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Amministrazione Comunale. Nota integrativa. al Bilancio di previsione

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Academic year: 2022

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Amministrazione Comunale

Nota integrativa

al Bilancio di previsione 2022-2024

redatta ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

di cui all’Allegato 4/1 al D.Lgs n. 118/2011 – paragrafo 9.11

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PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs n. 118/2011), costituisce la

“Nota Integrativa al bilancio di previsione” 2022-2024 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;

b. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

c. l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

d. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;

j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.

Al fine di ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, è stata predisposta la presente Nota integrativa nella quale ci proponiamo, oltre che rispondere ad un preciso obbligo normativo, di rendere più comprensibile il contenuto dei modelli di bilancio. Si tratta, in fondo, di un'illustrazione diversa da quella proposta nel Documento Unico di Programmazione (redatto ai sensi del punto 8 del medesimo principio), nel quale le voci di entrata e di spesa più significative vengono rielaborate ed esplicitate per consentire un agevole confronto temporale tra i dati dello stesso ente.

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IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 del nostro ente è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare:

1. i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs n. 118/2011);

2. il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs n.

118/2011);

3. il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs n. 118/2011);

Si ricorda a riguardo che, ai sensi dell’art. 11, comma 14, tutti gli enti sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

A dette disposizioni, che hanno innovato profondamente il sistema contabile ed i modelli di bilancio, si aggiungono quelle introdotte dalle leggi di bilancio e, dai successivi aggiornamenti dei principi contabili adottati con appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

È necessario preliminarmente segnalare che, al momento della redazione del presente documento, la legge di bilancio di previsione dello Stato è ancora in discussione in Parlamento e l’iter di approvazione si concluderà, presumibilmente, in data successiva all’adozione dello schema di bilancio da parte della Giunta Comunale.

Il bilancio di previsione che andiamo con il presente documento ad analizzare è quindi predisposto in conformità alla disciplina attualmente vigente. Naturalmente laddove la legge di bilancio in corso di approvazione dovesse prevedere disposizioni con un impatto diretto sulla finanza locale, si provvederà ad adottare tempestivamente le necessarie variazioni di bilancio.

Il bilancio di previsione così costruito sintetizza, in un processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, definisce, circoscrivendole in termini numerici, le scelte di questa amministrazione in un'ottica annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti.

A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs n. 118/2011):

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente.”

Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo riscontrare come lo stesso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata

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nelle tabelle seguenti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei postulati di bilancio sanciti dal legislatore nei nuovi principi contabili generali di cui all’allegato n.1 del D.Lgs n. 118/2011, quali:

▪ l'annualità, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;

▪ l'unità, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;

▪ l'universalità, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;

▪ l'integrità, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;

▪ la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;

▪ la significatività e rilevanza, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;

▪ la flessibilità, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;

▪ la congruità, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

▪ la prudenza, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

▪ la coerenza interna, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;

▪ la coerenza esterna, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;

▪ la continuità e la costanza, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;

▪ la comparabilità e la verificabilità, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;

▪ la neutralità, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;

▪ la pubblicità, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;

▪ l’equilibrio di bilancio, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;

▪ la competenza finanziaria, e cioè l’imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);

▪ la competenza economica, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

▪ la prevalenza della sostanza sulla forma, per cui i fatti aziendali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente

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secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Partendo da queste premesse nelle due tabelle che seguono sono riportate le previsioni, per titoli, relative all’esercizio 2022 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa) ed al 2023 e 2024 (con riferimento alle sole previsioni di competenza).

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2022

ENTRATE CASSA

2022 COMPETENZA

2022 SPESE CASSA

2022 COMPETENZA 2022

Fondo di cassa presunto

all'inizio dell'esercizio 33.850.500,00

Utilizzo avanzo presunto di

amministrazione 1.434.807,91 Disavanzo di

amministrazione 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 3.652.774,67

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa 45.180.739,35 42.043.930,00 Titolo 1 - Spese correnti 102.821.616,07 80.291.210,28

- di cui fondo pluriennale

vincolato 1.635.963,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 15.210.988,75 8.967.868,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 45.821.308,71 29.061.352,00 Titolo 2 - Spese in conto

capitale 80.046.680,37 44.096.771,79

Titolo 4 - Entrate in conto

capitale 51.423.828,68 28.171.595,46 - di cui fondo pluriennale

vincolato 1.160.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di

attività finanziarie 3.644.127,60 6.851.145,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività

finanziarie 7.331.145,00 6.851.145,00

Totale entrate finali 161.280.993,09 115.095.890,46 Totale spese finali 190.199.441,44 131.239.127,07

