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L’attuazione delle politiche pubbliche a sostegno dell’imprenditoria innovativa: un’analisi comparata.

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UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA

L’attuazione delle politiche pubbliche a sostegno dell’imprenditoria innovativa: un’analisi comparata

Candidato Relatore

Vanessa Maria Bronte Prof. Alfredo Fioritto

ANNO ACCADEMICO 2018-2019

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Indice

INTRODUZIONE ... 1

CAPITOLO I IL RUOLO DELLO STATO NELL’ATTUALE CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 1. L’intervento dello Stato nei rapporti economici ... 4

2. Un nuovo fenomeno economico: le startup ... 10

2.1 Origine e diffusione del termine ... 12

3. Politiche europee e innovazione ... 15

3.1 Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020 ... 15

3.2 Il modo in cui l’Europa finanzia i progetti ... 18

3.3 Horizon 2020 ... 22

3.3.1 Horizon 2020 e PMI: Lo SME ... 26

3.3.2 Uno sguardo al futuro: Horizon Europe ... 29

3.4 Piano Juncker: dal FEIS al fondo InvestEU ... 31

3.5 Eventi in tutta Europa: L’iniziativa Startup Europe ... 37

4. I principali soggetti coinvolti nella creazione di un ecosistema innovativo ... 42

CAPITOLO II LA FUNZIONE ECONOMICA IN ITALIA 1. I principi costituzionali in materia economica ... 46

2. Il contesto economico Italiano ... 53

3. L’ecosistema innovativo italiano ... 56

3.1 La fattispecie giuridica dei nuovi status imprenditoriali ... 57

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4.1 Semplificazione degli oneri amministrativi di inizio attività ... 63

4.2 Deroghe in materia societaria e lavoristica ... 66

4.3. Credito di imposta per ricerca e sviluppo ... 69

4.4 Maggiore facilità nella compensazione dell’IVA ... 72

5. Incentivi agli investitori ... 72

5.1 Accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia ... 74

5.2 Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle startup innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche ... 80

5.3 Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione ... 81

5.4 Smart&Start... 82

5.4.1 L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa ... 86

5.5 Il Fondo Nazionale Innovazione ... 90

6. Un’alternativa al capitale di rischio: l’equity crowdfunding ... 94

CAPITOLO III UNO SGUARDO COMPARATO: ITALIA-PORTOGALLO Introduzione al capitolo terzo: Le ripercussioni della grande recessione nel tessuto economico portoghese ... 97

1. Principi costituzionali in materia economica ... 99

2. La nozione di startup nell’ordinamento giuridico portoghese ... 103

3. Politiche pubbliche per lo sviluppo e l’innovazione ... 104

3.1 Il ruolo delle pubbliche autorità nelle politiche di sostegno all’imprenditoria innovativa ... 106

3.2 Misure di sostegno a favore dell’imprenditoria innovativa 108 3.2.1 Semplificazione amministrativa. Deroghe al diritto commerciale e al diritto del lavoro. ... 108

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3.2.2 Vantaggi monetari ... 110

3.2.3 La creazione di una rete di contatti ... 114

3.2.4 Attrazione di risorse estere ... 118

3.3 L’innovazione e le nuove sfide ... 120

3.4 Il settore dell’istruzione ... 123

3.5 Le fonti del finanziamento dell’imprenditoria innovativa .... 125

3.5.1 Capitale di rischio ... 126

3.5.2 Crowdfunding ... 130

CONCLUSIONI ... 133

BIBLIOGRAFIA ... 141

SITOGRAFIA ... 149

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1

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si colloca nell’ambito della recente relazione instauratasi tra il diritto e l’innovazione. Un’analisi giuridica di tale tema appare interessante ma al tempo stesso complessa e soprattutto ampia. Pertanto, è stato necessario restringere il campo di ricerca ad uno specifico ambito che ha costituito il cuore del nostro lavoro di tesi, ossia gli interventi pubblici a sostegno di un particolare operatore economico che si qualifica quale principale driver di innovazione: le startup.

Tuttavia, è sembrato opportuno precedere l’analisi tecnica della normativa in materia, nei tre capitoli, con una preliminare riflessione sulla rimodulazione del ruolo dello stato di fronte alle mutate coordinate economico-sociali prodotte dalla globalizzazione, dall’affermarsi di una nuova economia basata sulla conoscenza e dalla grande recessione, che hanno portato a mettere in discussione il concetto tradizionale di Stato relegato al ruolo di mero regolatore e all’affermarsi della necessità di un ritorno ad uno Stato

interventore che si pone addirittura come “innovatore”.

Pertanto, il primo capitolo prende in esame le azioni concrete con le quali il legislatore europeo ha reagito a tutto ciò e in particolare la strategia Europa 2020 che ha per l'appunto identificato nelle attività di ricerca e sviluppo il fattore chiave per conseguire gli obiettivi di una crescita “intelligente, sostenibile ed inclusiva”. Ci soffermeremo su uno dei più importanti programmi ai fini della sua attuazione, Horizon 2020, dal quale emergerà l’idea di innovazione come un processo relazionale collettivo caratterizzato dalla conversione delle nuove conoscenze in prodotti, processi e servizi innovativi che offrono opportunità al sistema produttivo e che

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contribuiscono al miglioramento della vita dei cittadini. L’innovazione, infatti, richiede la presenza di un ecosistema

innovativo che si compone di diversi attori, i quali risultano in grado

di fornire contributi qualitativamente e quantitativamente differenti. In questo capitolo analizzeremo, in un primo momento, gli strumenti della politica pubblica europea che mirano ad eliminare le barriere che l’imprenditoria innovativa incontra nel suo sviluppo, dovute, principalmente, alla difficoltà di accesso al finanziamento. Successivamente, saranno oggetto di esame le azioni intraprese per agevolare la nascita di quei rapporti sinergici che nutrono il tessuto dell’ecosistema innovativo.

Nella seconda sezione, l’attenzione si focalizzerà sull’ordinamento italiano, al quale bisogna riconoscere il merito di essere stato il primo stato a disegnare un organico corpus normativo relativo all’ecosistema innovativo, prevedendo, in linea con la politica europea, numerosi strumenti di sostegno per le nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico e innovativo. Nel dettaglio, dopo aver analizzato la funzione economica dello stato ai sensi della costituzione e la costituzionalità di uno stato innovatore, si avrà un’attenta disamina del regime di favor introdotto. Le misure di vantaggio saranno classificate per finalità. Nella prima categoria si collocheranno quelle strettamente dedicate alle startup introdotte per lo più dal Decreto legge 18 Ottobre 2012, n. 179, mentre nella seconda si analizzeranno una serie di interventi che sono destinati agli investitori, i quali sono stati introdotti o rafforzati in modo significativo dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145.

Nella Terza sezione, il lavoro assume un’ottica comparata. Ci occuperemo, infatti, di analizzare la politica pubblica a sostegno dell’imprenditoria innovativa di un paese straniero: il Portogallo.

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La scelta ricade sul Portogallo, non di certo perché si colloca tra i primi posti in classifica della startup nations, ma perché, pur versando come l’Italia in una situazione di grave crisi a seguito della grande recessione, adesso è in netta ripresa grazie alla politica pubblica adottata che ha fatto dell’innovazione il suo perno. Anche in questo caso, procederemo con un’attenta disamina degli interventi del pubblico potere al fine di poter evidenziare le differenze e le similitudini con il sistema italiano. Per completezza espositiva, anch’essa sarà preceduta da una preliminare riflessione costituzionale sul tema e dall’introduzione della nozione giuridica di startup ai sensi della Legge 31 Dicembre 2012, n. 432.

