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Il ruolo di Europol nel contrasto alla tratta degli esseri umani

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Academic year: 2021

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UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA

Il ruolo di Europol nel contrasto

alla tratta degli esseri umani

Relatore

Prof. Simone Marinai

Candidato

Jacopo Genovali

(2)

SOMMARIO

INTRODUZIONE 3

Capitolo I Europol

1.1 Le Origini ... 6

1.2 Il regime giuridico, gli obiettivi e i compiti ... 12

1.3 Funzionamento e struttura di Europol ... 20

1.3.1 Le Unità Nazionali di collegamenti ... 22

1.3.2 Gli Ufficiali di collegamento distaccati presso Europol ... 24

1.3.3 Il personale di Europol ... 24

1.3.4 Il Consiglio di Amministrazione ... 26

1.3.5 Gli altri organi ... 28

1.4 Le novità introdotte dal Regolamento 2016/794 ... 29

Capitolo II La tratta degli esseri umani 2.1 La schiavitù ... 36

2.2 La schiavitù del terzo millennio ... 40

2.3 La differenza tra Trafficking e Smuggling ... 44

2.4 La tratta delle bianche e lo sfruttamento della prostituzione ... 47

2.5 La Tratta di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo. ... 50

2.6 Gli obblighi internazionali in materia di tratta di esseri umani .. 53

2.6.1 Gli obblighi di prevenzione ... 56

2.6.2 Gli obblighi di repressione ... 59

2.6.3 Gli obblighi di protezione delle vittime ... 63

2.6.4 Gli obblighi di cooperazione internazionale ... 68

2.7 Il reato di Tratta di persone negli ordinamenti statali: il caso spagnolo ... 70

2.8 Il reato di Tratta di persone negli ordinamenti statali: il caso italiano ... 75

Capitolo III: Il ruolo di Europol nel contrasto alla tratta di persone e le azioni operative 3.1 Il ruolo di Europol nel contrasto alla tratta ... 80

3.2 Il trattamento dei dati delle vittime della tratta ... 95

3.3 Il Joint Operational Team Mare ... 99

3.4 Gli interventi congiunti nel contrasto alla tratta degli esseri umani: le missioni in Spagna ... 101

3.5 Gli interventi congiunti nel contrasto alla tratta degli esseri umani: le missioni in Italia ... 105

CONCLUSIONE 107

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INTRODUZIONE

L’oggetto di questa tesi è l’analisi di EUROPOL (Ufficio europeo di polizia) e dell’attività dallo stesso condotta contro la criminalità organizzata, in particolar modo nel contrasto con quella fattispecie transnazionale, e non solo, della tratta di esseri umani che nel biennio 2013-2014 ha fatto registrare più di 7.000 vittime.

Oggi il bisogno di rispondere prontamente alle nuove minacce, pericoli reali o potenziali, è fortemente avvertito dagli Stati. Minacce che non sono più internazionali, provenienti da altri Stati, né transnazionali, comuni a più paesi, bensì globali. Di seguito si ripercorrerà il percorso che ha condotto all’attuale architettura del sistema della cooperazione internazionale di polizia e del rafforzamento della stessa con l’evoluzione del quadro normativo, nella consapevolezza che le nuove minacce devono essere affrontate in ambito multidisciplinare. Il trattamento dei dati, lo scambio di tecniche investigative plasmate per l’applicazione in ambienti diversi, lo studio dei fenomeni criminali sono strumenti irrinunciabili a fronte della difficoltà di rispondere a fenomeni diversi in sistemi giudiziari dissimili.

L’Agenzia finalizzata alla lotta al crimine dell’Unione Europea è interessata oggi da un processo di revisione che si concretizzerà con l’applicazione del nuovo Regolamento n. 2016/794 che ne rafforza e potenzia la struttura. Tra i punti principali del provvedimento l’intensificazione della lotta al

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crimine organizzato, mediante il miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri in particolare nel settore informatico e nello scambio di informazioni utili in ambito investigativo. Un delicato equilibrio tra sicurezza e libertà.

Nel primo capitolo si analizzerà la nascita e l’evoluzione dell’Agenzia Europol, l’acquisizione di poteri e l’ampliamento del proprio ambito per fronteggiare la criminalità organizzata, che nel corso del tempo si è evoluta e a seguito dell’apertura delle frontiere interne ha potuto estendersi sui territori europei. Tale evoluzione, si è rilevata anche nell’uso di nuove tecnologie che hanno permesso l’ampliamento dei mezzi di reclutamento delle vittime.

Sempre nel primo capitolo verranno analizzati anche il regime giuridico, gli obiettivi e i compiti di Europol, con uno schema del suo funzionamento e della sua struttura, questi ultimi recentemente rinnovati dal nuovo Regolamento UE 2016/794. Il secondo capitolo è dedicato alla fattispecie della Tratta degli esseri umani, le sue origini risalenti al fenomeno della schiavitù e la sua evoluzione. Vi sarà un’attenta analisi distintiva tra due casi particolari, quali la tratta e il traffico di persone, spesso colpevolmente confusi. Saranno identificati e studiati i vari obblighi internazionali in materia di tratta di esseri umani e successivamente un’analisi di questa fattispecie criminale negli ordinamenti statali di Spagna e Italia. La scelta di concentrare l’indagine sui due Stati in questione è dovuta al periodo di ricerca svolti presso gli atenei di Cordoba, Barcellona, Tenerife. L’ultimo capitolo invece approfondirà il ruolo di Europol nell’effettivo contrasto alla fattispecie della tratta, le possibilità di azioni pratiche ed effettive, come il progetto di nuova realizzazione di un team di intelligence marina chiamato Joint

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Operational Team Mare e il report di diverse missioni avvenute in vari paesi Europei con la partecipazione delle forze di polizia italiana e spagnola coadiuviate dall’appoggio fondamentale di Europol.

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Capitolo I

Europol

1.1 Le Origini

La cooperazione giudiziaria e di polizia ha raggiunto negli ultimi anni livelli importanti di sviluppo all’interno dell’Unione Europea. Uno strumento mediante il quale tale cooperazione viene portata avanti è rappresentato dall’Agenzia Europea di Polizia (Europol).

Ripercorrendo alcuni passi indietro nella storia, possiamo notare come l’evoluzione della criminalità, che evidenziava forte incidenza di crimini transnazionali, rese necessaria la creazione di strutture multilaterali di cooperazione di polizia.