Titolo 6 - Accensione di prestiti 31.633.203,40 16.778.435,17 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 14.579.568,47 5.722.781,14 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura

Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di

terzi e partite di giro 15.306.616,71 14.270.280,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 15.792.303,29 14.270.280,00

Totale Titoli 208.220.813,20 146.144.605,63 Totale Titoli 220.571.313,20 151.232.188,21 TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATE 242.071.313,20 151.232.188,21 TOTALE COMPLESSIVO

SPESE 220.571.313,20 151.232.188,21

Fondo di cassa finale presunto 21.500.000,00

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LE PREVISIONI DI COMPETENZA 2023 e 2024

ENTRATE COMPETENZA

2023 COMPETENZA

2024 SPESE COMPETENZA

2023 COMPETENZA 2024

Fondo pluriennale vincolato

2.795.963,00 2.100.266,00

Disavanzo di

amministrazione 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa 42.041.930,00 42.041.930,00

Titolo 1 - Spese correnti

77.075.455,00 76.631.551,00

- di cui fondo pluriennale

vincolato 1.520.266,00 1.520.266,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 8.316.757,00 8.250.144,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

28.428.266,00 28.525.396,00

Titolo 2 - Spese in conto

capitale 65.202.677,00 30.434.448,00

Titolo 4 - Entrate in conto

capitale 47.694.202,91 24.848.383,00

- di cui fondo pluriennale

vincolato 580.000,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

8.607.981,00 3.950.000,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività

finanziarie 8.607.981,00 3.950.000,00

Totale entrate finali 135.089.136,91 107.615.853,00 Totale spese finali 150.886.113,00 111.015.999,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

16.762.981,00 4.850.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

3.761.967,91 3.550.120,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di

terzi e partite di giro 14.270.280,00 14.270.280,00

Titolo 7 - Spese per conto

terzi e partite di giro 14.270.280,00 14.270.280,00

Totale Titoli 166.122.397,91 126.736.133,00 Totale Titoli 168.918.360,91 128.836.399,00

TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATE 168.918.360,91 128.836.399,00 TOTALE COMPLESSIVO

SPESE 168.918.360,91 128.836.399,00

Nei paragrafi che seguono procederemo all’approfondimento delle principali voci di entrata e di spesa al fine di comprendere meglio i contenuti del documento.

(8)

PRIMA PARTE

ANALISI DELLE

ENTRATE

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1 ANALISI DELLE ENTRATE

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono infatti conseguite le successive previsioni di spesa.

A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei titoli, per poi approfondirne le varie categorie che rispettivamente li compongono.

Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa: “Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell’ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.” (cfr. punto 9.4 del principio contabile n.1)

1.1 Analisi per titoli

Ai fini dell’analisi delle entrate del bilancio seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore partendo, cioè, dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e, progressivamente, cercando di comprendere come i valori complessivi siano stati determinati.

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

a) il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l’approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;

b) il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente;

c) il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;

d) il "Titolo 4" è costituito da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo II, sono diretti a finanziare le spese d'investimento;

e) il "Titolo 5" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine;

f) il "Titolo 6" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;

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g) il "Titolo 7" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve, termine per anticipazioni di cassa;

h) il "Titolo 9" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi (detta voce non trova evidenza nelle tabelle che seguono).

Le previsioni 2022

TITOLI DI ENTRATA COMPETENZA

2022 % CASSA

2022 %

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa 42.043.930,00 28,77% 45.180.739,35 21,70%

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 8.967.868,00 6,14% 15.210.988,75 7,31%

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 29.061.352,00 19,89% 45.821.308,71 22,01%

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 28.171.595,46 19,28% 51.423.828,68 24,70%

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di

attività finanziarie 6.851.145,00 4,69% 3.644.127,60 1,75%

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 16.778.435,17 11,48% 31.633.203,40 15,19%

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e

partite di giro 14.270.280,00 9,76% 15.306.616,71 7,35%

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 146.144.605,63 100,00% 208.220.813,20 100,00%

La tabella successiva, invece, permette un confronto temporale sia con gli stanziamenti dell’esercizio 2021 che con gli accertamenti definitivi degli anni 2020 e 2019, oltre che con le previsioni dei prossimi esercizi 2023 e 2024.

In tal modo si ottengono ulteriori spunti di riflessione per comprendere alcuni scostamenti rispetto al trend storico.