Anche nel caso di specie, le misure di sostegno saranno esaminate classificandole secondo un criterio teleologico. A tal fine saranno raggruppate in quattro gruppi: semplificazione amministrativa, sostegno dell’ecosistema innovativo, internazionalizzazione e attrazione risorse estere, innovazione e sfide globali. Come vedremo, questo quarto gruppo racchiude una serie di azioni che riguardano la seconda fase dell’esperienza portoghese, caratterizzata dal raggiungimento del fine ultimo della stessa politica europea: l’utilizzo dell’innovazione come strumento per affrontare le nuove sfide globali.

Infine, proseguiremo il capitolo con un’analisi relativa il settore dell’istruzione e la realizzazione della terza missione, al quale il Portogallo dedica particolare attenzione, per poi concludere con un accenno alla normativa in tema di fonti del finanziamento.

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CAPITOLO I

IL RUOLO DELLO STATO NELL’ATTUALE

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

SOMMARIO: 1. L’intervento dello Stato nei rapporti economici – 2. Un nuovo fenomeno economico: le startup – 2.1 Origine e diffusione del termine - 3. Politiche europee e innovazione - 3.1 Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020 - 3.2 Il modo in cui l’Europa finanzia i progetti – 3.3 Horizon 2020 - 3.3.1. Horizon

2020 e PMI: Lo SME - 3.3.2 Uno sguardo al futuro: Horizon Europe - 3.4 Piano Juncker: dal FEIS al fondo InvestEU - 3.5 Eventi in tutta Europa: L’iniziativa Startup Europe - 4. I principali soggetti coinvolti nella creazione di un ecosistema

innovativo.

1. L’intervento dello Stato nei rapporti economici

Lo Stato tra le sue funzioni, oggi così come in passato, è stato chiamato ad assumere una funzione che possiamo definire “spuria”. Il c.d. sistema economico, infatti, vede tra i suoi protagonisti il pubblico potere che coopera con imprese, famiglie e paesi terzi al fine di risolvere i problemi della produzione, della distribuzione e del consumo della ricchezza. Nelle organizzazioni statuali moderne, con diversa intensità, il potere pubblico svolge un ruolo di regolatore e garante del corretto svolgimento dei rapporti tra gli operatori economici attraverso un’attività disciplinare, repressiva e vincolativa. Può, inoltre, svolgere attività economica diretta in veste di imprenditore, mallevadore o acquirente.1 Come afferma un’autorevole dottrina, l’intervento dello Stato nei fatti e nei rapporti economici può essere definito come “un fenomeno

1 In altre parole può realizzare diverse linee di condotta che assumono rilevanza

economica: lo Stato è “autoritativo” quando si occupa di vincolare e condizionare l’operato delle attività produttive, è “regolatore” quando realizza precetti e verifiche mediante autorità indipendenti dal potere politico. Cfr. M. GIUSTI,

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5

quantitativamente in mutazione dilatativa”.2 Accanto alle responsabilità di alcune attività che sono tradizionalmente considerate come funzioni fondamentalmente pubbliche (tra cui possiamo annoverare il sistema della giustizia, la protezione fornita dalla polizia, la difesa nazionale, la tutela della libertà economica dei partecipanti al mercato, assicurare o almeno favorire un’allocazione efficiente delle risorse e la fornitura di beni e servizi pubblici) nel corso del tempo, il settore pubblico ha allargato dal punto di vista economico il suo ambito di azione ad altri settori a seconda delle esigenze storiche.3

La storia del pensiero economico pullula di teorie di grande spessore relative al ruolo che lo Stato è chiamato ad assumere in tale ambito che in via fortemente semplificativa possiamo ricondurre a due macro-categorie, protagoniste di una diatriba che continua a essere attuale: i liberisti e gli interventisti. I primi sostengono che il mercato si auto equilibra e non necessita di azioni di intermittenza per opera dello Stato, “gli individui seppur mossi semplicemente dal

proprio interesse personale, finiscono tuttavia per perseguire l’interesse dell’intera collettività realizzando l’ottimale funzionamento del sistema economico”4, mentre al contrario, i

secondi sostengono l’incapacità del mercato di raggiungere autonomamente una condizione di efficienza e la potenzialità dello Stato nel realizzare degli interventi che possono influire sulla creazione di quest’ultima.5

2 M. GIUSTI, Diritto pubblico dell’economia, 2°ed, Padova, Cedam, 1997, p. 3. 3 A. FIORITTO, Appunti delle lezioni del corso di Diritto Amministrativo,

Università di Pisa, 2016.

4 Così afferma Adam Smith nella sua opera La ricchezza delle Nazioni pubblicata

nel 1776.

5 M. BONASIA e M. D'UVA, Intervento pubblico nell’economia: potere di

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6

Agli estremi, dunque, si collocano un’economia pura con uno “Stato astensionista” che ha avuto il suo picco nell’Ottocento e nei primi del Novecento ed un’economia collettivista con uno “Stato interventore” che ha conosciuto il suo successo solo nei momenti più difficili. A seguito della crisi del 1929, infatti, si è assistito ad una maggiore crescita dell’ingerenza statuale nell'attività economica. In Italia, ad esempio, nel Novecento, lo Stato era stato-padrone, proprietario diretto di industrie, imprese di servizio e soprattutto istituti bancari. La sua presenza sul mercato si prospettava nelle forme di un ruolo diretto. Le vicende politico-economiche degli anni novanta del secolo scorso (in particolare la fine dello Stato Sociale), hanno diffusamente cagionato il progressivo allontanamento statale dall’economia, fenomeno al quale si accompagna per l’effetto, il manifestarsi di quel processo di privatizzazione che ha imposto agli Stati stessi di assumere un nuovo ruolo. In particolare, le norme europee, finalizzate alla creazione di un mercato unico concorrenziale, non tolleravano la presenza delle imprese pubbliche nel mercato. L'Ue già negli anni ottanta (CEE), nei trattati istitutivi, ha inserito le norme sul c.d. “Divieto di aiuti di Stato”, che impongono agli stati membri di non aiutare le imprese nazionali e un divieto indiretto per lo Stato di inserirsi nel mercato con produzioni proprie. Lo Stato si è così ritirato dal ruolo di proprietario attraverso un processo di dismissione ma non ha comunque perso il suo ruolo all'interno dell'economia, che non svolgeva più in veste di proprietario ma in quella di “regolatore del mercato”.6

6 Lo stato italiano ha completamente dismesso tutte le imprese di sua proprietà es.

TELECOM e soprattutto il settore bancario, che oggi è gestito quasi esclusivamente da privati. Importante da ricordare che è in tale contesto che sorgono le autorità amministrative indipendenti aventi lo scopo di controllare l’operato delle società privatizzate. Il tema può essere approfondito su M. GIUSTI, Fondamenti di Diritto pubblico dell’economia cit., pp. 248 ss.

