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IL TRATTATO DI LISBONA

Nel documento L'agricoltura nella Campania in cifre. 2010 (pagine 104-111)

Rompuy è il primo ad assumere questa fun- zione. Il ministro degli Esteri: designato dal Consiglio Europeo, è anche vicepresidente della Commissione Ue ed è quindi soggetto all’approvazione del Parlamento. La britan- nica Catherine Ashton è la prima a svolgere questo ruolo e potrà contare sul nascente servizio diplomatico Ue. Il voto a maggio- ranza qualificata: termina la possibilità, per un Paese membro, di esercitare il diritto di veto in Consiglio su oltre 40 materie. L’u- nanimità resta necessaria solo in alcuni ca- si, tra i quali le decisioni su politica estera e di sicurezza (Pesc-Pesd) e sul fisco. Dal 2014 il sistema di voto sarà a doppia mag- gioranza, basato sul 55% dei paesi, in rap- presentanza del 65% della popolazione. I Parlamenti nazionali potranno bloccare l’i- ter normativo Ue se, entro 8 settimane, ve- rificheranno che le proposte avanzate non rispettano il principio di sussidiarietà. Con il diritto di iniziativa popolare un mi- lione di cittadini può chiedere a Bruxelles di Presentare una proposta normativa Ue. La Carta dei Diritti Fondamentali acquisi-

sce lo stesso valore giuridico dei Trattati e la Corte di giustizia Ue può essere chiama- ta a pronunciarsi sul suo rispetto. Le materie di immigrazione e giustizia en- trano a far parte del diritto comune Ue e delle competenza della Corte di giustizia; le norme sono soggette a voto a maggioranza e co-decisione. In tema di “cooperazione rafforzata”: gli Stati membri che intendano dare un maggiore impulso al processo di in- tegrazione europea possono instaurare tra loro vincoli di cooperazione più approfondi- ti in alcuni specifici settori. La cooperazio- ne nella Difesa, può essere costituita da un gruppo di Paesi nell’ambito della politica di difesa per integrare le loro forze armate o parti di esse. Con la clausola di solidarietà: su richiesta di un Paese membro gli altri devono andare in suo aiuto in caso di ag- gressione armata, attacco terroristico, ca- lamità naturale; mentre con la c.d. clausola di uscita, un Paese può uscire dall’Ue nego- ziando le condizioni con i partner, ed infine, le sanzioni pecuniarie: la Corte di giustizia Ue può infliggere multe più velocemente e

in più casi quando un Paese risulti inadem- piente.

Il Trattato ed il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, organo eletto diret- tamente dai cittadini dell’Unione, sarà do- tato di nuovi importanti poteri, in virtù di un rafforzamento della democrazia rappre- sentativa, diventando colegislatore, insie- me al Consiglio dei Ministri, per la quasi to- talità della legislazione europea. Ciò vuol di- re che non si limiterà a fornire pareri, ma potrà modificare il testo delle proposte le- gislative sottoposte al suo esame. Analogo potere sarà attribuito anche nell’ambito del- la procedura di approvazione del bilancio annuale e del quadro finanziario plurien- nale. Inoltre, il Parlamento europeo eserci- terà una funzione di controllo politico, me- diante l’elezione del Presidente della Com- missione europea, conferendo a quest’ulti- ma una maggiore legittimità democratica. Consterà di 751 seggi, escluso il Presidente, che varieranno da una soglia minima di 6 ad una massima di 96 per Stato membro.

