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Finalmente nel 1609 il lavoro dei riformatori è completo47. Il 16 novembre il Consiglio

generale affida al Sindaco della Comunità e ai Deputati l’onere di controllare che la copia dell’originale opera dei riformatori sia corretta. Dopodiché sarà facoltà dei Deputati procurare la conferma presso la Dominante, ultimo ma fondamentale atto affinché gli statuti possano

43 AMP, busta 46, fasc. 18, cc. 111-111v., 23 maggio 1607.

44 Pelizzari G. e Bendinoni I., Identità storica, pp. 103-104: “Il momento della traduzione delle leggi della Comunità in lingua volgare e con l’emanazione di norme da parte del Consiglio della Patria che impongono ai notai di redigere i loro atti pubblici non più in latino, ma in volgare, evidenti segnali di una potenziale maggiore apertura alla “democratizzazione” degli strumenti di controllo dell’azione pubblica e privata. Iniziative che incontravano resistenze da parte del notabilato, timoroso di perdere posizioni di potere determinate da una gestione oligarchica delle istituzioni, al cui interno l’utilizzo della lingua latina nelle carte pubbliche costituiva palese evidenza”

45 La parte gradenica era una procedura particolare di votazione che veniva richiesta, in alcuni casi, per la modifica o l’abrogazione di una parte. Consisteva in due votazioni: nella prima votavano i Deputati con il Capitano ed era ammesso un solo voto sfavorevole, nella seconda votavano i Consiglieri ed era richiesta la maggioranza dei quattro quinti. Scotti G., La «Magnifica Patria»…, pp. 265-266.

46 AMP, busta 46, fasc. 18, c. 113v., 28 maggio 1607. 47 AMP, busta 47, fasc. 19, c. 92, 16 novembre 1609.

avere forza di legge. Tutto ciò che al riguardo verrà deciso, tanto dai Deputati quanto dal Sin- daco, dovrà da essi essere riferito al prossimo General Consiglio.

D’altra parte il lavoro dei riformatori non è ancora concluso e il collegio non è sciolto. Pur essendo vero che la riforma era stata completata, il lavoro per giungere alla definitiva en- trata in vigore dei nuovi statuti non era affatto terminato, non solo perché mancava l’approva- zione di Venezia, ma anche perché doveva ancora svolgersi tutto il lavoro di verifica dell’ope- rato fino a quel punto svolto.

Il 26 novembre successivo, dopo aver controllato la copia degli statuti riformati, i Depu- tati48 e il Sindaco si presentano al Consiglio generale della Patria49. Dovendo ora sottoporre la

riforma all’attenzione di Venezia, “et essendo questo negozio assai grave et di molta impor- tanza” tanto che converrà procedere “con molta et molto matura circospezione”, è richiesto il parere di un esperto che alla bisogna possa segnalare gli “avvertimenti” necessari.

La scelta non è ancora stata fatta, cosa che sarebbe prematura senza avere la delibera del Consiglio. Tuttavia si accenna già a un “Eccellentissimo soggetto della Città di Padova”.

La parte, votata, viene approvata a larga maggioranza e tutto ciò che i Deputati decide- ranno, dovrà naturalmente essere riferito al Consiglio.

Così, nella successiva riunione del Consiglio generale50, veniva comunicato che il Cava-

lier Marc’Antonio Pellegrini aveva risposto alla richiesta fattagli dai Deputati51, dichiarandosi

disponibile a vedere i nuovi statuti e a dare i suggerimenti che riterrà opportuni. Si chiedeva dunque al Consiglio di deliberare che, “non essendo conveniente per honorevolezza et dignità pubblica, mandarli senza persona che vada a posta”, si nominasse un cittadino che si recasse a Padova e che lì dovesse restare a disposizione del Pellegrini, per dargli tutti i ragguagli neces- sari. Al compito venne assegnato il giorno stesso dai Deputati il Cancelliere della Comunità Angelo Parentino. Egli avrebbe dovuto consegnare al Pellegrini la copia, sigillata, dei nuovi statuti.

La Patria sceglieva dunque una figura di primo piano fra i giuristi che avevano prestato il proprio servizio alla Serenissima, per avere un parere certamente autorevole52.

48 ivi, c. 94, 23 novembre 1609. I Deputati si sono riuniti per affrontare la questione con i riformatori solo pochi giorni prima.

49 ivi, cc. 96v.-97, 26 novembre 1609. 50 ivi, cc. 109v.-110, 29 dicembre 1609. 51 ivi, c. 98, 2 dicembre 1609.

52 Nato il primo agosto del 1530 a Camisano, Vicariato nel distretto vicentino, a soli dieci anni Marc’Antonio venne mandato dal padre a Padova, dove sotto la direzione di Ventura (suo fratel cugino) Giureconsulto ed Avvocato, fu iniziato alla conoscenza giuridica. Dedicatosi agli studi giuridici, all’età di ventotto anni conseguiva l’alloro in diritto canonico e in diritto civile. Per tre anni insegnò nell’Università di Padova, ma

Il 27 febbraio 1610 si poneva parte nel Consiglio53 che i Riformatori si riunissero quan-

to prima affinché le considerazioni fatte dal Dottore di Padova potessero essere esaminate. Essi accoglieranno quelle che riterranno necessarie per migliorare gli statuti, per mandarli in- fine al Nunzio in Venezia e presentarli ai piedi del Serenissimo Principe per ottenerne la con- ferma.