Il primo tentativo di fronteggiare questi crimini fu la nascita della Commissione criminale Internazionale della Polizia (ICPC), che dopo la Seconda Guerra Mondiale si trasformò nell’attuale Organizzazione Internazionale della polizia criminale (Interpol). Tuttavia questa organizzazione a carattere universale non dava una risposta adeguata alle problematiche specifiche all’interno degli Stati Membri della Comunità Europea. Quindi su iniziativa del Regno Unito fu organizzato il Consiglio di Roma del 1 e 2 dicembre 1975, dove i ministri dell’interno degli Stati membri si confrontarono su i problemi del mantenimento dell’ordine e

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della sicurezza1. In questa occasione nacque il gruppo TREVI (acronimo di «terrorismo, radicalismo e violenza internazionale»), «un forum tra i Ministri degli interni e della giustizia degli Stati membri della Comunità»2. Tale gruppo non è un organismo comunitario ma bensì costituisce un’iniziativa informale autonoma degli Stati membri, un gruppo «semiclandestino»3, il cui mandato è andato progressivamente aumentando nel corso del tempo, assumendo varie finalità nei seguenti ambiti: favorire la cooperazione nella lotta al terrorismo4; lo scambio di dati concernenti l’organizzazione, l’equipaggiamento e la formazione dei servizi di polizia; la collaborazione con riguardo al mantenimento dell’ordine durante gli avvenimenti sportivi; la frode, la tratta di esseri umani e l’esame delle problematiche risultanti dalla abolizione delle frontiere interne tra gli Stati Membri della Comunità.

1

Al riguardo cfr.: Senato della Repubblica (32/AP) e Camera dei Deputati (n. 26), XVII Legislatura, Documentazione per le Commissioni, Riunioni Interparlamentari, Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni (LIBE) del Parlamento Europeo & Commissione per la Pubblica Amministrazione, l’Ordine Pubblico e la Giustizia del Parlamento greco – “Le Future priorità nel campo delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni “, Roma, 17 marzo 2014, pp. 4-5.

2

A. COLONNA VILASI, Europol e cooperazione fra gli organi di polizia degli stati membri dell’Unione Europea in materia di criminalità, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2008, p. 16.

3

A. MANGAS, “El Tratado de Unión Europea: análisis de su estructura

general”, Gaceta Jurídica, 1992, D-17, pp. 30-36, p. 35.

4

Il Consiglio Europeo richiamò l’attenzione in diverse occasioni sulla necessità di rinforzare la cooperazione nata, incentivata anche dal sequestro di Aldo Moro avvenuto nel 1978. Il Consiglio Europeo insistette sull’aspetto antiterroristico e per una accelerazione dei lavori per la creazione di uno spazio giuridico europeo.

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Sempre nello stesso anno, nel 1975 nasceva il gruppo TREVI II, dedicato alla cooperazione di polizia in senso stretto.

Seguì nel 1985 TREVI III, con cui gli obiettivi del gruppo si ampliarono ulteriormente, in quanto dedicato specificatamente alla repressione della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti. Con questa estensione della sfera di azione si cominciò a dare luogo all’assunzione, in ambito comunitario, di iniziative autonome e concorrenti con quelle dell’Interpol.

Un problema però permaneva poiché la struttura del gruppo TREVI, risultava essere parallela rispetto alla Comunità Europea e quindi non soggetta né al controllo della Commissione Europea né a quello del Parlamento; questa “indipendenza” porterà alla realizzazione di diversi tentativi di mutamento dell’organizzazione del gruppo al fine di adeguarlo alla struttura giuridica europea, con non poche difficoltà che vedremo in seguito. Con l’avanzare del tempo, il Gruppo TREVI creò vari sottogruppi di lavoro, ciascuno specializzato in un tema distinto della criminalità organizzata, tra cui EDIU «European Drugs Intelligence Unit» nato nel 1990 che risulterà importante per dare l’incipit alla creazione di Europol. Da lì a poco, esattamente nel 1991 a Lussemburgo il Consiglio Europeo, decise di accelerare l’esame dei progetti tendenti alla creazione di un ufficio investigativo criminale europeo con compiti di accentramento e di coordinamento delle attività informative e di intelligence. Negli stessi anni un evento importante come fu la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen5, diede un’ulteriore spinta al progetto

5

La Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen viene firmata il 19 giugno 1990 dai tre Stati del Benelux, dalla Germania e dalla Francia. Successivamente aderiscono diversi Stati membri dell’Unione europea: Italia

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di creazione di un ufficio di polizia europea. Tale accordo, fra le misure di maggior rilievo, portò all’abolizione dei controlli alle frontiere comuni e il rafforzamento alle frontiere esterne. Ciò mise in risalto l’esigenza sempre più forte di una cooperazione tra servizi di polizia in Europa, dato che oltre alla libera circolazione delle persone nei territori degli Stati membri, inevitabilmente seguì una maggiore mobilità del crimine. Con questo panorama all’orizzonte il gruppo TREVI6 divenne di primaria importanza, tant’è che nel 1992 ricevette dal Consiglio europeo di Maastricht il mandato ufficiale per la costituzione di Europol.

Quando venne firmato il Trattato di Maastricht il 7 febbraio 1992, venne incluso nel nuovo Titolo VI7 l’articolo K18 punto 9, in base al quale gli Stati membri avrebbero dovuto considerare

(1990), Spagna e Portogallo (1991), Grecia (1992), Austria (1995), Danimarca, Finlandia e Svezia (1996). Successivamente il trattato di Amsterdam del 1° maggio del 1999 incorpora il sistema Schengen nell’ambito dell’Unione europea.

6

Sono esistiti diversi sottogruppi TREVI: TREVI I (lotta contro il terrorismo) e TREVI II (cooperazione di polizia in senso stretto), queste vennero create nel 1975. Successivamente si aggiunsero TREVI III nel 1985 contro la criminalità organizzata e lotta contro il traffico di droga; ed infine TREVI 92 a partire dal 1989 per sopperire alla perdurante inadeguatezza dell’Interpol nei confronti di alcune forme di criminalità organizzata sia per realizzare un’effettiva cooperazione tra le polizie degli Stati membri in vista dei potenziali pericoli con la realizzazione di uno spazio senza frontiere.

7

Il cosiddetto “Terzo Pilastro”, riguardante i settori della giustizia e degli affari interni (GAI).

8

L’art. K1 disponeva che “ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’Unione, in particolare della libera circolazione delle persone, fatte salve le competenze della Comunità Europea, gli stati membri considerano questioni di interesse comune” le materie elencate nei punti 1 a 9 del medesimo articolo.

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come una questione di interesse comune «la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di droga e altre forme gravi di criminalità internazionale, compresi, se necessario, taluni aspetti di cooperazione doganale, in connessione con l’organizzazione a livello dell’Unione di un sistema di scambio di informazioni in seno ad Ufficio europeo di polizia (Europol)».