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Oggi, quasi in tutto il mondo, è presente un modello di economia mista (anche negli stati basati su principi di liberalismo economico estremo come gli U.S.A.) che viene definito “economia di mercato”, ove lo Stato “regolatore” interviene nell’economia con una mera funzione di regolamentazione giustificata dalla tutela del cittadino in quanto utente del mercato, tutti i cittadini, infatti, sono consumatori nell'ottica dell'economia sia nazionale che internazionale. L’auctoritas dei pubblici poteri e delle sue amministrazioni si pone quale prius della regolazione attraverso il prezioso strumento della programmazione economica, strumento a carattere preventivo per esercitare concretamente, con riguardo alla realtà economica, le più ampie funzioni di indirizzo e coordinamento.7

Tuttavia, la svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle nuove sfide derivanti dall’affermarsi di una nuova economia basata sulla conoscenza e la grande recessione iniziata nel 2007 negli Stati uniti e propagatasi anche in Europa hanno portato le autorità pubbliche a dover ridisegnare il loro ruolo. Di fronte alle mutate coordinate economico-sociali, lo Stato non può rimanere inerte a guardare e limitare il suo intervento alla definizione di obiettivi ma deve assumere il ruolo di guida e propulsore nel loro raggiungimento. Come sostengono alcuni studiosi, oggi si pone la necessità di un ritorno ad uno “Stato interventore” che si ponga non come semplice regolatore ma addirittura come “innovatore”.8 L’economista Maria Mazzucato nel suo libro analizza con attenzione

7 D. CROCCO, La programmazione economica tra globalizzazione e crisi, Joven

Editore, Napoli, 2015, p. 121.

8 Appare opportuno segnalare che S. CASSESE “considera lo stato interventore

come una sospensione temporanea del modello, giustificata da una sorta di <stato di eccezione>”. Cfr. M. CLARICH, La “mano visibile” dello Stato nella crisi economica e finanziaria, Rivista della regolazione dei mercati, Fasc. 2,

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diversi settori, quali industria farmaceutica e tecnologica, mostrando come dietro ai prodotti più innovativi odierni si collocano degli investimenti del settore pubblico, il quale ha orientato le proprie risorse in ricerca di lungo periodo su settori tecnologici prescelti con alto potenziale economico.9 La mancata consapevolezza dei possibili effetti positivi dell’intervento economico pubblico porta a dar spago alle politiche di austerity che molti stati hanno adottato con risultati chiaramente insoddisfacenti. 10 Si pone l’esigenza di adottare politiche coraggiose che per avere successo necessitano dell’affermarsi di una nuova “contro-cultura”: politiche pubbliche che creino e plasmino i mercati e che non si limitino a stabilizzarli in linea con il pensiero comune che l’intervento pubblico nell’economia debba essere diretto a delle situazioni nelle quali i mercati falliscono nell’allocare le risorse in maniera efficiente (teoria dei fallimenti di mercato). Bisogna andare contro i “clichè e

gli slogan della politica economica e l’illusoria pretesa di poter definire a priori una ricetta universale per lo sviluppo”11, piuttosto bisogna individuare il corretto “dosaggio tra le varie formule

pratiche”12 tenendo conto dei fattori economici, sociali, culturali del

contesto cui il sistema economico asserisce.

Il governo deve tener conto delle esigenze pratiche e assumere le condotte necessarie per “fare ciò che gli individui non stanno

9 Cfr. M. MAZZUCCATO, Lo stato innovatore, Laterza, Roma, 2018.

10 G.P. MAZZELLA, Recensione a MAZZUCATO, Lo stato innovatore cit., pp.

377, in L’industria, Fascicolo 2, 2014, pp. 340-344; M. MAZZUCATO, Costruire

lo Stato innovatore: un nuovo quadro per la previsione e la valutazione di politiche economiche che creano (non solo aggiustano) il mercato, in Economia

& lavoro, Fascicolo 3, 2014, p. 9.

11 P. GERLI, Recensione a G. FUÀ, Un’agenda non conformista per la crescita

economica, M. CRIVELLINI, P. PETTENATI (a cura di), Bologna, Il Mulino,

pp. 114, in L’industria, Fascicolo 2, 2014, pp. 346-347.

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facendo”13. Le circostanze del periodo storico in cui viviamo sono caratterizzate dalla presenza di risorse economiche immobilizzate, dalla scarsa propensione al rischio degli investitori a causa del clima di incertezza causato dalla crisi del 2008. Di fronte a tale situazione, lo Stato innovatore deve farsi carico dell’impiego di capitale ad alto rischio nei settori innovativi strategici per la competitività economica del Paese. A questo punto, è chiaro che il ruolo dello Stato non può essere relegato ad una mera facilitazione ed eliminazione dei rischi del settore privato, risolvendo i fallimenti di mercato ma esso deve assumere un ruolo diretto nel creare e plasmare mercati, determinando l’orientamento del cambiamento14, con dotazioni finanziare e strutture di governo adeguate. A tal fine e di ciò appare consapevole l’Ue.

Il dibattito su come affrontare il nuovo contesto economico e sociale è stato, infatti, fin da subito protagonista delle sedi europee. I capi di Stato e di Governo riunitosi a Lisbona nella sessione straordinaria del 23 e 24 marzo del 2000 delinearono una strategia da adottare nel decennio seguente, la c.d. Strategia di Lisbona che si poneva l’obiettivo principale di far divenire l’economia europea

“l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”15. Dunque, l’Ue si è fatta carico di una “politica

coraggiosa”, ha accolto il concetto “di stato come soggetto che ha un’idea, ci investe delle risorse, si pone degli obiettivi, ha un piano di azione per raggiungerli e soprattutto accetta il fattore rischio con

13 M. MAZZUCATO, Costruire lo Stato innovatore: un nuovo quadro per la

previsione e la valutazione di politiche economiche che creano (non solo aggiustano) il mercato op. cit., pp. 7-24, nel dettaglio p.7.

14 M. MAZZUCATO, Costruire lo Stato innovatore: un nuovo quadro per la

previsione e la valutazione di politiche economiche che creano (non solo aggiustano) il mercato, op. cit., p.8.

15 Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza, Lisbona, 23-24 Marzo 2000,

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una ferrea attenzione al controllo dei costi e all’efficienza”16 e ha provveduto a ridisegnare le proprie politiche, comprese quelle relative agli aiuti di stato, introducendo importanti deroghe in relazione a obiettivi primari e indirizzandole a destinatari prediletti per le loro potenzialità economiche innovative. Facciamo riferimento alle startup e alle PMI innovative.

2. Un nuovo fenomeno economico: le startup

La crisi finanziaria scoppiata alla fine del 2007 negli Stati uniti, a seguito dello scoppio di una bolla immobiliare (la c.d. crisi dei mutui sub-prime) propagatasi, a causa della interconnessione dei mercati finanziari ormai sempre più globalizzati, in particolar modo nei paesi sviluppati del mondo occidentale, ha avuto gravi conseguenze sull'economia mondiale, tanto da essere definita la

grande recessione. Solo 10 anni dopo, testate importanti come

l’Economist scrivono che l’economia sta ripartendo “In America,

Europa, Asia e nei mercati emergenti, per la prima volta a parte una breve ripresa nel 2010, tutti i motori sembrano essere ripartiti all’unisono”17. Alla voce dell’Economist si unisce quella del

Financial Times e quella di Maurice Obstfeld, ex leader del Fondo

Monetario Internazionale, i quali individuano in questa nuova e recente accelerazione dell’economia una “base solida”: la piccola e media imprenditoria innovativa18. Le economie che stanno

16 M. MAZZUCATO, Lo stato innovatore cit., p. 341.

17 F.V. UGARTE, On the rise. The global economy enjoys a synchronised

upswing. The past decade has been marked by a series of false economic dawns. This time really does feel different, in The Economist, London, 18 Marzo 2017.