Accertamenti 2019-2020, stanziamenti 2021 e previsioni 2022, 2023 e 2024

TITOLI DI ENTRATA 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa 44.663.421,57 42.107.906,13 42.106.869,00 42.043.930,00 42.041.930,00 42.041.930,00 Totale TITOLO 2 (20000):

Trasferimenti correnti 6.344.656,01 22.118.570,43 20.631.925,96 8.967.868,00 8.316.757,00 8.250.144,00 Totale TITOLO 3 (30000): Entrate

extratributarie 29.476.378,82 22.030.703,20 24.161.931,61 29.061.352,00 28.428.266,00 28.525.396,00 Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in

conto capitale 9.516.617,76 9.283.938,62 31.382.359,39 28.171.595,46 47.694.202,91 24.848.383,00 Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da

riduzione di attività finanziarie 3.862.115,00 3.693.498,29 8.172.310,00 6.851.145,00 8.607.981,00 3.950.000,00 Totale TITOLO 6 (60000): Accensione

prestiti 6.300.328,56 6.452.304,65 22.488.799,41 16.778.435,17 16.762.981,00 4.850.000,00 Totale TITOLO 7 (70000):

Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 2.408.525,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per

conto terzi e partite di giro 103.803.349,27 9.838.585,72 14.635.780,00 14.270.280,00 14.270.280,00 14.270.280,00 TOTALE TITOLI 206.375.392,54 115.525.507,04 163.579.975,37 146.144.605,63 166.122.397,91 126.736.133,00

(11)

Proseguendo nell’analisi delle entrate si ricorda che il principio contabile applicato alla programmazione al punto 9.4 precisa: “Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.”

Nei paragrafi che seguono procederemo all'analisi delle articolazioni di ciascun titolo.

1.1.1 Titolo 1° Le Entrate tributarie

È forse opportuno preliminarmente ricordare che la classificazione delle entrate tributarie ha subito un’importante rivisitazione all’interno del nuovo bilancio armonizzato: le vecchie “categorie” vengono ridenominate in “Tipologie” e suddivise secondo differenti aggregazioni omogenee.

In particolare, rinviando alla lettura della tabella per una analisi completa, si segnala come la tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" raggruppa la gran parte delle voci di entrate che nel precedente modello di bilancio erano distinte nelle tre categorie e pertanto comprende:

▪ le "Imposte" (ex cat. 01) e cioè tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione;

▪ le "Tasse" (ex cat. 02) e cioè i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti;

▪ i “Proventi assimilati” una voce residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Le previsioni 2022

TIPOLOGIE (TIT. 1^ ENTRATA) COMPETENZA

2022 % CASSA

2022 %

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 35.593.100,00 84,66% 37.827.157,38 83,72%

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle

autonomie speciali 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 20.000,00 0,05% 20.000,00 0,04%

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni

Centrali 6.430.830,00 15,30% 7.333.581,97 16,23%

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o

Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa 42.043.930,00 100,00% 45.180.739,35 100,00%

La tabella successiva, invece, permette un confronto temporale sia con gli stanziamenti dell’esercizio 2021 che con gli accertamenti definitivi degli anni 2020 e 2019, oltre che con le previsioni dei prossimi esercizi 2023 e 2024.

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Accertamenti 2019-2020, stanziamenti 2021 e previsioni 2022, 2023 e 2024

TIPOLOGIE (TIT. 1^ ENTRATA) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi

assimilati 38.232.641,82 35.491.663,04 34.065.031,00 35.593.100,00 35.591.100,00 35.591.100,00 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle

autonomie speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 3.297,88 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da

Amministrazioni Centrali 6.430.779,75 6.612.945,21 8.021.838,00 6.430.830,00 6.430.830,00 6.430.830,00 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione

o Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di

natura tributaria, contributiva e perequativa 44.663.421,57 42.107.906,13 42.106.869,00 42.043.930,00 42.041.930,00 42.041.930,00

Appare in questa sede opportuno proporre alcuni approfondimenti in merito alla disciplina ed ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni concernenti i tributi comunali che, come noto, rappresentano la prima e principale voce del bilancio al netto dei fondi perequativi statali.

I presupposti normativi IMU - TARI e le novità introdotte.

La Legge 27.12.2013 n.147 ha istituito dall’anno 2014, con i commi 639 e ss.

dell’art. 1, l’imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Successivamente la Legge 28.12.2015 n. 208 ha provveduto all’eliminazione della TASI per la maggior parte delle categorie catastali nonché per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, mentre con il comma 668 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, si è introdotta la possibilità di sostituire la tassa rifiuti con la tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Comune di Lucca, avvalendosi di tale facoltà ha introdotto, sin dall’anno 2016, la TARIC in sostituzione della TARI determinando così la scomparsa dal bilancio comunale della relativa voce di entrata, dato che la tariffa corrispettiva è riscossa direttamente dal gestore del servizio Sistema Ambiente S.p.A..

