Capitolo II La tratta degli esseri uman
2.6 Gli obblighi internazionali in materia di tratta di esseri umani
2.6.1 Gli obblighi di prevenzione
L’obbligo di prevenzione della tratta degli esseri umani viene richiamato in diversi trattati, partendo dall’ art. 9, par. 1, lett. a) del Protocollo di Palermo67, passando per l’art. 1, par. 1, lett. a)
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Art 9: «Prevenzione della tratta di persone: (1) Gli Stati Parte stabiliscono politiche globali, programmi o altre misure per: a) prevenire e combattere la tratta di persone; e b) proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare donne e bambini, da una nuova vittimizzazione.
(2) Gli Stati Parte cercano di adottare misure quali ricerche, attività di informazione, e campagne mediatiche ed iniziative sociali ed economiche per prevenire e combattere la tratta di persone.
(3) Le politiche, i programmi e altre misure stabiliti ai sensi del presente articolo includono, laddove opportuno, la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate ed altri soggetti della società civile.
(4) Gli Stati Parte adottano o potenziano misure, anche tramite la cooperazione bilaterale e multilaterale, per attenuare i fattori che rendono le persone, in particolare donne e bambini, vulnerabili alla tratta, quali la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di parti opportunità.
(5) Gli Stati Parte adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo, quali quelle educative, sociali o culturali, compresa la cooperazione bilaterale o multilaterale, per scoraggiare la richiesta che incrementa tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente donne e bambini, che porta alla tratta.».
della Convenzione di Varsavia68 ed infine per l’art. 1 della direttiva 2011/36/UE69.
Per contrastare in modo efficace il fenomeno della tratta degli esseri umani, gli Stati devono agire immediatamente quando questa tenta di realizzarsi, quando avviene il trasferimento transfrontaliero delle vittime, verso il luogo dove poi avverrà lo sfruttamento. Il mezzo con cui gli Stati possono ostacolare il passaggio di queste tratte è attraverso una formazione adeguata alle guardie di frontiera ed ai funzionari dei servizi dell’immigrazione, affinché possano individuare con facilità le vittime della tratta. Inoltre come dispone sia l’art. 12 del Protocollo di Palermo70 sia l’art. 8 della Convenzione di Varsavia71 gli Stati devono accettarsi che i documenti di viaggio
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Art. 1 par. 1, lett. a): La presente Convenzione ha l’obiettivo di: «prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini».
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Art. 1: «La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito della tratta di esseri umani. Essa introduce altresì disposizioni comuni, tenendo conto della prospettiva di genere, per rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime.»
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Art. 12: «Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, secondo i mezzi disponibili, al fine di:
a) assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati;
b) assicurare l’integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio e di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.»
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Art. 8: «Ciascuna delle Parti prende le misure necessarie:
a) per assicurarsi che i documenti di viaggio o di identità, da esso rilasciato siano in qualità tale da non poter essere facilmente usati in modo
o di identità da loro rilasciati siano difficilmente falsificabili o modificabili. Gli stati possono ricorrere anche di diverse misure di sicurezza alle frontiere72, nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili, come la previsione dell’obbligo per i trasportatori commerciali di assicurarsi che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nello Stato di accoglienza. Importante sottolineare che al fine di una cooperazione tra i servizi di controllo delle frontiere, gli Stati possono stabilire e mantenere canali diretti di comunicazione.
La prevenzione si svolge su due piani, sia su quello del Paese di origine, sia su quello del Paese di destinazione delle vittime di questa tratta. Per quanto riguarda il primo punto si opera una campagna di sensibilizzazione dei potenziali soggetti deboli di questo fenomeno. Gli Stati parte si dovranno incaricare di stabilire e rafforzare programmi efficaci con lo scopo di prevenire la tratta di esseri umani mediante ricerche, campagne di informazione, di sensibilizzazione ed educative per le persone vulnerabili nei confronti della tratta e per i professionisti che s’interessano della tratta di esseri umani73. Altresì per la prevenzione nei paesi di destinazione vi è maggiore attenzione sulla sensibilizzazione dei datori di lavoro e sui fruitori delle prestazioni delle vittime di tratta. Gli Stati membri dovranno
inappropriato né falsificati o modificati, duplicati o rilasciati illecitamente e b) per assicurare l’integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o d’identità rilasciati da e per conto di una delle Parti e allo scopo di prevenire la loro illegittima riproduzione e conseguente illegittimo rilascio».
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Vedasi art. 7 della Convenzione di Varsavia e art. 11 del Protocollo di Palermo.
73
Vedasi: art. 9, par. 2 Protocollo di Palermo; art. 5, par. 2, Convenzione di Varsavia; art. 18, par 2, direttiva 2011/36/UE.
utilizzare le misure opportune, in particolare nel settore dell’istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda, derivazione di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani, mediante il ruolo dei media e della società civile per individuare la domanda come una delle cause profonde della tratta di esseri umani e realizzando campagne d’informazione mirate74. La Convenzione di Varsavia e la direttiva 2011/36/UE prevedono anche la possibilità di qualificare sanzioni penali verso chi usufruisce di servizi che sono oggetto dello sfruttamento, se c’è la consapevolezza che la persona in questione è vittima della tratta di esseri umani75