Fra le principali novità del Trattato di Li- sbona vi è l’estensione a numerose materie dell’attuale procedura di codecisione, con voto a maggioranza qualificata, che diventa procedura legislativa ordinaria, in base alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio sono coinvolti in modo paritario e con gli stessi poteri nell’approvazione delle propo- ste legislative. Tale procedura sarà quindi estesa a quelle materie per le quali finora il Parlamento europeo veniva semplicemente consultato, e per le quali la decisione finale spettava al Consiglio che decideva all’una- nimità. Tra le 50 materie interessate figu- rano: la politica agricola comune, i fondi strutturali, la libera circolazione dei lavo- ratori, la liberalizzazione dei servizi, le ma- terie rientranti nello spazio di libertà, si- curezza e giustizia, quali il controllo delle frontiere esterne, il diritto d’asilo, la lotta all’immigrazione illegale, nonché le materie rientranti nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, con l’eccezione degli aspetti inerenti al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazio-

nali. Solo le materie più sensibili, quali ad esempio politica di difesa, politica estera e di sicurezza, saranno decise dal Consiglio all’unanimità. Tuttavia, il Trattato prevede la possibilità che, con decisione unanime del Consiglio europeo, si possa stabilire il passaggio di un determinato settore dal vo- to all’unanimità al voto a maggioranza qua- lificata. Analogamente, stabilisce che per le materie non soggette alla procedura di co- decisione, quest’ultima possa comunque es- sere applicata sempre a seguito di una de- cisione unanime del Consiglio europeo (cd. “clausole passerella”). Più poteri significa anche più responsabilità: il Parlamento è l’unica istituzione direttamente eletta, e disporrà di nuovi strumenti per rendere le altre istituzioni più responsabili di fronte ai cittadini europei.

La procedura di codecisione

La codecisione costituisce la procedura le- gislativa centrale del sistema decisionale (articolo 294 del Trattato sul funziona- mento dell’Unione europea TFUE, ex art.

251 TCE). Oggi, rappresenta la modalità di decisione corrente. Si basa sul principio di parità ed è tale che nessuna delle due isti- tuzioni (Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea) possa legiferare sen- za l’assenso dell’altra. Nella procedura di codecisione, il Parlamento europeo non si accontenta di dare il suo parere: condivide realmente il potere legislativo con il Consi- glio dell’Unione europea, su una base di ri- gida uguaglianza. Se il Consiglio e il Parla- mento non trovano un accordo su una nuo- va proposta, il testo è presentato ad un “co- mitato di conciliazione” composto da un nu- mero uguale di rappresentanti del Consiglio e del Parlamento. Quando il comitato è giun- to ad un accordo, il testo adottato ritorna al Parlamento e al Consiglio, in modo tale da essere adottato e da assumere quindi for- za di legge. Il procedimento di codecisione richiede vari livelli di concertazione e pre- vede numerosi passaggi tra il Consiglio e il Parlamento europeo, detti anche “navetta legislativa”.

sioni sulla Pac saranno adottate proprio con la procedura della codecisione. Per que- sto motivo, oltre al Consiglio e al Commis- sario all’Agricoltura, una responsabilità istituzionale fondamentale sarà affidata al Parlamento europeo, ed in particolare alla Commissione Agricoltura, presieduta da Paolo De Castro, che svolgerà un ruolo de- cisivo nel futuro del dibattito sulla Pac. Concretamente la codecisione si esplica al- l’interno di un processo negoziale tra il Par- lamento e il Consiglio ed è articolata in un massimo di tre letture all’interno delle qua- li le due istituzioni coinvolte possano pro- cedere a successivi emendamenti, con la possibilità di ricorrere, qualora non vi sia accordo, a un procedimento di conciliazio- ne. Di fatto la produzione legislativa in am- bito agricolo viene affidata alla responsabi- lità congiunta di Consiglio e Parlamento e il consenso di quest’ultimo diviene determi- nante. Questo segna una svolta vera e pro- pria rispetto alla precedente impostazione, nella quale il rilievo del Parlamento era esclusivamente di natura consultiva e non

vincolante. Un’innovazione sostanziale, quindi, che avviene in una fase storica de- cisiva per il futuro dell’intervento europeo per il settore agricolo e i territori rurali.

