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Capitolo 1 Il Modello 231 e i Sistemi di Gestione Integrati nel quadro del Sistema d

3.4 art 25-undecies D.Lgs 231/01: i reati ambientali Analisi delle procedure esistent

apportare in ottica 231.

In considerazione dell’attività svolta, Ecomar risulta particolarmente esposta ai rischi di commissione reato, in via teorica, appartenenti a questa categoria.

Come messo in evidenza dalle Linee Guida Confindustria, la maggior parte dei reati richiamati in questo articolo (così come quelli richiamati nell’art. 25-septies) sono sanzionabili anche a titolo di colpa. I modelli organizzativi, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente qualora si verifichino reati ambientali, devono contemplare misure idonee a evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.90

Art. 137 (sanzioni penali) D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. ……….omissis…….

Come già evidenziato nel paragrafo 2.2, tale articolo non si applica alle imprese che ricadono nel regime di autorizzazione integrata ambientale in forza del criterio di specialità. Ecomar è soggetta alle sanzioni stabilite dall’art. 29-quattuordecies del D.Lgs. 152/06.

90

158 Art. 256 D. lgs. 152/06 Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. ….omissis……. 7. …..omissis….. 8. …..omissis….. 9 …..omissis…..

Per quanto concerne le attività di gestione rifiuti regolate dall’autorizzazione integrata ambientale, come per i reati di cui all’art. 137, tale articolo non trova applicazione. Tuttavia, poiché Ecomar svolge attività di intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza detenzione degli stessi, la situazione evidenziata al primo comma dovrà essere monitorata.

Le fattispecie previste ai successivi commi non sono applicabili in quanto l’Azienda non viene mai in contatto con i rifiuti intermediati.

La disciplina amministrativa subordina le attività di intermediazione, commercio, raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non, alla preventiva iscrizione da parte dei loro esercenti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, a seguito di prestazione di idonee garanzie finanziarie 5. L’iscrizione abilita all’esercizio dell’attività richiesta per cinque anni.

159 In giurisprudenza, il titolo scaduto e quello sospeso, ad esempio per mancato pagamento dei relativi diritti, sono equiparati all’assenza di titolo abilitativo, ma in questo caso si corre il rischio di effettuare un’interpretazione analogica a sfavore, dato che l’art. 256, comma 1 si riferisce alla mancanza di autorizzazione o iscrizione, e non all’assenza di valida autorizzazione, diversamente da quanto previsto dallo stesso d.lgs. n. 152/2006 in altra sede (ad es., art. 279 relativo all’inquinamento atmosferico).91

Altro caso di condanna riguarda la non corrispondenza tra l’autorizzazione e i rifiuti trattati o trasportati. Si sottolinea in giurisprudenza che trasportare o trattare rifiuti diversi da quelli per cui si è autorizzati equivale a non avere autorizzazione alcuna, pertanto passibile di condanna (art. 256 d.lgs. 152/2006). Ma in questo caso non sono specificati i singoli CER, bensì un quantitativo annuale massimo che include rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Dall’interpretazione sopra riportata si evince che Ecomar, essendo in possesso di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con inizio validità: 05/04/2016 e fine validità 05/04/2021 non incorre in tale fattispecie di reato, almeno per i prossimi anni e può, comunque avvalersi a scopo prudenziale dell’apposita procedura presente nel SGI denominata “Requisiti legislativi e regolamentari” alla quale è collegato il Modello relativo allo scadenziario di iscrizioni e albi che identifica modalità e responsabile del monitoraggio.

Il SGI è in fase di aggiornamento in quanto l’azienda sta attualmente implementando l’attività di trasporto dei rifiuti. Tale attività non viene qui presa in considerazione, ma, ovviamente, in caso di adozione effettiva del Modello anche questa dovrebbe essere inserita e disciplinata.

Valutazione del rischio

Le sanzioni pecuniarie possono variare da 150 a 250 quote.

Per quanto sopra esposto, la valutazione concerne la sola attività di intermediazione. Tenuto conto che l’art. 256 comma 1 si limita a considerare l’esistenza dell’autorizzazione (nel caso specifico iscrizione all’Albo Gestori Ambientali), si ritiene che tale rischio possa essere trascurato e perciò non sarà preso in considerazione.

