Nel 1967 fu emanata la legge 800 detta “Legge Corona” che delinea il Nuovo Ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali. Tramite questo fu nuovamente sancita l’importanza che lo Stato attribuisce alla tutela delle attività culturali, e in questo
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Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali del 4 novembre 1999 n. 470.
5Il teatro a stagione caratterizza principalmente l’offerta lirica italiana e francese, mentre il modello a
repertorio è presente soprattutto nell’offerta dei teatri lirici anglosassoni. Una terza tipologia di definizione del programma artistico di un’organizzazione teatrale è quello del “festival”, che si caratterizza per essere composto da opere di un singolo autore o tema. Quest’ultimo modello può costituire una scelta efficace se è presente un forte legame storico tra l’autore e il teatro, e con la città e regione in cui l’organizzazione si localizza (Cori, 2004).
36 caso specifico l’attività lirica e concertistica, per il suo contributo alla formazione della comunità. Tramite la nuova legge furono inoltre definite le sovvenzioni destinate agli Enti lirici–sinfonici attraverso cui avrebbero potuto adempiere ai loro compiti istituzionali. In merito ai finanziamenti un’ulteriore tappa dell’iter legislativo, che ha portato alla riforma dell’ordinamento delle attività liriche e musicali, avvenne con il Regolamento n. 239 del 1999 tramite cui si diede maggiore importanza rispetto al passato, per quanto concerne la spartizione delle risorse destinate al settore, alla programmazione artistica e al costo del lavoro. Questo nuovo ordinamento però non operò nessuna trasformazione per quanto riguarda la struttura organica del settore (Brunetti, 2000), perchè ciò avvenga bisognerà attendere fino alla seconda metà degli anni novanta. La trasformazione degli Enti lirici in Fondazioni di diritto privato è avvenuta tramite due decreti legislativi il dlg. n. 367 del 1996 e il dlg. n. 134 del 1998 attraverso i quali il settore musicale ha visto riformarsi parte dell’impianto normativo, che disciplina l’attività dei suoi enti. L’obiettivo riconosciuto al processo riformativo è quello di conferire una gestione privatistica, e in base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 367 del 1996, poi modificato nel 1998 del decreto legislativo n. 134, individua due tipologie di enti destinatari di questa evoluzione normativa: la prima comprende gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, la seconda invece raccoglie gli enti operanti nel settore musicale individuati dell’Autorità di Governo competente in materia di spettacolo6 (Brunetti, 2000).
La riforma ha colpito in modo differente le due tipologie, soprattutto per quanto concerne i tempi in cui il processo di trasformazione deve compiersi, e la diversa intensità dello stesso. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche attraverso l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 134 del 1998 hanno visto avviarsi il processo di depubblicizzazione che ha comportato la modifica della loro personalità giuridica di diritto pubblico, in personalità giuridica di diritto privato (Brunetti, 2000).
Per la seconda tipologia di soggetti, la trasformazione prevista dalla legge è anche per loro obbligatoria ma non presenta il vincolo dell’immediatezza della sua realizzazione come per gli altri enti. All’interno di questo gruppo il Titolo III della legge n. 800 del 1967 fa rientrare enti pubblici non economici, società cooperative,
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Entrambe le categorie sono identificate dalla legge n. 800 del 1967 rispettivamente al Titolo II e al Titolo III.
37 associazioni non riconosciute e quindi prive di personalità giuridica, ma anche soggetti che sono già costituiti come fondazioni di diritto privato. La trasformazione prevista quindi in alcuni di questi casi non prevede il passaggio da ente pubblico a privato, ma un’evoluzione in termini legali che comporti il passaggio da associazioni e società non lucrative a fondazioni, o in un processo di acquisto della personalità giuridica (Brunetti, 2000).
L’obiettivo che ha dato origine alla riforma normativa è la decisione di affiancare al finanziamento pubblico degli enti quello privato, attuando quindi un’integrazione dei primi. Questo fine si individua all’interno dell’art. 4 del decreto legislativo n. 134 del 1998 che ha generato la riforma, il quale prevede che le fondazioni risultanti dalla fusione, ai sensi del decreto medesimo, “devono in ogni caso conseguire la partecipazione di soggetti privati”. Se ciò non si realizzasse per le condizioni e la quota di partecipazione minima pari al dodici percento del finanziamento pubblico, prevista dalla legge, il contributo statale conferito alle fondazioni inadempienti, non potrà subire aumenti nell’esercizio durante il quale le condizioni non sono state rispettate e nemmeno nel successivo (Brunetti, 2000).
I fini attribuiti alle fondazioni e le direttive in merito alle modalità di gestione sono racchiusi nell’art. 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996 il quale indica che gli enti in questione debbano perseguire senza scopo di lucro la diffusione dell’arte e musicale, la formazione professionale degli artisti e l’educazione della collettività. Per raggiungere tali fini le fondazioni dirigono direttamente i teatri dati loro in gestione, realizzando e promuovendo spettacoli anche in sedi diverse da quest’ultimi sia nel territorio nazionale che all’estero.
L’art. 25 del suddetto decreto legislativo prevede inoltre la possibilità di realizzare attività accessorie se queste sono “poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento”. Possono rientrare in questa categoria ad esempio attività legate alla produzione di cataloghi, o delle scenografie o dei costumi. Lo svolgimento di tali attività deve essere marginale rispetto a compiti di produzione e diffusione della cultura e non devono ledere l’aspetto non lucrativo che caratterizza la fondazione stessa (Brunetti, 2000, pg.139).
38 Tabella 2 – Tabella riassuntiva dell’iter normativo del settore teatrale italiano dal 1967