Il bilancio comunitario

Il bilancio generale dell’Unione Europea (o bilancio comunitario) è l’atto che prevede ed autorizza ogni anno il finanziamento del- l’insieme delle attività e degli interventi co- munitari, quali la politica agricola comune (PAC), gli aiuti allo sviluppo delle regioni, le spese di ricerca, istruzione e formazio- ne, le azioni d’aiuto e di cooperazione in- ternazionale con il resto del mondo. Esso traduce, in termini di destinazione delle ri- sorse, le priorità e gli orientamenti politici perseguiti dall’Unione Europea.

Il bilancio dell’UE è deciso ogni anno di con- certo dal Consiglio e dal Parlamento euro- peo. Per snellire la procedura, il Consiglio e il Parlamento sottoscrivono un accordo fi- nanziario pluriennale, che copre diversi an- ni finanziari con tetti alla spesa di ogni area e del totale del bilancio. Esiste, co-

munque, un leggero margine di manovra e flessibilità per affrontare eventi imprevisti o di forza maggiore.

Il quadro finanziario pluriennale per il pe- riodo 2007-2013 è composto da cinque ca- pitoli principali:

1.Crescita sostenibile (382 miliardi di eu-

ro), che include essenzialmente finan- ziamenti per i fondi strutturali, per la ri- cerca e l’educazione;

2.Conservazione e gestione delle risorse

naturali (371 miliardi di euro), che fi- nanzia la politica agricola comune e le politiche sull’ambiente;

3.Cittadinanza, libertà, sicurezza e giusti-

zia (10,77 miliardi di euro), che riguarda azioni in tema di sicurezza e giustizia, così come programmi per scambi di gio- vani, gemellaggi, cooperazione della so- cietà civile e dimensione europea nei me- dia e nella cultura;

4.Unione europea come attore globale

(49.5 miliardi di euro), che finanzierà azioni nei paesi in via di sviluppo, pro- muovendo i diritti umani, la politica este-

ra e di sicurezza e le relazioni con i Pae- si vicini;

5.Amministrazione, incluso servizio tra-

duzione, 49,8 miliardi di euro equivalen- te al 5,75%.

Con il Trattato di Lisbona, il quadro finan- ziario pluriennale (“prospettive finanzia- rie”) diventa vincolante dal punto di vista giuridico, e la sua durata verrà aggiustata in relazione al mandato parlamentare. Que- sto significa che invece di 7 anni, le “pro- spettive finanziarie” ne copriranno proba- bilmente 5, la stessa durata della legislatu- ra. I deputati hanno già chiesto di estende- re il periodo di programmazione attuale - che dovrebbe espirare nel 2013 - fino al 2015-2016, per farlo coincidere con il man- dato del nuovo Parlamento. Con il Trattato di Lisbona il Parlamento sarà responsabile al pari del Consiglio dei Ministri per l’in- sieme del bilancio UE. Inoltre il Trattato semplifica la procedura di approvazione del bilancio più semplice e più corta, e rende il piano di programmazione pluriennale vin- colante dal punto di vista giuridico.

Le modifiche al bilancio UE che interven- gono con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono di seguito descritte:

- semplificazione: sparisce la distinzione

fra spese “obbligatorie” e “non obbliga- torie”;

- più potere al Parlamento: l’assemblea de-

cide in accordo con i Ministri sull’insie- me della spesa europea (prima, solo sul- le spese “non obbligatorie”);

- visione di lungo termine: il quadro di pro-

grammazione pluriennale diventa vinco- lante giuridicamente;

- procedura breve: una sola lettura al Par-

lamento, in parallela a quella del Consi- glio, prima di chiudere l’accordo. Il bilancio dell’UE per il 2010 è stato ap- provato a Strasburgo in dicembre. Consiste di 141,4 miliardi di euro in stanziamenti d’impegno e 122,9 miliardi in stanziamen-

11,5%

75,8%

11,5% 1,2%

IVA di ogni Stato membro Risorse proprie tradizionali di ogni Stato membro RNL di ogni Stato membro Altre entrate