18 Come si legge anche nel comunicato stampa della Commissione Europea del

30 settembre 2015, l’obiettivo di un Mercato Europeo dei Capitali più integrato sarà quello di fornire fonti di finanziamento alle imprese che hanno difficoltà a raccogliere fondi “in particolare le PMI e le start-up”.

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dimostrando un maggior dinamismo e resistenza agli shock derivanti dalle svalutazioni e crisi dei mercati sono, infatti, proprio quelle che mantengono nel tempo alti profili tecnologici ed innovativi.19 Per questo, le politiche economiche dei governi sono sempre più mirate ad incentivare lo sviluppo di settori industriali e le imprese che fanno di innovazione, ricerca, sviluppo e avanguardie tecnologiche il loro punto di forza.20

Lo studio di I-Com21 “Presenza ed impatto delle startup

innovative di successo: un’analisi dei principali mercati azionari internazionali” raccoglie una serie di dati empirici che dimostrano

l’enorme potenziale racchiuso nelle startup innovative. Oggetto di studio è, infatti, l’apporto sui sistemi economici nazionali fornito dalle startup innovative, sorte negli ultimi decenni che hanno avuto maggior successo, in termini di ricchezza e occupazione.

Ad ottenere i migliori risultati sono stati gli Stati Uniti, seguiti da Israele e dalla Germania, ossia quei paesi che hanno adottato politiche volte ad incentivare innovazione e tecnologia, così rafforzando la competitività del loro sistema produttivo. Lo stesso studio pone in evidenza che “le politiche pubbliche giocano un ruolo

fondamentale nella creazione di un Paese startup friendly”. 22

Limitando il nostro esame ai paesi che si collocano sul podio dei

19 I-COM, Studio Presenza ed impatto delle “start up” innovative di successo:

un’analisi dei principali mercati azionari internazionali, 11 Gennaio 2012.

20“Da sempre l’innovazione è una conditio sine qua non del progresso economico

e sociale. I Paesi che per primi hanno capito l’importanza del circolo virtuoso innovazione-produttività-crescita sono quelli che si sono posizionati meglio in termini di competitività di sistema di lungo periodo e che hanno mostrato maggiore resilienza alla crisi”. (L’ecosistema per l’innovazione: quali strade per

la crescita delle imprese e del Paese, Ambrosetti Club Ricerca 2013).

21 L'Istituto per la Competitività (I-Com) è stato fondato nel 2005 da un gruppo di

studiosi, professionisti e manager. Ha sede a Roma e a Bruxelles. L’obiettivo di I-Com è promuovere temi e analisi sulla competitività in chiave innovativa all'interno del quadro politico-economico italiano, europeo e internazionale.

22 I-COM, Studio Presenza ed impatto delle “start up” innovative di successo:

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migliori risultati, possiamo notare che ognuno di loro ha scelto una propria strada verso il progresso tecnologico. Gli Stati uniti e Israele hanno in comune i numerosi programmi di finanziamento diretto e un alto investimento di risorse nel settore della R&S mentre la Germania incontra il suo punto di forza nel regime fiscale di particolare favore, ma che cos’è una startup?

2.1 Origine e diffusione del termine

Oggi più che mai, il mondo dell’economia appare in continua evoluzione e con esso il suo linguaggio. Tra i fenomeni economici più attuali si colloca, senza dubbio, quello delle startup. Ma di cosa si tratta? La locuzione startup, di chiara origine inglese, si stacca dal suo significato letterale di “nuovo arrivato” alla fine degli anni settanta, per essere associato al nuovo settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT, Information and Communications Technology) che si preparava ad effettuare la sua prima comparsa e che avrebbe determinato numerosi mutamenti in ogni ambito di vita dell’uomo: economico, sociale e culturale.

OED23 individua, infatti, la prima comparsa del termine “startup”, nel suo senso moderno, nel 1976 e dell’espressione “startup company” nel 1977, rispettivamente in un articolo di Forbes

(“The unfashionable business of investing in startups in the electronic data processing field”)24 e in una pubblicazione del

23 Oxford English dictionary (2nd edition 1989). 24 FORBES,15 Agosto 1976.

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Business Week25 (“An incubator for startup companies, especially

in the fast-growth, high-technology fields”)26.

Eppure, l’utilizzo massiccio del termine in Europa sembrerebbe essere ben più recente. Dalla ricerca condotta da Digital Magics, incubatore certificato di startup innovative ed Expert System, leader in tecnologia semantica basata sull’uso del software Cogito, su oltre 1 milione di articoli in lingua italiana apparsi dal 1992 a oggi, ricaviamo che la parola “startup” (o start-up) comincia a diffondersi in Italia negli ultimi anni, registrando una forte accelerazione dal 2011 in poi, mentre negli anni precedenti, a parte qualche sporadica comparsa, è pressoché inesistente. Tale ricerca, inoltre, ci consente di confermare l’origine americana del fenomeno poiché oggetto di studio è stato anche la relazione fra startup e altre parole associate semanticamente. Nella lista delle persone più citate negli articoli che parlano di startup, compaiono i fondatori dei principali big player: prima Zuckerberg di Facebook, poi Jobs di Apple, Mayer di Yahoo, Page e Brin di Google, Gates di Microsoft, Andreessen di Netscape, Bezos di Amazon e così via.27

Tuttavia, nel corso del tempo il significato della parola startup come sinonimo di società operante nel settore della new-economy si è evoluto. Paul Graham spiega nel suo libro che “Essere una società

appena fondata di per sé non rende una azienda una startup. Ne è necessario per una startup lavorare nel settore tecnologico, o essere finanziata da un fondo di venture capital, o prevedere qualche tipo

25 Bloomberg Business Week è una rivista settimanale di economia, pubblicata da

Bloomberg, multinazionale operativa nel settore dei mass media con sede a New York e filiali in tutto il mondo.

26 Business Week (Industr. edn), 5 Settembre 1977.

27 DIGITAL MAGICS, L’evoluzione del termine startup sulla stampa, in

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di <exit>.28 La sola caratteristica essenziale di una startup è la crescita”.

Pertanto, tralasciando momentaneamente quanto previsto dai singoli ordinamenti giuridici, ai fini di avere una visione più ampia del fenomeno, possiamo affermare che non esiste un significato di startup univoco, ufficiale e condiviso, ma dalle definizioni fornite da alcuni dei più autorevoli esperti del settore tra cui l’appena citato Paul Graham, Steve Blank29 ed Eric Ries30 è possibile ricavare delle caratteristiche costanti. In particolare, secondo gli studiosi una startup:

 Intende realizzare un prodotto o servizio con un elevato contenuto innovativo;

 È alla ricerca di un mercato da servire per avere una crescita rapida e sostenibile;

 Presenta un modello di business ripetibile,

profittevole e completamente scalabile31;

 Affronta l’incertezza, la concorrenza e un tempo limitato per affermarsi.32

28 Exit: è la vendita di quote della società da parte di un fondatore o di un soggetto

che vi ha investito (business angel, società di venture capital, investitore privato etc.) al fine di realizzare un guadagno.

29 Imprenditore ed autore del best seller The Startup Owner’s Manual scrive “Una

startup è un’organizzazione temporanea utilizzata per cercare un modello di business ripetibile e scalabile”.

