Nel contrasto alla tratta di esseri umani un ruolo fondamentale è ricoperto anche dalla fase riguardante la protezione delle vittime. Come riporta la relazione condotta dall’Autorità di controllo comune di Europol105 del 13/10/2015 le attività volte a eradicare e combattere la tratta di esseri umani sono incentrate sulle vittime. Tale impostazione ha conseguenze per le attività di contrasto e per le attività di trattamento dei dati a queste correlate di tutti gli attori della catena di applicazione della legge. Le attività di trattamento dei dati svolte da Europol sono strettamente collegate a quelle realizzate a livello nazionale, e in considerazione delle misure di protezione e dei diritti connessi allo status di vittima, è importante che i dati delle persone da considerarsi vittime della tratta di esseri umani siano effettivamente trattati come tali. L’agenzia di Europol, come Eurojust tratta e analizza i dati personali trasmessi dalle autorità di contrasto degli Stati membri dell’UE e da parti terze. L’attenzione alla protezione delle vittime della tratta di esseri umani è ricavabile in un’ampia serie di documenti giuridici e pubblicazioni106. Nella pubblicazione di Europol intitolata
“Knowledge Product. Trafficking in Human Beings in the European Union” risalente al settembre 2011, si evidenziano le
105
L’Autorità di controllo comune è un organismo indipendente per la protezione dei dati di Europol istituito nell’ottobre del 1998, costituito da rappresentanti delle autorità nazionali indipendenti di protezione dei dati, che controlla e supervisiona il trattamento dei dati personali da parte di Europol.
106
Vedasi Considerazioni 14,18, 19, 20 e articolo 11 della direttiva 2011/36/UE.
difficoltà che si possono incontrare nell’individuazione delle vittime, in particolar modo quelle relative allo sfruttamento sessuale. Nella relazione si rivela che nella tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale è coinvolto un sempre maggior numero di donne coinvolte attivamente in reati in quanto controllano le vittime e organizzano operazioni commerciali. Tali donne rivestono un ruolo specifico nel modus operandi della tratta di esseri umani provenienti dalla Nigeria. All’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea si stabilisce che ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Inoltre tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. In considerazione degli obblighi di proteggere le vittime della tratta di esseri umani e di tutelare i loro diversi diritti, è fondamentale identificare tali soggetti. La loro identificazione è essenziale anche ai fini dell’adempimento dei differenti obblighi esistenti in materia di protezione dei dati, quali il rispetto del diritto a essere informati in merito al trattamento, l’esercizio del diritto di accesso ai dati, i tempi di conservazione e le revisioni periodiche. Alla luce della posizione di vulnerabilità delle vittime, potrebbero essere necessarie misure di protezione specifiche volte a limitare l’accesso a tali dati107.
107
Vedasi art. 6 Decisione 2009/936/GAI del Consiglio del 30 Novembre 2009 che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol.
La politica volta a eradicare e combattere la tratta di esseri umani con un’impostazione incentrata sulle vittime sottolinea l’importanza che i dati di tali soggetti siano trattati con esattezza nelle indagini di polizia e nei successivi procedimenti giudiziari. L’impostazione incentrata sulle vittime introduce un nuovo fenomeno per le autorità di contrasto, che rende necessario valutare l’opportunità di subordinare il trattamento dei dati e le attività di indagine al soddisfacimento di ulteriori condizioni. Ai fini di tale valutazione sarà necessario distinguere le varie fasi di cui si compone l’attività di contrasto, che possono essere ricondotte: all’accertamento; all’indagine; e al perseguimento. Nella prima fase saranno interessate le autorità di polizia che intervengono in seguito a una denuncia o all’individuazione di un reato sulla base di prove o dopo aver colto una persona in flagrante. Nella seconda fase invece, a seconda delle strutture nazionali e dell’eventuale carattere internazionale del reato, saranno attivi autorità di polizia, Europol e Eurojust. L’ultima fase riguarderà in generale i pubblici ministeri e i giudici.
Queste fasi devono essere rette dal principio dell’esattezza, anche se non risulta essere sempre facile da individuare. Lo scambio di dati a livello sia nazionale che internazionale deve aiutare in questo verso, in quanto, poiché il fatto che i vari reati siano una conseguenza dello sfruttamento, fa sì che si allarghi il gruppo di autorità di contrasto che potrebbero venire a contatto con una vittima senza essere a conoscenza del fenomeno o senza aver una formazione sufficiente che permetta di riconoscerne taluni indicatori.
Secondo l’articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 2011/36/UE108, l’assistenza e il sostegno della persona viene concesso su giudizio delle autorità competenti in base ad un ragionevole motivo.
Per stabilire l’esistenza di un ragionevole motivo è necessario che ogni autorità di contrasto sia informata sulla tratta di esseri umani, sui reati a essa correlati e sulla posizione delle vittime. Quando entrano in contatto con una persona o quando sono in procinto di prendere una decisione che la riguarda, tutte le suddette autorità devono valutare se esistono ragionevoli motivi per ritenere che tale persona sia o possa essere una vittima della tratta di esseri umani. Per farlo è possibile utilizzare un elenco di indicatori sviluppati appositamente a tale scopo. La responsabilità di tale decisione è una conseguenza della responsabilità del trattamento dei dati. La responsabilità del trattamento dei dati è espressamente disciplinata dai vari strumenti legislativi europei e dell’UE nell’ambito di questa materia nonché dalle normative nazionali nella protezione dei dati.
108
Articolo 11, paragrafo 2 Direttiva 2011/36/UE : «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3».