Entrate di bilancio dell’UE, 2010

ti di pagamento. Il budget include il finan- ziamento del piano europeo di ripresa eco- nomica, che beneficerà di 2,4 miliardi di eu- ro. Un bilancio all’insegna della ripresa eco- nomica e del rilancio della competitività eu- ropea: il Parlamento ha ottenuto di elevare gli stanziamenti proposti dai Governi euro- pei da 120 a oltre 122 miliardi, sostenendo che il piano per la ripresa meritava uno sforzo supplementare per il 2010. Per il 2010 le entrate totali dell’UE am- montano a circa 122,9 miliardi di euro. Le fonti sono principalmente quattro: - una parte, uguale per tutti, di reddito de-

rivante dall’IVA percepita dagli Stati

membri (l’11,35% del totale).

- le cosiddette “risorse proprie” tradizio- nali dell’UE, costituite dai dazi doganali e un’imposta sullo zucchero, prelevate da- gli Stati membri per conto dell’UE, e che corrispondono all’11,55% del totale. - una contribuzione diretta degli Stati

membri, intorno all’1% del RNL (reddito nazionale lordo) di ogni Paese, che fi- nanzia la maggior parte del budget co-

munitario (75,94% del totale). La con- tribuzione diretta ammonta quest’anno all’1,04% del RNL nazionale. Inferiore, dunque, alla soglia massima prevista dal- le prospettive finanziarie, che prevedo- no una spesa fino all’1,24% del RNL. Esistono inoltre le cosiddette “entrate spe- cifiche”, provenienti dalla normale attività

dell’Unione Europea e derivate da imposte e contributi a carico dei funzionari europei, dalle ammende inflitte a imprese per osta- colo alla concorrenza, da interessi e garan- zie, tasse varie, prelievi e canoni comuni- tari. Per il 2010, si calcola che la Germania sarà il Paese che contribuirà in maniera maggiore al finanziamento del bilancio eu-

107

42,3% 43,0% 2,0% 5,7% 5,8% 1,2% Crescita sostenibile

Conservazione e gestione delle risorse naturali, PAC e politiche sull’ambiente Finanziamenti di azioni nei Paesi in via di sviluppo e politica estera Amministrazione, incluso servizio traduzione Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia Altre spese

Spese di bilancio dell’UE, 2010

ropeo, con il 19,6% del totale. Seguono Francia (18%), Italia (13,9%), Inghilterra (10,4%) e Spagna (9,6%). Nel linguaggio europeo, a volte si parla di “contribuenti netti”. Sono quei Paesi che danno di più in termini di contributi all’UE rispetto a quello che ricevono in termini di aiuti e fondi. Al- cuni Stati membri - quelli elencati sopra - contribuiscono quindi più di altri, in termi- ni netti e pro capite, al finanziamento del- l’Unione europea. Contrapporre, però, i con- tributi apportati ai vantaggi ricevuti in ter-

mini finanziari da un determinato Stato, fa- cendoli passare come “bilancio netto”, è quantomeno un esercizio improprio e con- troverso per diverse ragioni. Innanzitutto, una parte considerevole del bilancio non ri- torna agli Stati membri, ma serve per so- stenere azioni nei Paesi terzi. Inoltre, i fon- di comunitari possono cofinanziare, ad esempio, un progetto di infrastrutture in un’area meno sviluppata, che viene così contabilizzato come contributo al Paese di quella regione. A implementare i proget-

ti, però, sono spesso imprese di altri Paesi europei, a cui é stato assegnato l’appalto e a cui andranno una parte considerevole dei fondi comunitari.

Non va dimenticato, inoltre, che l’Unione europea è prima di tutto e per natura, una comunità fondata sulla solidarietà fra gli Stati che la compongono, e che secondo il Trattato si impegnano a “rafforzare l’unità delle economie e assicurarne uno sviluppo armonioso, riducendo le differenze esisten- ti nelle varie regioni...”.

Nel documento L'agricoltura nella Campania in cifre. 2010 (pagine 104-111)