30 Imprenditore ed autore del best seller The Lean Startup scrive “Una startup è

un organizzazione umana progettata per creare un nuovo prodotto o servizio in condizioni di estrema incertezza”.

31 Cfr. L.INGROSSO E S.MESSI, Il lavoro? Me lo invento! Idee, strade e

infopratiche per mettersi in proprio con successo, HOEPLI EDITORE, Milano,

2017.

32 Cfr. M.CIAGLIA, THE STARTUP CANVAS - Il metodo per trasformare

un’idea in un successo sicuro, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2018, p. 25-27;

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Una volta descritto in termini generali il fenomeno, le sue origini e il motivo per il quale è considerato il pupillo delle politiche dell’Ue, possiamo passare ad un’attenta disamina delle politiche in materia di innovazione di quest’ultima.

3. Politiche europee e innovazione

3.1 Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020

Come accennato prima, a livello europeo, il dibattito su come affrontare la svolta epocale, risultante dalla globalizzazione e dalle nuove sfide derivanti dall’affermarsi di una nuova economia basata sulla conoscenza, venne affrontato dai capi di Stato e di Governo riunitosi a Lisbona nella sessione straordinaria del 23 e 24 marzo del 2000, che in tale occasione, delinearono una strategia da adottare nel decennio seguente, la c.d. Strategia di Lisbona che si poneva l’obiettivo principale di far divenire l’economia europea

“l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”33.

Nonostante l’impegno dell’Europa in tale direzione, in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005, si metteva in evidenza l’esistenza di un gap tra i risultati raggiunti e quelli prospettati dall’attuazione di tale strategia. A peggiorare la situazione è intervenuta la c.d. grande recessione, iniziata nel 2007 negli Stati uniti e propagatasi anche in Europa. Tuttavia, nel documento di valutazione della Strategia di Lisbona34,

33 Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza, Lisbona, 23-24 Marzo 2000,

punto 5.

34 Commissione europea, Documento di valutazione della strategia di Lisbona,

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16

si afferma che sarebbe troppo semplicistico concludere che la strategia è fallita perché gli obiettivi non sono stati raggiunti e si sostiene che la sua esperienza ha portato alla definizione dei “settori prioritari” su cui il programma successivo deve concentrarsi.35

Europa 2020, discussa dal Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles il 25 e 26 marzo 2010 e formalmente adottata il 17 giugno 2010, presenta le seguenti tre priorità36:

1. Crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione.

2. Crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva.

35 I settori prioritari sono i seguenti: ricerca e innovazione, investimento nel

capitale umano/modernizzazione del mercato del lavoro, sviluppo del potenziale delle imprese, in particolare delle PMI, e energia/cambiamento climatico.

36 La strategia Europa 2020 ha inoltre imposto agli stati membri di presentare

annualmente due relazioni per illustrare i loro progressi verso il raggiungimento degli obiettivi: il Programma di stabilità e convergenza (PSC), da presentare prima dell’approvazione del bilancio per l’esercizio successivo, e soprattutto il Programma nazionale di riforma (PNR), che deve contenere gli elementi necessari per una verifica dei progressi realizzati per raggiungere gli obiettivi nazionali di crescita intelligente, sostenibile e solidale della strategia. Entrambe le relazioni vanno pienamente integrate nella procedura di bilancio nazionale e nel semestre europeo, che ha la funzione di migliorare il coordinamento delle politiche nazionali. All’elaborazione di questi documenti devono prendere parte anche le amministrazioni regionali e locali, le parti sociali e altri soggetti interessati, in modo che venga a crearsi un’ampia base di sostegno all’attuazione delle politiche. In Italia, il ciclo della programmazione inizia con la presentazione, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza, che contiene in separate sezioni l’aggiornamento del PSC e del PNR. Dopo l’esame parlamentare del DEF, il PSC e il PNR sono inviati entro il 30 aprile alle Istituzioni europee. Entro il successivo 20 settembre, il Governo invia alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF con cui aggiorna le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici, per recepire le eventuali osservazioni del Consiglio dell’Unione europea.

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3. Crescita inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. 37

L’Unione europea nell’ambito del QFP 2014-2020 ha messo a disposizione un ingente budget a favore di un insieme di programmi e azioni che sono centrali per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, volti a promuovere per l'appunto un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione,38 ma cosa intende il legislatore europeo per innovazione?39

La prima comparsa giuridica del termine non è stata accompagnata da uno sforzo definitorio. L’innovazione non gode di una definizione tecnica pienamente condivisa. Tuttavia, un contributo importante è offerto dalle direttive europee 23 e 24 del 2014 e 25 del 2015 e soprattutto dal programma quadro per la ricerca e l'innovazione (Horizon 2020).

L’art 5, punto 13, della direttiva europea n. 23 del 2014, relativa alle concessioni, l’art 2, punto 22, della direttiva europea n. 24 del 2014, relativa agli appalti e infine l’art 2, punto 18, della direttiva europea n. 25 del 2015, relativa agli appalti nei settori speciali offrono un concetto giuridico di innovazione quasi identico: “implementazione

di un prodotto, di un servizio o di un processo, non solo nei termini della novità ma anche in quello del significativo miglioramento”.

Secondo parte della dottrina, considerato il testo normativo, rientra

37 Commissione europea, Comunicazione Europa 2020: Una strategia per una

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, Bruxelles, 3 Marzo 2010.

38 Questi programmi vengono adottati mediante regolamenti europei, proposti

dalla Commissione Europea e approvati dal Consiglio dell’Unione Europea e dal Parlamento Europeo. I regolamenti definiscono gli obiettivi, le tipologie di attività finanziabili, i potenziali beneficiari e il budget per ogni programma.

39 Commissione europea, Horizon 2020 in breve, Lussemburgo, 2014, p.7 in

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18

dunque nel campo dell’innovazione anche il perfezionamento di qualcosa già esistente.40 Altra parte della dottrina, la più recente, per innovazione intende la trasposizione di attività di ricerca e sviluppo in assett produttivi in grado di aumentare la competitività economica del paese e il benessere dei cittadini.

Questa definizione appare la più corretta. In piena armonia con la Strategia Europa 2020, emerge dal programma Horizon 2020. Qui, il legislatore si preoccupa, infatti, di sostenere in primis, l’attività di ricerca e in secondo luogo, le imprese innovative che si qualificano, per l'appunto, quale strumento attraverso il quale i prodotti, i processi e i servizi innovativi giungono al mercato.41 L’argomento avrà modo di essere approfondito nei prossimi paragrafi.

A questo punto, prima di analizzare nello specifico le singole politiche europee relative all’innovazione, è opportuno introdurre e descrivere, per lo meno nelle loro linee essenziali, i diversi tipi di finanziamento europeo.

3.2 Il modo in cui l’Europa finanzia i progetti

L’Unione europea prevede due tipi di finanziamenti: diretti e indiretti. I finanziamenti o fondi diretti sono erogati e gestiti direttamente dalla Commissione Europea attraverso le sue Direzioni generali o attraverso le Agenzie esecutive da questa delegate. Le procedure di selezione, assegnazione, controllo e audit sono gestite

40 Cfr. G.F. LICATA, Partenariati e innovazione, in Nuove forme e nuove

discipline del partenariato pubblico privato, FIORITTO A. (a cura di),

Giappichelli, Torino, 2017, pp. 425 ss.

