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Il reato di Tratta di persone negli ordinamenti statali: il caso

Capitolo II La tratta degli esseri uman

2.7 Il reato di Tratta di persone negli ordinamenti statali: il caso

Una volta osservato come viene inquadrata la tratta di esseri umani a livello internazionale e europeo procediamo ad analisi riguardante la figura della tratta e simili nei vari ordinamenti giuridici statali, in particolare soffermandoci sui casi di Spagna e Italia. Partendo dalla Spagna procediamo dunque a vedere com’è collocato e disciplinato il reato di tratta di persone. All’interno dell’ordinamento giuridico spagnolo la fattispecie della tratta viene disciplinata dalla Ley Organica 5/2010 del 22 giugno, con la quale si modifica la Ley Organica 10/1995 del 23 novembre del Codigo Penal che ha creato un nuovo Titolo VII bis, riguardante la tratta degli esseri umani, con all’interno un solo articolo, 177 bis. La riforma del 2010 del codice penale spagnolo è dovuta per lo più al fatto che prima la disciplina studiata a riguardo era contenuta all’interno del solo articolo 318 bis, Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, che conteneva un trattamento penale unificato per i delitti di tratta di esseri umani e immigrazione clandestina. L’art. 318 bis risultava evidentemente inadeguato per via delle grandi differenze tra i due fenomeni. Infatti mentre il traffico di esseri umani protegge gli interessi dello Stato nel controllo dei flussi migratori, la tratta degli esseri umani riguarda beni giuridici individuali, come la dignità e la libertà delle vittime94. Questo

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Secondo: E. POMARES CINTAS, El delito de trata de seres humanos con

finalidad de explotación laboral, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología ISSN 1695-0194. Artículos RECPC 13-15 (2011). Il delitto di tratta degli esseri umani può identificarsi come una modalità specifica di

nuovo articolo 177 bis, identifica un crimine differente dall’immigrazione clandestina, in cui si privilegia la protezione della dignità e della libertà della persona, oggetto della tratta. Una caratteristica importante della nuova fattispecie è che non sia fatto uso di specifiche riguardanti la nazionalità, condizione dello straniero o violazione di norme migratorie, infatti l’art. 177 bis non si dirige esclusivamente contro le persone straniere, ma comprende tutte le forme di tratta di esseri umani, nazionali e transnazionali, relazionate o no con il crimine organizzato. Questo è il motivo principale per cui vi si dedica un Titolo specifico, posizionato dopo los delitos contra la libertad (Título VI) e i los delitos contra la integridad moral (Título VII).

Quest’ultima dove vengono identificate le condotte di violenza, intimidazione, inganno, abuso di situazione di necessità o di superiorità o vulnerabilità della vittima.

L’art. 177 bis paragrafo 1 del Codigo Penal punisce con la pena da cinque a otto anni di prigione il colpevole del reato di tratta di esseri umani, sia in territorio spagnolo, sia dalla Spagna in transito o con destino in essa, che utilizza violenza, intimidazione o inganno, o abusando di una situazione di superiorità o di necessità o di vulnerabilità della vittima nazionale o straniera, con il fine di catturarla, trasportarla, muoverla, accoglierla, riceverla o destinarla a una delle seguenti finalità: l’imposizione di lavori o servizi forzati, la schiavitù o pratiche similari alla schiavitù o la servitù o

attacco contro la integrità morale delle persone. Essa avviene nella misura in cui la strumentalizzazione dell’essere umano possa conseguire determinate finalità commerciali in cui la persona sottoposta venga annullata della propria volontà.

l’accattonaggio; lo sfruttamento sessuale, inclusa la pornografia; l’estrazione di organi corporali95.

La disciplina della tratta degli esseri umani appena vista, cerca di ricomprendere tutte e ciascuna delle condotte che contribuiscono, materialmente allo sfruttamento delle persone. Il soggetto passivo può essere qualsiasi persona nazionale o straniera, il reato risulta essere unico anche se le vittime risultano essere più di una, la condotta tipica si riferisce globalmente a una pluralità di persone nello stesso tempo e risulta essere una manifestazione di un'unica operazione, diretta con l’identico proposito criminale.

Il crimine della tratta degli esseri umani non esige un superamento della frontiera della vittima, ma può anche commettersi in territorio spagnolo. Nonostante la condotta assuma una naturalezza transfrontaliera, il crimine deve realizzarsi «desde España» o «con destino a España» o «en tránsito», il caso in cui la Spagna sarebbe un luogo di passaggio.

La condotta tipica consiste nel reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere persone utilizzando minacce alla sua libertà, come la violenza, intimidazione o inganno, abusando di una situazione di necessità o di vulnerabilità della vittima. Per tanto attraverso queste condotte vi è la ricerca di annullare la volontà e capacità della vittima.