Si procedeva quindi immediatamente a regolare la questione riguardante il rappresen- tante fra i Riformatori per la Valtenesi54, ruolo rimasto vacante dopo la morte di Giacomo Du-

gazzi. In tal modo si sarebbe garantita l’equità all’interno del gruppo dei Riformatori per non provocare alcun pregiudizio, come ricordato dai Deputati. Veniva pertanto eletto Lucrezio Bernardi cosicché la revisione potesse iniziare il prima possibile.

Per due anni tutto tace. Solo il 15 febbraio del 1612 si ritorna a parlare degli statuti. In Consiglio si deve eleggere un sostituto per il defunto Alberto Zanetti, rappresentante nel colle- gio dei Riformatori per la Quadra di Maderno. Al suo posto viene eletto Antonio Septi in modo che i lavori possano proseguire55. Indirettamente sappiamo quindi che in questa data i

Riformatori non hanno ancora completato la revisione. Infatti, l’annuncio che i nuovi statuti sono ormai pronti per essere inviati a Venezia, arriva pochi mesi dopo, il 15 giugno56. Appro-

vati gli statuti in Consiglio, si decide di incaricare gli stessi Riformatori di assumere tutte le misure necessarie per ottenere la conferma presso la Signoria, a cominciare dalla spedizione degli statuti al Nunzio.

L’iter per la riforma degli statuti era dunque concluso. Certo, rimaneva ancora da ottene- re la conferma presso le magistrature veneziane, ma questo ormai non sarebbe più dipeso esclusivamente dalla volontà degli uomini della Riviera.

poi si dedicò all’avvocatura. Il 16 novembre 1576 assunse l’incarico di Avvocato fiscale per la Serenissima Repubblica in Padova. Dopo aver assunto alcuni incarichi in questioni particolari per conto della Serenissima, veniva dal Senato nominato Consultore in iure il 14 novembre del 1597. Si trasferì quindi a Venezia dove divenne amico di fra Paolo Sarpi. Intanto la sua fama cresceva anche presso i sovrani degli stati italiani. Nel 1599 gli veniva assegnato il titolo di Cavaliere di San Marco. Nel 1603 tornava all’Università di Padova come docente di diritto canonico. Nel 1611 dedicava alla propria città natale, Vicenza, il quinto volume dei suoi Consigli, opera sulla giurisprudenza civile. Rispondeva il Consiglio della città facendolo cittadino il 23 marzo 1611. Le sue opere ebbero diffusione anche fuori dall’Italia, dove vennero spesso ripubblicate. Ancora nel Settecento si davano alle stampe i suoi sei volumi di Consulti. Moriva a Padova il 5 dicembre 1616. In Angiolgabriello di Santa Maria, Biblioteca, e storia di quegli scrittori così della città come del territorio di Vicenza che pervennero fin’ ad ora a notizia del P. F. Angiolgabriello di Santa Maria carmelitano scalzo vicentino. Volume quinto dall’anno MDLI di Cristo al MDC, Per Gio. Battista Vendramini Mosca, Vicenza 1779.

53 AMP, busta 47, fasc. 19, c. 137, 27 febbraio 1610. 54 ivi, cc. 88-88v., 16 ottobre 1609; infra.

55 AMP, busta 48, fasc. 20, c. 14, 15 febbraio 1612. 56 ivi, c. 41v., 15 giugno 1612.

I documenti non fanno riferimento agli statuti fino al 1618. Per via del servizio prestato a Marc’Antonio Pellegrini57, si decideva di corrispondere la somma di denaro quale remune-

razione per il lavoro svolto in favore della Patria ad Angelo Parentino58. Si deliberava così che

gli fossero date quarantacinque lire.

La conferma degli statuti si fece attendere qualche anno quando furono finalmente pub- blicati in Salò il 29 settembre 162059. Con l’autorità del Senato i Sindaci decretano che gli sta-

tuti siano confermati, dopo averli riveduti e averne constatato la conformità con gli statuti vecchi.

Nel novembre successivo il Consiglio generale giunge ad approvare una parte in cui si decreta che si inizi a fare una traduzione degli statuti in volgare60. Nonostante ciò si decise co-

munque di dare alle stampe la versione in latino Statuta criminalia et civilia Riperiae pubbli- cata in Salò nel 1620-1621 dallo stampatore Bernardino Lantoni.

Perché il volume tradotto potesse vedere la luce avrebbero dovuto passare alcuni anni. Gli Statuti criminali et civili della Magnifica Communità della Riviera. Nuovamente tradotti di latino in volgare di ordine della medesima communità a commune utile et intelligenza veni- vano stampati, ancora una volta per i tipi del Lantoni nel 1626. Stupisce che nel volume tra- dotto non appaia la delibera del Consiglio riguardante la traduzione, come sarebbe stato lecito attendersi, alla luce del fatto che la controversia sull’uso del volgare era emersa più volte in sede consigliare.

Per arrivare all’esito della tanto desiderata conferma degli statuti da questo momento sa- rebbe stato necessario passare dallo scenario del golfo salodiano a quello della laguna vene- ziana con il coinvolgimento non solo delle magistrature veneziane preposte all’esame dei nuo- vi statuti e alla consecutiva conferma ma anche dei protettori della Magnifica Patria. Questi ultimi figure imprescindibili per far sì che le istanze e le esigenze locali fossero portate all’attenzione del centro dominante. Il ruolo del protettore era principalmente assunto dai provveditori che precedentemente erano stati mandati a Salò come rettori.

57 AMP, busta 50, fasc. 22, c. 12v., 29 gennaio 1618.

58 AMP, busta 47, fasc. 19, c. 109v., 29 dicembre 1609, infra. 59 Statuti criminali…, p. 129.