L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha rappresentato l’ultima tappa in senso temporale di quel processo di “scoperta” dei diritti fondamentali dell’individuo, di cui sinteticamente, nel precedente paragrafo, si sono tratteggiate le fasi salienti: come è noto, il recente Reform Treaty ha definitivamente dipanato i dubbi circa il valore giuridico di tale atto dalla natura sui generis.
Infatti, la Carta dei diritti fondamentali così come “proclamata” dalle Istituzioni europee nel 2000 non risultava inquadrabile in nessuna delle categorie di atti previsti dai Trattati, “se non in quella in cui confluisce tutto ciò che non è previsto, costituita dai cosiddetti ‘atti atipici’”302. Invero, il nodo relativo al valore giuridico da attribuire
alla Carta fu preso in considerazione dalla Istituzioni che l’avevano proclamata, le quali deliberatamente decisero di “rinviarne” la risoluzione ad un prossimo futuro.
297 Ogni capo, ad eccezione del settimo, ricomprende categorie di diritti che ruotano attorno ad un valore
fondamentale: la dignità (capo I), la libertà (capo II), l’eguaglianza (capo III), la solidarietà (capo IV), la cittadinanza (capo V) e la giustizia (capo VI).
298 In senso conforme, si richiamano le osservazioni di S. GAMBINO, Diritti fondamentali, costituzioni nazionali e trattati comunitari, in ID. (a cura di), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali, Milano, 2006; M. CARTABIA, I diritti fondamentali e la
cittadinanza dell’Unione, in F. BASSANINI - G. TIBERI, La Costituzione europea. Un primo commento,
Bologna, 2004; S. RODOTÀ, La Carta come atto politico e documento giuridico, in AA. VV., Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001.
299 È lo stesso Preambolo che mette in luce che la Carta “riafferma, nel rispetto delle competenze e dei
compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo”.
300 L’espressione è ripresa dalla Comunicazione della Commissione Sulla natura della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, COM(2000) 644 def., Bruxelles, 11.10.2000. 301
302 Cfr., per tutti, C. ZANGHÌ, I diritti fondamentali nell’Unione… cit., p. 318. L’Autore osserva che,
anche in relazione al contenuto, “si può escludere che l’atto avesse natura convenzionale nel senso tradizionale del termine. Esso non era un accordo internazionale, non era sottoposto a firma né a ratifica e quindi non determinava, almeno sotto tale profilo, obblighi giuridici vincolanti a carico dell’Unione e degli Stati membri”.
Vero pure che, nonostante l’impossibilità di fornirne una sua “sicura qualificazione”303,
il perdurare negli anni di tale stato di incertezza non ha avuto riflessi limitanti sulla capacità della Carta dei diritti fondamentali di trovare comunque applicazione: ciò ha corroborato la tesi di quanti l’hanno efficacemente qualificata come un “oggetto a forte valore aggiunto”304, anche in virtù della sua capacità di comportarsi “come se” avesse
un effettivo valore normativo305.
Il problema del valore giuridico da attribuire alla Carta è stato, poi, affrontato dalla Conferenza intergovernativa del 2004 che, istituita a seguito del Consiglio di Laeken, ha avuto il compito di elaborare un progetto di Costituzione per l’Europa. L’obiettivo della Convenzione era quello di dare alla Carta un valore giuridico vincolante, utilizzando alternativamente una delle due soluzioni: si poteva procedere all’incorporazione della Carta nel corpo della Costituzione; la Carta sarebbe potuta essere allegata alla Costituzione, quale protocollo di quest’ultima. La soluzione prescelta, in considerazione della natura “costituzionale” che si voleva riconoscere al
303 G. CONETTI, Sulla natura giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Studi
di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, vol. III, Napoli, 2004, p. 1901. L’Autore
sottolinea che “la Carta non costituisce un atto normativo né, quindi, ha per effetto la produzione di norme giuridiche dirette a determinati destinatari per attribuire diritti o doveri o vincolare regolare condotte, se non quando riproduca e confermi norme già vigenti nell’ordinamento dell’Unione o dei suoi Stati membri”, ma si interroga circa l’ “efficacia costituente” della Carta, produttiva di un effetto di “costituzione in senso materiale, pur se non ancora di norme positive, e destinato a concorrere alla determinazione di un ordine costituzionale europeo ancora in formazione”. Per ulteriori contributi sul valore della Carta di Nizza si vedano, oltre agli Autori già citati, M. LUGATO, La rilevanza giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in RDI, 2001, p. 1009 ss.; L. AZZENA, Le forme di rilevanza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in U. DE SIERVO (a cura
di), La difficile Costituzione europea, Bologna, 2001, p. 249 ss.; U. DE SIERVO, I diritti fondamentali
europei e i diritti costituzionali italiani (a proposito della Carta dei diritti fondamentali), in DPCE,
2001, n. 1, p. 153 ss.; A. RUGGERI, La “forza” della Carta europea dei diritti, in DPCE, 2001, n. 1, p.