Non è necessario arrivare allo sfruttamento, al trasporto o al trasferimento in un altro luogo per verificarsi il fatto tipico, sarà sufficiente che la persona venga catturata con il fine identificato nella disposizione. I mezzi per compiere il reato si adeguano alla disciplina internazionale, quindi la violenza comprende

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qualsiasi uso della forza o della coercizione, l’intimidazione comprende la minaccia. L’inganno comprende la frode, dove si verificherà l’uso di strategie in grado di indurre in errore la vittima, pensando ad esempio ad un posto di lavoro inesistente o la possibilità di ottenerlo in condizione che mai accadranno, la promessa di una regolarizzazione della propria posizione una volta nel paese di destino.

In caso si compia effettivamente il fatto tipico con la presenza di uno sfruttamento lavorativo, la fattispecie entrerà in concorso con il reato disciplinato negli artt. 311 o 312 del Codigo Penal. In caso di sfruttamento sessuale si avrà concorso con l’art. 188 o eventualmente con l’art. 189 Codigo Penal. Infine in caso di tratta di essere umani con fine di estrazione di organi, il reato entrerà in concorso con gli artt. 149 o 150 Codigo Penal96. Il paragrafo 2 sempre dell’art. 177 bis specifica che anche quando non si presenti uno dei mezzi identificati nel primo paragrafo, si considererà compiuto il reato di tratta degli esseri umani se avrà come soggetto passivo un minore di età con finalità di sfruttamento97.

Successivamente il paragrafo 3 de medesimo articolo predispone che il consenso della vittima di tratta degli esseri umani risulterà irrilevante quando si avrà ricorso ad uno o più mezzi indicati nel primo paragrafo.

Il paragrafo 4 prevede delle aggravanti quando la tratta ponga in pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica delle persone oggetto del crimine, quando la vittima sia specialmente vulnerabile per ragioni di infermità, stato di gravidanza,

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M. GÓMEZ TOMILLO, Comentarios al código penal 2° edición, Lex Nova, Valladolid, 2011.

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incapacità o situazioni personali o sia minore di età. In presenza di più di una di queste circostanze la pena sarà superiore della metà.

I paragrafi 5 e 6 riguardano il reato quando commesso da un’autorità pubblica o da un funzionario pubblico, che attraverso la propria posizione sfruttano la loro posizione. La pena in questo caso sarà da sei ai dodici anni.

Si imporrà la sanzione del triplo al quintuplo del beneficio ottenuto quando, in accordo con l’art. 31 bis, una persona giuridica sia responsabile dei reati dell’art. 177 bis. Inoltre secondo l’art. 66 bis, i giudici e i tribunali potranno imporre le pene imposte nelle lettere b) e g) del paragrafo 7 dell’articolo 33.

Secondo il paragrafo 8 dell’art. 177 bis, la provocazione, la cospirazione e la proposizione a commettere il reato di tratta di esseri umani saranno puniti con una pena inferiore di uno o due gradi al reato corrispondente.

Al paragrafo 9 si prevede che le pene previste nell’art. 177 bis si imporranno senza il pregiudizio di quelle che corrispondano all’art. 318 bis98.

Nel paragrafo 10 si disciplina che in caso di condanne di giudici o tribunali stranieri per reati della stessa naturalezza del presente articolo si produrranno effetti di recidività, a meno che l’antecedente penale sia stato cancellato o possa essere sistemato nel Diritto spagnolo.

Ultimo paragrafo, il numero 11, impone che la vittima della tratta degli esseri umani rimarranno esenti da pena per le infrazioni penali che abbiano commesso in situazione di sfruttamento, sempre che la loro partecipazione in essa sia

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stata conseguenza diretta di una situazione di violenza, intimidazione, inganno o abuso o che sia stata sottomessa e che esista una adeguata proporzione tra questa situazione e il fatto criminale realizzatosi.

2.8 Il reato di Tratta di persone negli ordinamenti statali: il caso italiano

Nell’ordinamento penale italiano al Capo III Dei delitti contro la personalità individuale del Titolo XII, Libro II, vengono disciplinati con gli artt. 600, 601, 602, rispettivamente: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; Tratta di persone; Acquisto e alienazione di schiavi. Questi articoli sono frutto di una serie di atti riformatori realizzatesi negli ultimi anni. La prima è avvenuta con la legge n. 228/2003 riguardante le misure contro la tratta di persone, che se da una parte era imposta dal dovere dell’ordinamento italiano di conformarsi agli strumenti internazionali in materia, tra cui la decisione 2002/629/GAI, dall’altra si rilevava opportuna in relazione alla necessità di superare le formulazioni originarie delle tre fattispecie troppo indeterminate, pertanto in aperta tensione con i principi costituzionali di determinatezza e tassatività della norma penale, che ne avevano implicato una sporadica applicazione. Soffermandoci sul reato di tratta, art. 601, con questa prima riforma l’articolo prevedeva due distinte fattispecie: la tratta di schiavi, intesa come atto di colui che commette la tratta, il sopramenzionato traffico di persone, in