Nel corso dell’anno 2019 il legislatore nazionale ha introdotto numerose novità in tema di tributi locali, destinate a produrre i loro effetti con l’esercizio finanziario 2020. In particolare è opportuno menzionare le disposizioni della legge di bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) che ha abolito la IUC (imposta unica comunale), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dettato all'art 1, commi da 738 a 783, una nuova disciplina per l'IMU (Imposta Municipale Propria) con conseguente abolizione della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) a decorrere dal 1 gennaio 2020. Le norme sulla c.d. “Nuova IMU”, comunque, non modificano sostanzialmente la disciplina previgente, innovando soprattutto nella misura delle aliquote che potranno essere diversificate esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad oggi, tuttavia, non ancora adottato.

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La disciplina per l’anno 2022

Come sopra ricordato, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, la disciplina IMU è stata rinnovata con l’entrata in vigore della “Nuova IMU”, le cui disposizioni hanno abrogato gran parte della normativa previgente e ogni altra disposizione con essa incompatibile, seppure, sostanzialmente, la nuova disciplina possa facilmente sovrapporsi a quella pregressa. L’introduzione delle disposizioni sopra richiamate ha imposto la necessità di adottare un nuovo regolamento comunale per la disciplina dell’imposta, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 6 agosto 2020, cui per brevità si fa rinvio.

Naturalmente, negli ultimi due esercizi, sull'attività di gestione del tributo ha inciso l'emergenza sanitaria correlata alla pandemia da Covid-19, che ha determinato l'esenzione dal versamento IMU delle strutture ricettive, turistiche e destinate all'intrattenimento, nonché per immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. Per questi ultimi l'esenzione è estesa fino all’esercizio 2022 (art 177 D.L. 34/2020 e art. 78 D.L. 104/2020). Condizione per beneficiare dell'esenzione è l'identità fra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività. Il mancato gettito ha trovato tuttavia adeguata compensazione nel corso degli esercizi 2020 e 2021 in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno ed è destinato ad analogo trattamento anche per i successivi esercizi interessati dalla misura.

Merita inoltre ricordare che con l’entrata in vigore della normativa richiamata viene cancellata dall’ordinamento la TASI le cui aliquote vengono riportate all’interno dell’IMU. Ad ogni modo la cancellazione della TASI non ha comportato per il nostro ente alcuna conseguenza sostanziale, dato che già nel 2019 è stato deciso di azzerare del tutto le relative aliquote TASI, anche per le due ipotesi in cui era rimasta in vigore nel nostro Comune negli anni 2016, 2017, 2018, recuperando, appunto, le relative aliquote nell'ambito dell'IMU.

Naturalmente l’attività di recupero dell’evasione tributaria continuerà ad essere disciplinata dalle norme previgenti in vigore nel tempo.

Si ricorda infine che il Comune di Lucca ha introdotto dal 2016, in sostituzione della TARI, la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 dell’art. 1 della Legge n.

147/2013, il quale prevede che: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.

In attuazione di quest’ultima previsione, il Comune di Lucca ha appunto introdotto dall’anno 2016 la tariffa corrispettiva sui rifiuti (TARIC) in sostituzione della tassa sui rifiuti (TARI), prevedendo riduzioni tariffarie calcolate sulla base dei minori conferimenti di rifiuto indifferenziato da parte dei singoli utenti.

La tariffa corrispettiva rifiuti è applicata e riscossa da Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per cui il relativo gettito, dal 2016, non è più presente nel bilancio comunale.

La previsione IMU 2022

La previsione complessiva del gettito 2022 è stimata, in considerazione del dato storico e delle risultanze che emergono dalla banca dati tributaria (aggiornata all’esito delle verifiche svolte dall’ufficio tributi in merito all’azione di recupero evasione e di aggiornamento delle rendite catastali), in € 22.900.000, in aumento rispetto alle previsioni assestate relative all’esercizio precedente.

Nel determinare la previsione per l’esercizio in corso si è fatto essenzialmente riferimento al dato storico, anche in considerazione del fatto che la crisi economica determinata dalla pandemia non ha prodotto la temuta riduzione del gettito registrato. Allo stesso tempo, occorre tenere in debita considerazione gli effetti circa l’ampliamento della base imponibile, che già sta producendo e senz’altro continuerà a

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produrre, l’intensa attività di accertamento svolta anche negli ultimi esercizi seppur caratterizzati dagli effetti negativi della pandemia. In altri termini, la solidità mostrata dal gettito IMU nella fase di assoluta criticità che ha caratterizzato gli ultimi esercizi, può essere ritenuta garanzia della stabilità del gettito anche per le annualità ricomprese nel bilancio cui si fa riferimento.

Si ricorda in proposito che il gettito IMU è rappresentato in bilancio al netto della quota che va ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale.