182 ss.; A. PACE, A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea? Appunti preliminari, in Giurisprudenza costituzionale, 2001, p. 139 ss.; M. CARTABIA, L’efficacia giuridica della Carta dei diritti: un problema del futuro o una realtà del presente?, in Quad. cost., 2001, n. 2, p.
423 ss.; M. BALBONI, Il contributo della Carta al rafforzamento della protezione giurisdizionale dei
diritti umani in ambito comunitario, in L. S. ROSSI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione europea, Milano, 2002, p. 139 ss.; E. PAGANO, Il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali e le competenze dell’Unione, in DPCE, 2003, p. 1723 ss.; G. U. RESCIGNO, La Carta dei diritti come documento, in M. SICLARI (a cura di), Contributi allo studio… op. cit., p. 3 ss. 304 M. PANEBIANCO, Il soft law euro-costituzionale “aperto”, in Studi di diritto internazionale in onore
di Gaetano Arangio-Ruiz, vol. II, Napoli, 2004, pp. 1363- 1376.
305 Cfr. F. AMICI – V. PAPA – E. SACCÀ (a cura di), Le Corti e la Carta di Nizza. Tecniche di argomentazione e attività interpretativa, reperibile in http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca, Dossier
n.12, 2009. Gli Autori offrono una ricostruzione empirica su “in quale misura e in quale modo” la Carta di Nizza, e i singoli articoli in essa contenuti, siano stati utilizzati dai giudici comunitari e nazionali. Sull’applicazione giurisprudenziale della Carta di Nizza, si vedano pure C. DI TURI, La prassi giudiziaria relativa all’applicazione della Carta di Nizza, in DUE, 2002, p. 676 ss.; A. CELOTTO – G.
PISTORIO, L’efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rassegna giurisprudenziale) 2001-2004, in GI, 2005, p. 428 ss.; G. BRONZINI – V. PICCONE, La Carta di Nizza nella giurisprudenza delle Corti europee, in Diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 2006, p. 5 ss; O.
POLLICINO –V. SCIARABBA, La Carta di Nizza oggi tra sdoganamento giurisprudenziale e Trattato di
Lisbona, in DPCE, 2008, n. 1, pp. 101-124; B. CARUSO - M. MILITELLO, La Carta di Nizza nel diritto vivente giurisprudenziale: una ricerca sulle motivazioni dei giudici (2000-2008), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2009, n. 2, pp.147-188.
Trattato, fu la prima e, nel Trattato firmato il 29 ottobre 2004306 la Carta andò a
costituire, essendovi incorporata, la sua Parte II.
Com’è noto, però, la questione del valore giuridico da attribuire alla Carta dei diritti fondamentali ha ripreso nuova linfa, allorquando si è verificato il “fallimento” del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, a causa dell’esito negativo dei referendum alla ratifica svoltisi in Francia e Olanda.
A seguito di una non breve “pausa di riflessione”307, il successore di tale
trattato, ratificato a Lisbona ed in vigore dal 1 dicembre 2009, risolve definitivamente tale questione.
Sotto un profilo più generale, va in primo luogo evidenziato come il Trattato di Lisbona, letto nel suo complesso, evidenzi in molti suoi punti la sussistenza di un sistema ordinamentale fortemente ancorato ai diritti umani ed ormai spinto verso un’integrazione dei diritti oltre che dei mercati che, come si è detto, aveva connotato le prime fasi del processo di integrazione europea.
Fin dal Preambolo, si legge che l’Unione riafferma i “valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello stato di diritto”, e si ribadisce l’“attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto”, come pure “ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali del lavoratori del 1989”308.
