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La “veramente liberale” Legge Casat

Nel documento La nostra idea di Universitas (pagine 62-65)

Andrea Romano, Preside della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Messina

N

ell’impianto politico-culturale francese* affondavano le proprie

radici prima la legge Boncompa- gni sull’istruzione del 1848 e poi la riforma voluta da Gabrio Ca- sati (RD 3725/1859), in larga misura fondante del sistema universitario italiano1. I 380 artico-

li di quel provvedimento normativo, emanato nel 1859 al di fuori di qualsiasi dibattito parla- mentare e nell’ambito dei pieni poteri votati al governo, ridisegnavano il sistema scolastico sardo-piemontese, definendo la ”moderna uni- versità”, che trovava una cifra qualificante nella

libertas docendi et discendi coniugata alla stra-

tificazione di posizioni succedutesi nel tempo2.

La nuova legge disegnava un assetto complesso, connotato per un verso dal monopolio statuale, esercitato dal ministro cui era data la ”direzione suprema” dell’istruzione, per altro verso dall’in-

tento di garantire alla ”scienza” significativi spa- zi organizzativi e di governo all’interno dell’u- niversità che, ad esempio, si manifestavano nel riconoscimento dell’istituto dei ”liberi docenti”. L’art. 47 della legge recitava: «L’istruzione su- periore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni gene- rali, nelle carriere sia pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati stu- di speciali, e di mantenere ed accrescere nel- le diverse parti dello Stato la cultura scienti- fica e lettera- ria». Sostanzial- mente in linea con l’impianto n a p o l e o n i c o , la legge Casati escludeva che la libertà d’inse-

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150° anniversario unità d’Italia150° anniversario unità d’Italia

Una stanza di uno studente nell’800, ricostruita al Museo europeo degli studenti (vai)

Una stanza di uno studente nell’800, ricostruita al Museo europeo degli studenti (vai)

gna-mento potesse estrinsecarsi come diritto di istituire centri di istruzione superiore da parte di soggetti privati.

Con specifico riferimento ai titoli di studio rilasciati dalle universi- tà, il loro ”riconoscimento legale” si poteva ricavare indirettamente, ad esempio, dall’art. 102 per cui «I corsi dati a titolo privato secondo le norme prescritte dalla presen- te legge avranno lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico» o dall’art. 140 che disponeva: «Gli esami fatti e i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato». Quale fosse l’”effetto nello Stato” dei gradi ottenuti nelle università regnicole era disciplinato dalle specifiche normative che re- golavano l’accesso agli Uffici pub- blici e l’esercizio delle professioni. L’estensione della normativa pie- montese, dopo l’unificazione del 1860-61, alle province annesse, ove funzionavano atenei regolati da normative diverse, avveniva non senza criticità e il sistema universi- tario ”italiano” più che dalla legge organica del 1859 veniva a risultare confusamente definito dalla stra-

tificazione di leggi, ”leggine”, de- creti, regolamenti e circolari inter- pretative ministeriali. Nella nuova temperie politica, con riferimento all’istruzione universitaria, fonda- mentalmente si contrapponevano due modelli, sostenuti da Cattaneo e Matteucci, uno favorevole all’au- tonomia e differenziazione degli atenei e l’altro informato a un ”pia- no generale e uniforme” dell’istru- zione universitaria che, finanziata dallo Stato, doveva concentrarsi in ”pochi completi centri di istruzio- ne”, ovvero in ”poche Università ma buone”, capaci di superare l’esi- stente ”inferiorità scientifica” della cultura accademica italiana3.

Il Regolamento generale delle Università del Regno d’Italia pro-

mulgato dal ministro, professore di fisica pisano Carlo Matteucci, nel 1862, introduceva la previsione che «I diplomi di laurea, di licenza e di baccellierato sono conferiti a nome del Re, firmati dal Rettore» (art. 85), confermando che «I gra- di ottenuti fuori del Regno saran- no senza effetto nello Stato» (art. 100). Disposizioni riprodotte lette- ralmente (art. 62 e 72) nel Regola- mento pubblicato da Emilio Bro- glio nel 1868 e di seguito ribadite per tutta l’età liberale. A proposi- to del titolo di studio, quel Rego- lamento prevedeva soltanto che «Dopo gli studi e gli esami speciali determinati nei regolamenti delle Facoltà, gli studenti avranno dirit- to al diploma di licenza» (art. 47).