41 Cfr. S. BIGAZZI, Le “innovazioni” del partenariato per l’innovazione, in

Nuove forme e nuove discipline del partenariato pubblico privato cit., pp. 238

(23)

19

dalla Commissione stessa. Nell’ambito dei finanziamenti diretti distinguiamo:

1. Le sovvenzioni: si tratta di un contributo a fondo perduto. Sono utilizzate per finanziare i programmi tematici, ossia i programmi di azione adottati dalle istituzioni europee per dare attuazione a una specifica politica comunitaria e le azioni finalizzate a realizzare un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'unione. La sovvenzione comunitaria, nella maggior parte dei programmi, copre solo una percentuale dei costi del progetto che oscilla tra il 50 e l’80% delle spese totali ammissibili ed è emessa in forma rateale. La quota percentuale non finanziata dalla Commissione può derivare da fondi propri, sovvenzioni pubbliche, sponsorizzazioni, prestiti bancari e altre modalità ancora. I principi di divieto di co-finanziamento e di retroattività regolano questo tipo di finanziamento: vi è in primo luogo il divieto di cumulo, per cui in nessun caso il bilancio dell’Unione può finanziare due volte i medesimi costi e in secondo luogo le sovvenzioni non possono essere concesse per attività svolte, anche parzialmente, prima della firma del contratto con la Commissione europea.42

È possibile richiedere una sovvenzione presentando i propri progetti a seguito di un “invito a presentare proposte”, ossia di una “call for proposal” della Commissione Europea; chiaramente deve trattarsi di progetti che promuovono gli interessi dell'Ue, o che contribuiscono all'attuazione di un programma o di una politica dell'Ue.

42 Il tema può essere approfondito su G. BARTOLOMEI e A. MARCOZZI I fondi

europei 2014-2020, guida operativa per conoscere i fondi europei, 2° edizione,

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2. Contratto pubblico43:con cui i fondi sono erogati attraverso gare d'appalto “call for tender” per l'erogazione di beni e servizi oppure per garantire lo svolgimento delle attività delle istituzioni e dei programmi europei (es. corsi di formazione, organizzazione di conferenze o attrezzature informatiche).44

Per quanto riguarda i finanziamenti o fondi indiretti invece sono costituiti dai cosiddetti Fondi strutturali e di investimento europei, i fondi SIE; questi hanno il fine di ridurre le disparità tra le Regioni europee, rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale. Sono gestiti dalle autorità nazionali o regionali in base ad una programmazione approvata dalla Commissione. Nello specifico, la Commissione Europea, negozia e approva i programmi di sviluppo proposti dai singoli Stati Membri e stanzia le risorse finanziarie. A loro volta gli Stati Membri e le Regioni gestiscono i programmi e li attuano attraverso la selezione, il controllo e la valutazione dei progetti. Una volta identificati i beneficiari, la Commissione è coinvolta nella fase di monitoraggio, si impegna nel

43 L’ingresso dell’innovazione nell’area giuridica ha avuto delle conseguenza

anche sulla contrattualistica pubblica. Horizon 2020, destina importanti risorse al

public procurement. La Commissione europea, nel libro verde sulla

modernizzazione della politica Ue in materia di appalti pubblici, qualifica la contrattualistica pubblica quale strumento essenziale ai fini dell’ottenimento degli obiettivi che la strategia Europa 2020 si pone. Attraverso questa prospettiva anche lo Stato acquirente può svolgere il suo ruolo da innovatore. In particolar modo, questo emerge dalla nuova procedura di scelta del contraente denominata partenariato per l’innovazione (PPI) introdotta dal legislatore con la direttiva 2014/24/UE. Il PPI consente alla PA di sviluppare un contratto presumibilmente di lungo termine per lo sviluppo ed il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da un elevato grado d’innovazione, senza bisogno di un successivo e distinto iter d’appalto per l’acquisto, come avviene nel caso del contratti pre-commerciali. La PA, così concepita è un soggetto attivo che collabora in modo costruttivo alla creazione di un prodotto innovativo. (Cfr. G.F. LICATA, Partenariati e innovazione, in Nuove forme e nuove discipline del

partenariato pubblico privato, FIORITTO A. (a cura di), Giappichelli, Torino,

2017; S. BIGAZZI, Le “innovazioni” del partenariato per l’innovazione, in

Nuove forme e nuove discipline del partenariato pubblico privato cit.).

44 Ulteriori approfondimenti consultando Programmi di finanziamento dell'UE,

(25)

21

pagare le spese approvate ed effettua verifiche attraverso un sistema di controllo. I fondi indiretti comprendono quasi l'80% del bilancio dell'Ue. I cinque grandi fondi, noti come Fondi SIE, sono:

1. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): gli investimenti sono diretti alle seguenti aree tenendo conto delle specificità territoriali: innovazione e ricerca; agenda digitale; sostegno alle piccole e medie imprese (PMI); economia a basse emissioni di carbonio.

2. Il Fondo sociale europeo (FSE): investe nel capitale umano dell’Europa al fine di aumentare le opportunità lavorative e sostenere l’occupazione.

3. Il Fondo di coesione: assiste gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione europea. I suoi obiettivi sono la riduzione delle disparità economiche e sociali e la promozione dello sviluppo sostenibile.

4. Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): dedicato all'incentivazione delle attività agricole ed aree rurali, attraverso linee di agevolazione specifica per varie categorie di investimenti.

5. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP): dedicato ad offrire un aiuto alle comunità costiere europee nel diversificare le loro economie, creando nuovi posti di lavoro e migliorando la loro qualità della vita.45

Dopo questa ampia premessa tecnica sulle modalità di finanziamento europee, riprendiamo le file del discorso principale analizzando il programma europeo che assume

45 Per approfondire la tematica sui fondi strutturali europei consultare le apposite

(26)

22

maggiore rilevanza nell’attuazione della strategia Europa 2020: Horizon 2020.

3.3 Horizon 2020

Horizon 2020 è il “Programma quadro per la ricerca e l'innovazione” previsto nel quadro finanziario europeo per il periodo 2014-2020. Il programma razionalizza il sistema dei finanziamenti europei per la ricerca e l’innovazione riunificandoli per la maggior parte in esso. Horizon 2020, con lo scopo di far divenire l’economia europea sempre più competitiva, dedica una forte attenzione alla conversione delle nuove conoscenze in prodotti, processi e servizi innovativi, che offrano opportunità non soltanto al sistema produttivo, ma che contribuiscano al miglioramento della vita dei cittadini.46 È strutturato su tre pilastri composti da programmi e temi di ricerca specifici: 47

46 G. BARTOLOMEI – C.E. GENTILUCCI- A. MARCOZZI, Horizon 2020: Il

più grande programma di ricerca e innovazione della UE in Rivista Redazione

Fisco e Tasse, tratto da Fondi europei e nazionali per Enti del Terzo settore al

quale si rimanda per gli approfondimenti.

47 Documenti in ordine cronologico: COM/2011/0808 Horizon 2020 - The

Framework Programme for Research and Innovation - Communication from the Commission; COM/2011/0809 Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020); COM/2011/0810 Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council laying down the rules for the participation and dissemination in Horizon 2020; COM/2011/0811 Proposal for a Council Decision establishing the Specific Programme implementing Horizon 2020; COM/2011/0812 Proposal for a Council Regulation on the research and training programme of the European Atomic Energy Community (2014-18) complementing Horizon 2020; COM/2011/0817 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 294/2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology (EIT); COM/2011/0822 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT): the contribution of the EIT to a more innovative Europe.