306 Per un’analisi generale delle modifiche che il Trattato costituzionale avrebbe apportato ai vigenti
trattati si rinvia, per tutti, a M. PANEBIANCO (sotto la direzione di) – F. BUONOMENNA (a cura di),
Repertorio della Costituzione europea, annotato con la giurisprudenza europea pregressa e la legislazione italiana di supporto, Napoli, 2005. Con riferimento specifico all’incorporazione della Carta
dei diritti fondamentali, si vedano, tra gli altri, G. GAJA, L’incorporazione della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione per l’Europa, in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 2003, n. 3, p.
5 ss.; U. VILLANI, I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e progetto di Costituzione europea, in DUE, 2004, n. 1, p. 73 ss.; P. CARETTI, La tutela dei diritti
fondamentali nel nuovo trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, in DUE, 2005, n. 2, p. 371
ss.
307 Si veda in tal senso la Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo, Il periodo di riflessione e il Piano D, COM(2006) 212 def., Bruxelles, 10.5.2006, reperibile all’indirizzo http://eur-
lex.europa.eu. Firmato il 14 dicembre 2007, Il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea è pubblicato, unitamente all’«Atto finale», in
GUEE C 306 del 17 dicembre 2007. Dopo un periodo di “stallo”, dovuto principalmente alla mancata
ratifica dell’Irlanda a seguito del primo referendum negativo del giugno 2008, il Trattato è entrato in vigore l’1.12.2009.
308 È noto che la Carta sociale europea è un “prodotto” del Consiglio d’Europa: essa è stata firmata a
Torino il 18 ottobre 1961 e successivamente è stata riveduta e aggiornata a Strasburgo nel 1996. La
Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori è, invece, stata firmata dai capi di Stato
e di Governo – ad eccezione del Regno Unito – riuniti in sede di Consiglio europeo a Strasburgo il 9 dicembre 1989. Per un quadro generale sui due documenti si rinvia a G. P. ORSELLO, Diritti umani e libertà fondamentali, Milano, 2005, in particolare cap. VII “La Carta sociale europea del Consiglio
d’Europa e la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori europei”. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia, tra i contributi più recenti, a D. J. HARRIS – J. DARCY, The European Social
Charter, Ardsley-New York, II ed., 2001; A. ZANOBETTI PAGNETTI, Diritto internazionale del lavoro,
Bologna, 2005, in particolare parte terza, p. 110 ss.; S. EVJU, The European Social Charter. Instruments and procedures, in Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, 2007, n. 1, pp. 58-64.
L’art. 2 del nuovo TUE, si sofferma, poi, sui “valori comuni agli Stati membri” su cui si fonda l’Unione, indicando, in particolare, quelli “della dignità umana, della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle minoranza”.
Anche nelle disposizioni generali sull’azione esterna vi è un riferimento ad “… universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà…” quali principi che l’Unione si “prefigge di promuovere nel resto del mondo”309; così come il
“consolidamento” ed il “sostegno” dei diritti dell’uomo compaiono, tra gli altri, tra i fini della cooperazione dell’Unione europea con i paesi terzi (art. 21, par. 2, lett. b) TUE)
Inoltre, ai sensi del novellato art. 49 TUE, non più solo il “rispetto”, ma anche l’“impegno nella promozione” dei valori di cui all'articolo 2 TUE, rilevano ai fini dell’adesione di nuovi Stati membri310.
Nel complesso di richiami normativi alla tutela dei diritti umani, rileva, più di ogni altro, l’art. 6 del TUE, così come riformulato dal Trattato di Lisbona sulla falsariga delle modifiche che avrebbe introdotto l’art. I-9 del Trattato “Costituzionale” se fosse entrato in vigore.
Nel teso del novellato art. 6 TUE, resta invariato il richiamo ai principi generali e alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri di cui al par. 3, mentre si registrano due novità di rilievo: la prima consiste nella possibilità dell’Unione europea di aderire alla CEDU, della quale si darà conto in maniera più approfondita nei successivi paragrafi. In questa sede rileva, invece, la seconda novità, rappresentata dall’assegnazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di un valore giuridico certo che, nella specie, corrisponde allo “stesso valore giuridico dei trattati”.
Nonostante, come si è detto, il nuovo art. 6 del TUE sia complessivamente ispirato all’art. I-9 del Trattato Costituzionale mai entrato in vigore, è dato registrare una differenza nella modalità accolta per risolvere l’annosa questione circa la natura ed il valore giuridico da attribuire alla Carta di Nizza.
