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4. Interventi pubblici a favore delle startup

4.2 Deroghe in materia societaria e lavoristica

Ampie deroghe sono previste in relazione alla disciplina societaria e lavoristica ordinaria. Non è possibile in tale sede offrirne una dettagliata analisi, ma si ritiene opportuno metterne in evidenza i profili più importanti, dal momento che anche esse assumono, per la maggior parte delle volte, un significato monetario traducendosi in un’agevolazione di carattere fiscale.

Con riferimento alla materia societaria, le deroghe alla normativa ordinaria assumono maggiore significato nell’ambito delle startup innovative costituite in forma di s.r.l. poiché comportano un cambiamento radicale nella sua struttura finanziaria, al punto tale, da rendere sottile la linea che separa le due più importanti tipologie di società di capitali. All’impresa innovativa costituita in forma di s.r.l. è consentito di: creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione), effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi, offrire al pubblico quote di capitale.128 Sempre in materia societaria va segnalata la proroga del termine per la copertura delle perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un

126 Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la

concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Circolare

n.3718/C, in https://www.mise.gov.it, 10 Aprile 2019.

127 Ibidem.

128 Per approfondire le deroghe al codice civile si consigliano le seguenti letture:

E. PUCCI E L. SCAPPINI, op. cit., p. 2; Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI, La

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terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (e non il primo esercizio successivo); mentre in caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.129 Inoltre le startup innovative non sono soggette alla disciplina sulle c.d. società di comodo (Art. 26, comma 4).130

Dobbiamo inoltre rilevare che, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 179/2012 (convertito con modifiche nella L. 221/2012), le startup innovative non sono soggette alle procedure previste dalla legge fallimentare ma ad una specifica procedura per le situazioni di crisi e di insolvenza denominata “Fail-fast” che consente all’imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio.131 Nel dettaglio, osserviamo che la crisi di queste società si risolve, pertanto, solo con l’accordo di composizione della crisi e con la liquidazione dei beni, come definite dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3.132 Sul piano culturale, tale scelta

129 Ibidem.

130 In particolare non si applica il regime di società "non operative" ed il regime

società "in perdita sistematica". La non applicazione della disciplina sulle società "non operative" implica che la start-up innovativa non sia tenuta ad effettuare il test di operatività (l'obbligo scatta nel periodo successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa). Ai fini dell'applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, il c.d. triennio di osservazione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa. (G. MOLINARO, op. cit., p. 4)

131 Ministero dello Sviluppo economico, Guida alle agevolazioni pubbliche per

le startup e PMI innovative, in http://www.factorympresa.invitalia.it.

132 F. CESARE, Start up innovative: quale regime per le situazioni di crisi? in

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legislativa intende valorizzare il bagaglio esperienziale accumulato dall’imprenditore, superando la visione che stigmatizza il fallimento.133 La storia delle imprese innovative dimostra, infatti, che dietro ogni startup unicorn si colloca uno, se non addirittura, una serie di fallimenti.134

Per ciò che riguarda l’attività derogatoria alla disciplina del lavoro, essa persegue l’obiettivo di ottenere un buon grado di flessibilità che possa appunto incentivare le nuove imprese del sistema economico. Infatti, pur essendo le startup innovative soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal D.L. 81/2015 (cd. Jobs Act), il legislatore ha previsto specifiche varianti: i contratti a tempo determinato dalla massima durata di 36 mesi potranno essere anche di breve durata nell’arco temporale predetto e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act. Al termine dei 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, portando la durata complessiva del rapporto di lavoro a 48 mesi. Trascorso questo periodo, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi. Alla riduzione della rigidità del sistema contribuisce anche il sistema di remunerazione del personale: fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile,

133 Ministero dello sviluppo economico, Guida alle agevolazioni pubbliche per le

startup e PMI innovative cit.

134 L. FERRO, Startup, il sito con le storie di chi ha fallito per <<imparare la

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quest’ultima potrà consistere in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La remunerazione può avvenire anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le

stock option). Tali deroghe assumono anche un significato

monetario, il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi (Art. 27, commi da 1 a 4). 135