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La fattispecie giuridica dei nuovi status imprenditoriali

3. L’ecosistema innovativo italiano

3.1 La fattispecie giuridica dei nuovi status imprenditoriali

imprenditoriali

Per poter avere accesso alle agevolazioni previste dal legislatore italiano è necessario che gli elementi costituitivi delle nuove fattispecie giuridiche siano perfettamente integrate. Il legislatore italiano infatti, conformemente alla tradizione giuridica che ha sempre ricondotto a categorie astratte le realtà fattuali, ha introdotto una definizione strettamente giuridica per ciascun attore della realtà economica emergente.

Con riferimento allo status di startup, una nuova impresa deve qualificarsi come tale ai sensi dell’art. 25, comma 2, il quale afferma:

“Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti…”. I requisiti che l’articolo predetto prosegue ad elencare

si distinguono in cumulativi e in alternativi. Con riferimento ai primi, sono così definiti poiché devono coesistere congiuntamente. Essi sono previsti alle seguenti lettere:111 b) è costituita da non più di

110 Per approfondimenti: Fondo Nazionale Innovazione è realtà, in

https://www.mise.gov.it, 04 Marzo 2019.

111 La lettera a) è stata abrogata dall'art. 9, comma 13, del Decreto Legge 28

giugno 2013 n. 76. Era previsto un requisito di tipo soggettivo che imponeva il possesso della maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale

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sessanta mesi112; c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia113; d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; (Questo requisito è un requisito pro futuro, il rispetto del limite del fatturato dovrà essere verificato a decorrere dal secondo anno in cui la società risponde a tutti i requisiti per essere una startup innovativa. Superato il limite l’impresa cessa, quindi, di essere startup e può dirsi impresa matura); e) non distribuisce e non ha distribuito utili114; f) ha quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la

sociale e la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci da parte di persone fisiche al momento della costituzione della società e per i ventiquattro mesi successivi. A seguito della modifica, i soci potranno essere, indistintamente, persone fisiche o persone giuridiche. Si stabilisce, pertanto, che fin dal momento della costituzione della startup, vi sia la possibilità della partecipazione al capitale sociale di fondi venture capital, di spin-off universitari e dello Stato, con specifici fondi pubblici ad hoc, che co-investono con i privati e in grado di soppiantare la criticata rigidità dell’impianto normativo originario.

112 Questo secondo requisito previsto alla lettera b) è stato così modificato

dall'articolo 4 del d.l. 3/2015 “Investment Compact”. Precedentemente la lettera b) stabiliva quali società potevano qualificarsi come startup e quali invece ne erano escluse tenendo in considerazione le date di costituzione e di inizio attività: ovvero, per le società che si costituivano dopo il 19 dicembre 2012 (data di conversione del Decreto Legge), la costituzione e l'inizio dell'attività dovevano essere avvenute da non più di quarantotto mesi; invece, per le società già esistenti alla data del 19 dicembre 2012, la data di costituzione non doveva essere precedente al 20 ottobre 2008, ovvero precedente di quarantotto mesi all'entrata in vigore del Decreto Legge.

113 Precedentemente si prevedeva come requisito la sede principale dei propri

affari e interessi in Italia, modificato dall'art. 4, comma 11, lett. b), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33.

114 G.A. GIANNATONIO, Le startup innovative – Accesso al regime e disciplina

fiscale di favore, slides di presentazione in occasione del ciclo di incontri “Innovazione in Terrazza”, 23 Giugno 2014.

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produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico115; g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.116

Con riferimento ai secondi, si parla di requisiti alternativi o innovativi. Alternativi, poiché al fine di ottenere lo status di startup è sufficiente la sussistenza di solo uno di essi, innovativi invece, per il loro aspetto contenutistico. Sono indicati alla lettera h): 1. La startup deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore valore tra costo e totale della produzione

115 Si pone un problema di carattere interpretativo: né la disposizione né la

Relazione alla stessa sono in grado di fornirci un parametro che meglio specifichi il significato di alto valore tecnologico. La formulazione, infatti, risulta eccessivamente generica e difficilmente contestualizzabile. L'interpretazione letterale suggerirebbe che il concetto di innovazione sia connesso esclusivamente allo sviluppo di tecnologie di alto valore e che quindi non ci possa essere innovazione, ai fini del decreto, senza un elevato valore tecnologico. La locuzione dovrebbe essere intesa in senso ampio, come riferita a ogni “attività economica da cui possa discendere l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché a nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli”. (Circolare Assonime n. 11/2013 pag.13); Cfr. E.CHIODA, Startup. Sogna, Credici, Realizza, Hoepli, Milano, 2016, nel dettaglio Appendice “La Legislazione sull’Innovazione”, p. 250. Come sottolineato da Michele Costabile: “l’appartenenza ad un settore a forte contenuto tecnologico (per esempio biotech, farmaceutico, ICT, cleantech) non è condizione necessaria per essere considerati “innovativi”. Può trattarsi anche di imprese che operano in settori tradizionali e introducono un’innovazione di prodotto o di processo con forte contenuto tecnologico”