La costituzione di consorzi per la ”parificazione” di talune universi- tà minori, in conformità con quan- to previsto dalla legge del mini- stro Matteucci, che aveva distinto le università in ”primarie”, ovvero maggiori, complete di tutte le fa- coltà, e ”minori”4, prevedendo di-

stinte modalità di finanziamento e sviluppo, complicava l’assetto ac- centrato del sistema universitario italiano, provocando vivaci criti- che5. La previsione regolamentare

del Matteucci fissava altresì un si- stema uniforme, deciso a livello mi- nisteriale, di curricula e ordinamen- ti didattici, nonché la titolarità dei corsi, con connessa responsabilità e regolamentazione degli esami. Se Ruggero Bonghi stigmatizzava il «giogo universitario uniforme [...] una uniformità nel male che sem- bra il feticcio della nostra ammi- nistrazione», Silvio Spaventa, con riferimento ad ipotesi autonomi- stiche, osservava che «mettere le università fuori dello Stato» signifi- cava mettere in crisi un’istituzione necessariamente da concepire in un contesto statuale, essendole rimes- sa la funzione di fondare la scienza nazionale e di formare le classi diri- genti, nonché di garantire il valore dei titoli di studio necessari per l’ac- cesso alle libere professioni6.

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Giovanni Gentile e Guido Baccelli Giovanni Gentile e Guido Baccelli

Per queste considerazioni egli si schierava contro il cosiddetto dise- gno di legge sull’autonomia uni- versitaria proposto nel 1881 dal cli- nico Guido Baccelli che, partendo dalla parola d’ordine «pochi scien- ziati, nessun analfabeta», concre- tamente tendeva a privilegiare le istituzioni ritenute di eccellenza a scapito delle università ritenute di rango minore. Proprio queste ulti- me, alimentando un vasto e vivace dibattito, riuscivano a bloccare la riforma, accettando il compromes- so proposto dal ministro Michele Coppino che consentiva loro di rag- giungere il ”pareggiamento” con le ”primarie” mediante il supporto economico di enti locali e istituti bancari, con un sistema che consen- tiva significativi accessi ”esterni” ai centri decisionali degli atenei. Il disegno di Baccelli (più volte va- namente riproposto fra il 1881 e il 1894), di fatto tendeva a individua- re poche università, da potenziare come centri di ricerca, differenzian- dole dalle ”minori”, possibili luo- ghi di docenza cui attribuire risor- se limitate, ove non sopprimibili. Lo stesso prefigurava un ”esame di Stato” abilitante per l’accesso alle

professioni e una ”laurea” effetti- vamente spendibile per l’accesso alla carriera della ricerca.

Agli inizi del nuovo secolo, era la fondazione di un’Università Cat- tolica a Milano a ridare attualità al tema della libertà d’insegnamento come diritto dei privati di istituire università7.

Politicamente e culturalmente, negli anni Ottanta dell’Ottocento si era aperto uno scontro (ma non solo in Italia) fra il modello centra- lizzato ”alla francese” e il model- lo policentrico ”alla tedesca”. La spuntavano le forze decentralizza- trici, sostenute dalle lobbies locali, che trovavano efficace riferimento nei parlamentari eletti nei collegi interessati. Si manteneva, così, un sistema universitario sostanzial- mente ”uniforme” e centralizzato,

ampiamente articolato in atenei periferici, quantunque non soste- nuti adeguatamente da un neces- sario consolidamento finanziario e strutturale, e dunque tanto fragili quanto spesso assai poco frequen- tati e, a detta di alcuni, ”inutili”8.

