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Il visto di ingresso

8. PROFESSIONI NON QUALIFICATE 9 FORZE ARMATE

1.2.1 Il visto di ingresso

Analizzando il Testo Unico dell’Immigrazione (DLgs 98/286), al Titolo II dedicato alle “Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato”, al Capo II “Disposizioni sull’ingresso e il soggiorno”, all’interno dell’Art. 4 “Ingresso nel territorio dello Stato, legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4”; è possibile capire le particolarità del visto necessario per l’ingresso in Italia da parte degli immigrati stranieri.

Che cos’è il visto

Il visto è una autorizzazione concessa al cittadino straniero (non appartenente all’Ue o allo spazio Schengen) per poter fare il suo ingresso nel territorio italiano o in quello degli altri Paesi che hanno aderito a Schengen, è necessario sia per poter transitare sia per poter soggiornare in questi paesi; esso si presenta come un documento a parte, oppure può essere stampato direttamente sul passaporto o può presentarsi come una “vignetta” applicata successivamente sul passaporto o su altro documento di viaggio di chi ne fa richiesta.

Il visto viene rilasciato solamente a seguito di alcuni controlli da parte del responsabile dell’Ufficio visti che ne attesta i requisiti e le condizioni che in alcuni casi vengono dettagliatamente stabiliti dalle norme.

Esiste un database visti che individua se un soggetto abbia o meno bisogno di visto per poter fare il suo ingresso in Italia. (DLgs 98/286)

I tipi di visto

Generalmente i visti vengono suddivisi in due grandi categorie che si differenziano in relazione alla durata del visto stesso:

27  I visti di breve durata che vengono rilasciati per soggiorni non superiori ai tre mesi su un periodo di sei mesi (cioè soggiorno massimo permesso è di tre mesi nell’arco totale di sei mesi), il termine viene calcolato a partire dalla prima data di ingresso nello spazio Schengen.

I visti di breve si suddividono in VSU(Visti Schengen Uniformi) e in VTL (Visti a Territorialità Limitata). Questi visti non comportano il rilascio di un permesso di soggiorno. I primi sono validi per tutto il territorio Schengen, i secondi, invece, vengono rilasciati solo in via eccezionale e sono validi per uno o più stati aderenti all’Accordo ma non per tutti. I visti di breve soggiorno sono rilasciati per motivi di: affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo e subordinato, motivi religiosi, missione, studio, trasporto e turismo; secondo il Codice dei Visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, entrato in vigore il 5.4.2010),i VSU possono essere di tipo A, B o C. Il tipo A viene rilasciato per motivi di transito aeroportuale valido solo per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti, il B era rilasciato per transito ma questa tipologia è stata abrogata dal 2010 e rientra nel caso C che include anche i visti rilasciati per motivi di ingresso di breve durata o di viaggio non superiori ai 90 giorni, costituisce cioè un visto di viaggio valido per uno o anche per più ingressi nel territorio di destinazione purché la durata totale di un unico soggiorno non interrotto o la durata totale costituita dalla somma dei soggiorni successivi non siano superiori ai tre mesi per semestre che decorrere dalla data del primo ingresso. Inoltre a soggetti particolarmente noti che hanno bisogno di visti molto frequentemente e regolarmente, se offrono le garanzie necessarie, la normativa di Schengen consente in via eccezionale il rilascio di visti di tipo C che permettono il soggiorno per 3 mesi per ogni semestre e valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o per cinque anni (C5). (DLgs 98/286)

 I visti di lunga durata sono sempre superiori ai tre mesi. Questi sono costituiti dai VN (Visti Nazionali) che permettono l’entrata per lungo soggiorno esclusivamente nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto e permette inoltre al possessore di circolare all’interno dei Paesi di Schengen fino ad un massimo di 90 giorni anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. I visti di lungo soggiorno vengono rilasciati esclusivamente per motivi di adozione, cure mediche, motivi diplomatici, lavoro autonomo e subordinato, familiare al seguito, missione, motivi religiosi, per reingresso e

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residenza elettiva, per ricongiungimento familiare, studio e per vacanze – lavoro. I VN sono quelli di tipo D. (DLgs 98/286)

La domanda di visto

Nella domanda di visto lo straniero deve obbligatoriamente indicare finalità del viaggio, mezzi di sostentamento per il viaggio e per il soggiorno e condizioni di alloggio.