116 La norma ha finalità antielusive. È volta a scongiurare l’accesso ai benefici a

società già esistenti prive dei requisiti previsti dalla normativa. Non contempla, peraltro, i casi di conferimento di azienda o di rami di azienda, anche se tale omissione sembra imputabile alla dimenticanza del Legislatore. Sul tema cfr. G. ANDREANI & A. TUBELLI, Semplificazioni in arrivo per le start up innovative

e incubatori certificati, in Corr. Trib., 2012. Inoltre pare interessante segnalare la

nota protocollo n.164029 dell’8 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale in risposta a un caso sottoposto dalla CCIAA di Rimini, ha allargato l’accesso al regime agevolato previsto per le cosiddette startup innovative anche alle S.r.l. unipersonali costituite tramite cessione o conferimento di una ditta individuale. In tal senso, L. SCAPPINI, Il MISE allarga l’acceso alle

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della startup;117 2. La startup deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa;118 3. La startup deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato. Nello specifico deve impiegare, in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale che possiede il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure in misura almeno pari a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale.119

Sempre l’art. 25 D.L. 179/2012 ci offre la definizione di un altro soggetto protagonista del nuovo mondo imprenditoriale; facciamo riferimento all’incubatore. Ai sensi dell’art 2, comma 1, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013, il così detto “Decreto Incubatori”, lo status di “incubatore

certificato” si acquisisce mediante l'iscrizione nell'apposita sezione

speciale del registro delle imprese, la quale viene concessa solo in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 5, D.L. 179/2012. L’incubatore “dovrà disporre di strutture, anche

117 Numero così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221

e, successivamente, dall'art. 9, comma 16, lett. b), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. Originariamente il testo prevedeva la percentuale del 20%.

118 Alla lettera h) punto 2) dopo le parole “in Italia o all'estero" sono aggiunte state

aggiunte le seguenti: “ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270” Numero sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 16, lett. d), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

119 Numero così modificato dall'art. 9, comma 16, lett. c), D.L. 28 giugno 2013,

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, lett. h) punto 3.

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immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative” (a) e “di attrezzature adeguate” al fine di svolgere tutte le attività di ricerca

necessarie (b). Inoltre, è necessario che gli amministratori siano in possesso di un’adeguata competenza e esperienza in materia di impresa e innovazione e disporre di una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente (c ed e). Non devono infine mancare “rapporti di collaborazione con università, centri di

ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative”. Tale qualifica

comporta, oltre al vantaggio reputazionale dell'istituzionalizzazione dell'incubatore, l'applicazione di una disciplina speciale e di numerose agevolazioni, sostanzialmente corrispondenti a quelle previste per le start-up innovative, ma con la differenza fondamentale che tali agevolazioni non hanno una durata limitata nel tempo, ma trovano applicazione fin quando l’incubatore possieda i requisiti previsti dalla legge.120

Nella legge di bilancio 2019 il legislatore italiano si è preoccupato infine di fornire una veste giuridica ad un’altra importante figura con l’istituzione di un registro apposito tenuto da Banca d’Italia: il business angel. Questo garantisce maggiore trasparenza e sicurezza al sistema, consentendo una più semplice identificazione degli stessi al fine di proporre loro progetti. I

business angel vengono qualificati come “investitori privati che hanno acquistato quote di startup per almeno 40 mila euro in 3 anni”.121 Gli investitori che rientrano in questa categoria potranno

120 Per approfondimenti: E. PUCCI E L. SCAPPINI, D.L. 18 ottobre 2012, n.

179 (D.L. sviluppo-bis) - Le start up innovative: caratteristiche e agevolazioni, Fisco, 2012, p. 3.

121 Art.1, n.217 L. 30 dicembre 2018, n. 145: Al fine di incentivare e rendere più

efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell’innovazione, all’articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera m-undecies) è inserita la seguente: «m-undecies.1) “Business

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godere di maggiori sgravi e incentivi fiscali (dal 30 al 40% delle somme investite).

La legge di Bilancio 2019 apporta anche una modifica estensiva alla definizione di “Fondi di Venture Capital” che possono usufruire dell’incentivo relativo alla detassazione dei capital gain di cui all’art. 31 D.L. 98/2011. Si tratta di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e di società di investimento a capitale fisso che hanno investito almeno l’85% (prima era 75%) del valore degli attivi in PMI non quotate in mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up

financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo

del prodotto (expansion o scale up financing) che operano da meno di sette anni (prima era non più di 36 mesi).