danno di persona che già versi nelle condizioni di cui all’articolo 600 c.p.; la tratta o cattura a scopo schiavistico, realizzata da chi, con una serie di mezzi, di modi e di modalità espressamente indicate, costringe la vittima ad immigrare in o ad emigrare da un certo territorio nazionale o a soggiornarvi, con l’obiettivo ultimo di commettere uno dei reati ancora rifacente all’articolo 600 c.p.. Nell’articolo 601 dopo la riforma del 2003 si presenta un quadro evidente di norma a più fattispecie, in cui il fine schiavistico del soggetto è lo scopo della condotta, ovvero l’elemento che va ad integrare e definire il dolo specifico e quindi anche a differenziare la seconda fattispecie dalla prima99. Il reato disciplinato nell’articolo 601 c.p. non concorre mai con quello relativo all’articolo 600 c.p. perché nella prima fattispecie, quella come detto riguardante il traffico di persone, lo status costituisce un presupposto nella struttura della fattispecie successiva e, perciò, un antefatto non

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Art 601 Codice penale, riformato dopo la legge 228/2003: «Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.»

punibile; mentre nella ipotesi di tratta di persone lo status di schiavitù rappresenta lo scopo ultimo della condotta descritta, il relativo dolo specifico, quindi anch’esso non punibile. Alla luce di questa connessione, risulta evidente che gli articoli 600 e 601 c.p. dopo la riforma del 2003 siano collegati, in particolare l’articolo 601 riguardante la tratta delle persone dipende dal contenuto e dai limiti dell’articolo 600, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Una forte relazione intercorre anche con l’articolo 602, relativo all’acquisto e alienazione di schiavi, in cui si fa riferimento all’area di azione non inclusa all’articolo 601, in sostanza mancando di uno spazio applicativo autonomo nei confronti della fattispecie relativa alla tratta di esseri umani.

Ai fini dell’attuazione della direttiva 2011/36/UE interviene il decreto legislativo 24/2014 che incide profondamente sull’articolo 601, riformulandolo interamente nel modo che segue: "È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”.

Con il decreto legislativo e il nuovo articolo 601 riformulato vi è un ampliamento della portata applicativa della fattispecie, individuando ora specificatamente le condotte della tratta. La nuova formulazione appare inoltre più ampia dato che sgancia la fattispecie in questione da quella di cui all’articolo 600 c.p.. Da essa si dà vita a due interpretazioni, la prima che ricondurrebbe ad una soluzione a fattispecie unica, quindi la tratta si realizzerebbe quando siano poste in essere le condotte tipiche previste nella prima parte del comma primo, con il contestuale ricorso ai mezzi ricompresi nella seconda parte del comma e per i fini indicati dallo stesso. Una seconda interpretazione invece, di tipo sistematico, vorrebbe designare una fattispecie bipartita e più estesa in relazione a quella indicata dalla direttiva, in cui le condotte consistenti nel reclutare, introdurre nel o trasferire al di fuori del territorio dello Stato, trasportare, cedere l'autorità sulla persona, accogliere od ospitare le persone sottoposte alle condizioni di cui all'articolo 600 c.p., sarebbero oggetto di considerazione autonoma nell'ordinamento penale, a prescindere dai mezzi con cui sono perpetrate; o, nello specifico, sarebbero punibili anche se messe in atto con mezzi diversi da quelli elencati dallo stesso articolo 601, seconda parte, c.p. La sussistenza di tali mezzi andrebbe invece ad integrare la fattispecie tipizzata nella seconda parte del comma, costituita dalle stesse condotte e orientata ad assoggettare e sfruttare le prestazioni date dai soggetti trafficati, svincolandosi in maniera definitiva

dall’esistenza della situazione di schiavitù/servitù della vittima e orientandosi esclusivamente sul dato dello sfruttamento.

Da queste diverse possibilità la giurisprudenza esterna diffidenza a riguardo del riconoscimento della sussistenza dell'art. 600 c.p. e in base alle innovative opportunità di applicazione fornite dal nuovo art. 601 c.p., dove meno rigorosi possono essere i limiti precedentemente stabiliti per la configurabilità del reato di tratta di persone, in linea con gli strumenti internazionali e la direttiva 2011/36/UE, che per la sua integrazione sia sufficiente il perseguimento di uno scopo di sfruttamento, concretizzando tale la condotta mediante i mezzi di coercizione di cui all'art. 601 c.p.