Riguardo all'attività di recupero programmata per l'anno 2022, sono previsti i controlli sulle annualità di imposta 2018 (aree fabbricabili) e 2019 (fabbricati), con un gettito da recupero evasione prudenzialmente fissato in € 4.100.000.

Ad ogni buon conto si precisa che le previsioni sono state effettuate in conformità al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata secondo il quale le entrate vanno accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive (crediti) e non per cassa (riscossioni); conseguentemente la previsione in tema di recupero evasione comprende una quota di gettito di difficile o dubbia riscossione, che viene garantita con la costituzione, nella parte spesa, del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si riporta di seguito la sintesi delle modalità di applicazione dell’IMU per l’annualità 2022 sugli immobili e le aree fabbricabili ubicate nel Comune di Lucca, sostanzialmente identico rispetto a quello dell’esercizio precedente, in considerazione della conferma di tutte le aliquote e detrazioni già in vigore, ad eccezione delle lievi modifiche a quest’ultime disposte con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Di seguito l’articolazione delle aliquote IMU:

a) aliquota dello 1,06 % (uno virgola zero sei per cento) per tutti gli immobili (aree fabbricabili, fabbricati e terreni), ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, ad eccezione di quelli indicati nei punti successivi.

b) aliquota dello 0,6% % (zero virgola sei per cento) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, nonché per quelle assimilate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento per la disciplina IMU, appartenenti alle stesse categorie catastali, e relative pertinenze.

c) aliquota dello 0,96 % (zero virgola novantasei per cento) per gli immobili locati con contratto regolarmente registrato, limitatamente a quelli appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, a condizione che la locazione sia a fini abitativi. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per gli immobili locati non rientranti in detta previsione si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera a).

d) aliquota dello 0,56 % (zero virgola cinquantasei per cento) per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato, immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal 3° comma dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. Per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Tale aliquota va rapportata alla norma di cui all'art. 1, comma 760, della

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legge 27 dicembre 2019 n. 160 che prevede la riduzione dell'imposta al 75% per gli immobili locati a canone concordato, per cui, sussistendo i requisiti previsti per le due agevolazioni, l'imposta si calcola con l'aliquota dello 0,56% e poi la si riduce al 75%; se invece non ricorrono entrambe le condizioni si applica solo quella di spettanza (p. es. nel caso in cui ai requisiti di legge non si accompagnino i requisiti dell'abitazione principale nei confronti del locatario, che quindi non abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato, spetta la riduzione dell'imposta al 75%, ma non calcolata con l'aliquota dello 0,56%, ma eventualmente con quella dello 0,96% per le locazioni abitative o con quella generale dello 1,06%).

e) aliquota dello 0,76 % (zero virgola settantasei per cento) per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/3 (teatri, cinema, ecc.) e relative pertinenze.

f) aliquota dello 0,76% (zero virgola settantasei per cento) per un solo immobile concesso in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) o in linea collaterale di secondo grado, limitatamente al rapporto tra fratelli e sorelle con contratto di comodato regolarmente registrato. In quest'ultima ipotesi devono sussistere i requisiti sotto indicati con i numeri da 1 a 4. Tale aliquota va rapportata alla previsione di cui alla lettera c) del comma 747 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che prevede la riduzione alla metà dell'imposta per le unità immobiliari (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, a patto che le utilizzino come abitazione principale e che il contratto di comodato sia registrato e che sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma a cui espressamente si rimanda. Per i comodati tra parenti di primo grado (genitori/figli) si applica quindi l'aliquota dello 0,76% e, se ricorrono tutti i requisiti previsti dalla legge, anche la riduzione alla metà dell'imposta; per i comodati tra parenti in linea collaterale di secondo grado, limitatamente al rapporto tra fratelli e sorelle, si applica la sola aliquota dello 0,76%, senza riduzione alla metà, a condizione però che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. l'immobile deve essere classificato esclusivamente nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7;

2. l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per cui se l'abitazione concessa in uso gratuito è composta da due o più unità immobiliari catastali, l'aliquota ridotta si applica comunque ad una sola di esse;

3. l'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;

4. il soggetto concedente deve essere possessore, oltre che dell'immobile dato in uso gratuito e di quello destinato a propria abitazione principale, ivi comprese le relative pertinenze, di un solo altro immobile classificato nelle categorie catastali di cui al punto 1), e relative pertinenze, per una quota non superiore al 49%.

La previsione del punto 4) va intesa nel senso che l'aliquota ridotta prevista per l'uso gratuito è applicabile nei casi in cui il contribuente possieda, oltre all'abitazione data in uso gratuito ed a quella propria principale, solo un altro immobile classificato nelle categorie catastali di cui al punto 1), con esclusivo riferimento alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7.