Questa disposizione trovava l’accordo di vari Stati membri, però non ne costituiva una base giuridica per la creazione, infatti, l’articolo K3 punto 2, richiedeva al Consiglio di elaborare una Convenzione sull’Istituzione di un Ufficio di Polizia, la c.d. “Convenzione Europol”. Vista comunque l’esperienza positiva del sopra menzionato EDIU, il Trattato di Maastricht fece un primo passo verso l’istituzionalizzazione della polizia europea, dando vita all’EDU (Europol Drugs Unit). «Questa rappresenta la prima tappa della creazione di Europol»9. Le competenze di questa Unità erano inizialmente limitate al traffico illecito di stupefacenti ma progressivamente ampliate comprendendo: traffico di sostanze nucleari e radioattive; lotta all’immigrazione clandestina; traffico di autoveicoli rubati e riciclaggio; traffico di esseri umani; terrorismo e lotta contro la falsificazione di monete e altri mezzi di pagamento.

La Convenzione già accennata nel Trattato di Maastricht verrà firmata successivamente il 26 luglio del 1995, con l’istituzione di un Ufficio europeo di polizia, chiamato Europol. L’entrata in vigore però tardò diversi anni a causa di alcune problematiche legate al mancato accordo tra gli Stati membri circa l’organo giurisdizionale competente a interpretarne le decisioni e solo il 1° ottobre 1998 a seguito del perfezionamento delle procedure

9

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nazionali di ratifica si verificò l’effettiva entrata in vigore della Convenzione Europol10. Nello stesso giorno vi fu anche l’adozione da parte del Consiglio di amministrazione di Europol, del proprio regolamento interno. La nascita dell’Ufficio portò alla fine dell’attività di EDU Europol11.

Importante sottolineare che come altri trattati, la Convenzione Europol poteva essere modificata soltanto secondo le proprie disposizioni o da un altro trattato. L’articolo 43 co. 3 consentiva al Consiglio di modificare l’allegato al testo contenente un elenco dei reati che individuano l’area di mandato della

Convenzione e le loro definizioni. Ciò avvenne ad esempio attraverso una decisione del Consiglio che modificò la definizione di “traffico di esseri umani” per includervi la pornografia infantile. Altre modifiche erano condizionate dall’emissione di un emendamento con la ratifica di un protocollo da parte degli Stati membri firmatari. Il più importante fu quello “danese”, su proposta del Presidente della Danimarca, che permise l’estensione del mandato dell’Europol, consentendo un ampio accesso ai dati personali e facilitazioni ai trasferimenti di dati verso Paesi terzi.

10

Europol entrerà pienamente in funzione dall’ 1 luglio 1999.

11

Europol diveniva, inoltre, proprietario di tutte le attrezzature finanziate mediate il bilancio comune dell’Unità Droghe-Europol, sviluppate o proposte da detta unità o messe a sua disposizione permanente o gratuita dallo Stato olandese che ne ospitava la sede, nonché la totalità dei suoi archivi e dei sistemi di dati da essa autonomamente gestiti.

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1.2 Il regime giuridico, gli obiettivi e i compiti

Il regime giuridico iniziale di Europol risale alla Convenzione Europol del 26 luglio del 199512. In essa vengono previsti: gli obiettivi e le funzioni, così come il funzionamento delle Unità nazionali e degli Ufficiali di collegamento, la configurazione del proprio Sistema e del trattamento dei dati, il procedimento di accesso all’ufficio, le questioni istituzionali riguardanti il comando, la normativa a livello personale e finanziario, la partecipazione del Parlamento europeo, così come la regolazione della responsabilità e del controllo giudiziale delle funzioni di Europol.

Con il passare del tempo fu chiara la necessità di fortificare e amplificare le competenze di Europol. In questo determinanti risultarono tre protocolli, rispettivamente negli anni 2000, 2002 e 200313

.

…………...

Dopo l’entrata in vigore di questi protocolli, si ritenne che ci fosse bisogno di un'altra modifica più profonda non riguardanti i contenuti ma relativa all’aspetto giuridico. A seguito delle

12

Convenzione basata nell’articolo K3 de TUE, per il quale si crea un Ufficio Europeo di polizia.

13

I primi due entrarono in vigore il 29 marzo mentre il terzo il 18 aprile del 2007. Il primo protocollo amplia le competenze di Europol nell’ambito del riciclaggio di denaro, mentre gli altri due rafforzano i poteri dell’Ufficio dandogli: competenza di assistere e partecipare nelle investigazioni assieme alle squadre investigative comuni, come anche competenza per coordinare squadre investigative comuni; potere di richiedere che si inizi una investigazione in determinati casi; competenze per partecipare a gruppi di analisi di Stati terzi.

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conclusioni adottate dal Consiglio del giugno 2006 si suggerì, infatti, una modifica del regime giuridico di Europol attraverso un quadro normativo aggiornato sotto forma di Decisione del Consiglio. La proposta aveva come obiettivo principale il funzionamento di Europol con base di Decisione del Consiglio, includendo tutte le modifiche che erano già state importate dai Protocolli sopra menzionati. Inoltre la proposta teneva in conto la volontà di una maggiore informazione con il Parlamento europeo e il finanziamento di Europol a carico del bilancio comunitario. Riguardo a questa proposta il Parlamento europeo approvò un emendamento con il quale chiese che la Decisione del Consiglio fosse riesaminata sei mesi dopo all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona14.

Una volta entrato in vigore il Trattato di Lisbona, l’attenzione è indirizzata Titolo V dedicato alla cooperazione di polizia, che sostituisce gli articoli 30 e 32 con gli artt. 87 – 89. In particolare vediamo l’art. 88 1° comma del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea dove prevede quale compito di Europol di: «sostenere e potenziare l’azione dell’autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell’applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione».

Importante sottolineare come nel secondo comma si preveda che il Parlamento europeo e il Consiglio determineranno mediante regolamenti secondo la procedura legislativa

14

(14)

ordinaria la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e compiti15 di Europol.

Tali regolamenti fisseranno le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

Il terzo comma recita che qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d’intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di riferimento del territorio interessato. L’applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali16

.

Con queste basi, la proposta del Consiglio di cambiare statuto legale di Europol trova risposta con la Decisione del Consiglio del 6 aprile 2009, la cosiddetta “Decisione Europol”17. Attraverso questa riforma Europol possiede il medesimo statuto

15

Tali compiti sono raggruppati nell’articolo in due lettere e vedono: a) la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi; b) il coordinamento, l’organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

16

L’articolo 87 disciplina: «1. L’Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell’applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell’individuazione dei reati e delle relative indagini. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire: (…) b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico.»