Sono le Ambasciate o la Rappresentanza diplomatico–consolare (consolato) italiana del luogo di residenza abituale o di origine dello straniero che hanno la competenza per il rilascio dei visti; quest’ultima è la sola responsabile all’accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti che sono indispensabili per l’ottenimento del visto.

Per quanto riguarda il visto uniforme Schengen, se l’Italia non costituisce l’unica meta del viaggio né la principale, il visto va richiesto alla Rappresentanza diplomatica – consolare del paese che ne costituisce la meta principale.

Nel caso in cui non sia possibile stabilire la destinazione principale del viaggio dovrà rilasciare il visto la Rappresentanza dello stato in cui il soggetto effettua il primo ingresso. (DLgs 98/286)

Qualora lo Stato di destinazione non abbia una sua Rappresentanza diplomatico- consolare, il visto Schengen potrà essere rilasciato da un altro stato che lo rappresenti.

Se il visto che deve essere rilasciato è di tipo nazionale, è la Rappresentanza dello Stato Schengen che sarà la destinazione di lungo periodo dello straniero ad esserne competente. (DLgs 98/286)

Per effettuare la domanda di visto, questa deve essere presentata personalmente dallo straniero all’Ufficio consolare competente.

I visti per studio, per titolari di passaporti diplomatici o di servizio e per familiari di cittadini Ue sono gratuiti mentre le spese amministrative per il trattamento della domanda di visto, espressi in euro, sono:

 Per tutte le tipologie di visto Schengen 60 euro;

 Per il visto collettivo (di tipo A e C) 60 euro + 1 euro a persona;

 Per il visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipologia D) 116 euro(DLgs 98/286).

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La decisione se accettare o meno una domanda di visto Schengen uniforme viene presa entro 15 giorni dalla presentazione della domanda stessa a sua volta presentata entro i termini previsti (non prima dei tre mesi dall’inizio del viaggio previsto) nonché completa in tutte le sue parti. Tutti questi termini possono essere prorogati di 60 giorni.

Per il rilascio di un visto nazionale, 90 sono i giorni da aspettare prima che vi sia il rilascio. I tempi per la trattazione della domanda di visto nazionale variano dai 30 giorni nei casi di visti per lavoro subordinato, familiare al seguito e ricongiungimenti familiari, ai 120 giorni per lavoro autonomo. L’ufficio visti deve fare tutti i controlli necessari per verificare l’autenticità dei documenti presentati. (DLgs 98/286)

In ogni visto sono espressi due valori: la durata e la validità. La durata è il periodo effettivo di soggiorno massimo consentito. La validità è il tempo all’interno del quale il visto può essere utilizzato per la sua durata. Solitamente la validità del visto è maggiore rispetto alla sua durata.

Il visto Schengen può essere rilasciato per uno soltanto, due o più ingressi, mentre quello nazionale viene sempre rilasciato a fronte di molteplici ingressi. Il numero di ingressi che consente è indicato nel visto stesso.

In via generale chi è in possesso di un visto per breve soggiorno (visto uniforme Schengen) non ha la possibilità di prorogarlo ad eccezione dei casi di assoluta impossibilità di uscita dal paese, in questi casi è la Questura di zona che valuta caso per caso. (DLgs 98/286)

Il visto nazionale costituisce l’autorizzazione all’ingresso nel territorio italiano. Una volta attraversata la frontiera il visto esaurisce la sua funzione, il soggiorno sarà legale se dimostrato dal Permesso di Soggiorno che verrà rilasciato per il motivo e per la durata indicati nel visto.

Tutte le domande di visto si concludono con il rilascio o il diniego. Quest’ultimo deve essere scritto in italiano o in una lingua comprensibile dallo straniero. In ogni caso, il diniego, non vieta la possibilità di presentare una nuova domanda. (DLgs 98/286)