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3. Descrizione della Strada del vino dell’Etna

3.5. Vini prodotti

Il disciplinare della Strada del vino dell’Etna stabilisce che le aziende vitivinicole e le cantine che aderiscono devono ubicarsi all’interno della zona di produzione di cui alla legge 164/92, di disciplina delle denominazioni d'origine dei vini, oppure possono essere ubicate al di fuori della zona di produzione nei casi di aziende associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini emanati ai sensi della legge 164/92.

Tale legge sancisce che per denominazione di origine dei vini si intende “il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e reputato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva”.

Infine la legge definisce denominazioni di origine controllata e controllata e garantita “i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola”.

I vini prodotti dalle aziende vitivinicole associate alla Strada del vino dell’Etna hanno le seguenti denominazioni d’origine:

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- DOC Etna

- DOC bianco superiore (solo l’Etna bianco prodotto nel comune di Milo può fregiarsi del titolo di Superiore)

- Sicilia IGT

3.5.1. Disciplinari di produzione

3.5.1.1. Etna D.O.C.

In base al disciplinare di produzione del vino Etna D.O.C. bianco, rosso e rosato, il vino “Etna” bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

- Carricante minimo 60%;

- Catarrato bianco comune o lucido fino al 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 15% del totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca ed altri vitigni ad uva bianca a sapore non aromatico.

Il vino “Etna” rosso o rosato, deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

- Nerello Mascalese con non meno dell’ 80%;

- Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) fino al 20%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 10% del totale, anche uve provenienti da altri vitigni ad uva bianca con esclusione di quelli con uve a sapore aromatico.

Per quanto riguarda la zona di produzione, i comuni etnei interessati dalla produzione del vino “Etna”, nei tipi bianco, rosso e rosato sono: Biancavilla, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.

Il vino Etna bianco, all’ atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati; - odore: profumo delicato di Carricante;

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- gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,5; - acidità totale: da 6 a 7,50 per mille;

- estratto secco netto: da 18 a 25 per mille; - ceneri: da 1,80 a 2,80 per mille.

Il vino Etna rosso o rosato, all’ atto dell’ immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino che con l’invecchiamento presenta leggeri riflessi di granato o rosato tendente al rubino;

- odore: vinoso con profumo intenso caratteristico; - sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;

- gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12,50; - acidità totale: da 5,50 a 7 per mille;

- estratto secco netto: da 20 a 28 per mille; - ceneri: da 1,80 a 3,30 per mille.

Al vino Etna bianco prodotto nella parte del territorio del comune di Milo è consentita la qualificazione di superiore a condizione che nei vigneti da cui provengono le uve il vitigno Carricante sia presente in misura non inferiore all’80% ed il prodotto abbia una gradazione minima naturale complessiva non inferiore a gradi 11,5.

Il vino Etna bianco superiore, all’atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: giallo paglierino molto carico con riflessi verdognoli; - odore: profumo delicato di frutto;

- sapore: secco, lievemente fresco, armonico, morbido; - gradazione alcolica complessiva minima: gradi 12; - acidità totale: da 5,50 a 7 per mille;

- estratto secco netto: da 16 a 22 per mille; - ceneri: da 1,80 a 2,90 per mille.

3.5.1.2. Sicilia I.G.T.

In base al disciplinare di produzione, i vini ad IGT “Sicilia” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o

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autorizzati per le rispettive province di Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

La IGT “Sicilia” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad IGT “Sicilia” con la specificazione di uno dei vitigni di cui sopra, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa alla tipologia novello.

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Sicilia” comprende l’intero territorio amministrativo delle provincie della Regione Siciliana.

I vini ad IGT “Sicilia” anche con la specificazione del vitigno all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

- Sicilia bianco: 10,50% vol.; - Sicilia rosso: 11,00% vol.; - Sicilia novello: 11,00% vol.; - Sicilia rosato: 10,50% vol.; - Sicilia passito: 15,00% vol.

Alla IGT “Sicilia” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni, compresi tra quelli elencati nel disciplinare di produzione. Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Sicilia”, è consentito a condizione che il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento e che il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni sia comunque superiore al 15% del totale.

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