimenti correnti

dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 252.807,70 261.164,53 306.310,86 278.310,00 0,00 0,00 Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti

correnti 6.344.656,01 22.118.570,43 20.631.925,96 8.967.868,00 8.316.757,00 8.250.144,00

Dall’analisi della tabella si può agevolmente osservare come l’importo dei trasferimenti correnti da parte di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare dallo Stato, abbia subito uno straordinario incremento nell’esercizio 2020 e 2021. Come noto ciò è dovuto al fatto che in conseguenza delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, gli enti locali hanno registrato considerevoli riduzioni delle entrate proprie, nonché significativi incrementi di alcune voci di spesa immediatamente ricollegabili alla grave situazione sanitaria e sociale che ha caratterizzato il Paese per gran parte dell’anno. Si fa riferimento in particolare alle numerose ed impegnative misure di sostegno agli operatori economici appartenenti ai settori maggiormente colpiti dagli effetti dell’epidemia, agli interventi di sostegno diretto alle famiglie che hanno visto repentinamente ridursi il proprio reddito disponibile, nonché alle spese per gli interventi di sanificazione dei luoghi di lavoro,

degli ambienti di proprietà comunale e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. A fronte di tale situazione il Governo centrale è ripetutamente intervenuto con lo stanziamento di trasferimenti a favore degli enti locali che, alla data di redazione della presente nota, nella fattispecie del Comune di Lucca, ammontano complessivamente, per l’esercizio 2021, ad € 7.494.070,96, così articolate:

Contributo a titolo di Fondo Solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche

(Art. 53 D.L. n. 73/2021 Decreto "Sostegni bis") 371.947,46 Contributo a titolo di Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali

(art.106 D.L. n. 34/2020 Decreto "Rilancio") 3.676.403,96 Contributo a titolo di ristoro minori entrate COSAP

(art. 9-ter D.L. n. 137/2020 - Art. 30 D.L. n. 41/2021) 449.015,72 Contributo a titolo di ristoro minori entrate IMU settore turistico

(art. 177 D.L. n. 34/2020 - Art. 1 c. 601 L. n. 178/2020) 245.037,99 Contributo a titolo di ristoro riduzione gettito IMU relativa agli immobili

posseduti da soggetti titolari di partita IVA

(Art. 41-sexiez c. 1 D.L. n. 41/2021) 260.712,45

Contributo a titolo di ristoro minori entrate IMU in favore proprietari locatori che abbiano ottenuto l'emissione di convalida di sfratto per morosità

(Art. 4-ter c.3 D.L. n. 73/2021 - D.M. 15.10.2021) 51.346,32

Contributo a titolo di ristoro minori entrate imposta di soggiorno

(art. 25 D.L. n. 41/2021 e art. 55 c. 1 D.L. n. 73/2021) 488.692,74 Contributo a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali

destinato al sostegno dei musei e luoghi della cultura non statali

(art. 183 c. 2 D.L. n. 34/2020) 109.398,73

Contributo a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno del libro e dell'editoria libraria

(art. 183 c.2 D.L. n. 34/2020 e D.M. 24.05.2021) 9.204,87

Contributo compensativo a ristoro riduzione gettito TARI utenze non domestiche

(Art. 6 c.1 D.L. n. 73/2021) 1.396.854,54

Contributo a titolo di ristoro destinato al sostegno delle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico

(Art. 229 c. 2bis D.L. n. 34/2020) 48.899,01

Contributo a titolo buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno

(Art. 200 bis c. 1 D.L. n. 34/2020) 168.786,44

Contributo a sostegno attività centri estivi

(D.L. n. 73/2021) 210.254,50

Contributo per indennità di ordine pubblico

(Circolare Capo Polizia Min. Interno n. 7216/2020) 7.516,23

Totale 7.494.070,96

Merita sottolineare a riguardo che il bilancio di previsione 2022 non prevede ulteriori trasferimenti da parte dello Stato destinati a ristorare le minori entrate o le maggiori spese derivanti dagli effetti delle misure di contenimento della pandemia tuttora in corso. Da un lato è auspicabile che la condizione sanitaria e dunque economica del paese torni in tempi brevi in condizioni di relativa normalità, dall’altro è plausibile confidare nel fatto che, qualora nel periodo invernale dovessero nuovamente essere adottate misure restrittive tali da incidere in modo significativo sull’andamento dell’economia, sarà cura del governo nazionale intervenire nuovamente con misure di sostegno anche a favore degli enti locali.

In altri termini il bilancio di previsione in esame è stato predisposto riferendo gli stanziamenti a condizioni di contesto sostanzialmente ordinarie, seppure caratterizzate da una situazione che ancora non può definirsi tale, e quindi con previsioni di entrata che fanno riferimento ai dati storici pre-pandemici. Ovviamente qualora le spettanze riferite al nostro ente dovessero prevedere risorse ulteriori rispetto a quelle stabilmente destinate, si provvederà in proposito attraverso le opportune variazioni di bilancio.

È infine da precisare che alcune tipologie di questo titolo, benché rivolte al finanziamento della spesa corrente, prevedono un vincolo di destinazione che non è più riscontrabile nella denominazione delle categorie: se, infatti, per i contributi e trasferimenti correnti dallo Stato non è prevista - nella maggior parte dei casi - una specifica utilizzazione, non altrettanto accade per le altre categorie ed in particolare per quelle relative ai trasferimenti dalla regione destinate al finanziamento di specifiche funzioni di spesa.

È inoltre opportuno sottolineare come il Titolo II dell’entrata, in conseguenza del processo di trasformazione delle modalità di trasferimento delle risorse agli enti locali, che ha determinato l’iscrizione del Fondo di solidarietà comunale al Titolo I, ricopre oggi un ruolo marginale rispetto al passato. In esso confluiscono oggi alcuni ulteriori contributi statali finalizzati, oltre che i contributi regionali destinati prevalentemente al contrasto al disagio sociale e all’istruzione.