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23

1. Eccellenza scientifica: il programma quadro realizza una serie di azioni che hanno la finalità di dare un futuro solido alla competitività globale europea attraverso il rafforzamento dell'eccellenza scientifica e il consolidamento della European Research Area.48

Le azioni intraprese con tale finalità sono le seguenti: Ricerca di frontiera finanziata dal Consiglio europeo della ricerca (CER), Azioni Marie Skłodowska-Curie progetti per la formazione e la mobilità dei ricercatori, finanziamento delle Future and Emerging Technologies (FET), sostegno alle Fast Track to Innovation (FTI).

2. Industrial Leadership: intende fare dell'Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, incentivare il potenziale di crescita delle aziende europee fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiutare le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale. Si articola, infatti, in tre Programmi:

- Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali: sostegno mirato alla ricerca e allo sviluppo nei settori dell’ ICT, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanzate, tecnologia spaziale.

48 In linea con l’art 179 TFUE, 1°sezione che afferma quanto segue: “L'Unione

ha l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche realizzando uno spazio europeo di ricerca in cui ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologie circolino liberamente e incoraggiandoli a diventare più competitivi, anche nella sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca ritenute necessaria in virtù di altri capitoli dei trattati”, la Commissione europea nella

sua comunicazione Verso uno spazio europeo della ricerca del gennaio del 2000 ha proposto la creazione di uno Spazio europeo della ricerca, il quale è stato approvato in occasione del Consiglio europeo di Lisbona del marzo del 2000. Per sostenere e promuovere la ricerca nello Spazio europeo della ricerca (ERA o SER) sono stati elaborati i programmi quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

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- Accesso al capitale di rischio: Congiuntamente agli strumenti di finanza di rischio nel Programma per la competitività delle imprese (COSME), nasce con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di capitale di rischio a livello europeo. Le aziende innovative e altre organizzazioni spesso hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti per nuove idee ad alto rischio e per il loro sviluppo. Horizon 2020 contribuisce a colmare questa “lacuna di innovazione” per mezzo di prestiti e garanzie e investendo nelle PMI innovative. Questo sostegno fa da catalizzatore per attrarre finanziamenti privati e capitale di rischio per la ricerca e l'innovazione. Si stima che ogni euro investito dall'Ue generi 5 euro di ulteriori finanziamenti.

- L'innovazione nelle PMI: Promuove tutte le forme di innovazione nelle PMI, con un interesse specifico per quelle dotate del potenziale di crescita suscettibile di internazionalizzazione sul mercato unico e oltre. Nella attività non si prevede ricerca ma finanziamenti per azioni di supporto alla ricerca.

3. Sfide per la Società: L’Europa ha individuato sette sfide, relative a problematiche che preoccupano i cittadini europei, nelle quali l'investimento nella ricerca e l'innovazione possono avere un impatto reale a beneficio dei cittadini: salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e delle acque interne e bioeconomia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporto intelligente, verde e integrato; azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime; l'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive;

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Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini.

Per l’attuazione del programma Horizon 2020 il budget è fissato in €77.028,3 milioni. La tabella seguente (Tab.1) riporta la ripartizione indicativa del budget tra i differenti obiettivi specifici così come definito nel Framework Programme, istituito con Regolamento (Ue) n. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013.

Tabella 1 Budget obiettivi specifici di Horizon 2020; Fonte http://www.horizon2020news.it.

Obiettivi specifici di Horizon 2020 In €'Mln a prezzi correnti

I - Eccellenza scientifica, di cui: 24.441,10

1. Consiglio europeo della ricerca 13.094,80

2. Tecnologie emergenti e future 2.696,30

3. Azioni Marie Sklodowska-Curie 6.162,00

4. Infrastrutture di ricerca 2.488,00

II - Leadership industriale, di cui: 17.015,50

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali 13.557,00

2. Accesso al capitale di rischio 2.842,30

3. Innovazione nelle PMI 616,20

III - Sfide per la società, di cui: 29.679,00

1. Salute, evoluzione demografica e benessere 7.471,80 2. Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura

sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia

3.851,40

3. Energia sicura, pulita ed efficiente 5.931,20

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 6.339,40 5. Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e

materie prime 3.081,10

6. L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive,

innovative e riflessive 1.309,50

7. Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza

dell'Europa e dei suoi cittadini 1.694,60

IV - Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione 816,50

V - Scienza con e per la società 462,20

VI - Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 1.902,60 VII - Istituto europeo di innovazione e tecnologia 2.711,40

(30)

26 3.3.1 Horizon 2020 e PMI: Lo SME

Le piccole e medie imprese (PMI) sono considerate una fonte cruciale di occupazione e innovazione, per tale motivo ricevono una particolare attenzione da Horizon 2020. A esse viene destinato uno strumento ad hoc, che si configura quale principale driver finalizzato ad incrementare la partecipazione delle PMI fino ad almeno il 20% (8,65 miliardi di euro) dei bilanci totali complessivi dei temi “Leadership nelle tecnologie

di supporto e industriali” e “Sfide per la società”. In altre parole,

si pone l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione delle PMI al programma Horizon 2020. Si tratta dello SME Instrument, previsto dall’articolo 22 del regolamento (Ue) n. 1291/2013. Complessivamente, per il periodo 2014-2020 la Commissione europea ha stanziato per lo SME Instrument circa 3 miliardi di euro.49

Gestito a livello europeo da un’apposita Agenzia Esecutiva (EASME: Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises), lo SME si occupa di sostenere le PMI innovative nel corso delle varie fasi del ciclo di innovazione: valuta la fattibilità sul mercato delle loro idee nella fase di alto rischio e accompagna le PMI nello sviluppo ulteriore di queste idee. Tale supporto è articolato in 3 fasi inserite in un percorso di

mentoring and coaching.

1. Prima fase “Proof of concept”: si realizza uno studio di fattibilità pratica, tecnologica e economica relativo alla

business idea (detta anche concept) considerevolmente

innovativa per il settore industriale in cui viene presentata. Nello

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27

specifico le attività in questa fase possono ricomprendere: analisi dello stato d’arte, valutazione del rischio, analisi del regime della proprietà intellettuale, la ricerca di eventuali partner, l’analisi di mercato e lo sviluppo di una prima strategia di commercializzazione.50

Le proposte concernenti la prima fase devono essere presentate attraverso un modello disponibile nel sito della commissione europea composto da 10 pagine nelle quali si richiedono le informazioni principali del business plan. L’obiettivo di questa fase è realizzare un nuovo business plan (business plan I) che rispetto al precedente si arricchisce delle informazioni risultate dallo studio di fattibilità suddetto. Al fine di realizzarlo la commissione europea eroga un contributo forfettario (lump sum) di massimo 50.000 euro per progetto (con una durata massima di 6 mesi), inoltre offre per le aziende vincitrici tre giorni di mentoring e coaching su richiesta delle stesse.

2. Seconda fase “Demostration, Market Replication,

R&D”: Le attività si incentrano sullo sviluppo del prototipo su

scala industriale, sulla verifica delle performance in una prima replicazione sul mercato.

Le proposte relative alla seconda fase devono essere presentate attraverso un modello disponibile nel sito della commissione europea composto da 30 pagine nelle quali bisognerà inserire le principali informazioni relative al business plan II. L’obiettivo di questa fase è realizzare un nuovo business plan (business plan III)

50 Commissione europea, Decisione Horizon 2020 Work-Programme 2018-2020

Towards the next Framework Programme for Research and Innovation: Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot, 2 Luglio 2019.