17

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delle altre Agenzie18 e gode del finanziamento a carico del bilancio comunitario con conseguente incremento del controllo del Parlamento europeo attraverso il rilascio dei finanziamenti. Come precisato nell’Accordo Interistituzionale del 2005 sulle agenzie europee, queste vengono definite come entità giuridiche autonome create per l’autorità legislativa al fine di partecipare alla regolazione di un settore su scala europea e alla esecuzione di una politica comunitaria determinata. A differenza dell’Ufficio, adesso Europol come Agenzia acquista maggior indipendenza in determinati ambiti: le viene attribuita personalità giuridica e può stabilire organi propri di direzione19

.

Nonostante il poco tempo trascorso dall’ultima modifica del regime giuridico di Europol, il Trattato di Lisbona prevede con l’art. 88 sopra citato, un regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplini la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti di Europol. Questa lacuna porta l’esigenza di una proposta di Regolamento, che ha avuto luogo, con esito positivo il 10 marzo 2016 con l’adozione del Consiglio e il 9 maggio 2016 con l’adozione del Parlamento europeo del Regolamento 2016/794. L’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europol è prevista per il 1° maggio 2017. Tra le principali novità di questo Regolamento evidenzia un meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento in associazione ai parlamenti nazionali. Sullo aspetto più pratico, il nuovo regolamento garantirà un consistente regime di protezione dei dati di Europol,

18

Europol, Eurojust e CEPOL costituiscono il gruppo di Agenzie per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

19

Cfr. J.A. FUENTETAJA PASTOR, Derecho Administrativo Europeo, Thomson

(16)

permettendo una piena indipendenza del garante della protezione dei dati di Europol con la disposizione di poteri di intervento adeguati per la realizzazione del suo lavoro. Quindi il regolamento darà a Europol un regime di gestione dei dati flessibile e moderno e ne conformerà la governance agli orientamenti generali applicabili alle agenzie. In questo modo si cerca di realizzare la volontà di rendere Europol più efficiente al fine di sostenere gli Stati membri nella lotta efficace contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità20

.

Secondo il nuovo regolamento gli obiettivi vengono disciplinati nell’Art 3 e prevedono al 1° comma che: Europol sostiene e potenzia l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che coinvolge due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione nell’allegato I.

Allegato I dove troviamo il seguente elenco: -terrorismo,

-criminalità organizzata, - traffico di stupefacenti,

- attività di riciclaggio del denaro,

- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, - organizzazione del traffico di migranti,

- tratta di esseri umani,

- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,

20

Comunicato Stampa EDPS/2016/09, Bruxelles, 19 maggio 2016,

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Docu ments/EDPS/PressNews/Press/2016/EDPS-2016-09-EDPS_Europol_IT.pdf

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- omicidio volontario e lesioni personali gravi, - traffico illecito di organi e tessuti umani, - rapimento, sequestro e presa di ostaggi, - razzismo e xenofobia,

- rapina e furto aggravato,

- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,

- truffe e frodi,

- reati contro gli interessi finanziari dell’Unione,

- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario,

- racket e estorsioni,

- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento21, - criminalità informatica,

- corruzione,

- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, - traffico illecito di specie animali protette,

- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, - criminalità ambientale, compreso l’inquinamento

provocato dalle navi,

- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, - abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale

pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali,

21

La decisione 2005/511/GAI aveva introdotto la novità della lotta contro la falsificazione dell’euro.

(18)

- genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra22.

Nel secondo comma si aggiungono altre fattispecie: i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti per i quali è competente Europol nonché i reati commessi per agevolare o perpetrare gli atti per i quali è competente Europol; i reati commessi per assicurare l’impunità di coloro che perpetrano atti per i quali è competente Europol.

I compiti dell’Europol invece vengono disciplinati dall’articolo 4: che stabilisce che Europol, con il fine di eseguire gli obiettivi disciplinati dall’art. 3, può raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni, intelligence criminale compresa, inoltre può comunicare senza indugio agli Stati membri, attraverso le unità nazionali istituite o designate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, qualsiasi informazione e i collegamenti tra reati che li riguardano. Lo stesso articolo, al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri, indica quali compiti di Europol, coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative che sono condotte: congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nell’ambito di squadre investigative comuni, conformemente all'articolo 5 e, ove opportuno, in collegamento con Eurojust. Europol, in base al citato articolo, ha il compito di partecipare a squadre investigative comuni e proporne la costituzione conformemente all'articolo 5; altresì di fornire informazioni e supporto analitico agli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali nonché preparare valutazioni della minaccia, analisi strategiche e operative e rapporti generali sulla situazione. Altre funzioni precisate dal regolamento al

22

Ultimi due punti risultano completamente nuovi rispetto alla Decisione Europol.

(19)

suddetto articolo sono approfondire, condividere e promuovere le conoscenze specialistiche sui metodi di prevenzioni della criminalità, sulle procedure investigative e sui metodi di polizia tecnica e scientifica nonché offrire consulenza agli Stati membri; fornire sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri come pure alle squadre investigative comuni, anche mediante supporto operativo, tecnico e finanziario. Europol inoltre ha il compito, sempre per quanto disposto dallo stesso articolo 4, di fornire formazione specializzata e assistenza agli Stati membri nell’organizzazione di formazioni, anche garantendo un sostegno finanziario, nell’ambito dei suoi obiettivi e in funzione del personale e delle risorse di bilancio di cui dispone, in coordinamento con l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL). L’articolo 4 del regolamento indica inoltre tra i compiti di Europol la cooperazione con gli organismi dell’Unione istituiti in base al titolo V del TFUE e con l’OLAF, in particolare attraverso scambi di informazioni e fornendo loro supporto analitico nei settori di loro competenza. Ad Europol compete inoltre, in base alle disposizioni di cui all’art. 4 citato di fornire informazioni e sostegno alle strutture e alle missioni dell’UE di gestione delle crisi istituite in base al TUE, nell’ambito degli obiettivi di Europol di cui all’articolo 3 nonché di sviluppare i centri specializzati dell’Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell’ambito degli obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica. Ulteriori compiti attribuiti all’Agenzia dallo stesso articolo sono relativi al sostegno delle azioni degli Stati membri volte a prevenire e combattere le forme di criminalità di cui all’allegato I che sono

(20)

agevolate, promosse o commesse tramite Internet nonché, in cooperazione con gli Stati membri, alla segnalazione ai fornitori di servizi on-line interessati dei contenuti Internet con cui tali forme di criminalità sono agevolate, promosse o commesse, ai fini dell’esame volontario della compatibilità di tali contenuti Internet con i loro termini e condizioni.

