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Il vulnus alla tutela del creditore pignoratizio: comma 5, art 1, Legge 119/

Nel documento IL PEGNO NON POSSESSORIO (pagine 124-126)

IL PEGNO SENZA SPOSSESSAMENTO

6. Il vulnus alla tutela del creditore pignoratizio: comma 5, art 1, Legge 119/

Il regime di privilegio accordato al creditore pignoratizio è derogato da un‘ipotesi di carattere eccezionale prevista al comma 5 dell'art. 1, laddove statuisce che, anche se anteriormente costituito ed iscritto, il pegno ―non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio successivo‖.

In sostanza il legislatore prevede una deroga dal carattere eccezionale in forza della quale il finanziamento di un determinato bene destinato all'esercizio dell'impresa prevale sul pegno non possessorio che sia stato costituito sul bene medesimo, anche se anteriore.

Questa norma, dal dubbio contenuto precettivo163, probabilmente avrà l‘effetto di ridurre la capacità del pegno commerciale di garantire efficacemente il credito, considerato che nella maggior parte dei casi nella realtà imprenditoriale i beni sono acquistati mediante operazioni economiche che prevedono una dilazione del pagamento in favore del

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G. PETRELLI, Pegno non possessorio nei finanziamenti alle imprese, op. cit. critica la previsione normativa, ritenendo che l‘unica interpretazione che rende possibile l‘applicazione della norma è quella secondo la quale il principio di priorità sia derogato soltanto nel caso in cui ―il successivo creditore, al momento in cui è stato formalizzato l‘atto di costituzione del secondo pegno non possessorio, non conosca o non sia in grado di conoscere l‘esistenza di un pegno anteriore su quel dato bene (con applicazione del principio di buona fede)‖ poiché la relativa iscrizione non è, in quel momento ancora avvenuta; ovvero quando la prima iscrizione riporti una ―descrizione‖ generica diversa dalla ―specifica individuazione‖ idonea ad identificare con precisione il bene. Diversamente, la norma premierebbe chi proceda all‘iscrizione nella consapevolezza di ledere un diritto altrui, oltretutto oggetto di una precedente iscrizione.

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debitore-acquirente e che quindi detta deroga rischia di essere di frequente applicazione.

Taluni ritengono che la disposizione in discorso possa trovare applicazione unicamente nel caso di pegno su cosa futura164, posto che soltanto in questo caso sarebbero integrati i presupposti richiesti dalla norma, vale a dire l‘iscrizione di un pegno non possessorio su un bene antecedentemente al suo acquisto a rate con riserva di proprietà in favore dell‘alienante.

La riserva di proprietà, infatti, presuppone che il bene non sia all‘interno del patrimonio del debitore. Ebbene, se il bene non è di proprietà del debitore non può neppure essere oppignorato (chiaramente al di fuori dal caso di concessione di pegno da parte di un terzo datore di garanzia) se non come bene di sua futura titolarità che diverrà pienamente vincolabile soltanto al momento del pagamento dell‘ultima rata.

Sulla base di queste considerazioni, è stato ritenuto165 che la portata applicativa della deroga espressa dal comma 5 sia in realtà limitata e comunque non tale da sminuire e disincentivare il ricorso al pegno commerciale.

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164 F. DELL‘ANNA MISURALE, op. cit. pp. 12 ss ―ebbene, vi è un presupposto

inespresso senza il quale la disposizione appare, per vero, poco comprensibile: il pegno destinato ad essere preferito a favore di quello successivamente costituito non può che essere un pegno su bene futuro, perché non sarebbe possibile per il creditore costituire una garanzia su bene che essendo oggetto di riserva di proprietà non appartiene (ancora) al debitore. Dunque, la norma regola il conflitto tra il titolare di pegno su cosa futura e il proprietario della cosa il cui acquisto sia stato finanziato con la riserva di dominio, facendo prevalere l'interesse di quest'ultimo anche quando il patto ex art. 1524 c.c. non abbia data certa anteriore all‘iscrizione della garanzia. Del pari, se il conflitto viene ad essere con il creditore che ha iscritto successivamente il pegno su bene del quale ha finanziato l'acquisto, non può che riguardare chi ha costituito in pegno un bene futuro. La portata dell‘eccezione di cui al comma 5 dell‘art. 1 non è tale, dunque, da minare il sistema della nuova garanzia, come da qualcuno paventato, ma certamente disincentiverà la costituzione di pegno su beni futuri soprattutto su quelli, come i macchinari dell'azienda, più spesso oggetto di acquisto attraverso la vendita a rate con riserva di proprietà‖.

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E‘ possibile però anche una seconda interpretazione che amplia le ipotesi di applicazione della deroga.

Posto che il pegno commerciale è un pegno rotativo in cui la garanzia si trasferisce dal bene oppignorato al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al sostitutivo acquistato con tale corrispettivo senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia, ben può realizzarsi il caso in cui con il ricavo della vendita del bene oppignorato il debitore-imprenditore acquisti un bene a rate con riserva di proprietà in favore dell‘alienante. In questo caso il pegno commerciale anteriormente iscritto sulla res alienata dall‘imprenditore per ottenere la liquidità necessaria all‘acquisto del bene strumentale si trasferirebbe sul bene strumentale successivamente acquisito, con la conseguenza che la garanzia non sarebbe opponibile al soggetto che finanzia l‘acquisto di quest‘ultimo bene, poiché rientrante nella perimetro della deroga di cui al comma 5. Sulla base di queste considerazioni, non si concorda con quanti ritengono che la deroga prevista dal comma 5 dell‘art. 1 avrà di fatto una portata applicativa tanto ristretta e, anzi, è prevedibile che il contenzioso che ne potrà derivare non sarà di poco conto.

7. Pegno non possessorio e il pegno codicistico: fattispecie a

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