Il possesso di immobili (non rilevano a tal fine i terreni e/o le aree fabbricabili) classificati in altre categorie catastali, diverse da quelle indicate, determina comunque la non spettanza dell'aliquota ridotta. AI fini dell'applicazione del punto 4), il possesso della propria abitazione principale e di un altro immobile classificato nelle categorie catastali di cui al punto 1), con esclusivo riferimento alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, sono da intendere come condizioni eventuali e non come necessarie, nel senso che l'aliquota ridotta spetta anche

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nel caso in cui il contribuente possieda solo ed esclusivamente l'immobile dato in uso gratuito, così come spetta nel caso in cui il contribuente possieda solo l'immobile destinato a propria abitazione principale, in aggiunta a quello dato in uso gratuito.

g) aliquota dello 0,76% (zero virgola settantasei per cento) per gli immobili rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 746, Legge 160/2019, terzo periodo, ai sensi del quale in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 comma 1, lettere c), d) e f) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato, costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

h) aliquota dello 0,76% (zero settantasei per cento) per i terreni, che non presentino le caratteristiche di area fabbricabile, non adibiti all'esercizio delle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile e comunque non posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

i) aliquota ridotta fino allo 0,00 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750, della Legge n. 160/2019.

j) conferma della detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le altre fattispecie di cui all'art. 1, comma 749, Legge 160/2019.

Addizionale comunale IRPEF

L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stata istituita dal D.Lgs 28.9.1998 n. 360, a decorrere dall’anno 1999.

Il Comune di Lucca ha introdotto tale addizionale nello stesso anno 1999, mentre, a decorrere dall’anno 2007, con deliberazione del Commissario straordinario n. 25 del 27.2.2007, alla luce dei commi 142 e 143 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296, è stato adottato l’apposito regolamento ai sensi dell’articolo 52 del D.L.gs 15.12.1997 n. 446 (che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni).

Nell’anno 2008 è stata introdotta, con deliberazione del Consiglio Comunale n.

77 del 31.5.2008, una soglia di esenzione in ragione del possesso dello specifico requisito costituito da un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superiore a € 11.000,00; questa misura è stata successivamente aumentata fino a raggiungere nel 2012 il limite di euro 14.000 (come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 4.9.2012).

Sempre nell’anno 2012, in sostituzione dell’aliquota unica, sono state introdotte aliquote diversificate per scaglioni di reddito: da 0,59 per cento per lo scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00, allo 0,8 per cento per lo scaglione di reddito oltre euro 75.000,00.

In occasione della manovra fiscale per l’anno 2019, al fine di adottare azioni volte a sostenere il reddito delle categorie meno abbienti della popolazione, mantenendo tuttavia inalterato il gettito complessivo presunto, si è ritenuto opportuno innalzare la soglia di esenzione ad € 14.500, riducendo inoltre leggermente l’aliquota del primo scaglione ed incrementando le aliquote per gli scaglioni più elevati di reddito. Valutati positivamente gli esiti delle modifiche introdotte nell’esercizio trascorso, le aliquote ed esenzioni valide per gli anni 2019 e 2020 vengono tacitamente estese anche per l’esercizio 2021.

Il quadro delle aliquote può essere, quindi, così sinteticamente rappresentato:

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Scaglioni di reddito Aliquote 2018 Aliquote 2019 e successivi

Soglia di esenzione € 14.000 € 14.500

Scaglione da 0 a 15.000 euro 0,59 0,58

Scaglione da 15.000 a 28.000 euro 0,60 0,60 Scaglione da 28.000 a 55.000 euro 0,70 0,74 Scaglione da 55.000 a 75.000 euro 0,75 0,79

Scaglione oltre 75.000 euro 0,80 0,80

In proposito vale la pena di ricordare che il Principio contabile applicato 4.2, in merito alle modalità di accertamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, precisa che

“gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (…).In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale”.

La previsione di entrata, pari ad € 7.350.000 per ciascuno degli esercizi del triennio rileva un incremento rispetto alle previsioni assestate dell’esercizio 2021, le quali a loro volta erano state influenzate dalle valutazioni circa i gravi effetti economici prodotti dalle misure di contenimento della pandemia anche sul reddito delle persone fisiche. In realtà i dati registrati nelle annualità 2020 e 2021 hanno mostrato, complessivamente, una diffusa capacità di resistenza del reddito nel nostro territorio, determinando introiti addirittura superiori alle prudenti previsioni iniziali.