1.3 Funzionamento e struttura di Europol

Europol nasce con l’intenzione di appoggiare e rinforzare l’azione comune delle autorità competenti degli Stati membri, conformi al diritto nazionale, sulla prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme di crimini gravi che colpiscono due o più Stati membri, vediamo ora come si sviluppa il suo funzionamento.

Cercando di connettere tutti gli Stati membri per scambiarsi informazioni sensibili o private, Europol ha cercato di creare un’infrastruttura di telecomunicazioni tecnicamente avanzata, affidabile, efficiente e sicura giungendo nel 2009 alla creazione di SIENA (Secure Information Exchange Network Application) «uno strumento di prossima generazione ideato per consentire una comunicazione e uno scambio rapidi, sicuri e pratici di informazioni e di intelligence operative e strategiche riguardanti la criminalità tra Europol, gli Stati membri e i paesi terzi con cui Europol ha concluso accordi di cooperazione»23. Secondo

23

(21)

Europol la media dei messaggi al mese che vengono scambiati attraverso SIENA si muove intorno ai 30.000 tra i vari usuari24. Nel 2012 uscì una nuova versione di SIENA, V.2.2 apportò migliorie generali e maggiore facilità di uso del canale, oltre che ad un registro automatico di tutti i messaggi entranti e uscenti dal sistema. Per quanto riguarda la gestione e il trattamento delle informazioni ricevute, Europol si avvale di un sistema informatizzato composto da due sottosistemi: il Sistema di informazioni (EIS, Europol Information System) che ha come principale obiettivo: “fungere da sistema di riferimento per i reati, individui coinvolti e altri dati correlati, al fine di supportare gli Stati membri, Europol e i suoi partner di cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo e ad altre forme di criminalità”25, e gli Archivi di lavoro per fini di analisi (Analysis

Work Files: AWF) che «permettono di archiviare e analizzare i dati

personali provenienti da fonti diverse e riguardanti categorie di soggetti particolarmente ampie: non solo persone sospettate o condannate per aver commesso un reato che rientra nella competenza Europol e persone in merito alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol ma anche possibili testimoni o vittime di reati, persone di contatto e di accompagnamento o che possono fornire informazioni su tali reati»26. I dati immagazzinati nel EIS possono essere esaminati dalle Unità nazionali, dagli Ufficiali di collegamento, dal

24

In base agli accordi operativi di cooperazione, vengono considerati usuari di SIENA anche gli stati: Australia, Croazia, Islanda, Norvegia e Svizzera.

25

Bilancio di EUROPOL, Fasciolo n. 1423-74r2, p. 18.

26

D. CODUTI, Europol e ruolo dei Parlamenti (nazionali ed europeo) quali prospettive dopo il Trattato di Lisbona,

(22)

Direttore di Europol, dal vicedirettore e dal personale di Europol autorizzato. Tali dati possono essere trasmessi anche agli altri organi dell’Ue, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento vigente.

1.3.1 Le Unità Nazionali di collegamenti

Secondo il Regolamento Europol nell’art. 7, co. 227: «Ciascuno Stato membro istituisce o designa un’unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti di tale Stato membro. Ogni Stato membro nomina un funzionario a capo della propria unità nazionale». L’unità nazionale è l’unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri tuttavia come disciplinato dal comma 5 del medesimo articolo, fatto salvo quanto stabilito dagli Stati membri, incluso il coinvolgimento preliminare dell’unità nazionale, gli Stati membri possono permettere contatti diretti tra le loro autorità competenti ed Europol. L’unità nazionale riceve nello stesso tempo da Europol qualsiasi informazione scambiata nei contatti diretti tra Europol e le autorità competenti, sempre che non manifesti di non averne esigenza.

I compiti delle unità nazionali Europol si possono riassumere nei seguenti punti: fornire a Europol le informazioni e le intelligence necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti; rispondere alle richieste di informazioni, intelligence e consulenza inoltrate da Europol; aggiornare le informazioni e le intelligence; valutare le informazioni e le intelligence per conto

27

(23)

delle autorità competenti, nel rispetto della legislazione nazionale, e trasmettono loro il relativo materiale; chiedere a Europol consulenza, informazioni, intelligence e analisi; trasmettere a Europol informazioni da conservare nelle banche dati; assicurare la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra Europol e le unità nazionali stesse.

Le Unità nazionali possono non trasmettere informazioni e intelligence, fatto salvo l’esonero delle responsabilità dagli Stati membri riguardo al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, se in questo modo: si ledono interessi fondamentali di sicurezza nazionale; si compromette il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone; oppure si divulgano informazioni riguardanti organi o specifiche attività di intelligence in materia di sicurezza dello Stato.

Per lo svolgimento delle sue attività Europol non può comunicare direttamente con le autorità nazionali competenti ma limitatamente con le Autorità nazionali Europol.

«L’Unità nazionale Europol non fa parte dell’Agenzia ma è un ufficio interforze del Ministero dell’Interno che può essere retto, alternativamente, da un Colonello dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o da un funzionario di livello equiparato della Polizia di Stato»28.

28

F.ROBERTI e R.ANGRISANI, L’Ufficio Europeo di Polizia Europol, ne sistema

(24)

1.3.2 Gli Ufficiali di collegamento distaccati presso Europol

Ogni Unità nazionale è obbligata a incaricare presso Europol almeno un ufficiale di collegamento29, soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. I cui compiti saranno di difendere gli interessi delle unità nazionali nell’ambito di Europol nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol. Inoltre comunicano a Europol le informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali; trasmettono alle rispettive unità nazionali le informazioni provenienti da Europol; cooperano con il personale Europol fornendo informazioni e consulenza; collaborano allo scambio di informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali con gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri sotto la loro responsabilità, conformemente alla legislazione nazionale.

1.3.3 Il personale di Europol

Il personale di Europol a differenza degli Ufficiali di collegamento, vengono nominati direttamente dall’Agenzia30

.

Si suddividono per agenti temporanei, contrattuali e esperti nazionali. La candidatura ai posti offerti da Europol può essere:

29

godono dei privilegi delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente all’art. 8, co. 5 del regolamento 2016/794.

30

Se nominati successivamente all’entrata in vigore della Decisione Europol, il personale di Europol avrà lo stesso statuto che i funzionari dell’Unione Europea, come prevede l’art. 39, co. 1, Decisione del Consiglio del 6 aprile del 2009, 2009/371/GAI.

(25)

non limitata, quindi aperta a tutti i cittadini dell’Ue oppure limitata, con riferimento ai cittadini dell’Ue che sono membri dei servizi nazionali competenti per la lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo. Gli agenti Europol dispongono di una serie di immunità e privilegi come ad esempio: immunità a qualsiasi tipo di processo civile in relazione con le manifestazioni orali o scritte realizzate nell’esercizio delle sue funzioni officiali; inoltre la inviolabilità di tutti gli scritti e documenti officiali, questa immunità che proseguirà anche dopo che la persona interessata termini il suo vincolo lavorativo con l’Agenzia31

.