91 Matteo De Paolis, I reati ambientali e la responsabilità amministrativa degli enti: un’occasione

160 Art.257 D.Lgs. 152/06 Bonifica dei siti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

L’iter che l’azienda deve attivare nel caso in cui si verifichi un evento potenzialmente in grado di contaminare suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee parte dall’attuazione di misure di prevenzione e indagine preliminare. Laddove l’indagine evidenziasse la contaminazione, l’azienda deve porre in essere misure di messa in sicurezza e presentare un piano di caratterizzazione alle autorità competenti. A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione, il piano, eventualmente integrato con prescrizioni delle Autorità, deve essere messo in atto con la realizzazione del progetto di bonifica. Al termine dei lavori, Arpa valida i risultati del piano di campionamento di collaudo finale e ciò vale come certificazione di avvenuta bonifica.

Pertanto, i comportamenti illeciti possono consistere nella mancata comunicazione e presentazione del piano di caratterizzazione, nella mancata attivazione del progetto di bonifica, nella sua attuazione in maniera difforme.

Al fine di evitare di dover incorrere nella necessità di attivare un procedimento di bonifica, i processi “propedeutici” da tenere sotto controllo in quanto possono recare danno ad una delle matrici interessate si individuano in: carente manutenzione di impianti con particolare riferimento alla tenuta di serbatoi e vasche, sversamenti di rifiuti e prodotti chimici, gestione delle emergenze ambientali, movimentazione rifiuti e materie prime.

Tali processi risultano adeguatamente presidiati da procedure, istruzioni e altre attività di controllo. Si tratta di una misura precauzionale aggiuntiva in quanto non direttamente collegata con la fattispecie di reato.

I processi sensibili sono:

- gestione del procedimento di bonifica;

161 I soggetti sensibili sono il Direttore Tecnico, i responsabili di stabilimento, il Responsabile di cantiere e secondariamente il Responsabile ambiente e qualità

Ecomar ha presentato recenti accertamenti analitici relativi al monitoraggio di suolo, sottosuolo e acque sotterranee per le aree in cui svolge la propria attività dai quali si evince che non sono avvenute contaminazioni e pertanto non ricade nell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento92 ai sensi dell’art. 29 sexies comma 9 septies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Inoltre, per entrambi gli stabilimenti l’area su cui insiste l’attività è impermeabilizzata, quindi si riduce notevolmente la possibilità di inquinamento di tali matrici.

Sul sito di Vada è in corso una MISO su area non sfruttata da Ecomar derivata da precedente gestione per la quale sono in corso regolari monitoraggi per la verifica del miglioramento della situazione delle acque sotterranee che vengono condotti secondo le prescrizioni inserite nel Piano di monitoraggio e Controllo di AIA.

E’ inoltre previsto un monitoraggio annuale sulla matrici suolo e sottosuolo.

I monitoraggi sono soggetti a registrazione e i risultati sono comunicati annualmente ad Arpat.

Valutazione del rischio

Sanzioni pecuniarie sino a 250 quote. Valutazione del rischio lordo.

Probabilità: sono stati presi in considerazione fattori quali i dati storici dell’azienda, la situazione degli impianti (es. impermeabilizzazione) e l’estensione delle aree interessate. Punteggio assegnato: 3.

92 Art. 5 c.1 lett. v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle

acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento

162 Impatto: non sono previste sanzioni interdittive e le quote sono relativamente moderate, ma potrebbero esserci ripercussioni per il danno di immagine e tensione tra la popolazione residente nelle immediate vicinanze: punteggio 3.

Valutazione del rischio lordo: punteggio 9

Attività di controllo esistenti:

In relazione a quanto sopra esposto, sono presenti attività di controllo che agiscono “a monte”, ma per quanto concerne la gestione ed il controllo delle fattispecie di reato che si sostanziano nella mancata comunicazione e presentazione del piano di caratterizzazione, mancata attivazione del progetto di bonifica, nella sua attuazione in maniera difforme non sono presenti specifici presidi.

Valutazione del rischio netto: invariato

Misure di adeguamento del sistema di controllo preventivo:

La gap analysis evidenzia che non sono presenti procedure ne norme comportamentali a presidio di tale rischio.

Nel modello 231 occorrerà inserire una specifica procedura di gestione del procedimento di bonifica che ricalchi il percorso previsto dalla normativa ambientale sopra descritto a grandi linee e che preveda appositi punti di controllo nelle fasi critiche. Un esempio di presidio specifico potrebbe essere l’obbligo di comunicare tempestivamente all’OdV il verificarsi dell’evento potenzialmente in grado di contaminare il sito e le misure precauzionali intraprese e di informarlo in occasione di ogni step successivo fino al sopralluogo di Arpa e chiusura del procedimento.