All’evidenza, a differenza di quanto era previsto dal Trattato Costituzionale, il nuovo Trattato non prevede una testuale ed integrale incorporazione della Carta nel corpo dello stesso Trattato: esso, al contrario, contiene un richiamo esplicito, nell’art. 6 TUE, alla Carta311, alla quale, nondimeno, è assegnato un valore giuridico analogo a
quello dei Trattati.
309 Cfr. art. 21, par. 1, TUE.
310 Secondo la formulazione che era stata adottata dall’art. I-58 del Trattato Costituzionale. Rispetto a
quest’ultimo, però, viene aggiunta anche una menzione conclusiva ai criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo. Diversamente da quanto richiesto da alcuni Stati membri nel corso dei negoziati, si tratterà di un rinvio “aperto”, più che di una “costituzionalizzazione definitiva” dei Criteri di Copenhagen, dato che i criteri che regolano l’adesione di nuovi Stati membri potranno essere di volta in volta affinati dal Consiglio europeo.
311 Per un’approfondita analisi delle problematiche che apre la tecnica di richiamo alla Carta utilizzata
dall’art. 6 del Trattato si rinvia, per tutti, a L. DANIELE, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e Trattato di Lisbona, in DUE, 2008, n. 4, pp. 655-669.
Vi è da sottolineare che il testo della Carta dei diritti cui si deve far riferimento e alla quale viene fatto rinvio312, è quello proclamata nel 2000, successivamente
“adattata”, con alcune modifiche, il 12 dicembre 2007 - ossia il giorno prima della firma del Trattato di Lisbona - nell’aula del Parlamento di Strasburgo313.
Tramite il richiamo operato dall’art. 6 TUE viene, pertanto, attribuita “forza giuridicamente vincolante” alla Carta, così come successivamente ribadito nella prima Dichiarazione della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona314, nella quale, peraltro, si sottolinea che la Carta “conferma i diritti
fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”315.
Nonostante la formulazione letterale della norma, l’attribuzione alla Carta dello stesso valore giuridico dei trattati trova una serie di “contrappesi”316, che determinano
l’impossibilità di configurare una piena equiparazione del rango della Carta al diritto primario. Una tale configurazione sembra incontrare, innanzitutto, un limite nel difetto di ratifica della stessa Carta da parte dei singoli Stati membri. Rileva, inoltre, il comma 3 del primo paragrafo dell’art. 6 TUE secondo il quale “i diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta” che ne disciplinano l’interpretazione e l’applicazione317. Inoltre - prosegue
la disposizione citata - vanno tenute in “debito conto” anche le “Spiegazioni”318, le
312 Più propriamente, la dottrina configura il richiamo alla Carta quale rinvio “recettizio”. Cfr. L.
DANIELE, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il Trattato di Lisbona, in Liber
Fausto Pocar, Milano, 2009, p. 243; C. ZANGHÌ, I diritti fondamentali nell’Unione… cit., p. 323.
313 Su cui si vedano E. PACIOTTI, La seconda “proclamazione” della Carta dei diritti e il Trattato di
riforma, reperibile in www.europeanrights.eu; L. S. ROSSI, I diritti fondamentali e il Trattato di Lisbona, reperibile in www.europeanrights.eu; E. PAGANO, Dalla Carta di Nizza alla Carta di Strasburgo dei diritti fondamentali, in DPCE, 2008, n. 1.
314 Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pubblicata in GUUE
C 115/337 del 9 maggio 2008.
315 Ė stato giustamente sottolineato che l’espressione utilizzata dall’art. 6 del Trattato (l’Unione
riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta…) “ha quel carattere ricognitivo, che consente di ribadire che i diritti fondamentali sono già parte del patrimonio giuridico dell’Unione: essa conferisce valore di fonte ad un quadro giuridico preesistente di origine anche, ma non solo, giurisprudenziale”, cfr. G. BRONZINI – V. PICCONE, Introduzione, in G. BISOGNI - G.BRONZINI - V. PICCONE (a cura di), La Carta dei diritti. Casi e materiali, Taranto, 2009, p. 19.
316 In questi termini, cfr. P. SANDRO, Alcune aporie e un mutamento di paradigma nel nuovo articolo 6
del Trattato sull’Unione europea, in RIDPC, 2009, p. 860.