Tali positivi risultati devono essere letti all’interno di una cornice macroeconomica di sostanziale ripresa dell’economia nazionale, anche grazie agli ingenti interventi di sostegno all’economia adottate dall’autorità di governo a tutti i livelli, che lascia immaginare un progressivo ritorno alle condizioni pre-pandemia auspicabilmente già nel corso dell’esercizio 2022.

In virtù di tali considerazioni si è quindi ritenuto di stimare le previsioni in conformità ai risultati consuntivi dell’esercizio 2019 che aveva fatto registrare accertamenti superiori alle attese.

Vale comunque la pena di ricordare che l’intervallo di stima calcolato mediante il simulatore disponibile sul portale del federalismo fiscale, indica come gettito minimo l’importo di € 7.654.595 e come gettito massimo € 9.355.611. Il relativo stanziamento rappresenta dunque il frutto di una scelta comunque di cautela nel quadro di una congiuntura economica caratterizzata da assoluta incertezza anche a causa dell’impossibilità di determinare quando gli effetti della pandemia potranno ritenersi effettivamente superati.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

La materia è stata oggetto di una generale riforma ad opera dell’art. 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 con cui è stato introdotto il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale con vigenza dal 1 gennaio 2021, destinato a sostituire integralmente, tra l’altro l’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Il Comune di Lucca ha approvato il regolamento per l’applicazione del canone unico con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27.04.2021 affidando peraltro integralmente la gestione di tale entrata alla società in house LRS s.r.l., ad eccezione del rilascio degli atti autorizzativi

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di occupazione suolo pubblico rimasta nella competenza degli organi comunali (in particolare il SUAP). I relativi stanziamenti sono quindi allocati non più al titolo I bensì al titolo III dell’entrata.

Imposta di soggiorno

Il Comune di Lucca ha istituito l’imposta di soggiorno a decorrere dal 1° aprile 2013, adottando il relativo regolamento e approvando le tariffe, rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.1.2013 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 22.1.2013. Successivamente modificato, nel 2018, è stato integralmente sostituito dal nuovo regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29.12.2020, che recepisce in particolare le modifiche apportate all’art. 4 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23 dall'art. 180, comma 3, D.L. 19.05.2020 n. 34 relativamente alla figura del soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, agli adempimenti posti a carico di quest'ultimo e alle conseguenze derivanti dall'inquadramento delle violazioni nell'alveo delle violazioni tributarie.

La nuova regolamentazione, tuttavia, non ha trovato ancora applicazione concreta: la sospensione del regolamento comunale per l'Imposta di soggiorno, inizialmente disposta per il periodo giugno – dicembre 2020, si è infatti protratta fino al 31 dicembre 2021, con l'obiettivo di favorire la ripresa dell’attività turistica.

Nel contempo la Giunta Comunale ha definito le tariffe da adottare per l’esercizio 2021 confermando sostanzialmente l’impianto previgente.

In proposito si ricorda che l'imposta è determinata in funzione dei pernottamenti effettuati nelle strutture, per un massimo di tre pernottamenti individuali consecutivi.

L'importo unitario è stabilito in base al tipo ed alla classificazione delle strutture ricettive, da un massimo di € 2,5 applicato ai pernottamenti in strutture alberghiere di lusso, fino ad € 1 applicato agli ostelli; per tutte le altre categorie extra alberghiere l'importo unitario dell'imposta è stato uniformato ad € 1,5. Tali misure sono state implicitamente prorogate anche per l’esercizio 2022 e fino a nuovi interventi in proposito ove ritenuti opportuni.

In merito al gettito stimato è utile evidenziare come l’esercizio trascorso sia stato caratterizzato da una progressiva ripresa dell’attività turistica che pare, dunque, destinata a superare le gravi difficoltà manifestatesi nel corso del 2020. È possibile pertanto affermare che l’attività turistico-ricettiva della nostra città stia gradualmente recuperando i livelli raggiunti in epoca precedente alla pandemia e che, con la fine del periodo di sospensione, si potranno raggiungere le previsioni così come definite nell’ultimo documento di programmazione finanziaria approvato nella fase antecedente alla pandemia. I relativi stanziamenti sono quindi indicati in € 1.050.000 per ciascuna annualità del triennio di riferimento.

1.1.2 Titolo 2° Le Entrate da trasferimenti correnti

Preliminarmente merita ricordare che con l’approvazione della Legge n.

42/2009, nota come legge sul “federalismo fiscale”, è stato avviato un processo di trasformazione della finanza locale finalizzato a garantire agli enti locali una maggiore autonomia impositiva, essenzialmente concernente la base imponibile immobiliare presente sul territorio, bilanciata da una progressiva riduzione dei trasferimenti statali, con lo scopo, tra gli altri, di promuovere una maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo decentrati. Si è dunque assistito ad un processo di

“fiscalizzazione” di alcune entrate locali, acquisite al bilancio dello Stato, le quali sono andate ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale distribuito a livello nazionale sulla base di criteri perequativi e di garanzia della sostanziale invarianza di risorse a disposizione dell’ente, valutate come complesso delle entrate tributarie locali e dei trasferimenti erariali.