Se l’intervento di bonifica fosse affidato ad una ditta esterna, occorrerebbe poi presidiarne il comportamento per verificare la conformità del suo operato al progetto di bonifica ed il rispetto della legalità per mezzo di specifiche clausole negoziali di cui si è già detto in precedenza.

Elementi di presidio generali devono rifarsi all’inserimento di norme comportamentali e correlate sanzioni disciplinari per l’inosservanza.

163 Art. 258 D. Lgs. 152/06 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

….omissis….

4. …...omissis…... Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

...omissis…..

I comportamenti sanzionati sono quindi la predisposizione e/o l’utilizzo di certificato falso.

La legge non disciplina le cautele da osservare per arrivare ad una corretta e credibile qualifica del rifiuto ma, impone un obbligo di risultato, consistente nella rispondenza al vero della classificazione; L’attività finalizzata alla redazione del certificato di analisi richiede il concorso della conoscenza di elementi di fatto e l’applicazione ad essi di specifiche conoscenze tecniche. Al primo profilo attiene tutto ciò che concorre a descrivere compiutamente il ciclo di produzione del rifiuto, mentre rientrano nel secondo l’attività di campionamento e di analisi mediante la scelta di un laboratorio idoneo. Le decisioni del produttore in ordine all’impostazione dei rapporti con il laboratorio di analisi possono assumere rilevanza ai fini della valutazione della colpevolezza: è evidente che la mancanza di procedure trasparenti in sede di caratterizzazione, la consegna di campioni in assenza di precise indicazioni sulla provenienza e, in genere, comportamenti caratterizzati da contraddittorietà possono essere letti come “indici sintomatici” della volontà di non rispettare la legge od eluderne lo scopo.93

I processi sensibili:

- gestione dei rifiuti nell’attività specifica di caratterizzazione (omologa) dei rifiuti in uscita;

- pianificazione dei conferimenti e dei trasporti; - processo di analisi svolto dal laboratorio interno.

93 Angelo Merlin, La prevenzione dei reati in materia di gestione dei rifiuti:analisi delle fattispecie di

reato inserite nel catalogo “231” alla luce della casistica giurisprudenziale, Confindustria Vicenza 2012)

164 Funzioni: - Logistica - Stabilimento - Ufficio tecnico - Laboratorio

Soggetti esterni: laboratori di analisi.

Soggetti interessati: responsabile logistica, responsabile di stabilimento, di laboratorio e direttore tecnico, subordinati che lavorano nelle attinenti funzioni.

Anche in questo caso non si tratterà l’attività di trasporto in quanto appena reintrodotta con procedure in fase di aggiornamento.

All’interno del sistema di gestione la procedura di laboratorio prevede il flusso delle attività per la gestione delle analisi dei rifiuti sia in entrata che in uscita. In questo caso l’interesse è concentrato sui rifiuti in uscita, in quanto Ecomar assume la veste di nuovo produttore ed avrà la responsabilità dei certificati emessi e utilizzati durante il trasporto. La procedura prevede che RSTAB in accordo con RLAB provvede al campionamento dei rifiuti in uscita per mezzo di personale opportunamente formato.

A seconda della tipologia del campione e a quanto previsto dalla Tab. LAB.02, tabella parametri impianti terzi, LAB esegue le analisi. RLAB comunica la conformità dei rifiuti per l’impianto di destinazione previsto a RSTAB mediante registrazione su Mod. LAB.03.

Il certificato potrà essere emesso dal laboratorio interno o da laboratori esterni.

I risultati delle analisi sono riportati sull’apposito modulo registrazione analisi e registrati sul sistema gestionale.

165

Schema analisi rifiuto in uscita Ecomar

Sanzioni: pecuniarie sino a 250 quote Valutazione del rischio lordo

Probabilità: in base alla frequenza di emissione dei certificati e all’obbligo di accompagnare alcune tipologie di rifiuti con il certificato. Punteggio assegnato 4.

Impatto: rispetto ad altri reati le sanzioni appaiono relativamente contenute. Punteggio assegnato: 2

Rischio Lordo: punteggio 8

Attività di controllo esistenti: in base agli elementi sopra descritti, si ritiene che l’azienda sia ben strutturata per la gestione, anche ai fini preventivi del reato di cui trattasi e che le procedure possano ben essere integrate in un ipotetico Modello 231. La tracciatura è garantita dalla registrazione di ciascun rapporto di analisi nell’apposito registro e dall’archiviazione dei certificati. Inoltre è presente una tabella in cui sono specificati per ogni parametro da ricercare la metodica da applicare e la strumentazione da utilizzare. Il personale che effettua il campionamento è opportunamente formato per compiere tale operazione.