Il personale di Europol, come indicato dal Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo 2016/794 potrà partecipare in qualità di supporto alle Squadre investigative comuni32 e le sue funzioni consisteranno unicamente e esclusivamente nel prestare assistenza in tutte le attività nonché scambiare informazioni con tutti i membri della squadra, senza possibilità di prendere parte nell’adozione di misure coercitive e, durante le operazioni, il personale di Europol starà soggetto alla legislazione nazionale applicabile alle persone che svolgono

31

Capitolo V, Protocollo N. 7 sui privilegi e le immunità della Unione Europea allegato al TUE, al TFUE e alla CEEA.

32

Le squadre investigative comuni (JIT) sono composte da autorità giudiziarie e di polizia provenienti da almeno due Stati membri. A esse spetta il compito di svolgere indagini penali relative a questioni specifiche per un limitato periodo di tempo. Europol ed Eurojust possono partecipare alle attività delle squadre investigative comuni e fornire coordinamento. Nel 2011 Europol ha partecipato a 17 squadre investigative comuni. Bilancio EUROPOL, Relazioni generale sulle attività di Europol, Europol Non classificato – Livello di Protezione di base, Fasciolo n. 1423-74r2, p. 45.

(26)

funzioni analoghe nello Stato membro dove si sviluppa la operazione in questione.

Secondo l’art 5, co. 5 del Regolamento sopra citato si prevede che: «Qualora Europol abbia motivo di ritenere che la costituzione di una squadra investigativa comune apporti valore aggiunto a un’indagine, può proporla agli Stati membri interessati e adottare le misure per aiutarli e costruirla».

1.3.4 Il Consiglio di Amministrazione

Per quanto riguarda invece la struttura amministrativa e di gestione di Europol, possiamo individuare due organi principali: Il Consiglio di Amministrazione di Europol e il Direttore esecutivo di Europol33.

Il Consiglio di Amministrazione, disciplinato dall’art 10 del Regolamento Europol, è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ciascun rappresentante ha diritto di voti. In caso di assenza, ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente nominato che ne assume la rappresentanza. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti al consiglio di amministrazione è di quattro anni, fatto salvo il diritto degli Stati membri e della Commissione di porre fine al mandato dei membri. Tale mandato è prorogabile.

33

Nell’art. 9 del Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo n. 2006/794 viene identifica la struttura amministrativa e di gestione di Europa, si specifica l’eventuale presenza di altri organi consultivi istituiti dal consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera s).

(27)

Le funzioni del consiglio di amministrazione sono varie34, si fa capo dell’adozione di una relazione annuale con la quale pone riferimento agli obiettivi prospettati da raggiungere e il relativo esito, si occupa inoltre dell’adozione delle regole finanziarie35 e del proprio regolamento interno, comprese disposizioni relative ai compiti e al funzionamento del proprio segretariato. Sempre il Consiglio di amministrazione è incaricato di redigere e proporre al Consiglio una rosa di candidati alle cariche di Direttore esecutivo e vicedirettori esecutivi, oltre ad adottare anche le norme interne concernenti la procedura di selezione del direttore esecutivo, incluse le norme sulla composizione del comitato di selezione che ne garantiscono l’indipendenza e l’imparzialità. Il Consiglio di amministra indipendente nell’esercizio delle sue funzioni36 e un contabile37.

Inoltre secondo l’art.11 co. 2 e 3 del Regolamento Europol, il Consiglio di amministrazione può rispettivamente proporre al Consiglio di attirare l’attenzione della Commissione sulla necessità di una decisione o di una raccomandazione per una decisione che autorizzi l’avvio di negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale, e adottare una decisione con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell’autorità che il potere di nomina e stabilisce le condizioni alle quali tale delega di poteri può essere sospesa38

.

34

Funzioni in dettaglio art. 11 del Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo n. 2016/794.

35

Art. 61 Regolamento Europeo.

36

Novità rispetto alla Decisione del Consiglio del 6 aprile del 2009.

37

Soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti ed è funzionalmente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni.

38

(28)

1.3.5 Gli altri organi

Il Direttore esecutivo agisce come rappresentante legale ed è il responsabile dell’esecuzione dei compiti conferiti all’Agenzia. Viene nominato dal Consiglio, a maggioranza qualificata, per un periodo di quattro anni, rinnovabili una volta. Fatte salve le competenze della Commissione o del Consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o da alcun altro organismo. Il Direttore esecutivo viene affiancato da tre vice-direttori.

Un altro organo preposto all’amministrazione di Europol è il controllore finanziario, si occupa della verifica dell’impegno e pagamento delle spese, nonché alla constatazione e riscossione delle entrate, viene nominato all’unanimità dal Consiglio d’amministrazione.

Infine il comitato finanziario, è composto di un rappresentante per Stato membro esperto di problemi di bilancio. Le sue funzioni riguardano la preparazione delle discussioni sui problemi finanziari e di bilancio. La revisione dei conti di Europol è effettuata da un Comitato di controllo comune, composto da tre membri designati dalla Corte dei conti delle comunità europee su proposta del suo Presidente. La durata del loro mandato è di tre anni.

(29)

1.4 Le novità introdotte dal Regolamento 2016/794

Il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento Europeo hanno adottato il regolamento numero 794 del 2016 in attuazione all’articolo 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in cui si prevede che i due organismi sopramenzionati deliberino mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determino la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti di Europol, e che tali compiti possano comprendere: la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio elle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi; il coordinamento, l’organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust. Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo di attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

Nel nuovo regolamento Europol si fa carico come compito di sostenere l’azione dei servizi incaricati dell’applicazione della legge e la reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave e il terrorismo. Esso agevola lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto della criminalità degli Stati membri e fornisce servizi di analisi criminale per aiutare le forze di polizia nazionali nelle indagini transfrontaliere. Il Consiglio europeo durante il “Programma di Stoccolma, un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini” individua per l’Europol un ruolo a punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati

(30)

membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge. All’interno della proposta di regolamento 2013/0091, la Commissione ha elaborato due valutazioni d’impatto delle alternative strategiche per Europol e CEPOL. Per quanto riguarda l’agenzia di Europol vengono individuati due obiettivi strategici: aumentare le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere a Europol e creare un inquadramento dei trattamenti dei dati che consenta a Europol di prestare piena assistenza agli Stati membri nella prevenzione e alla lotta alle forme gravi di criminalità e al terrorismo. Per quanto riguarda il primo obiettivo si sviluppano due opzioni: la prima riguarda la precisazione dell’obbligo giuridico degli Stati membri di fornire dati a Europol, prevedendo incentivi e un meccanismo di comunicazione dei risultati di ciascuno Stato membro, e la seconda invece riguardante la concessione a Europol dell’accesso alle pertinenti banche dati nazionali sull’attività di contrasto. Anche per il secondo obiettivo sono state individuate opzioni: la prima riunire in un unico registro i due attuali archivi di lavoro per fini di analisi, e il secondo la creazione di un nuovo ambiente di trattamento, predisponendo garanzie procedurali per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati.