In realtà il percorso riformatore è stato oggetto di modifiche e frequenti cambiamenti di direzione che hanno in parte mutato lo spirito originario della riforma e, spesso, generato incertezze circa le risorse effettivamente disponibili, a cui devono

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aggiungersi i reiterati interventi di riforma dei tributi locali, succedutisi in questi anni, aggravati dalla obiettiva limitatezza degli spazi riconosciuti agli enti locali nella disciplina dei tributi propri. Non si può poi non rilevare come le risorse statali, confluite nel Fondo di solidarietà comunale, siano state oggetto di una costante riduzione a partire dal 2010, fino a trovare una sostanziale condizione di stabilità dall’esercizio 2016, che, tuttavia, non ha impedito variazioni anche considerevoli delle spettanze dei singoli comuni.

Vale forse la pena di ricordare che il Fondo di solidarietà comunale è suddiviso in due quote: la prima viene assegnata sulla base di parametri "perequativi" (il riferimento è ai costi e ai c.d. fabbisogni standard), mentre la seconda è determinata sulla base di criteri “compensativi” e serve a neutralizzare i mancati gettiti IMU e TASI derivanti dalle detassazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), nonché le variazioni del gettito e delle risorse disponibili comunali conseguenti alla soppressione del precedente fondo sperimentale.

Attualmente il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è lo strumento attraverso il quale lo Stato centrale realizza un prelievo delle risorse (standard) di gettito IMU per effettuare una redistribuzione attraverso un meccanismo perequativo. I fabbisogni e le capacità fiscali standard costituiscono il criterio principale alla base di tale meccanismo, mentre a partire dal 2021, avrebbero dovuto rappresentare l’unico criterio di riferimento.

In realtà l’art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, il cosiddetto "decreto fiscale", ha sostanzialmente riscritto il sistema perequativo, che prevedeva l’adozione di percentuali progressivamente crescenti della quota di perequazione, che si attestavano al 60% per il 2019 e all'85% per il 2020, fino al raggiungimento del 100% dal 2021.

La novità introdotta dal decreto fiscale è rappresentata proprio dalla diminuzione della percentuale di riparto su base perequativa, ridotta per l'anno 2019 dal 60% al 45%, ridefinendo anche il percorso perequativo dei prossimi anni per renderlo più graduale e sostenibile, con un incremento del 5% annuo a partire dal 2020. L'applicazione a regime è dunque rinviata all'anno 2030.

Al momento della redazione del presente documento il Ministero dell’Interno non ha fornito alcun dato, nemmeno provvisorio, in merito alla quantificazione del Fondo di solidarietà comunale per l’esercizio 2022. In assenza di correttivi, appare opportuno procedere alla conferma dello stanziamento già previsto per l’esercizio 2021 pari a € 6.430.830 che, nel corso della gestione, ha in realtà registrato un significativo incremento rispetto ai valori iniziali, in particolare per l’incremento delle risorse destinate alle funzioni sociali. Ad oggi tuttavia non è possibile prevedere se tali ulteriori risorse saranno confermate anche l’annualità 2022 ed eventualmente sulle successive, e quindi appare opportuno rinviare l’eventuale adeguamento degli stanziamenti al momento dell’effettiva assegnazione. Naturalmente se le assegnazioni ufficiali del Ministero dell’Interno, che saranno presumibilmente comunicate nei primi mesi del 2022, dovessero differire dalle previsioni indicate, si procederà alle opportune variazioni di bilancio in corso di esercizio.

Occorre infine chiarire che il FSC trova rappresentazione nel bilancio di previsione solo con riferimento alla quota effettivamente riconosciuta all’ente (comunque allocata nel Titolo I dell'entrata), mentre la quota di alimentazione del Fondo non è iscritta tra le spese correnti in conseguenza di quanto disposto dall’art. 6 del D.L. 16/2014 in tema di contabilizzazione dell’IMU. Tale disposizione prevede infatti che i Comuni iscrivono la quota dell’imposta municipale propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato per l’alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

È forse opportuno precisare che la collocazione degli approfondimenti in merito all’FSC nella presente sezione è esclusivamente funzionale a rappresentare la diversità sostanziale di tale entrata rispetto alle altre entrate tributarie dell’ente, fermo restando che le relative previsioni sono correttamente allocate al Titolo I dell’Entrata, così come previsto dai principi contabili e dai modelli ministeriali.

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