Non risulta disciplinato da norme comportamentali il divieto di utilizzare certificati falsi.

166 Valutazione rischio netto

Probabilità: punteggio assegnato 2 Impatto: punteggio assegnato 2 Rischio netto: basso 4

Misure di adeguamento del sistema di controllo preventivo:

Il sistema di gestione ambientale si preoccupa di tenere sotto controllo le varie fasi che portano alla elaborazione del certificato, ma non ha finalità di prevenzione dei reati. La gap analysis evidenzia l’assenza di regolamentazione degli aspetti comportamentali. Soprattutto per ciò che concerne il rischio di utilizzo di certificato falso, come già precedentemente esposto, occorre inserire nel codice Etico regole di condotta, obblighi e divieti specifici e integrare la Parte speciale richiamando tali regole, in particolare con il divieto di emissione di certificati riportanti false indicazioni sulle caratteristiche dei rifiuti e il divieto di utilizzo di falsi certificati, ovviamente stabilendo anche apposite sanzioni disciplinari.

Inoltre occorre disciplinare il flusso di informazioni verso l’OdV che potrebbe comprendere dati quali report sintetico dei certificati emessi ed eventuali verifiche a campione.

Art. 259 D. Lgs 152/06 Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Detto reato si configura, quindi, in caso di spedizioni transfrontaliere in difformità delle norme vigenti, ossia spedizioni illegali ad esempio effettuate senza notifica a tutte le autorità competenti, o senza la loro autorizzazione, o con autorizzazioni ottenute mediante frodi, false dichiarazioni o falsificazioni.

Ecomar invia il rifiuto stabilizzato presso impianti di destinazione finale in siti ex attività estrattive per il deposito definitivo R5 nel rispetto delle specifiche prescrizioni relative a tali operazioni.

L’azienda realizza circa il 10% del suo fatturato con un trend in crescita attraverso tali operazioni di recupero.

167 Processo sensibile:

- gestione della spedizione transfrontaliera del rifiuto.

Prima di procedere alla spedizione, l’Azienda deve inviare una notifica all’ autorità competente di spedizione la quale dovrà dare il consenso o formulare obiezioni entro 30 giorni. Deve essere presente un contratto fra l’azienda e il destinatario dei rifiuti. Devono essere presentate all’autorità competente delle garanzie finanziarie a copertura delle pese di trasporto fino all’impianto di destinazione. Eventuali modifiche relative ad elementi essenziali della spedizione devono essere oggetto di notifica.

Le attività sensibili sono:

- compilazione e spedizione della notifica;

- identificazione e stipula del contratto con il destinatario estero; - ottenimento garanzia finanziaria;

- attesa autorizzazione e spedizione dei rifiuti.

Funzioni coinvolte: commerciale (poiché in Ecomar è questa funzione che si occupa di contattare gli impianti di destinazione)-laboratorio-gestione impianto-logistica.

Soggetti sensibili:

responsabile logistica per la pianificazione dei trasporti e responsabile commerciale che contatta l’impianto di destinazione (stipula il contratto e provvede alla garanzia finanziaria), subordinati che lavorano nelle attinenti funzioni.

Subordinati che collaborano con i predetti responsabili di funzione.

Tale reato si presta a numerose interazioni con altri reati quali la corruzione, il falso, l’associazione per delinquere nell’ipotesi di reato transazionale.

Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Valutazione del rischio Valutazione del rischio lordo

Probabilità: alta in quanto si tratta di un’attività che si svolge costantemente. Punteggio assegnato: 5

Impatto: Rispetto alla scala delle sanzioni applicabili, sarebbe di per sé un impatto moderato, ma poiché tale reato si presta a realizzarsi insieme ad altri, in via prudenziale si preferisce considerare un impatto medio. Punteggio 3.

168 Situazione attuale: rischio non gestito. Non sono presenti procedure specifiche. In azienda è presente un ottimo sistema di tracciabilità dei rifiuti, ma non gestisce l’aspetto delle notifiche.

Valutazione rischio netto: punteggio invariato 15

Misure di adeguamento del sistema di controllo preventivo:

La gap analysis evidenzia l’assenza di attività di controllo e regole comportamentali per il processo in esame. Come per tutte le altre procedure dovranno essere previste regole comportamentali che vietino la spedizione priva delle avvenute notifiche, senza l’autorizzazione, con autorizzazione ottenuta con falsificazioni per qualsiasi creazione