317 Sulle disposizioni generali o “orizzontali” si vedano, per tutti, R. ALONSO GARCÍA, Le clausole
orizzontali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in RIDPC, 2002, n. 1, pp. 1-29; A.
VIGLIANISI FERRARO, Le disposizioni finali della Carta di Nizza e la multiforme tutela dei diritti dell’uomo nello spazio giuridico europeo, in RIDPC, 2005, n. 2, pp. 503-581. Si vedano, inoltre, in G.
BISOGNI - G. BRONZINI - V. PICCONE (a cura di), La Carta dei diritti… op. cit., i commenti all’art. 51 curato da G. PISTORIO, pp. 603-615; all’art. 52 curato da V. TUTINELLI, pp. 617-637; agli artt. 53 e 54
curati da R. CONTI, pp.639-655.
318 Per un’analisi approfondita della portata di tali Spiegazioni, si veda A. DI STASI, Brevi osservazioni intorno alle «spiegazioni» alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in C. ZANGHÌ - L.
PANELLA (a cura di), Il trattato di Lisbona… op. cit., pp. 425-454. Per rilievi critici, di vario tenore, si vedano anche V. SCIARABBA, Tra fonti e corti. Diritti e principi fondamentali in Europa: profili
costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali, Padova, 2008, in particolare sez. V “Il problema delle «spiegazioni» della Carta”, p. 229 ss.; ID., Le «spiegazioni» della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in DPCE, 2005, I, pp. 59-93; P. SANDRO, Alcune aporie e un
quali se, secondo il dato normativo dovrebbero avere la sola funzione di indicare le “fonti” delle corrispondenti disposizioni, di fatto tendono a circoscrivere il contenuto di taluni diritti, specie della sfera sociale.
Di tal che, gli elementi limitanti evidenziati, sembrerebbero indicare l’incapacità delle disposizioni della Carta ad essere direttamente efficaci e perciò idonee a creare diritti individuali azionabili indipendentemente dall’esistenza di norme interne corrispondenti. Ulteriore fattore che spinge in tale direzione, è anche rappresentato dalla distinzione, operata dall’art. 6 TUE, tra diritti (libertà) e principi319:
essa lascerebbe intendere una differenza tra il dovere di rispetto dei secondi a fronte della “promozione”320 dei primi. Anche l’evanescenza e la scarsa incisività della gran
parte degli enunciati concernenti i diritti sociali nell’impostazione della Carta sembra evidenziare che i diritti sociali difficilmente possano tradursi in un obbligo di risultato per l’Unione321.
Inoltre, non può non evidenziarsi come l’incidenza della Carta potrà risultare attenuata rispetto a Polonia e Regno Unito, per via del Protocollo n. 30 allegato al Trattato di Lisbona322: esso, sebbene non esoneri completamente questi due Stati
membri dagli obblighi derivanti dalla Carta, produce l’effetto di “qualificare in modo mutamento di paradigma nel nuovo articolo 6… cit.
319 La differente portata tra principi e diritti è stabilita dall’art. 52, comma 5 della Carta di Nizza
(riconducibile alla volontà del Gruppo II – Integrazione della Carta/adesione alla CEDU - della Convenzione incaricata dell’elaborazione del Progetto di Costituzione) secondo il quale: “Le disposizioni della presente Carta che contengono principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell’Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell’Unione, nell’esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo al fine dell’interpretazione e del controllo di legalità di detti atti”. Per osservazioni critiche sulla distinzione tra diritti e principi si rinvia, per tutti, a G. DE BÚRCA, Fundamental Rights and Citizenship, in B. DE WITTE (ed.), Ten Reflections on the Constitutional Treaty for Europe, Firenze, 2003, p. 11 ss.; C. HILSON, Rights and principles in EU law: A distinction without
fundation?, in Maastricht JECL, 2008, p. 193 ss.
320 Si è osservato che, da un punto di vista politico, “questa distinzione ha permesso di moderare i timori
di alcuni Stati di una eccessiva portata della Carta in particolare in materia di diritti sociali e di permettere così un consenso nell’ambito della convenzione incaricata nel corso dell’anno 2000 di elaborare questo testo”, C. VIGNEAU, La Costituzione europea nella prospettiva dell’Europa sociale:
progressi dalla portata incerta, in Diritti Lavori Mercati, 2006, n. 1, p. 130. È stato, altresì, sottolineato
con toni enfatici che la stessa rubricazione dei diritti economici e sociali sotto il capo intitolato alla