Nel 1923 il filosofo Giovanni Genti- le, dichiarando di volere riprende- re gli assetti della «veramente libe- rale legge Casati», metteva mano a una riforma organica della scuola che assumeva a cifra i concetti di «autonomia d’insegnamento e au- tonomia universitaria», da conce- pirsi però in un impianto statalista. L’illustre ministro dichiarava, tutta- via, che la nuova legge aveva come obiettivo di «liberare finalmente le nostre povere università dai re- golamenti che ne comprimevano e soffocavano la vita»9. [omissis]

Note

1 Una sintesi e appropriate osservazioni in Mauro Moretti, Ilaria Porciani, La creazione del sistema nella nuova Italia, in Gian Paolo Brizzi, Piero Del Negro e Andrea Romano (a cura di), Storia delle università in Italia, I, Sicania, Messina 2007, p. 323 e ss.

2 Sull’intreccio fra libertà della scienza e “stratificazione”, come elemento di modernità dell’Università rinnovata, cfr. Antonio Labriola, L’università e la libertà della scienza (1897), in Valentino Gerratana (a cura di), Scritti politici

1886-1904, Laterza, Bari 1970, p. 405 e le valutazioni di

Floriana Colao, Mito e realtà degli statuti delle università italiane fra Ottocento e Novecento, in Andrea Romano (a cura di), Gli statuti universitari. Tradizione dei testi e

valenze politiche, Clueb, Bologna 2004, p. 717 e Ead., Tra accentramento e autonomia: l’amministrazione dell’u- niversità dall’Unità ad oggi, in Storia delle università in Italia, cit., p. 287.

3 Su queste posizioni, cfr. Mauro Moretti, Ilaria Porciani, Il

sistema universitario tra nazione e città: un campo di ten- sione, in Marco Meriggi, Pierangelo Schiera (a cura di), Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e Germania, il Mulino, Bologna 1993, p. 209 e ss.; Mauro

Moretti, Ilaria Porciani, Il volto ambiguo di Minerva. Le

origini del sistema universitario italiano, in Raffaella Si-

mili (a cura di), Ricerca e istituzioni scientifiche in Italia, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 76 e ss.; Floriana Colao, Mito

e realtà degli statuti, cit., p. 406 e ss.; Floriana Colao, Tra accentramento e autonomia, cit., p. 288.

4 Sul concetto di “università minori” cfr. Gian Paolo Brizzi, Jacques Verger (a cura di), Le università minori in Europa (secoli XV-XIX), Rubbettino, Soveria Mannelli 1998, ove, con riferimento specifico a quel periodo, si legge il saggio di Moretti, Piccole, povere e “libere”: le università municipali nell’Italia liberale, p. 533 e ss.

5 Ilaria Porciani, Lo Stato unitario di fronte alla questione

dell’università, in Ilaria Porciani (a cura di), L’università fra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano,

Jovene, Napoli 1994, p. 135 e ss.

6 Silvio Spaventa, L’autonomia universitaria (1884), in La

politica della destra. Scritti e discorsi raccolti da Bene- detto Croce, Laterza, Bari 1910, p. 341 e ss. Sul dibattito

relativo al ruolo delle università, cfr. Moretti-Porciani,

La creazione del sistema universitario della nuova Italia,

cit., p. 324 e ss.; Moretti-Porciani, Il volto ambiguo di

Minerva, cit., p. 74 e ss.

7 Cfr. Giovanni Gentile, Il concetto moderno della scien-

za e il problema universitario, Libreria di cultura, Roma

1921; Giorgio Pasquali, Piero Calamandrei, L’Università di

domani (1923), in Giorgio Pasquali, Scritti sull’università e sulla scuola, con due appendici di Piero Calamandrei,

Introduzione di Marino Raicich, Sansoni, Firenze 1978, pp. 3-296.

8 Ilaria Porciani, La creazione del sistema universitario

nella nuova Italia, cit., p. 334.

9 In attuazione della delega conferita al Governo con la legge 1601/1922, il RD 2102 del 30 settembre 1923 enun- ciava le Disposizioni sull’ordinamento della istruzione su- periore. Ancora una volta un provvedimento legislativo essenziale per l’assetto dell’istruzione veniva promulgato con un atto ministeriale e, sostanzialmente, senza una di- scussione parlamentare.

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Francesco De Sanctis, primo ministro della Pub- blica istruzione nel 1861

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Barbara Spadaro

La costruzione

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