Basandosi sugli artt. 88 e 87, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, la proposta di regolamento mira a: conformare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, istituendo con regolamento il quadro normativo di Europol e introducendo un meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali; attribuire a Europol nuove responsabilità affinché possa fornire un sostegno più completo alle autorità di contrasto degli Stati

(31)

membri. Questo significa, tra l’altro, attribuire a Europol gli attuali compiti di CEPOL, nel settore della formazione dei funzionari delle autorità di contrasto dell’UE, sviluppare un programma di formazione delle autorità di contrasto e prevedere la possibilità che Europol sviluppi i centri specializzati dell’UE per la lotta alle forme specifiche di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica; garantire un solido regime di protezione dei dati applicabile a Europol, in particolare per assicurare che l’autorità di Europol incaricata di controllare la protezione dei dati sia pienamente indipendente, possa agire efficacemente e abbia poteri di intervento sufficienti; migliorare la governance di Europol, cercando di aumentarne l’efficacia e conformandola ai principi esposti nella dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell’UE.

Il regolamento 2016/794 individua gli obiettivi di Europol nell’art. 3 nel sostenimento e nel potenziamento dell’azione delle autorità competenti degli Stati membri e nella loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione39. Oltre a queste fattispecie gli obiettivi di Europol coprono anche i reati connessi, ovvero sia i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare, per agevolare o per assicurare l’impunità di coloro che perpetrano gli atti per i quali è competente Europol. Per quanto riguarda i compiti attribuiti a Europol nel nuovo regolamento si evidenziano in particolar modo quelli di

39

Vedasi Allegato I Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016.

(32)

raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni, intelligence criminale compresa; comunicare e scambiarsi informazioni con gli Stati membri attraverso le unità nazionali; svolgere indagini e azioni operate che possono essere condotte o congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri, o nel quadro di squadre investigative comuni e ove opportuno in collegamento con Eurojust; preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e operative e rapporti generali sulla situazione; sviluppare i centri specializzati dell’Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell’ambito degli obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica; Europol fornisce analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell’Unione per la lotta alla criminalità; Europol agisce quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell’euro40. Le squadre investigative comuni sopra menzionate negli obiettivi di Europol, secondo la decisione quadro del 23 agosto del 2005, sono reparti istituiti dagli Stati membri al fine di migliorare la cooperazione di polizia. Queste squadre investigative comuni sono composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri e sono incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata. Quindi la squadra investigativa comune deve essere caratterizzata da: uno scopo preciso e da una durata limitata, la quale può essere prolungata col consenso di tutte le parti contraenti. Gli Stati membri interessati sono responsabili della composizione, delle finalità e della durata del mandato

40

Vedasi art. 4 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016.

(33)

della squadra investigativa. Nelle attività di una squadra comune gli Stati membri possono anche decidere di avvalersi della collaborazione di Europol, OLAF o di Stati terzi. Le informazioni ottenute dal personale Europol mentre partecipa alla squadra investigativa comune possono essere trattate da Europol, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite. Inoltre qualora Europol abbia motivo di ritenere che la costituzione di una squadra investigativa comune apporti valore aggiunto a un’indagine, può proporla agli Stati membri interessati e adottare le misure per aiutarli a costituirla41.

Nel nuovo regolamento viene rinforzato il regime di protezione dei dati applicabile alle attività di Europol, rifacendosi in larga misura ai principi su cui si basa il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Il regolamento sancisce che i dati personali devono essere trattati in modo corretto e lecito; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il trattamento successivo dei dati personali per scopi storici, statistici o di ricerca scientifica non è ritenuto incompatibile, purché Europol fornisca garanzie adeguate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e aggiornati, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare senza indugio i dati inesatti, tenendo

41

Vedasi art.5 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(34)

conto delle finalità per le quali sono trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; e trattati in modo tale da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali. Europol rende accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per l’esercizio dei loro diritti42. Nel nuovo regolamento viene inserita la figura del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) con un ruolo centrale sul controllo dell’attività di Europol. Il GEPD ha il compito di sorvegliare e assicurare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il GEPD tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l’esito agli interessati entro un termine ragionevole; svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l’esito agli interessati entro un termine anch’esso ragionevole. Il GEPD può ordinare a Europol di effettuare la rettifica, la limitazione dell’accesso, la cancellazione o la distruzione dei dati personali che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali dati sono stati comunicati. Inoltre il GEPD ha il potere di ottenere da Europol l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini e ad accedere a tutti i locali in cui Europol svolge le sue attività. Infine il GEPD elabora un

42

Vedasi art. 28 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(35)

rapporto annuale sulle attività di vigilanza di Europol previa consultazione delle autorità di controllo nazionali43. Assieme al GEPD, un controllo delle attività di Europol viene effettuato dal Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. A norma dell’articolo 88 TFUE il Parlamento europeo con i parlamenti nazionali costituiscono un gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto, esercitando un monitoraggio politico delle attività di Europol nell’adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l’impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche. Il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo o i loro supplenti compaiono dinanzi al gruppo parlamentare congiunto, su richiesta di quest’ultimo, per discutere le questioni riguardanti aspetti di bilancio, organizzazione strutturale, eventuale istituzione di nuove unità e centri specializzati. Europol inoltre trasmette al gruppo di controllo parlamentare congiunto, a titolo informativo i documenti relativi alle valutazioni delle minacce, delle analisi strategiche e i rapporti di situazioni in relazione all’obiettivo in Europol, le intese amministrative, i documenti contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere conclusioni sintetiche sul monitoraggio politico attività di Europol e presentarle al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionale. Il Parlamento europeo le trasmette, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e a Europol44

.

43

Vedasi art. 43 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio.