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che rispetto al precedente sarà ben dettagliato nell’indicazione delle azioni che intraprenderà la PMI nella commercializzazione dell’innovazione prodotta che in questa fase è pronta per il lancio sul mercato. Al fine di realizzarlo la commissione europea eroga una sovvenzione (grant) che copre il 70% delle spese sostenute per progetto (con una durata massima tra i 12 e i 24 mesi) per un minimo di 500.000 euro e un massimo di 2.500.000 euro, inoltre offre per le aziende vincitrice 12 giorni di mentoring e coaching su richiesta delle stesse.51

3. Terza fase “Commercialisation”: è pensata per favorire la commercializzazione delle soluzioni innovative progettate nella Fase 2. Non prevede un finanziamento diretto, ma servizi di supporto al fine di facilitare il dialogo con il finanziamento privato (venture capital/business angel) o di cogliere ulteriori opportunità economico-finanziarie (finanza di rischio, appalti pubblici all’innovazione e/o pre-commerciali).

Inoltre, accedendo alla Fase 3 si avrà accesso ai servizi specializzati offerti dalla rete europea Enterprise Europe Network (EEN).52

Le proposte relative sia alla Fase 1 che alla Fase 2 possono essere presentate in qualsiasi momento. Le calls dello SME Instrument sono continuamente aperte ed organizzate con date di

cut-off intermedie ogni anno.53 Le tempistiche per la valutazione delle proposte ricevute sono calcolate dalla data del

51 Vd. Sme instrument guide in http://www.horizon2020news.it.

52 La rete Enterprise Europe fornisce sostegno alle PMI con ambizioni

internazionali. Co-finanziato dai programmi COSME e Horizon 2020 dell’Ue, l'obiettivo della rete è aiutare le imprese a innovare e crescere a livello internazionale. È stata istituita il 7 febbraio 2008 dall'ex commissario Ue, Günter Verheuge.

(33)

29

cut-off e sono rispettivamente di 2 mesi per la Fase 1 e di 4 mesi

per la Fase 2. La firma del Grant Agreement con la Commissione europea è invece prevista ad un mese dall’esito della valutazione per la Fase 1 e due mesi dall’esito della valutazione per la Fase 2.

Per completezza espositiva è opportuna ricordare che lo Sme Instrument è stato inserito nel programma di lavoro 2018-2020 dell’European Innovation Council (EIC) pilot54 assumendo anche il nome di “EIC Accelerator pilot”. European Innovation Council pilot unifica una serie di strumenti già esistenti, previsti da Horizon 2020 in un unico programma (facciamo riferimento allo SME, FET e FIT, analizzati nel paragrafo 2.1). La novità più interessante è la possibilità di un finanziamento in equity55 che si affianca al contributo in forma di sovvenzione nella Fase 2.56

3.3.2 Uno sguardo al futuro: Horizon Europe

Al fine di sfruttare al meglio il successo ottenuto da Horizon 2020, la Commissione europea ha proposto il 7 Giugno 2018 un nuovo programma quadro che si pone come suo successore: Horizon Europe. In un mondo in rapido mutamento, il successo dell’Europa

54 L'idea di un Consiglio europeo per l'innovazione (EIC) fa parte dello sforzo

della Commissione europea di realizzare un migliore ecosistema per le imprese innovative, ampliando le opportunità di divenire imprese leader a livello mondiale. Il programma di lavoro “EIC pilot” è stato promosso il 27 ottobre 2017 nell'ambito di Horizon 2020. Il EIC pilot fungerà da sportello unico per i finanziamenti per l'innovazione con un budget di € 2,7 miliardi per i prossimi tre anni.

55 Per equity si intende l’acquisto di azioni sul mercato da parte di singoli

investitori e aziende, allo scopo di ottenere dividendi dal loro possesso e/o capital

gains dalla loro rivendita, in caso di crescita dei valori azionari. (Dizionario

Treccani)

56 Commissione europea, Decisione Horizon 2020 Work-Programme 2018-2020

Towards the next Framework Programme for Research and Innovation: Enhanced European Innovation Council pilot (EIC), 2 Luglio 2019.

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30

dipende sempre più dalla sua capacità di trasformare gli eccellenti risultati scientifici in innovazioni che producano un impatto positivo reale sulla nostra economia e qualità della vita e creino nuovi mercati con posti di lavoro più specializzati. Per conseguire questo obiettivo, Horizon Europe continua a sostenere l’intero ciclo della ricerca e dell’innovazione in modo integrato. Horizon Europe ha come base giuridica i titoli “Industria” e “Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio” del TFUE (articoli 173, 182, 183 e 188). In questo settore l’Unione ha una competenza concorrente, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del TFUE.57 L’impegno dell’Ue in materia è dovuta non solo alla consapevolezza del ruolo centrale che oggigiorno ricerca e innovazione svolgono in un’economia produttiva e competitiva ma soprattutto alla consapevolezza dell’indispensabilità del sostegno pubblico. Risulta infatti, che i vantaggi che le attività di R&S finanziate dall’Unione apportano, rispetto alle attività nazionali e regionali, sono di gran lunga maggiori.

Horizon Europe così come Horizon 2020 avrà una struttura a tre pilastri:

1. Il primo pilastro “Scienza aperta”: sostiene l’eccellenza scientifica in continuità con il programma precedente attraverso il Consiglio europeo della ricerca, le azioni Marie Skłodowska-Curie e le infrastrutture di ricerca.

2. Il secondo pilastro “Sfide globali e la competitività industriale”: Avrà a oggetto iniziative relative le seguenti tematiche: Sanità;

57 Art 4 par. 3 TFUE “Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello

spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro”; Cfr. Commissione europea, Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che

istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, Bruxelles, 7 Giugno 2018.

(35)

31

Società inclusiva e sicura; Digitale e industria; Clima, energia e mobilità; e Prodotti alimentari e risorse naturali. Esse saranno definite in collaborazione con gli Stati membri, il Parlamento europeo e i cittadini.

3. Terzo pilastro “Innovazione aperta”: Si pone l’obiettivo di semplificare e razionalizzare in modo significativo il sostegno attuale all’innovazione garantendo una maggiore integrazione tra le iniziative Horizon Europe e gli strumenti finanziari di InvestEU (Argomento che tratteremo nel prossimo paragrafo). Si prevede una posizione centrale dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)58, che offrirà un singolo punto di contatto per gli innovatori ad alto potenziale e contribuirà alla trasformazione imprenditoriale delle università europee. Le sue attività ottimizzeranno le sinergie e le complementarietà con azioni condotte nell’ambito del pilastro “Sfide globali e competitività industriale”.

I tre pilastri saranno sostenuti da attività volte a rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

3.4 Piano Juncker: dal FEIS al fondo InvestEU

Come detto precedentemente, l’impegno dell’Unione Europea nell’affrontare la forte crisi finanziaria dell’ultimo decennio è stato notevole. Abbiamo analizzato finora il programma quadro Horizon 2020 e accennato al successivo programma quadro in materia di

58 The European Institute of Innovation and Technology (EIT) is an independent

EU body based in Budapest that is strengthening Europe’s ability to innovate. The EIT plays a vital role in supporting the EU’s objectives of creating sustainable economic growth and jobs by enabling entrepreneurs and innovators to turn their best ideas into products and services for Europe. (European Institute of Innovation

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