44

Vedasi art. 51 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(36)

Capitolo II

La tratta degli esseri umani

2.1 La schiavitù

La schiavitù nel suo senso originale si riferiva alla condizione dell’individuo considerato giuridicamente proprietà di un altro individuo e quindi privo di ogni umano diritto. La Conferenza Mondiale contro il Razzismo, la Discriminazione razziale, la Xenofobia e le altre Forme di intolleranza, svoltasi nel 2001 in Sudafrica riconosce che la schiavitù e la tratta di schiavi, in particolare la tratta transatlantica, furono tragedie atroci nella storia dell’umanità.

Il primo strumento della lotta contro queste aberranti pratiche fu la Dichiarazione sull’abolizione della tratta di schiavi dell’8 febbraio del 1815, che però riguardava solo il commercio degli schiavi, e non la schiavitù in sé. Per uno strumento di maggior efficacia e di carattere mondiale si dovette aspettare più di un secolo. Il 25 settembre 1926 si firmò a Ginevra la Convenzione concernente la schiavitù nell’ambito della Società delle Nazioni dove per la prima volta si giunse ad un accordo internazionale dove si prevedeva una definizione di schiavitù e tratta di schiavi45.

45

art 1 paragrafo 1: «la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi».

(37)

Dopo la Seconda guerra mondiale e la costituzione delle Organizzazione delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani del 1948 si proibì la schiavitù e la tratta degli schiavi in tutte le sue forme46. Un anno dopo, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite nominò un Comitato speciale di esperti sulla schiavitù. Tra altre questioni il Comitato si raccomandò di ampliare la definizione offerta dalla Convenzione del 1926, attraverso la elaborazione di una

Convenzione supplementare. Però prima di ciò, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso la Risoluzione 794 del 23 ottobre del 1953 adottò un Protocollo per modificare la Convenzione sulla Schiavitù del 1926. Tale modificazione consisteva basicamente nell’adattare la Convenzione nella nuova struttura delle Nazioni Unite. Nel 1956, come precedentemente detto, la raccomandazione del Comitato diede i suoi frutti con l’approvazione della Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù47, che ampliò i contenuti ad altri istituti e pratiche similari.

art 1 paragrafo 2: «la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d’un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale qualunque atto di atto di commercio o di trasporto di schiavi».

46

art 4: «Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma».

47

Vedi

http://unipd- centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-supplementare-sullabolizione-della-schiavitu-del-commercio-di-schiavi-e-sulle-istituzioni-e-

(38)

Successivamente altri strumenti universali e regionali hanno ribadito l’abolizione della schiavitù e la tratta degli schiavi come ad esempio il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, del 1966 a New York48. In ambito europeo possiamo incontrare il Convegno Europeo per la Protezione dei Diritti Umani e le Libertà Fondamentali adottato nel 1950 a Roma49; più recentemente con la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 a Nizza50.

La tratta delle persone viene definita come la schiavitù del terzo millennio in merito allo sfruttamento delle persone una volta giunte a destinazione.

Fin dall’inizio del ventesimo secolo, i vari trattati internazionali hanno distinto i fenomeni di tratta di schiavi e schiavitù. Ad esempio nella Convenzione concernente la schiavitù firmata nel 1926 a Ginevra venivano indicati con due differenti definizioni51

.

pratiche-assimilabili-alla-schiavitu-1956/76 ultima consultazione 18 ottobre 2016.

48

Art 8: «Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma».

49

Art 4 paragrafo 1: «Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o servitù».

50

Art 5 paragrafo1: «Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù».

51

Art 1 paragrafo 1: «la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi». Ai sensi dell’art 1 paragrafo 2: «la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d’un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale qualunque atto di atto di commercio o di trasporto di schiavi».

(39)

Questa distinzione viene mantenuta anche nella Convenzione supplementare del 1956, ed in ugual modo anche il Patto internazionale dei diritti civili e politici del 1966. Nonostante questa netta linea di separazione storica tra i due fenomeni, nel concreto la tratta di schiavi si produceva come conseguenza dell’esistenza della schiavitù, anche se la schiavitù non doveva derivare obbligatoriamente in una situazione di tratta di schiavi. Bisogna allora domandarsi se la nuova schiavitù e le tratta di persone contemporanee siano fenomeni equivalenti o pratiche differenti. Nelle normative attuali riguardanti la tratta di esseri umani, la schiavitù e le pratiche analoghe alla schiavitù sono menzionate come possibile finalità della stessa. Trattasi praticamente dello sfruttamento a cui può condurre la tratta di esseri umani. Il riferimento alla schiavitù come possibile finalità della tratta di esseri umani sembra manifestare che questi costituiscano fenomeni distinti, anche se, nella pratica, possano stare connessi e possano comprendere elementi comuni52

.

La Corte penale internazionale nel suo statuto del 2000 ha considerato la tratta come una forma contemporanea di schiavitù53. Dalla qualificazione della tratta come violazione di

52

Cfr. J. LÓPEZ RODRÍGUEZ, Conceptualización jurídica… op. cit, pp.

109-113.

53

Statuto di Roma della Corte penale internazionale, art 7 paragrafo 1: «Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco: […] lett. c) riduzione in schiavitù.» Agli effetti del paragrafo 1: «per riduzione in schiavitù s’intende l’esercizio su una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale».

(40)

diritti umani discende per gli Stati l’obbligo, di natura consuetudinaria e pattizia, di fare tutto quanto è in loro potere per prevenire il fenomeno, investigare sui presunti casi di tratta, assicurare alla giustizia i trafficanti, ed assistere e proteggere le vittime.

2.2 La schiavitù del terzo millennio

La tratta degli esseri umani è un fenomeno con origini remote. Per molto tempo il commercio di esseri umani è stato considerato un negozio lecito, fino al ventesimo secolo, quando esplose con forza e prese campo la disciplina dei Diritti Umani. Nonostante ciò questo fenomeno ha continuato a proliferare in modo illegale fino ai giorni nostri, assumendo nuove formule e nuove manifestazioni. Tanto da prendere il nome di “schiavitù del terzo millennio”54. I flussi migratori continuano e si espandono verso i paesi più sviluppati sempre più alimentati dal desiderio di migrare di persone svantaggiate, povere o che magari subiscono discriminazioni nei propri Paesi di origine. Inquadrare il fenomeno non è semplice, perché si tratta di un processo dinamico che include aspetti relazionati con la politica

54

Secondo K. BALES, La nueva esclavitud en la economia global. Siglo

Veintiuno de España Editores. Madrid. 2000, p. 4 la schiavitù è un mercato fiorente e il numero di schiavi aumenta. La gente si arricchisce utilizzando schiavi. E quando, non hanno già più bisogno, li lasciano per strada. Questa è la nuova schiavitù, che si basa nei grandi benefici e le vite economiche. Non si tratta di possedere una persona nel senso tradizionale dell’antica schiavitù, ma di controllarla per completo. Le persone si trasformano in strumenti usa e getta.

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